Attività delle Parti Clausole campione

Attività delle Parti. 2.1 Ai fini dello sviluppo congiunto del Progetto di Collaborazione, e dunque della necessità di individuare tra i Progetti quelli idonei a divenire Progetti Selezionati e quindi di avviare una Associazione in Partecipazione, le Parti concordano sulla necessità di svolgere, ciascuna Parte per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, le attività previste nel presente Contratto di Collaborazione e nei relativi Allegati, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto segue: (a) secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 3.1.1, l’Università svolgerà attività di scouting dei Progetti, di concerto con il Partner Imprenditoriale e i consulenti da quest’ultimo incaricati, previa sottoscrizione da parte dei consulenti di opportuni accordi di riservatezza, e coopererà con lo stesso Partner Imprenditoriale nel corso delle attività di due diligence e gestione del deal flow affidate a quest’ultimo ai sensi di quanto previsto dal Contratto Partner Imprenditoriale; (b) NewCo, di concerto con il Partner Imprenditoriale, provvederà alla valutazione dei Progetti allo scopo di individuare i Progetti Selezionati e concludere, in relazione agli stessi, un Accordo di Associazione in Partecipazione con l’Università, secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 3.2. 2.2 Le Parti si danno altresì atto e accettano che le attività che le stesse svolgeranno nell’ambito del Progetto di Collaborazione in relazione a ciascun Progetto Selezionato sono finalizzate a promuovere lo sviluppo dei Progetti Selezionati affinché gli stessi possano raggiungere, in un arco di tempo indicativamente di massimo 36 mesi – e in particolare, 18 mesi per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella prima milestone dall’erogazione del primo Apporto in Denaro e/o Apporto in Servizi, e ulteriori 18 mesi successivamente all’erogazione del secondo Apporto in Denaro e/o Apporto in Servizi per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella seconda milestone, lo Stadio Progetto di Start-Up e, per l’effetto, NewCo possa valutare l’opportunità di effettuare degli investimenti in capitale (ciascuno un “Investimento Seed”) nelle relative Start-Up, secondo i separati accordi che saranno di volta in volta conclusi tra NewCo e il relativo Team. 2.3 Sempre ai fini dello sviluppo congiunto del Progetto di Collaborazione, le Parti intendono disciplinare i rispettivi diritti inerenti ai Diritti IP di Progetto relativi a ciascun Progetto, secondo quanto pr...
Attività delle Parti. 0.Xx Regione Toscana coordina le azioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi sia attraverso la Sala Operativa Unificata Permanente, che con le attività svolte dai Centri Operativi Provinciali AIB, dai Direttori delle operazioni AIB, dai Referenti AIB e dagli Enti delegati in materia di forestazione che mettono a disposizione per la specifica attività i tecnici, le maestranze forestali, i mezzi e le attrezzature in dotazione.
Attività delle Parti. 1. Il Dipartimento e IFC-CNR intendono avviare una collaborazione sistemica e di integrazione conoscitiva e professionale quale mezzo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione degli obiettivi comuni nel settore delle dipendenze. A tal fine intendono promuovere studi e ricerche nel campo delle dipendenze, in particolare in relazione alle attività di monitoraggio del fenomeno. 2. Le Parti, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a collaborare, per tutta la durata del presente Accordo operativo, per lo sviluppo ed il potenziamento di un sistema di raccolta ed elaborazione dati e per l’attivazione di studi di popolazione e ricerche sul consumo di sostanze psicoattive, così come meglio specificato nel Progetto Esecutivo. 3. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo operativo, nello specifico: - il Dipartimento Antidroga cura, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, le attività di coordinamento funzionali all’attuazione, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati raggiunti; il Dipartimento Antidroga svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 787 - CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Il CNR, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, coordina e gestisce le attività di ricerca e di studio, definite nel Progetto Esecutivo, trasmettendone i risultati al Dipartimento Antidroga secondo i tempi e le modalità ivi indicate; - Il CNR trasmette al Dipartimento Antidroga una relazione finale relativa ai risultati conseguiti e alle spese sostenute. 4. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo l’IFC-CNR si impegna ad elaborare e trasmettere al Dipartimento Politiche Antidroga un Progetto Esecutivo, redatto ai sensi della scheda sintetica preliminare in allegato, che sarà approvato, salvo modifiche, entro cinque giorni dalla ricezione.
