Risoluzione del contratto di servizio Clausole campione

Risoluzione del contratto di servizio. 13.1 Il presente contratto di servizio si potrà risolvere qualora la Società abbia com- messo gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse pubblico. 13.2 ARTI, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesterà alla controparte l’inadempienza xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal riscontro medesi- mo, intimando alla stessa di rimuovere le cause entro un determinato termine. 13.3 A seguito di diffida, la Società potrà presentare controdeduzioni entro 30 (tren- ta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. 13.4 Il contratto di servizio si intende risolto qualora, a seguito dell’intimazione di cui al comma 2, la Società non elimini tempestivamente e comunque entro il termi- ne assegnato, le cause dell’inadempimento, e sempre che ARTI, parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdedu- zioni di cui al comma precedente. 13.5 Il presente contratto di servizio dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di gravi, ingiustificate e ripetute inadem- pienze documentate da ARTI imputabili alla Società, tali da pregiudicare tempora- neamente la qualità dei servizi, oppure tali da non consentire la continuità dei me- desimi.
Risoluzione del contratto di servizio. Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento della Ditta o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando la Ditta non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile: − il sub-affidamento del servizio − le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio − il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto − l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti punti: − ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio − ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto − il conferimento di rifiuti differenziati in discarica. Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) del comma che precede, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere alla Ditta un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla Ditta e il Comune avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.
Risoluzione del contratto di servizio. ART. 30 -
Risoluzione del contratto di servizio. Al momento della cessazione dei servizi ai clienti, ADP deve adempiere ai propri obblighi nei confronti del cliente ai sensi del contratto di servizio con riferimento alla restituzione dei dati del cliente stesso, fornendogli i dati necessari per la continuità delle attività (sempre se i dati non sono stati precedentemente forniti o resi accessibili al cliente tramite le funzionalità del prodotto pertinente, come la possibilità di scaricare i dati del cliente). Nel momento in cui gli obblighi di ADP ai sensi del contratto di servizio sono stati rispettati, ADP dovrà distruggere in modo sicuro le copie rimanenti dei dati del cliente e (su richiesta del cliente) certificare al cliente che ha proceduto alla distruzione. ADP può conservare una copia dei dati del cliente nella misura richiesta dalla legge applicabile, in base alle autorizzazioni del cliente o secondo necessità ai fini della risoluzione delle controversie. ADP non tratterà più i dati del cliente, salvo nella misura richiesta per gli scopi di cui sopra. Gli obblighi di riservatezza di ADP ai sensi del relativo contratto di servizi permarranno fino a quando ADP conserverà una copia di tali dati del cliente.
Risoluzione del contratto di servizio. Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.: • il subappalto del servizio; • le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio; • il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto; • l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e smi. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti: a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
Risoluzione del contratto di servizio. Riferimenti alle normative
Risoluzione del contratto di servizio. Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.: • il subappalto del servizio; • le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio; • il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto; • l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e smi. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti: a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;

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  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;