CENTRO ESTIVO Clausole campione

CENTRO ESTIVO. AD OGNI INTERVENTO: - lavaggio e disinfezione, eseguita mediante apposita attrezzatura e prodotti, di tutte le pavimentazioni delle aule utilizzate, sale comuni, zona refettorio, nonchè dei locali annessi quali corridoi, scale, ecc.; - lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici, W.C., docce, lavabi, ecc., nonchè rabbocco dei contenitori di sapone liquido, sostituzione dei rotoli di carta igienica ultimati, e ricarica dei dispenser degli asciugamani in carta a perdere, con materiali forniti a cura e spese della ditta appaltatrice; - Controllo, vuotatura e lavaggio di cestini portarifiuti, nonchè fornitura degli appositi sacchetti a perdere e loro sostituzione anche giornaliera, se necessaria, avendo cura di conferire i rifiuti cartacei nell’apposito contenitore per i rifiuti riciclabili; - Pulizia degli accessi agli edifici; - Controllo e chiusura di tutte le porte, finestre e persiane; - Comunicazione all'ufficio di tutte le anomalie riscontrate; SETTIMANALMENTE: - Pulizia delle aree esterne di pertinenza, quali marciapiedi di accesso, portici ed aree a verde, mediante asporto di rifiuti vari ivi rinvenuti (cartacce, fogliame, escrementi, ecc.) ed eventuale disinfezione se necessaria; - asportazione di macchie ed impronte dagli sportelli e dai portoni di ingresso in vetro; - spolveratura delle superfici in vista dei libri posti sulle scaffalature; - Scopatura, eseguita mediante apposita attrezzatura e prodotti, delle palestre e lavaggio e disinfezione dei relativi servizi igienici, W.C., docce, lavabi, ecc., nonché rabbocco dei contenitori di sapone liquido, sostituzione dei rotoli di carta igienica ultimati, e ricarica dei dispenser degli asciugamani in carta a perdere, con materiali forniti a cura e spese della ditta appaltatrice. La superficie complessiva delle palestre, servizi igienici compresi, è di 1160 mq, da sommarsi alla superficie già indicata per le aule di 2080 mq.- Presso i servizi igienici deve rimanere sempre a disposizione una riserva di carta igienica ed un rotolone di carta a perdere (simile alla carta per asciugamani) per eventuali emergenze che possono verificarsi nel corso delle attività del Centro estivo. Ad inizio settimana deve essere disponibile una riserva di 10 rotoli di carta igienica e due rotoloni di carta a perdere. Se verranno utilizzate nel corso della settimana non saranno richieste forniture extra; nel caso di utilizzo parziale possono essere reimpiegate la settimana successiva, ferma restando la fornitura setti...
CENTRO ESTIVO. La Scuola offre il servizio facoltativo di proseguire la frequenza della scuola anche nel periodo estivo, che terminerà il 31 luglio, di ogni anno se feriale. 5.1. I costi di tale servizio sono esclusi e aggiuntivi alla retta di cui al presente contratto e per gli iscritti è pari alla retta annuale scelta diviso 10 o in forma settimanale secondo le rette indicate dalla scuola entro il 31.05.2023 5.2. L'orario di chiusura Centro Estivo è entro e non oltre le ore 16.30. Scaglioni di uscita verranno comunicati entro il 31.05.2023 5.3. E' possibile frequentare il centro estivo anche nel mese di agosto verificata la disponibiltà alla frequenza di un numero minimo di bambini che la scuola si riserva di stabilire entro il 31.07. Le quote e l'attivazione del servizio verranno comunicate entro il 31.07 e devono essere versate per intero prima dell'inizio del prolungamento del centro estivo in agosto. 5.4. Le norme che compongono il presente contratto trovano applicazione anche per il Centro Estivo.
CENTRO ESTIVO. Alla ditta appaltatrice potrà essere affidata la gestione annuale del servizio di centro estivo, che avrà per oggetto la progettazione educativa, l’organizzazione e la gestione di attività di animazione a favore di bambini che hanno frequentato le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I progetti annuali specifici dovranno essere presentati al comune in tempo utile per la loro valutazione, di norma entro il 30 aprile di ogni anno. La gestione dei servizi principali oggetto del presente appalto non costituisce in ogni caso prelazione per l’affidamento del servizio del centro estivo. Qualora ne venga valutato l’interesse pubblico, il Comune potrà deliberare compartecipazioni ai costi di tali attività. L’appaltatore, previa presentazione di apposito progetto pedagogico ed organizzativo, ottenuta l'autorizzazione del RCC e nel rispetto di leggi e regolamenti, ed al fine di favorire la fruibilità dell’immobile, potrà inoltre utilizzare l’immobile per altre attività di socializzazione, ludiche, educative, formative rivolte a bambini di età compresa nella fascia 3 - 5 anni, anche non residenti o domiciliati a Granozzo con Monticello, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sui servizi previsti dal presente appalto e previa valutazione in merito ai risvolti economici, ove la fruibilità aggiuntiva dell’immobile, per le finalità del presente comma, comporti costi di gestione per il comune.
