Cauzione. Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Cauzione. Prima della stipula del 1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante emessa da
2. L’Impresa si impegna a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattualetenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; rinnovi e proroghe, per le imprese tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in possesso virtù del presente contratto, pena la risoluzione di certificazioni di qualità è prevista la riduzione diritto del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016medesimo.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo comma, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stazione appaltantestessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Per In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’artdall’art. 103 113 del D. LgsD.Lgs. 50/2016n. 163/2006.
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Samples: Service Agreement, Contract for Professional Services
Cauzione. Prima 1) Nella presentazione dell’offerta, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Si applica l’articolo 75 del D.Lgs 12/04/2006, n° 163;
2) la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza definitiva dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, per tutta la durata prevista dal contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. La mancanta costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte del Comune di Siniscola che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/JEC 17000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, secondo quanto previsto dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta producendo copia della certificazione di qualità in suo possesso;
3) la garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali;
4) nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una Comune di Siniscola tratterrà tale cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016definitiva.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Cauzione. Prima 1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza definitiva dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10 % dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune di San Xxxx dei Normanni, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
2. L’importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso in cui il concessionario possegga la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
3. La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 concessionario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione, sino all’importo convenuto, entro il termine di 30 giorni
4. Nel caso di risoluzione del 10/6/82 e successive modificazioni) - una contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il Comune di San Xxxx dei Normanni tratterà tale cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016definitiva.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione. Prima della stipula A garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualinonché del pagamento delle penali, il soggetto gestore dovrà si impegna a prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura per il periodo di durata obbligatoria del Laboratorio Aperto con scadenza all’avvenuto incasso complessivo del contributo europeo POR FESR da parte dell’Amministrazione Comunale. Tale scadenza è stimata per il 30/06/2023, tuttavia il soggetto gestore si obbliga a prorogare l’efficacia della sopracitata garanzia anche oltre il suddetto termine a richiesta dell’Amministrazione Comunale motivata dal non ancora avvenuto completamento dell’incasso di cui sopra. L’importo di tale cauzione è determinato in Euro 1.750.000,00 sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo lo schema di cui all’allegato N o altro purchè riportante le prescrizioni ivi contenute. Inoltre a garanzia delle obbligazioni tutte nonché del pagamento delle penali, derivanti dall’esecuzione del contratto, per il restante periodo dal 1° luglio 2022 fino al termine del contratto, il soggetto gestore si impegna a prestare una cauzione definitiva, in conformità all’art. 103 del d.lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattualedel valore derivante dal PEF limitatamente al periodo residuo di riferimento (v. art. 11). Il soggetto gestore sarà obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione ha dovuto valersi, mediante fideiussione bancaria in tutto o assicurativa; per le imprese in possesso parte, durante l'esecuzione del contratto, nel caso di certificazioni inadempimento di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016una o più obbligazioni nella gestione delle attività previste dal presente Contratto. La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaformale rinuncia dell'Amministrazione concedente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività Lo svincolo della garanzia medesima entro quindici giornisarà effettuato a richiesta del soggetto gestore, in cui il medesimo dichiari di non aver null’altro a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 pretendere dall'Amministrazione concedente in dipendenza del D. Lgs. 50/2016contratto.
