Attività finanziarie disponibili per la vendita Clausole campione

Attività finanziarie disponibili per la vendita. 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Attività finanziarie disponibili per la vendita. La voce “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, pari a circa Eur/mln 87,8, accoglie gli investimenti partecipativi aventi valenza strategica, in società non appartenenti al gruppo Sanpaolo IMI, e valutati al fair value secondo lo IAS 39. In particolare, include l’interessenza nella Borsa Italiana S.p.A. per Eur/mln 77,3 (ri-valutata al fair value nel corso dell’esercizio con una plusvalenza rilevata nell’apposita riserve di patrimonio netto per Eur/mln 52,9 al netto dell’effetto fiscale); la partecipazione nel CBOT6 per Eur/mln 3,0 e in MTS SpA per Eur/mln 4,5.
Attività finanziarie disponibili per la vendita. Si tratta di attività finanziarie che non sono (a) crediti, (b) attività finanziarie detenute sino a scadenza, o (c) attività finanziarie detenute per la negoziazione. Le stesse includono titoli di capitale non qualificabili come di controllo, collegamento e controllo congiunto. Le attività finanziarie disponibili per la vendita comprendono partecipazioni in società non di Gruppo detenute comunque con finalità di tipo strategico. Alla data di prima iscrizione, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritte nello stato patrimoniale al loro fair value, che di norma corrisponde al corrispettivo pagato per la loro acquisizione, a cui sono aggiunti gli eventuali costi di transazione, ove individuati e determinabili, direttamente attribuibili alle stesse. Successivamente esse sono valutati al fair value, con imputazione delle variazioni dello stesso in contropartita a una specifica riserva di patrimonio netto fino a quando l’attività finanziaria è alienata, momento in cui gli utili e le perdite cumulati sono iscritti nel conto economico; gli utili e le perdite su cambi sono, invece, contabilizzati a conto economico. Il fair value è determinato sulla base di prezzi di mercato quotati in mercati attivi. Per gli strumenti finanziari non quotati il fair value si determina applicando tecniche di valutazione comunemente riconosciute e utilizzate nelle prassi di mercato. Per determinare il fair value delle partecipazioni incluse nella attività finanziarie disponibili per la vendita, tutte non quotate su mercati attivi, si è fatto riferimento, ove disponibili, a prezzi di recenti transazioni ed, in alternativa, a valutazioni basate su metodi reddituali e/o multipli. Nei casi in cui il risultato della metodologia descritta ha fornito una significativa gamma di valori di stima con conseguenti difficoltà di definire una ragionevole probabilità di applicare un valore di fair value attendibile, il valore di iscrizione della partecipazione è stato tenuto pari al costo di acquisto. Il Gruppo determina periodicamente se vi è una qualche obiettiva evidenza che una attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore. Quando una riduzione di fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto e sussiste l’obiettiva evidenza che l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa corrispondente che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevata a conto...
Attività finanziarie disponibili per la vendita. Le Attività finanziarie disponibili per la vendita comprendono i titoli obbligazionari e azionari, nonché le quote di OICR, non diversamente classificati. Le attività finanziarie considerate si ripartiscono come segue: (importi espressi in € migl.) 31-mar-12 31-dic-11 Variazione Titoli di capitale 1.229.560 1.167.836 61.724 Quote di OICR 816.646 801.948 14.698 Xxxxxx di debito 17.107.585 15.636.678 1.470.907 Altri investimenti finanziari 2.098 2.095 3 La variazione della voce è in larga parte riconducibile alla ripresa dei corsi di borsa avvenuti nel primo trimestre dell'anno. Tra i titoli di capitale sono compresi titoli quotati per € mil. 969, mentre tra i titoli di debito quelli quotati raggiungono € mil. 17.082. Evidenziamo che, in prevalenza, i titoli di debito ed i titoli di capitale, compresi nella categoria, vengono valutati al fair value. Tra i titoli di capitale segnaliamo la partecipazione, pari al 2%, detenuta dal Gruppo nella Banca d’Italia: segnaliamo che la valutazione effettuata alla fine dell’esercizio 2011 non ha subito variazioni. Per quanto riguarda le riduzioni di valore dei titoli AFS riconosciute a Conto Economico nel periodo, si segnala che l’applicazione dei criteri previsti dalla “impairment policy” di Gruppo (e ampiamente illustrate nel bilancio al 31/12/2011) ha comportato la rilevazione di perdite da valutazione per € mil. 21,0 (al 31/03/2011 l’ammontare era pari a € mil. 24,3). Tale importo è riferito quanto a € mil. 18,1 su titoli di capitale e per € mil. 2,9 su quote di OICR. Con riferimento alla composizione della riserva AFS (per la quota di competenza del Gruppo e al lordo sia degli effetti fiscali, sia di quanto retroceduto agli assicurati Vita con la tecnica contabile dello shadow accounting) si segnala che l’ammontare lordo, negativo per € mil. 108, include una componente negativa di € mil. 118 con riferimento ai titoli di debito, una componente positiva di € mil. 6 riferita alle quote OICR ed, infine, una componente positiva di € mil. 4 (di questi € mil. 27 sono relativi alla partecipazione detenuta in Banca d’Italia) per i titoli azionari.
Attività finanziarie disponibili per la vendita. Tale categoria comprende i titoli di capitale, quotati e non quotati, le quote di OICR non detenute con finalità di traiding ne designate come valutate al fair value con contropartita il conto economico ed i titoli di debito, principalmente quotati, che la società designa come appartenenti a questa categoria. Sono esclusi gli strumenti derivati. In una prima fase di iscrizione le attività Available for Sale (AFS) sono contabilizzate alla data di regolamento delle transazioni al costo di acquisto, maggiorato degli oneri direttamente associati. Costituiscono componenti del conto economico interessi, dividendi e la quota annua di ammortamento degli scarti di negoziazione delle obbligazioni.
Attività finanziarie disponibili per la vendita. Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 40. Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.
Attività finanziarie disponibili per la vendita. E’ una categoria residuale, rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte. Sono classificate come attività non correnti salvo che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio. Le rimanenze sono costituite da aree da edificare, immobili da ristrutturare, immobili in costruzione e ristrutturazione, immobili ultimati in vendita e immobili di trading. Le aree da edificare sono valutate al minore tra il costo di acquisizione ed il corrispondente presunto valore di realizzo. Il costo è aumentato delle spese incrementate e degli oneri finanziari capitalizzabili quando sussistono le seguenti condizioni: • vi è una decisione della Direzione circa la destinazione delle aree consistente in un suo utilizzo, sviluppo o per la vendita diretta dello stesso; • si stanno sostenendo i costi per l’ottenimento del bene; • si stanno sostenendo gli oneri finanziari. Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrutturazione, sono valutati al minore tra il costo, aumentato delle spese incrementative del loro valore e degli oneri finanziari capitalizzabili, ed il corrispondente presunto valore di realizzo. Gli immobili di trading sono valutati al minore tra il costo ed il valore di mercato desunto da transazioni di immobili similari per zona e tipologia. Il costo di acquisizione è aumentato delle eventuali spese incrementative sostenute fino al momento della vendita.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.