Attività delle Parti. 1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, pongono in essere ogni utile iniziativa, al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse oggetto dell’Accordo e a collaborare per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione funzionali a politiche, strategie, piani e progetti di rigenerazione urbana, inclusione e coesione anche in relazione a bandi per l’ottenimento di finanziamenti pubblici e nello specifico per il finanziamento dei Piani Integrati di cui all’art. 21 del D-L 152/2021 convertito con L. 233/2021, ed in particolare a porre in essere quanto segue: 2. La Città metropolitana di Roma Capitale garantisce: • il coordinamento delle attività finalizzate all’individuazione delle politiche generali, alla definizione delle direttrici strategiche e all’attuazione di piani/programmi/progetti di competenza, conformati su obiettivi di sviluppo sostenibile volti alla rigenerazione urbana, riqualificazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e progetti di smart city, inclusione sociale, sviluppo locale e partecipazione democratica, attraverso: ✓ l’individuazione delle priorità e definizione degli indirizzi strategici, degli ambiti territoriali e degli interventi; ✓ l’istituzione, l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di lavoro tecnici e di consultazione dei cittadini e dei Comuni metropolitani; ✓ l’individuazione delle priorità e la definizione degli indirizzi tecnici e procedurali per l’elaborazione dei piani/programmi/progetti; ✓ la raccolta e l’organizzazione di documenti conoscitivi, la predisposizione di studi, analisi, ricerche e quanto necessario per la definizione di detti piani/programmi/progetti; ✓ l’elaborazione di piani, programmi e documenti progettuali; ✓ l’elaborazione di atti e provvedimenti e l’espletamento dell’iter amministrativo necessario all’approvazione ed attuazione dei previsti interventi; • l’interazione e il confronto sistematico tra tutti i soggetti interessati dalle progettualità da candidare a valere sulle risorse assegnate alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ex articolo 21 del Decreto-Legge n. 152 del 06.11.2021 (convertito con Legge 233/2021), attraverso: ✓ l’individuazione delle priorità e definizione degli indirizzi strategici, degli ambiti territoriali e degli interventi ricompresi in tali Piani Urbani Integrati; ✓ l’...
Attività delle Parti. 3.1 L’Ordine comunicherà ai propri Iscritti, il contenuto del presente Accordo e le relative modalità di adesione. 3.2 Poste provvederà a rendere disponibili i Servizi agli Iscritti che hanno sottoscritto l’Allegato A - al quale va allegata copia della tessera di appartenenza all’Ordine oppure dichiarazione di appartenenza - applicando le condizioni economiche descritte al successivo art. 6. 3.3 L’Accordo non determina alcun obbligo a carico degli Iscritti all’Ordine di aderire ai Servizi. 3.4 Al fine di poter offrire servizi sempre più aderenti alle esigenze degli Iscritti, Poste e l’Ordine attiveranno, periodicamente, incontri di verifica, per valutare la possibilità di ampliare i servizi resi e la congruità delle condizioni praticate. Gli incontri serviranno, inoltre, a valutare la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi e le reciproche aspettative in termini di crescita del bacino di utenza e qualità del servizio erogato; in relazione a tali risultati le Parti si riservano di modificare, previa condivisione, le condizioni anche economiche dei servizi oggetto del presente Accordo. 3.5 Decorsi 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del presente Accordo, le Parti effettueranno una prima verifica dell’entità e dei volumi delle attività rese da Poste agli Iscritti. 3.6 Poste potrà verificare il requisito di iscrizione all’Ordine mediante la consultazione dell’albo on line sul sito ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Attività delle Parti. Per la realizzazione di tale obiettivo, con il presente accordo si stabilisce che Banca Antonveneta e Confindustria Udine concordano sull’offerta alle Imprese Associate dei prodotti sinteticamente illustrati nel documento allegato dando la priorità: a. al prodotto “Working Capital, finalizzato alla copertura dei bisogni di circolante delle imprese; b. al prodotto “Patto”, finalizzato alla copertura di un programma di investimenti materiali ed immateriali connessi in particolare alla realizzazione di progetti di aggregazione; c. al prodotto “Prestito partecipativo” finalizzato alla capitalizzazione aziendale; d. al prodotto “Credit enhancement” finalizzato al supporto di operazioni di fornitura o di investimento all’estero. Banca Antonveneta e Confindustria Udine concordano un obiettivo di riferimento per l’attuazione del presente accordo, corrispondente ad un volume complessivo di operazioni finanziate sino a 50 milioni di euro. Banca Antonveneta e Confindustria Udine si impegnano, ciascuna nel proprio ambito, a valorizzare il supporto del Confidi Friuli e degli altri strumenti di intervento garantistico previsti dalla Regione a favore dell’attivazione delle operazioni di cui al presente accordo.