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Cauzione. Prima Per il servizio oggetto dell’affidamento, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali e per tutta la durata della concessione, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire a favore di ciascun Comune, una cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo che corrisponde al canone annuo risultante dalla gara. La cauzione che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell’esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie è prestata a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualidi ogni adempimento del Concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 con facoltà del 10/6/82 Comune di rivalsa per ogni e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo qualsiasi inadempienza contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; nonché per le imprese in possesso danni di certificazioni di qualità è prevista la riduzione qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016servizio. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussione deve prevedere precedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’accezione di cui all'articolo 1957all’art. 1997, secondo comma, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 dell’Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 50/2016N. 385/1993 ovvero da Istituti Assicurativi autorizzati. Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale o integrale di somme da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni, consegnando un originale del reintegro al Comune di competenza.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Riscossione E Accertamento Canone Patrimoniale
Cauzione. Prima della stipula del contratto, 1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura fideiussoria pari al dieci per cento (10% %) dell’importo contrattualeeconomico del corrispettivo annuale del Gestore (Art. 8, comma 2), mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, d.lgs. n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998d.lgs. n. 58/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all’Agenzia, quale Ente garantito e, per la prima annualità, deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del contratto. Per le annualità successive il rinnovo della polizza deve pervenire all’Agenzia almeno venti giorni prima dalla scadenza della precedente, a pena di risoluzione del contratto.
3. La garanzia copre l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civilec.c., nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Agenzia.
5. Per La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’arto in parte per qualunque causa. 103 In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del D. LgsGestore di cui all’art. 50/20168.
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Samples: Contratto Di Servizio
Cauzione. Prima A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in favore della stipula Regione. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione committente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualiseguito di ritardi o altre inadempienze da parte ALLEGATO 1 dell’appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016contratto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993nulla osta dell’Amministrazione committente, n. 385con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte dell'appaltatore, degli stati di una società avanzamento del servizio o di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998analogo documento, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento (20%) dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016vigente.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione. Prima La prestazione della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari dovrà avvenire perentoriamente nel termine sopra indicato. La cauzione di cui all’ art. 103 del DLgs 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 10% dell’importo contrattuale, mediante beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere redatta secondo lo schema previsto dalle norme vigenti. La cauzione definitiva potrà essere costituita alternativamente da fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere da polizza assicurativa o polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono . Qualora l'Impresa aggiudicataria o appaltatrice incorresse in via esclusiva o prevalente attività una delle violazioni previste dalle norme antimafia di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998cui al Dlgs 6 settembre 2011, n. 58 e 159, l'Azienda provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicuratival'Impresa possa vantare diritto alcuno. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio cauzione definitiva sarà incamerata dall'Azienda in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della preventiva escussione esecuzione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione servizio e nei casi di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, si applica l’artCapitolato e dal contratto. Lo svincolo progressivo previsto dall’art. 103 c. 5 del D. LgsDLgs 50/2016 avverrà mediante stato di avanzamento dell’esecuzione. 50/2016La cauzione non sarà produttiva di interessi a favore dell'Impresa. La restituzione della cauzione o l'estinzione della fideiussione avverranno ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale.
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Cauzione. Prima A garanzia della stipula corretta gestione del bar il concessionario produce all’atto della sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualima comunque prima della consegna della struttura adibita CENTRO POLIVALENTE DA ADIBIRE A BAR-RISTORANTE-PIZZERIA E DEI SERVIZI ANNESSI ( CAMPETTI DA TENNIS), il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante costituita dal versamento per fideiussione bancaria o assicurativa; polizza fideiussoria con la quale la società di credito o assicurazioni dichiara di costituirsi fideiussore nell’interesse del concessionario ed a favore del Comune di Spezzano Albanese per le imprese in possesso la somma pari all'importo contrattuale annuo, corrispondente alla cauzione definitiva annuale, decorrente dall’inizio del periodo di certificazioni di qualità è prevista la riduzione gestione e da prorogarsi sino ai sei mesi successivi il termine dell’espletamento del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016servizio oggetto della concessione. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve deve: - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ai sensi dell’art.1944 del C.C., - deve specificare che garantiscono la rinuncia all'eccezione copertura di cui all'articolo 1957tutti gli oneri ed adempimenti previsti nella presente convenzione. La polizza viene consegnata all’ufficio tecnico, secondo comma, il quale si obbliga a custodirla o a farla custodire sino al termine del codice civile, nonché l'operatività contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale ha diritto di valersi di propria autorità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016cauzione come sopra prestata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. Prima della stipula del contratto, I concorrenti sono tenuti a presentare:
