Common use of Attestazione dello stato di rischio Clause in Contracts

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

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Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta La Compagnia mette a disposizione del ContraenteContraente e dell'avente diritto (proprietario, la Società si impegna a garantire la consegna usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica dell’attestazione nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione almeno 30 giorni prima della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per Contratto, purché si sia concluso il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe periodo di merito osservazione. L'attestato di provenienzarischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, quella nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rischio aggiornata nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedanocui, ad ogni scadenza annualedopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la variazione vendita (con risoluzione o cessione del premio applicato all’atto Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di un determinato periodo rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi consegna dell'attestazione per tali via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i sinistri pagaticontratti in corso, anche a titolo parzialegià presenti nel portafoglio della Compagnia, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i quali non sia stata accertata nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la responsabilità principale che presentano, consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota qualunque momento l'attestazione di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della rischio relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualiagli ultimi 5 anni. La responsabilità principaleCompagnia consegna per via telematica, nel caso di sinistri tra due o più veicoliper il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione si conclude senza applicazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di penalità sestipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di contratto Contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene rilasciata sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. In La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di documentata cessazione garanzia nel corso del rischio assicurato Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un cui il periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)non risulti concluso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto Autovetture, Contratto Di Assicurazione Rc Auto Autovetture, Contratto Di Assicurazione Rc Auto Autovetture

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata; - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; • l’indicazione - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale telaio e del numero dei sinistri motore del veicolo per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualecui circolazione il contratto è stato stipulato; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi ; - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione furto del veicolo da parte senza ritrovamento. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del soggetto richiedente rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente se il nuovo contratto assicurativoè stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta La Compagnia mette a disposizione del ContraenteContraente e dell'avente diritto (proprietario, la Società si impegna a garantire la consegna usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica dell’attestazione nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione almeno 30 giorni prima della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per Contratto, purché si sia concluso il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe periodo di merito osservazione. L'attestato di provenienzarischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, quella nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rischio aggiornata nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedanocui, ad ogni scadenza annualedopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la variazione vendita (con risoluzione o cessione del premio applicato all’atto Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. ⚫ per tali i sinistri pagaticontratti in corso, anche a titolo parzialegià presenti nel portafoglio della Compagnia, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i quali non sia stata accertata nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la responsabilità principale che presentano, consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota qualunque momento l'attestazione di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della rischio relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualiagli ultimi 5 anni. La responsabilità principaleCompagnia consegna per via telematica, nel caso di sinistri tra due o più veicoliper il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione si conclude senza applicazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di penalità sestipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di contratto Contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene rilasciata sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. In La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di documentata cessazione garanzia nel corso del rischio assicurato Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un cui il periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)non risulti concluso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta La Compagnia mette a disposizione del ContraenteContraente e dell'avente diritto (proprietario, la Società si impegna a garantire la consegna usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica dell’attestazione nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione almeno 30 giorni prima della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per Contratto, purché si sia concluso il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe periodo di merito osservazione. L'attestato di provenienzarischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, quella nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rischio aggiornata nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedanocui, ad ogni scadenza annualedopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la variazione vendita (con risoluzione o cessione del premio applicato all’atto Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. ⚫ per tali i sinistri pagaticontratti in corso, anche a titolo parzialegià presenti nel portafoglio della Compagnia, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i quali non sia stata accertata nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la responsabilità principale che presentano, consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota qualunque momento l'attestazione di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della rischio relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualiagli ultimi 5 anni. La responsabilità principaleCompagnia consegna per via telematica, nel caso di sinistri tra due o più veicoliper il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione si conclude senza applicazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di penalità sestipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di contratto Contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene rilasciata sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. In La Compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di documentata cessazione garanzia nel corso del rischio assicurato Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un cui il periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)non risulti concluso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Veicoli Commerciali, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Veicoli Commerciali, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Veicoli Commerciali

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • , - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, - l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, .. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Cvt), Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard), Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard)

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • , - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, - l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%dell’assicuratore. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca), Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca), Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard) E Dalla Navigazione

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna deve rilasciare e/o mettere a garantire la consegna disposizione in forma telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • , - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; - l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%dell’assicuratore. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca), www.izsvenezie.it