CENTRO ESTIVO. Il servizio deve essere fornito anche in caso di organizzazione di eventuali centri estivi nei mesi da giugno a settembre. Anche in tal caso il corrispettivo sarà calcolato sulla base del prezzo unitario per pasto o per merenda definito in fase di aggiudicazione, e sarà liquidato dal Comune al Concessionario sulla base dei pasti o merende effettivamente prodotti, a seguito di presentazione di fattura. Il servizio di refezione scolastica deve essere garantito anche in caso di sciopero in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine potranno essere concordate tra il Comune e il Concessionario, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi, la cui composizione deve essere concordata. In tal caso il prezzo del cestino o del pasto freddo sarà pari alla metà del costo ordinario del pasto. Le modalità di svolgimento del servizio sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP); per tale finalità il progetto di servizio è uniformato ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M n° 65 10.03.2020, ai sensi degli articoli 34 e 144 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici). Il servizio deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dai seguenti documenti, che qui si intendono integralmente richiamati: − “Mangiar sano… a scuola - Documento d’indirizzo per l’elaborazione dei menu nella ristorazione scolastica” di ATS MILANO − “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” (ediz. aprile 2010) elaborate dal Ministero della Salute
CENTRO ESTIVO. Il concessionario dovrà organizzare il centro estivo direttamente previo accordo con l’Amministrazione comunale, almeno nei mesi di giugno (dal termine delle lezioni scolastiche) e di luglio con la possibilità, secondo quanto offerto dal concessionario in sede di gara, di estenderlo in alcuni periodi di agosto e settembre. Al riguardo, il concessionario deve presentare al Comune, prima dell’avvio del servizio, il programma completo delle attività che si intendono svolgere e il personale impiegato per il servizio centro estivo. Tale programma deve essere autorizzato dal Comune, il quale può sempre apportare modifiche e/o integrazioni, nonché richiedere – a suo insindacabile giudizio – la sostituzione del personale impiegato qualora si rilevasse inadeguato. Per lo svolgimento del centro estivo il concessionario deve mettere a disposizione un numero adeguato di educatori, anche dotati di esperienza in attività sportive e ludico-sportive con i minori, ai quali deve affiancarsi – per la gestione dei corsi di nuoto e delle attività acquatiche – l’assistente bagnante presente presso il Centro Sportivo. Il concessionario non potrà applicare agli utenti tariffe (da intendersi omnicomprensive anche di ogni onere fiscale) superiori a quelle indicate nella tabella seguente: 1) TARIFFA PIENA Orario 08.00 / 16.30 € 60,00 a bambino alla settimana RIDUZIONE Orario 08.00 / 16.30 € 50,00 alla settimana per il secondo figlio 2) TARIFFA PIENA Orario 08.00 / 12.30 € 40,00 a bambino alla settimana RIDUZIONE Orario 08.00 / 12.30 € 30,00 alla settimana per il secondo figlio XXXXXXX XXXXXX (dalle ore 12:30 alle ore 14.00) € 6,00 a bambino al giorno € 5,00 al giorno dal secondo figlio Variazioni delle tariffe in aumento rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere richieste ed autorizzate per iscritto dal Comune, tenuto conto delle attività effettivamente organizzate dal concessionario. Al termine del servizio centro estivo i bambini devono essere riconsegnati ad un genitore o ad un altro soggetto autorizzato per iscritto da un genitore. Il concessionario o sub-concessionario dovrà dotarsi di un regolamento del centro estivo, concordato con il Comune, da fare sottoscrivere ai genitori o tutori dei minori. Il concessionario può sub-concedere la gestione del servizio centro estivo, previa autorizzazione scritta del Comune, ad una società e/o associazione di comprovata esperienza professionale. Anche in caso di sub-concessione, trova applicazione quanto previsto dal presente artic...
CENTRO ESTIVO. A) FINALITA’, DESTINATARI E SEDE
CENTRO ESTIVO. QUOTE PER TURNI SETTIMANALI

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  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.