Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Clausole campione

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005) 1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. L'Autorità e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità. 4. L'Autorità e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. 6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti. 7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità: ...
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005) 1. LʹAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dallʹarticolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. LʹAutorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata dʹintesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dellʹAutorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. LʹAutorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 3. I membri dellʹAutorità durano in carica sette anni fino all’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per lʹintera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellʹeconomia e delle finanze, é determinato il trattamento economico spettante ai membri dellʹAutorità. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 4. LʹAutorità é connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 5. LʹAutorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dallʹambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire lʹosservanza dei principi di cui allʹarticolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adegu...
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita dalla legge n. 109/1994, con competenza esclusiva sulle attività connesse ai lavori pubblici ha assunto, con il Codice, il medesimo ruolo anche nei confronti di servizi e forniture, mutando inoltre la propria denominazione in Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ciò comporta che gli obblighi di comunicazione, che in precedenza gravavano sulle stazioni appaltanti in relazione ai contratti di lavori, oggi riguardano anche i settori delle forniture e dei servizi. Analogamente, l’Osservatorio dei lavori pubblici si è trasformato, in virtù dell’articolo 7, in Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. È da sottolineare, in ogni caso, che l’articolo 257 ha previsto che gli obblighi di comunicazione per i contratti di forniture e servizi decorrano dall’anno successivo all’entrata in vigore del Codice (pertanto dal 1° luglio 2007). Può essere affermato che l’obbligo riguarda tutti gli appalti il cui bando di gara sia stato pubblicato o la cui lettera d’invito sia stata spedita dopo la suddetta data. Con deliberazione assunta nell’adunanza del 10 gennaio 2007, l’Autorità ha disposto che, a decorrere dal 1° febbraio 2007, sia le Stazioni appaltanti sia gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente di importo pari o superiore a € 150.000, devono assoggettarsi al pagamento di una contribuzione, a favore della stessa Autorità, secondo le modalità e gli importi previsti dalla deliberazione dell’Autorità del 26 gennaio 2006, dal comunicato del 13 luglio 2006 e dalle successive istruzioni operative. Di tale provvedimento si darà più esaustiva notizia in seguito. Si rammenta che tra i compiti che il Codice attribuisce all’Autorità, all’articolo 6, comma 7, lettera n), vi è quello di esprimere parere non vincolante, su impulso di parte pubblica o privata, riguardo questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara (restano escluse, quindi, quelle che eventualmente insorgano nella fase dell’esecuzione del contratto).

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