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, XXXX rilascia al Contraente ovvero al Proprietario una attestazione che contiene: - la denominazione dell’Impresa; - il nome o ragione sociale del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato ; - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa - la formula tariffaria del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolocontratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata; - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedanoil contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, compresa quella di Conversione Universale di cui alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/5/2005; • l’indicazione del - il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli nel corso degli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualeanni; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli - eventuali importi delle franchigie, richiesti e richieste dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dal Contraentecorrisposte dall’assicurato; - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell'assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione è rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese Imprese, l'attestazione viene è rilasciata dalla delegataria. In XXXX non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - cessione del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - contratti annullati o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - estinzione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, . Il Contraente deve consegnare a XXXX l’attestazione dello stato del rischio all’atto del rinnovo o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il della stipulazione di altro contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

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Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste deve rendere disponibile al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunqueContraente un'attestazione che contenga: • la denominazione della Società; • la il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente dirittoContraente; • il numero del contratto di assicurazione; , • i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; • la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; • la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata rilasciata. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, • l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%dell’assicuratore. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: • coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; • coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; • coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; • cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve rendere disponibile alla Società l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca), Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca)

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i.legge, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunqueche comunque contenga: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente dirittoContraente; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); . • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; Contraente • la firma della Società In caso di richiesta ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs comma 1 bis, la Società trasmette al Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parzialedeterioramento, con conseguente applicazione della penalizzazionesmarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito la Società ne rilascia un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione duplicato su richiesta del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude Contraete ed entro 15 giorni dalla stessa e senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote costi. L'attestazione viene rilasciata ad ogni scadenza annuale. La Società non raggiunga la soglia del 51%rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo furto/rapina del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraenteesportazione definitiva all’estero, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata venditavendita (qualora il Contraente abbia risolto il contratto), consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicuratodalla circolazione, se il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto periodo di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal casoosservazione risulta concluso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario invia la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativorelativa attestazione aggiornata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contrattoil rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

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Samples: www.aulss7.veneto.it

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente e relativo Codice fiscaleContraente/Partita IVAAssicurato; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • - la forma formula tariffaria applicata al veicoloin base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto per la quale l'attestazione viene rilasciata; - il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni; - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; • l’indicazione - nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi contratto per tali l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993; - i sinistri pagatidati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, anche a titolo parziale, con distinta indicazione i dati di identificazione del numero dei sinistri con responsabilità principale telaio e del numero dei sinistri motore del veicolo per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualecui circolazione il contratto è stato stipulato; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%dell'assicuratore. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . Il Contraente/Assicurato deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: www.comune.pordenone.it

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. RCA ARD LM/Provincia Ed. 05/2019 In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

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Samples: Prospetto Di Offerta

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • , - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, - l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca)

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta del Ad ogni scadenza annuale, l’Impresa invia al Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste legge. In qualsiasi momento sia richiesto, l’attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i.Contraente o, fatte salve diverse modalità concordate tra le partise persona diversa, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto all’usufruttuario, all’acquirente con patto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio riservato dominio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso locatario in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parzialelocazione finanziaria, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malusentro 15 giorni dalla richiesta. In caso di sinistri, tra due furto o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo rapina del veicolo, risultante da apposita dichiarazione esportazione definitiva all’estero, alienazione (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata venditacontratto), consegna in conto vendita, furtodemoli- zione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l’Impresa invia la relativa attestazione aggiornata. • sospensione della garanzia in corso di contratto; • contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia, qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto, in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione ces- sazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l’Impresa invia la relativa attestazione aggiornata; • cessione del contratto per alienazione del veicolo assicuratoAssicurato. In caso di deterioramento, il contraentesmarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attesta- zione dello stato di rischio, o l’Impresa ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprie- tario del veicolo, se persona diversa, il proprietarioe nei confronti dell’usufruttuario, può richiedere che il contratto dell’acquirente con patto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo riservato dominio o del locatario in caso di sua proprietà. In tal casolocazione finanziaria, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato nonché, in caso di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: la denominazione della Società; la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; il numero del contratto di assicurazione; i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo la forma tariffaria applicata al veicolo; la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

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Samples: www.aslnuoro.it

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • assicurazione - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, - l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rca E Rischi Accessori

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga: ⮚ la denominazione dell'impresa; ⮚ il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata; ⮚ nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del variazioni di premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; • l’indicazione ⮚ i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale telaio e del numero dei sinistri motore del veicolo per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualecui circolazione il contratto è stato stipulato; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell'assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: ⮚ sospensione della garanzia nel corso del contratto; ⮚ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⮚ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; ⮚ contratti annullati o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; ⮚ cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione ; ⮚ furto del veicolo da parte senza ritrovamento. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del soggetto richiedente rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente se il nuovo contratto assicurativoè stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).considerato

