Common use of ACCESSO AGLI ATTI Clause in Contracts

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

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ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura atti, il diniego e il differimento dello stesso è consentito nel rispetto di quanto previsto disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni D.Lgs. n. 50 del 2016. Nel caso in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora cui il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte concorrente ritenga che la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezzae/o le giustificazioni dell’offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelato dalla normativa sopra richiamata, deve dichiarare quali informazioni fornitelo stesso dovrà produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47), inerenti l’offerta presentata, costituiscano inserita nella busta “documentazione tecnico-qualitativa”. Tale dichiarazione dovrà tassativamente riportare: • le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici e o commerciali, pertanto coperte da riservatezzaonde consentire all’Amministrazione la chiara e precisa individuazione delle parti secretate; • congrua motivazione circa l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell’istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); • documentazione a comprova dell’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato. Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell’offerta economica, l’Amministrazione autorizzerà gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto caso di richiesta di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova gara da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronicodi partecipanti alla procedura, firmata digitalmente l’Amministrazione provvederà ad informare il contro interessato, indicando quale documentazione è stata richiesta e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibilifinalità. Si precisa che qualora il concorrente richieda copia integrale di tutta la stazione appaltante documentazione dei partecipanti, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l’Amministrazione provvederà a fornire copia integrale della stessa, salvo il caso di comprovata sussistenza di marchi registrati o brevetti. Il concorrente che effettua l’accesso agli atti si obbliga a non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni divulgare a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)terzi le informazioni acquisite a seguito dell’accesso.

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ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti è differito: - in relazione all’elenco dei soggetti invitati, fino alla scadenza del termine per la presen- tazione delle medesime; - in relazione alle offerte, fino alla determinazione di aggiudicazione definitiva. Al termine della procedura, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’accesso agli atti della procedura. Considerando che la partecipazione ad una procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo affidamento di contratti pubblici implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l’impresa e i soggetti dell’impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l’accesso. Ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e dalle vigenti disposizioni in materia comprovata i dati sottratti dall’accesso. Quindi: - è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall’accesso; - è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all’accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale); - è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra; - la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione Trattandosi di diritto una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di accesso gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti amministrativicomprovanti i dati sottratti all'accesso. Qualora Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l’assenza di documentazione comprovante il concorrenterifiuto all’accesso, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in tutto o gioco, considerando che, in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codicelinea generale, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da prevale sul diritto alla riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto tutto ciò legittimerà la PA a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)fornire al richiedente l’accesso ai dati.

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ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è consentito nel rispetto disciplinato dagli artt. 13 e 79, commi 4 e 5-quater del DLgs 163/2006, e dalla legge n. 241/1990. Fermo quanto già precisato nell’art 13.2, del Disciplinare di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrenteGara, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte qualora l’Operatore Economico ritenga che la propria offerta tecnica e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: -dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); -dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale; -dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente. Qualora tali informazioni da tutelare siano state specificatamente circoscritte e debitamente motivate e comprovate, fatto salvo quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezzastabilito all’art. In base a quanto disposto dall’art. 5313, comma 56, del CodiceDLgs 163/2006, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione l’Azienda non consentirà l’accesso a tale parte della documentazione. Con riferimento alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituisconoeventuali componenti dell’offerta indicate, secondo con motivata e comprovata dichiarazione del concorrentedichiarazione, segreti tecnici come segreto tecnico o commerciale, trova comunque applicazione l’art. 13, comma 6, DLgs 163/2006, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e commercialisempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’acceso. A tal proposito si chiarisce Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata. L’Azienda garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti è stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di ciò deve essere dato un principio di prova valutazione da parte dei tecnici preposti qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del concorrenterichiedente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronicoSaranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).presentata dai concorrenti

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Samples: Disciplinare Di Gara E

ACCESSO AGLI ATTI. Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall’ art 53 del D.Lgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 53, 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 53 comma 5, del Codicecitato Decreto Legislativo, il sono esclusi dal diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione le informazioni relative: • alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituisconocostituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrentedell’offerente, segreti tecnici e o commerciali; • ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. A tal proposito si chiarisce che i Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asserititecnici o commerciali, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”DPR 445/2000, nella sezione “Offerta tecnica”busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezzala Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, accompagnata da idonea ovvero nella documentazione che: - argomenti in modo approfondito relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e congruo indicando anche le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile specifiche motivazioni della sussistenza di eventuali segreti tecnici tali segreti. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e commercialidella relativa documentazione, l’ASST consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. La stazione appaltante si riserva comunque L’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di valutare aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente. Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la compatibilità richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all’UOSD Gare che valuterà l’opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta. Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre agli atti alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)contro interessate.