1) una garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa provvisoria di importo pari ad € 30.000,00 (Legge n. 348 del 10/6/82 trentamila/00) e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura cioè pari al 102% dell’importo contrattualecomplessivo posto a base di gara;
2) una dichiarazione di impegno, mediante fideiussione bancaria da parte di un istituto bancario o assicurativa; per le imprese in possesso assicurativo o altro soggetto di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’artcui all’art. 93, comma 73 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.LgsCodice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 50/20166 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e f speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano provvisoria copre, ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativadichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniprovvisoria è costituita, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 scelta del D. Lgs. 50/2016.concorrente:
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione. Prima della stipula del contratto, a A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualiderivanti dal presente capitolato, il gestore dovrà l’impresa aggiudicataria è tenuta a prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 all’Amministrazione, al momento della firma del 10/6/82 e successive modificazioni) - contratto, una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattualeai sensi dell’art.113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione resta vincolata a favore dell’Amministrazione per la durata del contratto d’appalto ed in ogni caso sino allo svincolo che sarà effettuato a seguito di certificazione di buona esecuzione del servizio. Nel corso dell’appalto, oltre ai casi descritti negli altri articoli del presente capitolato, la cauzione può essere incamerata dall’Amministrazione in caso di:
1. decadenza dell’Appaltatore dal contratto;
2. risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore;
3. violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida dell’Amministrazione e successiva inottemperanza dell’Appaltatore;
4. danni subiti dall’Amministrazione per fatto o colpa dell’Appaltatore. La cauzione è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaramo cauzioni. La garanzia fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. Per tutto quanto non previsto dal presente articoloAi sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la garanzia fidejussoria verrà svincolata con cadenza semestrale nella misura del 25% per 3 (tre) semestri previa esibizione del D.U.R.C. da parte dell’impresa aggiudicataria. L’ammontare residuo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016pari al 25% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. Prima della stipula del contratto, a A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualiassunti, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 ai sensi dell’art. 103 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una D.Lgs 50/2016, la Concessionaria costituisce cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per stabilita dallo stesso art. 103. Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo somme di cui all'articolo 106 diventasse creditrice nei riguardi della Concessionaria, per pagamento di eventuali penalità comminate, il rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del decreto legislativo 1 settembre 1993contratto per fatto della Concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, n. 385secondo quanto previsto dal capitolato, che svolgono per danno o altro imputabili alla stessa Concessionaria. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Concessionaria è obbligata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria, pena la risoluzione del contratto. A garanzia degli obblighi assunti per l’acquisizione dell’impianto esistente, in via esclusiva o prevalente attività aggiunta alle altre previste dal bando di rilascio di garanzie gara, sarà costituita cauzione per l’intera durata del rimborso La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e che sono sottoposti a revisione contabile l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e Comune che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente aggiudicherà la rinuncia Concessione al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016concorrente che segue nella graduatoria.
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Cauzione. Prima Alla Ditta aggiudicataria verrà richiesta la costituzione di una cauzione ai sensi dell’art.93 del d.lgs.50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto al credito dell’appaltatore, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La ditta, inoltre, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore contratto dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) dimostrare di disporre di: - polizza di responsabilità civile verso terzi di una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso primaria compagnia assicuratrice di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016importo non inferiore ad € 500.000,00. La garanzia fideiussoria Ditta sarà inoltre tenuta a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata tenere indenne il Comune e il destinatario da imprese bancarie ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli Organi Ispettivi del Ministero della Comunicazioni o assicurative che rispondano ai requisiti da altri da questo appositamente incaricati, derivante da errori di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016affrancatura imputabili alla ditta stessa.
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Samples: Capitolato Speciale Per l'Affidamento Dei Servizi Di Postalizzazione Della Corrispondenza
Cauzione. Prima della stipula del contratto, 1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura fideiussoria pari al dieci per cento (10% %) dell’importo contrattualeeconomico del corrispettivo annuale del Gestore (Art. 8, comma 2), mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, d.lgs. n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998d.lgs. n. 58/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all’Agenzia, quale Ente garantito e, per la prima annualità, deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del contratto. Per le annualità successive il rinnovo della polizza deve pervenire all’Agenzia almeno dieci giorni prima dalla scadenza della precedente, a pena di risoluzione del contratto.
3. La garanzia copre l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civilec.c., nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Agenzia.
5. Per La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’arto in parte per qualunque causa. 103 In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del D. LgsGestore di cui all’art. 50/20168.
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Samples: Contratto Di Servizio
Cauzione. Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore Cauzione provvisoria: dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una essere prestata cauzione definitiva nella misura provvisoria di € 1661,50 pari al 10all’2% dell’importo contrattualedell’appalto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; da eseguirsi secondo le modalità dettate dall’art. 75 comma 19 del D.Lgs. 163/2006. Detto importo è ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazioni certificazione del sistema di qualità è prevista conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’artgaranzia di cui ai commi 2 e 3 qualora il concorrente risulti aggiudicatario. 93, comma 7, Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’aggiudicatario, all’atto dell’aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire una cauzione d’importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola: · di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ; · di rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima ; · di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale. La cauzione definitiva costituirà la garanzia:
a) dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;
c) dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della stazione appaltanteditta affidataria e del personale da essa impiegato. Per tutto quanto non previsto dal presente articoloNei casi suindicati l’Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016con obbligo dell’appaltatore di reintegrare l’importo cauzionale originario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. Prima 1. A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal presente Accordo Quadro, ciascun Fornitore ha prestato, ai fini della stipula del contrattopresente atto, una cauzione dell’importo pari ad € 135.406,82 (centotrentacinquemilaquattrocentosei/82 euro) costituita con le modalità previste dall’art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
2. La cauzione di cui al comma 1 verrà escussa nei casi di inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro ivi incluso le ipo- tesi di risoluzione.
3. La cauzione di cui al precedente comma 1 avrà durata di due anni e otto mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cesserà di avere effetto e verrà comunque restituita a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
4. Ai fini della stipula del Contratto di fornitura dell’Appalto Specifico, l’aggiu- dicatario si impegna, ora per allora, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura in fa- vore dell’Amministrazione/Ente contraente per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale definito nel relativo Contratto Esecutivo. La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità, le maggiorazioni e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. Inoltre, l’importo della cauzione è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente comma, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della cauzione è ridotto del 20% anche cumulabile con le citate ri- duzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del presente accordo quadro, del marchio di qualità ecologica dell’Unione eu- ropea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
6. La cauzione di cui al precedente comma 4 e ss. dovrà avere la durata del Contratto Esecutivo.
7. La cauzione di cui al precedente comma 4 copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti con la stipula del Contratto Esecutivo, ivi inclusa la copertura del pagamento delle penali contrattuali.
8. La cauzione cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. Tali garanzie potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere polizza fidejussoria rilasciata da imprese bancarie primario istituto di credito o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività compagnia assi- curatrice.
10. Le fidejussioni o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di polizze fidejussorie dovranno essere valide fino all’inte- grale adempimento delle obbligazioni cui all'articolo 106 il Fornitore è tenuto in forza del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie pre- sente Accordo Quadro e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Contratto Esecutivo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve dovranno prevedere espressamente espres- samente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del prin- cipale” (ex Art. 1944 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima ) e la loro operatività entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni “a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione/Ente”.
11. Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalle ga- ranzie fidejussorie in caso di escussione totale o parziale da parte dell’Ammi- nistrazione/Ente contraente durante il periodo di validità della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016stessa.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Strumentazione Informatica E Servizi
Cauzione. Prima della stipula del contratto1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal Piano Open Fiber, OF si impegna a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualiprestare idonea fideiussione bancaria, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso rilasciata da primario istituto di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionalecredito, come previsto dall’artdall’Art. 93, comma 7, 19 del D.Lgs. 50/2016Regolamento comunale degli scavi.
2. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articoloL’importo di detta fideiussione, calcolato di comune accordo con Open Fiber, è di importo pari ad Euro 100.000,00 a copertura degli impegni di Open Fiber sul ripristino dei luoghi.
4. La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.
5. OF si applica l’artimpegna a mantenere l’importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte dell’Ente, fino al termine delle attività.
6. 103 del D. Lgs. 50/2016In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto all’Ente da parte di OF anche parzialmente a completamento dei lavori dei singoli Progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte dell’Ente.
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Samples: Infrastructure Agreement
Cauzione. Prima della stipula del 1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante emessa da
2. L’Impresa si impegna a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattualetenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; rinnovi e proroghe, per le imprese tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in possesso virtù del presente contratto, pena la risoluzione di certificazioni di qualità è prevista la riduzione diritto del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016medesimo.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo comma, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stazione appaltantestessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Per In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’artdall’art. 103 113 del D. LgsD.Lgs. 50/2016n. 163/2006.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. Prima della stipula A garanzia dell’adempimento del contratto, l’Associazione affidataria è tenuta a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualicostituire, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, apposita cauzione nelle forme previste dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura legge per un importo pari al 1010 % dell’importo contrattuale, (dieci per cento) di quanto dovuto annualmente dal Comune per le prestazioni degli articolo 6 e 7. La cauzione è da prestarsi mediante fideiussione polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo all’art. 107 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte delle Finanze; la polizza fideiussoria in ogni caso dovrà contenere clausola di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale e di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune e senza possibilità di porre eccezioni. Per tutto quanto non previsto dal presente articoloTale fideiussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte del tecnico di verifica o dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune attestante che lo stato degli impianti sia in perfette condizioni. Qualora si rilevassero danni imputabili alla Concessionaria, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.
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Samples: Convenzione Per La Concessione Di Gestione Degli Impianti Sportivi
Cauzione. Prima della stipula del contratto, a 1 A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualiderivanti dal presente capitolato, il gestore dovrà l’Appaltatore è tenuto a prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 all’Amministrazione, al momento della firma del 10/6/82 e successive modificazioni) - contratto, una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattualedell'importo netto dell’appalto, mediante resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., salva la possibilità di dimezzamento (5%) ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. N. 163/2006;
2 La cauzione resta vincolata a favore dell’Amministrazione per tutta la durata del contratto d’appalto ed in ogni caso fino allo svincolo, da parte dell’Amministrazione stessa, effettuato a seguito di apposita certificazione liberatoria.
3 Nel corso dell’appalto, oltre ai casi descritti negli altri articoli del presente capitolato, la cauzione può essere incamerata dall’Amministrazione in caso di:
1. decadenza dell’Appaltatore dal contratto;
2. risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore;
3. grave violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida dell’Amministrazione e successiva inottemperanza dell’Appaltatore;
4. danni gravi subiti dall’Amministrazione per fatto colposo dell’Appaltatore.
4 La fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 assicurazioni autorizzate all’esercizio del decreto legislativo 1 settembre 1993ramo cauzioni, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957all’art.1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016dell’Amministrazione.