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Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta La Società rilascia al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto un’Attestazione contenente: - la denominazione dell’Impresa di assicurazione; - il nome del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i.se persona fisica, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • o la denominazione della Società; • ditta oppure la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAse persona giuridica; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; - la formula tariffaria in base alla quale é stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata; - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la forma tariffaria applicata al veicolocui circolazione il contratto é stato stipulato; - il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la data specificazione della tipologia di scadenza annuale danno liquidato; - il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte; - la firma dell’ Assicuratore. Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Nel caso che il contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe sia stato stipulato sulla base di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni alla scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio Premio applicato all’atto della stipulazione, stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri Sinistri nel corso del Periodo di un determinato periodo osservazione vengono indicati: - la classe di tempo ivi comprese merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva; - la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n° 4 del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota 9 agosto 2006 (Classe di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone Conversione Universale o misto (danni sia a cose che a personeCU); • gli eventuali importi delle franchigie- i Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità. È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttuario) del veicolo, richiesti e non corrisposti se persona diversa dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risoluzione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolofurto, risultante da apposita dichiarazione del Contraenteesportazione definitiva all’estero, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo la Società rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. La Società non rilascia l’Attestazione nel caso di: • contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, demolizioneesportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della circolazione o definitiva esportazione all’estero proprietà del veicolo; • cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

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Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga: ▪ la denominazione dell'impresa; ▪ il nome ▪ denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del dei contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata; nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del variazioni di premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; • l’indicazione i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta; ▪ i dati di identificazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale telaio e del numero dei sinistri motore del veicolo per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualecui circolazione il contratto è stato stipulato; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell'assicuratore. La responsabilità principale, L’attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: ▪ sospensione della garanzia nel corso del contratto; ▪ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ▪ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; ▪ contratti annullati o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; ▪ cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione ; ▪ furto del veicolo da parte senza ritrovamento. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del soggetto richiedente rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente se il nuovo contratto assicurativoè stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Circolazione Dei Veicoli a Motore

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste deve rilasciare al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunqueContraente un'attestazione che contenga: la denominazione della Società; • la − il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • , − i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; − la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. − nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, − l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: www.comune.alessandria.it

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS (ex ISVAP), la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • - la forma formula tariffaria applicata al veicoloin base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto per la quale l'attestazione viene rilasciata; - il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni; - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; • l’indicazione - nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi contratto per tali l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993 e ss.mm.ii.; - i sinistri pagatidati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, anche a titolo parziale, con distinta indicazione i dati di identificazione del numero dei sinistri con responsabilità principale telaio e del numero dei sinistri motore del veicolo/natante per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualecui circolazione il contratto è stato stipulato; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%dell'assicuratore. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese Società, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo/natante assicurato. Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio assicurato o in caso all'atto della stipulazione di sospensione, o di mancato rinnovo, del altro contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto il medesimo veicolo al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, riferisce l'attestazione stessa anche se il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)l'ha rilasciata.

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Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: la denominazione della Società; la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; il numero del contratto di assicurazione; i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo la forma tariffaria applicata al veicolo; la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

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Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire trasmette al Contraente la consegna telematica dell’attestazione dello comunicazione prevista dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive integrazioni, unitamente all’attestazione sullo stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i.rischio, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenzaindipendentemente dalla forma tariffaria. L’attestazione dovrà contenere comunquecontiene: • la denominazione della Società; • il nome del Contraente, o la denominazione denominazione, ragione sociale o ditta del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente dirittomedesimo; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o del motore del veicolo assicurato; • la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; • la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata rilasciata; nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la corrispondente classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaassegnazione CU; • l’indicazione del il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicuratodell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti richieste dalla Società e non corrisposti corrisposte dall’Assicurato; • la firma dell’assicuratore; • nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 bis del C.A. l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al Proprietario del veicolo identificato, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing. La Società rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta, duplicato dell’attestazione dello stato del rischio nel caso di: • deterioramento, smarrimento, mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione; • Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario del veicolo identificato, diverso dal Contraente; • la firma della Società contratto di noleggio a lungo termine – non inferiore ai dodici mesi –, quando alla scadenza dello stesso il veicolo identificato sia acquisito in proprietà dall’utilizzatore. Nel caso l’utilizzatore voglia far valere l’attestazione per altro veicolo di pagamento di sinistro a titolo parzialesua proprietà, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita deve richiedere al Contraente del precedente contratto assicurativo idonea dichiarazione circa l’effettiva utilizzazione del veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione riportato sull’attestato da parte del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%soggetto richiedente. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene di assicurazione, l’attestazione deve essere rilasciata dalla delegatariaImpresa Delegataria. In La Società non trasmette l’attestazione nel caso di: • sospensione della garanzia nel corso del contratto; • cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; Inoltre non trasmette l’attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazioni risulti concluso, nel caso di: • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero; • furto del veicolo senza ritrovamento. Ai sensi dell’art 5 comma 1 bis – Legge n° 40/2007 in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso assicurato, debitamente documentato, di sospensione, sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo, rinnovo del contratto contatto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Il Contraente deve consegnare l’attestazione dello stato di rischio all’atto della stipulazione del contratto con altra Impresa. La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell’attestazione dello stato di rischio fra i quali la classe CU, quando richiesta. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva mancanza della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal casoCU stessa, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto è tenuta alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 sua individuazione secondo i criteri disposti dall’allegato 2 del Regolamento N°9 Isvap n° 4 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – 09/08/2006 e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)successive integrazioni.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata; - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; - l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicuratodell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. contratto.Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: • coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; • coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; • coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; • cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome, denominazione sociale o ragione sociale, del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; - i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; - l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi ; - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione furto del veicolo da parte senza ritrovamento. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del soggetto richiedente rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente se il nuovo contratto assicurativoè stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard)

