Altri Clausole campione

Altri. −Valore nozionale −Fair value La riga "Titoli di capitale e indici azionari" è valorizzata per un fair value di Euro 192.593 a fronte di un valore nozionale pari a Euro 22.975.000, e fa interamente riferimento a opzioni call e put su azioni
Altri. −Valore nozionale −Fair value La voce "Titoli di capitale e indici azionari" è valorizzata per un fair value di Euro 9.111.622 a fronte di un valore nozionale pari a Euro 77.387.822, e fa interamente riferimento a opzioni call e put su azioni.
Altri. (1) Prodotti nella cui fabbricazione o preparazione vengono utilizzati uno o più costituenti che non hanno perso la propria identità e che se fossero im portati separatam ente, sarebbero elencati nei Capitoli 28 o 29 e pagherebbero, a tariffa piena, il 17,5 per cento o più del valore del o dei costituenti. a) contenenti oli leggeri.
Altri. Servizi di traduzione (CPC 87905) (HU: tranne le traduzioni ufficiali. PL: esclusi i servizi degli interpreti giurati. SK: tranne la traduzione ufficiale autorizzata e l’interpretariato) 1) 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Non si applicano restrizioni tranne quelle indicate nella sezione orizzontale ai punti (i) e (ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: DK: Traduttori e interpreti pubblici autorizzati: Condizione di cittadinanza, salvo deroga concessa dall'agenzia danese per il commercio e le società. 1) 2) Nessuna. 3)
Altri. Non classificabile da 1 a 8 Le persone che beneficiano di una formazione o un'esperienza professionale per un ruolo esterno all'operatività principale dell’azienda. STIPENDI MINIMI SALARIALI ANNUI Tipologia Architettura CHF/anno Civile CHF/anno RVCS CHF/anno Elettrico CHF/anno Specialisti CHF/anno Apprendista 1° anno 6'400.00 6'400.00 6'400.00 6'400.00 6'400.00 *) Apprendista 2° anno 9'228.00 9'228.00 9'228.00 9'228.00 9'228.00 Apprendista 3° anno 13'369.00 13'369.00 13'369.00 13'369.00 13'369.00 Apprendista 4° anno 17'510.00 17'510.00 17'510.00 17'510.00 17'510.00 1° anno 46'853.00 46'853.00 46'853.00 46'853.00 46'853.00 2° anno 48'679.00 48'679.00 48'679.00 48'679.00 48'679.00 3° anno 54'111.00 54'111.00 54'111.00 54'111.00 54'111.00 4° anno 59'567.00 59'567.00 59'567.00 59'567.00 59'567.00 5° anno 64'968.00 64'968.00 64'968.00 64'968.00 64'968.00 Stagista 21'012.00 21'012.00 21'012.00 21'012.00 21'012.00 1° anno 46'853.00 46'853.00 46'853.00 46'853.00 46'853.00 2° anno 48'679.00 48'679.00 48'679.00 48'679.00 48'679.00 3° anno 54'111.00 54'111.00 54'111.00 54'111.00 54'111.00 4° anno 59'567.00 59'567.00 59'567.00 59'567.00 59'567.00 5° anno 61'567.00 61'567.00 6° anno 64'968.00 64'968.00 Maestria Federale 65'000.00 65'000.00 65'000.00 1° anno 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 2° anno 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 3° anno 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 1° anno 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 2° anno 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 3° anno 68'000.00 68'000.00 68'000.00 68'000.00 68'000.00 1° anno, 1 anno di pratica nella professione 46'800.00 46'800.00 46'800.00 46'800.00 46'800.00 1° anno, 1 anno di pratica nella professione 46'853.00 46'853.00 46'853.00 46'853.00 46'853.00 Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo : 13 Convenzione per tutti i collaboratori del campo d'applicazione 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1
Altri. Nota: Esempi di funzionalità di bridging per display: 1. il display può convertire i dati tra due diversi tipi di porte (ad esempio, Thunderbolt ed Ethernet). Un dispositivo può così usare Thunderbolt come collegamento Ethernet o viceversa. 2. una tastiera/un mouse USB possono essere collegati a un altro sistema (ad esempio il dispositivo host) attraverso il display con un hub controller USB.
Altri. Non classificabile da 1 a 8 Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale per un ruolo esterno all’operatività principale dell’azienda. STIPENDI MINIMI SALARIALI ANNUI Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo: 13 Convenzione per tutti i collaboratori del campo d’applicazione Tipologia Architettura CHF/anno Civile CHF/anno RVCS CHF/anno Elettrico CHF/anno Specialisti CHF/anno 1 In formazione: su 40h settimanali 1.1 Apprendista 1° anno 6’400.00 6’400.00 6’400.00 6’400.00 6’400.00 *) 1.2 Apprendista 2° anno 9’228.00 9’228.00 9’228.00 9’228.00 9’228.00 1.3 Apprendista 3° anno 13’369.00 13’369.00 13’369.00 13’369.00 13’369.00
Altri impegni)‌ Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa di Riferimento, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) in tutti i documenti amministrativi e contabili di cui alla Convenzione ed al presente Addendum alla Convenzione. Più in particolare, il CUP generato dal Ministero all’atto dell’ammissione dei Soggetti Beneficiari alle agevolazioni dovrà essere successivamente indicato anche da CDP, dalla Banca Finanziatrice e dai Soggetti Beneficiari nell’ambito di tutti i documenti amministrativi e contabili che caratterizzano il rapporto di Finanziamento e/o le agevolazioni, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, gli atti necessari per l’acquisizione di eventuali garanzie accessorie, gli ulteriori atti che determinino variazioni soggettive o oggettive al Contratto di Finanziamento, la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell’ottenimento delle singole erogazioni delle quote del Finanziamento, nonché ad indicare il CUP nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione. La Banca Finanziatrice si impegna, altresì, a inserire nel Contratto di Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il puntuale rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa di Riferimento, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi inclusa l’indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per tutte le operazioni e i pagamenti connessi al Finanziamento e/o alle agevolazioni. La Banca Finanziatrice si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale far confluire gli importi ricevuti a titolo di provvista da parte di CDP a valere sui Finanziamenti Agevolati.
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  • Imballaggio L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Ferie 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Manleva 18.1. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Cerved da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità e/o onere, diretto o indiretto, ivi incluse le spese legali, che Cerved dovesse subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente, degli obblighi di cui alle seguenti clausole: 4.1 (Licenza), 5.2 (Dati), 6.2 (Credenziali di Accesso), 8 (Obblighi del Cliente), 9 (Corrispettivi), 10 (Proprietà Intellettuale), 13.3 (Recesso per inadempimento da parte del Cliente ad altri contratti con Cerved e/o con le sue controllate), 16 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 21 (Riservatezza), 22.2 (Trattamento dati personali), 23 (Codice Etico e Modello Organizzativo), 26.2 (Cessione del Contratto).

  • Montaggio Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: - per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; - per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.; - per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Franchigie Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).