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ACCESSO AGLI ATTI. ⮚ Documentazione amministrativa La documentazione prodotta dalle società concorrenti sarà resa disponibile limitatamente alle parti che sono state oggetto di verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione. Di regola, è escluso l’accesso alle informazioni “sensibili” di cui agli Allegati A/1 e A/1-bis “Dichiarazione sostitutiva di certificazione (antimafia e casellario giudiziale)” e “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (antimafia e casellario giudiziale)”. ⮚ Documentazione tecnico-economica È escluso, ai sensi dell’art. 53, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. A tal fine, ciascun offerente dovrà dichiarare, utilizzando il modello di cui all’Allegato E) al presente Disciplinare di Gara, l’eventuale presenza, all’interno della documentazione fornita in sede di gara, di informazioni che rientrino nel caso di cui al precedente comma. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione sarà considerata come assenza di cause ostative all’accesso da parte degli altri concorrenti regolarmente ammessi alla presente procedura. L’Amministrazione - conformemente al dettato di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 - consentirà comunque l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi; questi ultimi dovranno essere specificamente indicati da parte del richiedente l’accesso, il quale dovrà dimostrare il carattere di indispensabilità, per la propria azione in giudizio, della conoscenza di quegli elementi che risultano coperti - secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente - da segreto tecnico o commerciale. L’accesso agli atti, di regola, verrà sempre consentito per tutte quelle sezioni documentali che sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica di gara. ⮚ Modalità di accesso L’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 D.lgs. 50/16, dagli artt. 22 e ss. della procedura è consentito nel rispetto L. 241/90 e dal “Regolamento di quanto previsto dall’articolo 53 disciplina del Codice procedimento amministrativo e dalle vigenti disposizioni in materia di del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione chepubblicato alla pagina: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx

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Samples: Disciplinare Di Gara

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai documenti amministrativisensi degli artt. Qualora 22 e segg. della l. n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente, concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica e nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato giustificazioni prodotte (nel caso di voler sottrarre ad un una eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici e o commerciali, pertanto coperte ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. Stazione appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da riservatezzaparte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. In base Rimane inteso che la Stazione appaltante in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a quanto disposto dall’artvalutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Si fa presente, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’accesso. Sul resto della documentazione tecnica, sarà consentito l’accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’X.X.XX. Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del CodiceD. Lgs. n. 50/2016, il diritto viene richiesto all’aggiudicatario di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione chefar pervenire alla Stazione appaltante : - argomenti dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in modo approfondito via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretarecognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati; - fornisca un “principio nel termine di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).dalla normativa vigente):

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ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura L’esercizio del diritto di accesso è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo disciplinato dall’art. 53 del Codice Codice, dagli articoli 22 e dalle vigenti disposizioni seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell’Automobile Club d’Italia in materia di diritto accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato con delibere del Consiglio Generale dell’Ente del 25 luglio 2017 e del 27 luglio 2021 e pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ACI. Xxxxx i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall’art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai documenti amministrativisensi dell'art. 76 del Codice, è consentito entro quindici giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l’ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte concorrente ritenga che la propria offerta tecnica in quanto coperta contenga informazioni che costituiscano segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione allegata all’offerta tecnica nel rispetto delle seguenti prescrizioni: dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti privativa ( marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); dovrà argomentare in modo approfondito e ogni forma congruo le ragioni per le quali alcune parti dell’offerta sono da segretare; dovrà fornire almeno un “principio di divulgazione sono esclusi prova” e pertanto allegare la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale. Non saranno presi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata considerazione dinieghi generici e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commercialiprivi di adeguata motivazione. A tal proposito si chiarisce che i I segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante ACI si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessatiinteressati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. La stazione appaltante si riserva di imporre Con riferimento alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative eventuali componenti dell’offerta indicate, con motivata e procederàcomprovata dichiarazione, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall’artdall’art.53, comma 6, del Codice dei contratti, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 76In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito dopo l’aggiudicazione (art. 53, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto lett c) e d). Saranno sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal comma 4 del medesimo articolo)concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’ANAC.

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Samples: Disciplinare Di Gara

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativiamministrativi secondo le seguenti modalità. Qualora il concorrenteL'ostensione, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato totale o parziale, della documentazione di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti gara presentata in tutto o in parte la propria sede di offerta tecnica in dagli operatori economici concorrenti è differita, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto coperta da riservatezzasopra indicato, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. l’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice, citato decreto disciplina i motivi e le circostante nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l’articolo prevede che siano "esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituisconocostituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrentedell’offerente, segreti tecnici e o commerciali". A tal proposito si chiarisce che L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo. Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e limiti del diritto di ciò deve essere dato un principio accesso agli atti al fine di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali dell’azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca "know-how" aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l’ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali dovrà allegare, in sede di offerta, in apposito box di Sintel creato durante la procedura di configurazione, la documentazione nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l’offerta tecnica eventualmente oscurata. La Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, questa stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).procederà come segue:

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Samples: Disciplinare Di Gara

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso Ai sensi dell'art. 53 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito: -In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; -In relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione. -In relazione al procedimento di verifica della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 53 c.5 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di D.Lgs n.50/2016 sono escluse dal diritto di accesso ai documenti amministrativie da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Qualora Si precisa che: il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta tecnica presentata, costituiscano costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53proposito, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da provada parte del soggetto concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronicosulle parti dell’offerta tecnica, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”coperta da riservatezza deve, nella sezione “Offerta tecnica”pertanto essere accompagnata, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque In caso di valutare la compatibilità dell’istanza presentazione di riservatezza con tale dichiarazione, il diritto concorrente consentirà l’accesso nei soli casi di accesso dei soggetti interessaticui all’art. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 7613, comma 2, 6 del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Mediante Procedura Aperta

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, è consentito l’accesso agli atti della procedura. Considerando che la partecipazione ad una procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 affidamento di contratti pubblici implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l’impresa e i soggetti dell’impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai concorrente indicare quali dati e/o informazioni e/o documenti amministrativie/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l’accesso. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’artAi sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del CodiceCodice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti all’accesso. Quindi: - è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre all’accesso; - è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all’accesso (motivazione che non potrà essere generica né superficiale); - è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra; - la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la parte- cipazione alla procedura di gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante non conten- gono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all’accesso. Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l’assenza di documentazione comprovante il rifiuto all’accesso, mancanze tali da non consenti- re alla stazione appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, conside- rando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l’accesso ai dati. L’accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi è differito: - in relazione all’elenco dei soggetti invitati, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; - in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituisconoofferte, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e fino alla determinazione di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)aggiudicazione definitiva.

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Samples: www.comunequarrata.it

ACCESSO AGLI ATTI. Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall’ art 53 del D. Lgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 53, 53 comma 2 del D. Lgs. 50/206i. Ai sensi dell’art. 53 comma 5, del Codicecitato Decreto Legislativo, il sono esclusi dal diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione le informazioni relative:  alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituisconocostituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrentedell’offerente, segreti tecnici e o commerciali;  ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. A tal proposito si chiarisce che i Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asserititecnici o commerciali, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”DPR 445/2000, nella sezione “Offerta tecnica”busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezzala Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, accompagnata da idonea ovvero nella documentazione che: - argomenti in modo approfondito relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e congruo indicando anche le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile specifiche motivazioni della sussistenza di eventuali segreti tecnici tali segreti. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e commercialidella relativa documentazione, l’ASST consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. La stazione appaltante si riserva comunque L’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di valutare aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente. Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la compatibilità richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all’UOSD Gare che valuterà l’opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta. Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre agli atti alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)contro interessate.

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Samples: www.asst-pavia.it

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è consentito nel rispetto disciplinato dagli artt. 126, 53 e 76, del DLgs 50/2016, e dalla legge n. 241/1990. Fermo quanto già precisato nell’art 13.2, del Disciplinare di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrenteGara, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte qualora l’Operatore Economico ritenga che la propria offerta tecnica e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: -dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); - dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale; - dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente. Qualora tali informazioni da tutelare siano state specificatamente circoscritte e debitamente motivate e comprovate, fatto salvo quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’artstabilito all’art. 53, comma 56, del CodiceDLgs 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione l’Azienda non consentirà l’accesso a tale parte della documentazione. Con riferimento alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituisconoeventuali componenti dell’offerta indicate, secondo con motivata e comprovata dichiarazione del concorrentedichiarazione, segreti tecnici come segreto tecnico o commerciale, trova comunque applicazione l’art. 53, comma 6, DLgs 50/2016, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e commercialisempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’acceso. A tal proposito si chiarisce Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata. L’Azienda garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti è stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di ciò deve essere dato un principio di prova valutazione da parte dei tecnici preposti qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del concorrenterichiedente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronicoSaranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).presentata dai concorrenti

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Samples: Disciplinare Di Gara E

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura atti, il diniego e il differimento dello stesso è consentito nel rispetto di quanto previsto disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni D.lgs. n. 50 del 2016. Nel caso in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora cui il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte concorrente ritenga che la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezzae/o le giustificazioni dell’offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelato dalla normativa sopra richiamata, deve dichiarare quali informazioni fornitelo stesso dovrà produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47), inerenti l’offerta presentata, costituiscano inserita nella busta “documentazione tecnico-qualitativa”. Tale dichiarazione dovrà tassativamente riportare: • le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici e o commerciali, pertanto coperte da riservatezzaonde consentire all’Amministrazione la chiara e precisa individuazione delle parti secretate; • congrua motivazione circa l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell’istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); • documentazione a comprova dell’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato. Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell’offerta economica, l’Amministrazione autorizzerà gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto caso di richiesta di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova gara da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronicodi partecipanti alla procedura, firmata digitalmente l’Amministrazione provvederà ad informare il contro interessato, indicando quale documentazione è stata richiesta e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibilifinalità. Si precisa che qualora il concorrente richieda copia integrale di tutta la stazione appaltante documentazione dei partecipanti, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l’Amministrazione provvederà a fornire copia integrale della stessa, salvo il caso di comprovata sussistenza di marchi registrati o brevetti. Il concorrente che effettua l’accesso agli atti si obbliga a non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni divulgare a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)terzi le informazioni acquisite a seguito dell’accesso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativiamministrativi secondo le seguenti modalità. Qualora il concorrenteL'ostensione, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato totale o parziale, della documentazione di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti gara presentata in tutto o in parte la propria sede di offerta tecnica in dagli operatori economici concorrenti è differita, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto coperta da riservatezzasopra indicato, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. l’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice, citato decreto disciplina i motivi e le circostante nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l’articolo prevede che siano "esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituisconocostituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrentedell’offerente, segreti tecnici e o commerciali". A tal proposito si chiarisce che L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo. Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i limiti del diritto di accesso agli atti al fine di tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i segreti industriali tecnici e commerciali dell’azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca "know-how" aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l’ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali dovrà allegare, in sede di offerta, in apposito box di Sintel creato durante la procedura di configurazione, la documentazione nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l’offerta tecnica eventualmente oscurata. Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, questa stazione appaltante, in mancanza della dichiarazione di cui sopra o qualora essa dovesse contenere affermazioni generiche e non devono essere semplicemente asseritisufficientemente sviluppate, ma devono essere effettivamente sussistenti e procederà all'ostensione della documentazione nella sua interezza senza alcuna valutazione di ciò deve essere dato un principio merito poiché la mancanza o l'incompletezza di prova una dichiarazione da parte del concorrenteconcorrente di richiesta di tutela dei propri interessi tecnici e/o commerciali verrà considerata come mancanza di interesse nel volerli esercitare; Si rimanda ai contenuti del paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronicoAi sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, firmata digitalmente e denominata l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 11 gennaio 2017 recante i Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni Criteri ambientali minimi per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio l’affidamento della fornitura di provaprodotti tessiliatto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali(approvato con G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017). La stazione appaltante si riserva comunque procederà alle verifiche di valutare cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)documentazione ivi richiesta.

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ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma sul SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

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Samples: Disciplinare Di Gara

ACCESSO AGLI ATTI. Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione ed il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall’art.53 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt.22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 53, 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 53 comma 5, del Codicecitato Decreto Legislativo, il sono esclusi dal diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione le informazioni relative: • alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituisconocostituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrentedell’offerente, segreti tecnici e o commerciali; • ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici. A tal proposito si chiarisce che i In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al Concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Pertanto, qualora un Concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asserititecnici o commerciali, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”DPR.445/2000, nella sezione “Offerta tecnica”busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezzala Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, accompagnata da idonea ovvero nella documentazione che: - argomenti in modo approfondito relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e congruo indicando anche le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile specifiche motivazioni della sussistenza di eventuali segreti tecnici tali segreti. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e commercialidella relativa documentazione, l’ASST consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. La stazione appaltante si riserva comunque L’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di valutare aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente. Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la compatibilità richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all’U.O.S.D. Gare che valuterà l’opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta. Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre agli atti alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)contro interessate.

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Samples: www.asst-pavia.it

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretaresecretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

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Samples: Disciplinare Di Gara

ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura atti, il diniego e il differimento dello stesso è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dall’ articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni D.Lgs. n. 50 del 2016. Nel caso in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora cui il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte concorrente ritenga che la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezzae/o le giustificazioni dell’offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelato dalla normativa sopra richiamata, deve dichiarare quali informazioni fornitelo stesso dovrà produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47), inerenti l’offerta presentata, costituiscano inserita nella busta n.2 “documentazione tecnico-qualitativa”. Tale dichiarazione dovrà tassativamente riportare: • le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici e o commerciali, pertanto coperte da riservatezzaonde consentire all’Amministrazione la chiara e precisa individuazione delle parti secretate; • congrua motivazione circa l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell’istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); • documentazione a comprova dell’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato. Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell’offerta economica, l’Amministrazione autorizzerà gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto caso di richiesta di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova gara da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronicodi partecipanti alla procedura, firmata digitalmente l’Amministrazione provvederà ad informare il contro interessato, indicando quale documentazione è stata richiesta e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibilifinalità. Si precisa che qualora il concorrente richieda copia integrale di tutta la stazione appaltante documentazione dei partecipanti, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l’Amministrazione provvederà a fornire copia integrale della stessa, salvo il caso di comprovata sussistenza di marchi registrati o brevetti. Il concorrente che effettua l’accesso agli atti si obbliga a non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni divulgare a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)terzi le informazioni acquisite a seguito dell’accesso.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Ai Sensi Dell’art 60 Del D. Lgs. N. 50/2016 Per L’affidamento Della Gestione Del Progetto “Le Fratte” Comprensivo Del Servizio Di Ristorazione Finalizzato All’inclusione Lavorativa E Allo Sviluppo Delle Autonomie Per Gli Utenti Del Dipartimento Di Salute Mentale, Del Dipartimento Delle Dipendenze E Dei Servizi Sociali in Delega dell’a.a.s. N 5 Friuli Occidentale

ACCESSO AGLI ATTI. Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall’ art.53 del D. Lgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative: In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, questa Azienda consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. L’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito nel rispetto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di quanto previsto dall’articolo aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente. Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia sovramenzionato Decreto Legislativo, la richiesta di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all’Area Provveditorato che valuterà l’opportunità o in parte meno di autorizzare o meno o differire la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezzarichiesta. Si precisa, deve dichiarare quali informazioni forniteinfine che, inerenti l’offerta presentataai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)contro interessate.

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Samples: www.policlinico.pa.it