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due pagati o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore posti a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione riserva nel corso del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione considerato; - i dati della targa di penalità sericonoscimento o, entro 5 anni dalla prima annotazionequando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il cumulo delle quote non raggiunga contratto è stato stipulato; - la soglia del 51%firma dell’assicuratore. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi ; - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione furto del veicolo da parte senza ritrovamento. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del soggetto richiedente rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente se il nuovo contratto assicurativoè stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: www.comune.naro.ag.it

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, nei termini previsti dal regolamento ISVAP, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • - la forma formula tariffaria applicata al veicoloin base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto per la quale l'attestazione viene rilasciata; - il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni; - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; • l’indicazione - nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi contratto per tali l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993; - i sinistri pagatidati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, anche a titolo parziale, con distinta indicazione i dati di identificazione del numero dei sinistri con responsabilità principale telaio e del numero dei sinistri motore del veicolo per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualecui circolazione il contratto è stato stipulato; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%dell'assicuratore. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese Società, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - contratti annullati o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il . Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Libro Matricola

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, XXXX rilascia al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria una attestazione che contiene: - la denominazione dell'Impresa; - il nome o ragione sociale del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato ; - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa - la formula tariffaria del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolocontratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel rilasciata;nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedanoil contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, compresa quella di Conversione Universale di cui alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/5/2005; • l’indicazione - nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, l’applicazione del Pejus in relazione al verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, l’aumento previsto in base al numero di sinistri accaduti; - il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli nel corso degli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualeanni; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli - eventuali importi delle franchigie, richiesti e richieste dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dal Contraentedall’Assicurato; - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell'assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione è rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese Imprese, l'attestazione viene è rilasciata dalla delegataria. In XXXX non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - cessione del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - contratti annullati o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - estinzione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato Il Contraente deve consegnare a XXXX l’attestazione dello stato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso all’atto del rinnovo o della stipulazione di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un altro contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che la ha rilasciata.

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Samples: Assicurazione Obbligatoria Della Responsabilita’ Civile

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • - il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • - la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. - nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigiaosservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; • l’indicazione - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale telaio e del numero dei sinistri motore del veicolo per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentualecui circolazione il contratto è stato stipulato; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • - la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%contratto. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi ; - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione furto del veicolo da parte senza ritrovamento. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del soggetto richiedente rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente se il nuovo contratto assicurativoè stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contraentecontratto, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste deve rilasciare al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunqueContraente un'attestazione che contenga: la denominazione della Società; • la − il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVAContraente; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • , − i dati della targa del veicolo ovvero di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi di identificazione del telaio o e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; − la forma tariffaria applicata al veicolodi tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza annuale del contratto periodo di assicurazione per il quale l’attestazione l'attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale rilasciata. − nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione variazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato del periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, − l’indicazione del numero dei di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli alle cose o con danni a persone o misto (danni sia a cose che a alle persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattualidell’assicuratore. La responsabilità principale, L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione tacito rinnovo del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. contratto.Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese imprese, l'attestazione viene deve essere rilasciata dalla delegataria. In La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di documentata cessazione del rischio assicurato una rata di premio; - coperture annullate o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero alienazione del veicolo assicurato, . II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il contraente, o medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se persona diversa, il proprietario, può richiedere nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativol'ha rilasciata. E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni ' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)considerato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard)