Cauzione definitiva e coperture assicurative Clausole campione

Cauzione definitiva e coperture assicurative. Ai sensi dell’articolo 113, D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario prima della firma del contratto, dovrà produrre alla stazione appaltante una polizza fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata pari ai tempi necessari per l’esecuzione del collaudo. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Il residuo 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato solo dopo il termine della garanzia della durata minima di un anno, o del tempo maggiore indicato nell’offerta, e dopo che l’Impresa abbia compiuto la definitiva messa a punto di tutti i serramenti e apparecchiature fornite e non alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, e sarà incamerata dall’Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore: l’Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata. Per i lavori entro i limiti del quinto in più dell’importo di appalto non è richiesta l’integrazione della cauzione. La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia verrà restituita alla fine del rapporto contrattuale. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’in...
Cauzione definitiva e coperture assicurative. A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori assunti in appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione (importo netto lavori offerto + oneri di sicurezza). In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto previsto dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. L’esecutore dei lavori è inoltre obbligato, dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di fine lavori, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata a copertura dei rischi per l’esecuzione delle opere di progetto è stabilita in euro 112.000,00 (euro centododicimila/00). La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere di importo pari ad euro 112.000,00 (euro centododicimila/00).
Cauzione definitiva e coperture assicurative. A garanzia del rispetto degli adempimenti di cui al Capitolato d’oneri e del presente contratto, il concessionario, all’atto della stipula del presente contratto, ha prestato cauzione definitiva, nella misura di € 2.000,00 (duemila), come previsto dal cap. 5 del citato capitolato. Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato d’oneri e dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione da parte del concessionario/gestore, ivi compreso il maggior costo che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’area, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario/gestore stesso. presentato copia di idonea polizza assicurativa di RCT /RCO per danni a terzi, ivi compreso il Comune di Rubano, o subiti dai prestatori d’opera con un massimale annuale non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) per sinistro e per persona compresi i dipendenti.
Cauzione definitiva e coperture assicurative. Il tecnico è dotato polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale di propria competenza, stipulata con xxxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxxxxx con validità fino al xxxxxxxxxx e un massimale pari a xxxxxxxxxxxxxxxx. L’aggiudicatario ha presentato garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/16, per un importo di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxx con validità fino al rilascio dell’attestazione di conformità dal servizio svolto.
Cauzione definitiva e coperture assicurative. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’impresa XXXXXXX ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € 5.053,26 a mezzo garanzia fideiussoria (assicurativa ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016) emessa in data 23.01.2018 dalla Società ELBA ASSICURAZIONE SPA . La predetta cauzione verrà progressivamente svincolata secondo le modalità previste nel comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente Appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Cauzione definitiva e coperture assicurative. In merito alla cauzione definitiva che l’esecutore del contratto è tenuto a costituire a favore dell’amministrazione si applica l’articolo 113 del Codice . Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, può essere prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3 del Codice . La garanzia deve prevedere espressamente il pagamento “a prima richiesta”, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cod.civ. e la operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali. La definizione dell'importo della cauzione, l'incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile del settore interessato. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ amministrazione comunale. L’esecutore del contratto, prima della consegna dei lavori, deve stipulare e presentare apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti da quest’ultima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori con massimali adeguati sia al valore dell’appalto che al tipo e alla zona di intervento di volta in volta stabiliti nel capitolato.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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