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  • Obblighi delle parti 1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività. 2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Responsabili e del Comitato Tecnico Scientifico, avrà cura di organizzare e programmare incontri con cadenza bisettimanale per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, ferma restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno. 3. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo: ▪ il Commissario Straordinario avrà cura di fornire ogni eventuale studio in materia esistente e nella sua disponibilità, funzionali ad integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, nonché di rendere disponibili l’acquisendo patrimonio conoscitivo e i documenti di pianificazione utili alla realizzazione dell’aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); ▪ l’Autorità provvederà a fornire tutti i dati presenti nella propria banca dati e a mettere a disposizione la piattaforma WebGIS predisposta nell’ambito del progetto ReSTART; inoltre provvederà a recepire i risultati ottenuti aggiornando i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nel rispetto del cronoprogramma di cui all’art.4, comma 2. L’Autorità, per le proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di I.S.P.R.A. nella funzione di supporto tecnico, nonché di Università che hanno maturato specifica esperienza sul campo. 4. Nello svolgimento delle attività di competenza le parti si impegnano inoltre a: a. rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo; b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei processi decisionali;

  • Ammontare dell’appalto L’importo a base d’asta è di € 131.147,54 (centotrentunomilacentoquarantasette/cinquantaquattro) IVA 22% esclusa. L’appalto comprende, per ciascuna stagione termica 2014/2015 e 2015/2016, un numero presunto di ispezioni pari a 700 impianti, suddivisi in circa: • 500 impianti con potenza inferiore a 35 kW • 200 impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW Il compenso previsto è rapportato alla tipologia dell’impianto, ed è indicativamente stabilito in: ⮚ € 49,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza inferiore a 35 kW; ⮚ € 60,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW; ⮚ € 24,00 (omnicomprensivo IVA e altri oneri) per ogni generatore aggiuntivo oltre il primo per impianti di potenza complessiva superiore o uguale a 35 kW ⮚ € 24,00 rilevamento temperature ⮚ € 24,00 Ispezione sistema termoregolazione e contabilizzazione del calore I suddetti corrispettivi includono qualsiasi onere fiscale e previdenziale, se dovuto. Il numero delle visite ispettive da eseguirsi effettivamente può discostarsi dal dato inizialmente preventivato, in conformità a quanto disposto all’art 19 della d.G.R. X/1118 del 2013. Si precisa altresì che il numero di verifiche effettivamente eseguite potrebbe non corrispondere al totale dei nominativi assegnati. Per i controlli non eseguiti e/o annullati non verrà corrisposto alcun compenso. La S.A. si riserva la possibilità di compensare le ispezioni annullate con altre di pari numero. Il servizio di rilevamento delle temperature in ambiente verrà invece attivato su richiesta del Comune di Cinisello Balsamo per specifiche verifiche che si rendessero necessarie. In ogni caso, il Servizio Energia del Comune di Cinisello Balsamo controlla che l’attività sia eseguita nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nei modi e nei tempi indicati nel presente Capitolato. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla S.A. e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.