Autonomia. Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino: • modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); • l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; • un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore; • l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. Laddove sia stabilito il luogo della prestazione non può essere stabilito anche il tempo della stessa e viceversa.
Autonomia. In via generale il contratto non ha limiti di durata e non prevede il coordinamento, tipico delle xx.xx.xx. La Commissione tuttavia, deve verificare che: la prestazione non si protragga per un periodo significativo di tempo dal momento che in questo caso potrebbe rinvenirsi, nei fatti, il requisito del coordinamento; il contratto non preveda una programmazione di prestazioni che dovranno essere svolte nel tempo.
Autonomia. La batteria prevista dovrà garantire un’autonomia di almeno 7 ore riscontrabile nella modalità di “System conditioning: True” e Process idle tasks: False” e risoluzione dello schermo secondo il valore minimo indicato al precedente punto 4.4.1 eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018, così come indicato al paragrafo 8.1.1.
Autonomia. I contratti di fornitura dei Servizi fra il Fornitore ed il Cliente si intendono stipulati fra parti autonome ed indipendenti. Il Fornitore è un’impresa commerciale che presta i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
Autonomia. La batteria prevista dovrà garantire un’autonomia di almeno 600 minuti nella modalità di “performance and battery test” eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2014, così come indicato al paragrafo 8.1.1.
Autonomia. Sono maturi i tempi per riaprire un confronto tecnico e politico con il Governo centrale, per ottenere quanto prima risultati concreti. - il rilancio del sistema economico e produttivo - bellezza, natura e cultura lombarde - la forza dell’istruzione, della formazione, della ricerca e del lavoro - la persona, prima di tutto - un territorio connesso e sicuro, uno sviluppo integrato e sostenibile
Autonomia. Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.
Autonomia. Indipendenza Specializzazione
Autonomia. 9.1. Per le attività in oggetto, l’incaricato dichiara di operare quale soggetto economico indipendente e autonomo, senza alcun legame di subordinazione rispetto a Comune di , mediante organizzazione autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali ed attrezzature e con personale proprie dirette dipendenze, anche in rapporto di collaborazione.
9.2. L’Incaricato si impegna a rispettare, nei confronti del personale, la legislazione vigente, applicando il trattamento economico e normativo previsto dagli accordi collettivi di lavoro; a provvedere al regolare pagamento dei dipendenti e degli altri collaboratori, nonché delle contribuzioni e delle imposte a ciò relativi; a garantire il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio e di sicurezza sul lavoro, adempiendo alle procedure e alle formalità sancite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m..
9.3. COMUNE DI potrà in ogni momento verificare in ogni modo il rispetto di quanto previsto dall’art. 9.2. del Presente, nonché sospendere i pagamenti sino a ché l’Incaricato non avrà provveduto alla regolarizzazione e al regolare adempimento, salvo l’obbligo per l’Incaricato di lasciar indenne e mallevare la committente da qualsivoglia onere, spesa o conseguenza possa derivare da violazioni dell’incaricato stesso o del proprio personale.
9.4. In ogni caso, qualsivoglia pagamento sarà preceduto dalla verifica della regolarità contributiva. Inoltre, i pagamenti successivi a quello in occasione della stipula, sarà subordinato alla presentazione, da parte del Professionista, dei cedolini e/o delle fatture quietanzate dei dipendenti e dei collaboratori dello stesso.
Autonomia. L’autonomia dell’appaltatore rispetto al committente non può ridursi alla sola direzione dei lavoratori impiegati sull’appalto o alla semplice gestione del rapporto di lavoro, dovendosi verificare l’esistenza di una reale organizzazione produttiva idonea a realizzare un risultato autonomo indipendentemente dall’attività prestata presso il committente. A titolo esemplificativo, si evidenziano alcuni indici rivelatori della sussistenza del requisito dell’autonomia in capo all’appaltatore: • lo svolgimento abituale di una attività imprenditoriale o di una attività produttiva propria in maniera evidente e comprovata; • l’operare per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato (la monocommittenza può essere indice di mancanza di autonomia); • essere in possesso di specifiche competenze e know how; • separazione fisica delle zone in cui operano i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore. Limiti imposti dai C.C.N.L. Diversi Contratti Collettivi impongono limitazioni all’utilizzo dell’appalto oppure ne regolamentano l’utilizzo; di conseguenza, prima di affidare un’attività in appalto, è sempre consigliabile verificare la possibilità o meno di utilizzare tale istituto. Ricordiamo ad esempio che, nel CCNL Industria metalmeccanica privata, debbono essere esclusi dall’appalto i lavori svolti in azienda direttamente per attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuative, ad eccezione di quelle che devono necessariamente essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Sono fatti salvi quindi gli appalti aventi carattere di continuità ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante. ALTRI CONTRATTI Contratto d’opera – art. 2222 c.c. Diversamente dal contratto di appalto nel contratto di opera prevale l’attività personale e manca l’organizzazione dei mezzi/persone.