Tirocinio o Stage. Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda al fine di realizzare percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l’obiettivo formativo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività da loro svolte, all’interno o all’esterno all’Azienda. Il tirocinio si può svolgere nel rispetto delle previsioni legislative in materia e mediante Convenzione tra Ospitante e Soggetti Promotori. La durata massima, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi, dei tirocini c.d. extracurriculari, non potrà superare: • 12 mesi per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; • 12 mesi per i soggetti svantaggiati e disabili (per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi). La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione di quello svolto presso Soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese. Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un’indennità di frequenza o rimborso spese mensile di almeno lordi € 400,00 (Euro quattrocento/00), soggetta alle sole ritenute fiscali, fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono però esclusi i lavoratori apprendisti: • le unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: 1 tirocinante; • le unità operative tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: non p...
Tirocinio o Stage. Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda al fine di realizzare percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l’obiettivo formativo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione. Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante che applica il presente CCNL riconoscerà al tirocinante un’indennità di frequenza o rimborso spese mensile di almeno lordi € 400,00 (Euro quattrocento/00), soggetta alle sole ritenute fiscali, fatta salva diversa più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.
Tirocinio o Stage. Il TIROCINIO o stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, al fine di realizzare percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l'obiettivo formativo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro (tirocini curriculari) o per favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.) o, ancora, preparatorio all'assunzione (tirocini non curriculari). Per l’attuazione di questo titolo si rinvia all’accordo Stato-Regioni repertorio 86/CSR del 25.05.2017 recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”.
Tirocinio o Stage. Il tirocinio non è un vero e proprio contratto, bensì un'esperienza di lavoro, di durata molto variabile, finalizzata a fornire al lavoratore una formazione o un’esperienza che lo agevolino nell’ingresso (o nel re-inserimento) nel mondo del lavoro. Esistono vari tipi di tirocini: - tirocini curriculari: vengono attivati durante il periodo di istruzione dei ragazzi, direttamente dalla scuola o dall’università, e sono finalizzati a fornire una formazione pratica, ad integrazione di quella teorica offerta dal percorso di studio; - tirocini formativi o di orientamento: vengono attivati entro i 12 mesi successivi il termine degli studi (di scuola secondaria superiore o universitari), e mirano ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro; - tirocini di inserimento/reinserimento: sono attivati nei confronti di soggetti di qualsiasi età, inoccupati o disoccupati, al fine di agevolare il loro re-impiego. Il datore di lavoro eroga una borsa di studio al tirocinante, la quale non è soggetta a contributi INPS e, di norma, è anche esente dalle imposte a carico del dipendente. Rimane a carico del datore di lavoro l’assicurazione del tirocinante all’INAIL.
Tirocinio o Stage. Formativo Le Parti firmatarie concordano che i tirocini o stages formativi e di orientamento, istituiti in riferimento alle leggi vigenti, pur consistendo in brevi esperienze di lavoro presso le Associazioni, agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La regolamentazione dei tirocini o stages formativi e di orientamento è demandata alla contrattazione di II Livello. Lo stage non ha origine in un contratto stipulato tra tirocinante e associazione, ma in una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che viene sottoscritta da un ente promotore accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un datore di lavoro ospitante alla quali dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento sottoscritto anche dal tirocinante.