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Cauzione. Prima Il soggetto gestore solleva i Committenti da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimo- niale per qualsivoglia danno subito dagli utenti del servizio o da suoi operatori o da questi causati a terzi durante lo svolgimento delle prestazioni stabilite nel presente Contratto. Il soggetto gestore dovrà costituire, prima della stipula sottoscrizione e a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, una garanzia fideiussoria definitiva pari al 20% del valore del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una . Detta cauzione definitiva verrà svincolata nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% quando il servizio verrà attivato; la restante parte quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del deposito cauzionalecontratto. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell’affidatario, come previa espressa dichiarazione della medesima di non aver null’altro a pretendere dal Comune. Per quanto non previsto dall’artdal presente articolo si fa espresso rinvio all’art. 93, comma 7, 103 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa19 gennaio 2018;
3. La garanzia deve prevedere espressamente espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'articolo 1957, secondo comma, all’art. 1944 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.;
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Samples: Service Contract
Cauzione. Prima 1. In applicazione della stipula Legge 10.6.1982, n.348 e del contrattoDecreto legislativo 163/2006 art.113, la Ditta contraente, a garanzia dell'osservanza della regolare esecuzione degli obblighi contrattualiderivanti dal presente atto, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una ha prestato cauzione definitiva nella misura per l’importo di € , pari al 10% circa dell’importo contrattuale, mediante (10% dell’importo
2. La suddetta polizza viene rilasciata in data dalla , inclusa nell’elenco delle società di Assicurazione abilitate al ramo cauzioni, a cura dell’ISVAP
3. Tale cauzione definitiva sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto e fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione appaltante. Potrà essere, altresì, progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, ai sensi dell’art. 113, comma 3, D. Lgs. 163/2006. Ai sensi del comma 2 della norma da ultimo citata, la fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della medesima garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante ed entro 15 gg..-------------------------------
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articoloNel caso di trattativa privata ai sensi dell’art. 57, si applica l’artcomma 5, lett. 103 del (b D. Lgs. 50/2016.163/2006, qualora l’importo posto a base del contratto subisca variazioni, il suddetto deposito dovrà essere adeguato.-
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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi
Cauzione. Prima 12.1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi
12.2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del Contratto.
12.3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stipula richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contrattoContratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualiseguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016Contratto.
12.4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
12.5. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
12.6. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità per la soddisfazione degli obblighi previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’artContratto.
12.7. 103 del D. Lgs. 50/2016In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Di Un Servizio Integrato
Cauzione. Prima della stipula del contratto, a A garanzia dell'osservanza di un corretto e puntuale adempimento degli obblighi contrattualiderivanti dalla presente convenzione e della esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere previste, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 la Ditta costituirà, prima del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattualerilascio del permesso di costruire, mediante idonea fideiussione bancaria o assicurativa; assicurativa pari al 70% (settanta per le imprese cento) del presunto costo delle opere di cui agli articoli 4, 6 e 7, calcolato sulla base del relativo progetto esecutivo presentato in fase di richiesta del permesso di costruire. A garanzia del pagamento delle competenze del collaudo verrà costituita una polizza d’importo pari a Euro ………. Le polizze fideiussoria sopracitate devono contenere la clausola che impone al fideiussore di rimanere obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale e la rinuncia espressa da parte del fideiussore ad avvalersi dell’art. 1957 c.c. Tali fidejussioni saranno svincolate successivamente al trasferimento a favore del Comune del possesso di certificazioni tutte le opere previste dalla presente convenzione. Per l’ipotesi di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo inadempimento alle obbligazioni di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalealla presente convenzione, la Ditta autorizza il Comune a disporre della fidejussione stessa nel modo più ampio, con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
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Samples: Servizi Civici d'Interesse Comune
Cauzione. Prima della A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società con la stipula del contrattopresente Contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - la Società medesima ha prestato una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattualead un importo di € 5.215.810,76, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte stipula di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998fideiussione rilasciata in data 23/11/2022 da Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx X.X. xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione, estesa a tutti gli accessori del debitore debito principale, la rinuncia all'eccezione in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di cui all'articolo 1957tutte le obbligazioni, secondo commaanche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto nascenti dal presente articoloContratto, si applica l’artivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità dei Servizi e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ss. mm. ii. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
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Samples: Assicurazione
Cauzione. Prima della stipula del A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore la ditta aggiudicataria dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - versare una cauzione definitiva nella misura pari al del 10% dell’importo contrattualecomplessivo di aggiudicazione, mediante fideiussione assegno circolare, fidejussione bancaria o assicurativa; polizza assicurativa (rilasciata esclusivamente da una delle società di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni e riportate nell’elenco riepilogativo pubblicato, per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione notizia, a cura dell’ISVAP, sulla GURI del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/201608.02.2000). La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie fidejussione bancaria o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo comma, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima stessa entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, subordinatamente all’approvazione del certificato attestante la regolare esecuzione del servizio redatto a cura dell’Economo dell’Ente, previa acquisizione attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata per quanto riguarda i locali di viale Elmas. Nel caso di proroga dell’appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a rinnovare la cauzione definitiva per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’artil periodo di maggiore durata dell’appalto stesso. 103 del D. Lgs. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. Prima 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della stipula del contrattoConvenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad un importo di Euro = ( /00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattualidel pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla vigente normativa (Legge in data e avente n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattualead un importo di Euro 75.000,00= per l’aggiudicatario primo classificato, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; pari ad un importo di Euro 50.000,00= per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’artl’aggiudicatario secondo classificato.
3. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La Ferma restando l’operatività della garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del decreto legislativo 1 settembre 1993pagamento delle verifiche ispettive, n. 385, che svolgono la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile ragione della presentazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Telecommunications
Cauzione. Prima della stipula 1. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del contrattoD. Lgs. 50/2016, è tenuto a prestare una cauzione definitiva, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono deve:
a) essere prodotta in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile originale con espressa menzione dell’oggetto;
b) riportare la autentica da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 un notaio della sottoscrizione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e funzionario che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve rilascerà la fideiussione o la polizza;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 c.c, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civilec.c, nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
3. L’aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della stazione appaltantecomunicazione) la cauzione di cui l’Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articoloLa cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, si applica l’artsubordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. 103 del D. Lgs. 50/2016La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. Prima -Definitiva Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, a garanzia della stipula corretta esecuzione del contratto, a entro 10 giorni anteriormente all’inizio dello svolgimento del servizio, l’appaltatore provvederà al versamento di una garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano e secondo le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo modalità indicate nell’art. 93, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, valida per tutto il periodo della durata del contratto, compreso l’eventuale ripetizione pari al 10% dell’importo presunto del contratto di cui all'articolo 106 all’art. 3 del decreto legislativo 1 settembre 1993presente capitolato. L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della Ditta, n. 385fino al completo esaurimento della cauzione stessa. In caso di utilizzo parziale od integrale della garanzia fideiussoria, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività la Ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione dal suo parziale od integrale utilizzo. -Provvisoria Per quanto concerne la cauzione provvisoria, si fa rinvio a quanto specificato nel disciplinare di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativagara. La garanzia deve prevedere espressamente cauzione provvisoria della ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto cauzione sarà restituita non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione. Prima A garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto compreso il pagamento di penalità, il concessionario è tenuto, prima della stipula stipulazione del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - costituire una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; di aggiudicazione salvo le variazioni previste dall’art. art. 103 del Dlgs n.50/2016. Si rimanda alle disposizioni del suddetto art.103 per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionalemodalità, come previsto dall’art. 93i soggetti abilitati al rilascio, comma 7, del D.Lgs. 50/2016lo svincolo progressivo e quant’altro connesso alla cauzione definitiva. La garanzia fideiussoria fidejussoria ha durata pari a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata quella della concessione; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione. La mancata costituzione della garanzia determina l’impossibilità dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 parte del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385Comune, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il concessionario, entro il termine di rilascio 20 (venti) giorni dalla data di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte notifica di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleservizio, la rinuncia all'eccezione stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione anche per l’applicazione di cui all'articolo 1957penalità; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, secondo comma, previa messa in mora del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto concessionario avrà la facoltà di recedere dal presente articolo, si applica l’art. 103 contratto per colpa del D. Lgs. 50/2016concessionario.
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Samples: Concession Agreement