Common use of Cessione del credito Clause in Contracts

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.

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Samples: Contract for Restoration and Illumination Works, Contract for Public Works, Construction Contract

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 117 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dalla Società nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: : a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; all’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; ; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,0010.000,00 (diecimila/00), la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaalla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Toner Per Stampanti, Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto

Cessione del credito. Ai sensi dell’art1. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizionilegge 21 febbraio 1991, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratton. 52, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in materia bancaria originale o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresain copia autenticata. 2. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 48-bis 106 del D.P.R. 29 settembre 1973Codice dei contratti. La Stazione appaltante, n. 602pertanto, inadempiente all’obbligo non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di versamento derivante dalla notifica cessione stipulato con le modalità indicate. 3. L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di una o più cartelle perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00tale disposizione costituisce grave inadempimento è può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la stazione risoluzione del contratto. 4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante si riserva il dirittonon sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresadei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

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Samples: Appalto, Appalto

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 201613, n. 50, D.lgs. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dalla Società nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltanteall’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in In ogni caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaalla Società.

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Samples: Service Agreement

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dalla Ditta nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltanteall’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la Ditta risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,005.000,00 (cinquemila/00 euro), la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la Ditta espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaalla Ditta. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Ditta, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

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Samples: Fornitura Di Materiale Di Cancelleria

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 117 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dal contraente nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltanteall’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente contraente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaal contraente.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 117 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dal RTI nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: : a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; all’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; ; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattoContratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente RTI risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,0010.000,00 (diecimila/00), la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaal RTI. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte del RTI, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 117 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dalla Società nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltanteall’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattoContratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,0010.000,00 (diecimila/00), la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaalla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

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Samples: Fornitura Di Materiale Di Consumo Per Stampanti

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 106, comma 13 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dalla Società nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: : a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; all’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; ; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattoContratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 29.09.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,0010.000,00 (diecimila/00), la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaalla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Carta

Cessione del credito. Ai (In caso di RTI) E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della Società capogruppo. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 106, c. 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 21 febbraio, n. 5052, è ammessa e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni come integrate dal presente articolo. L’Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG n. 921139077E. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto del di cui al presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione venga deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresaall’Azienda. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della all’Azienda dell’eventuale cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’artdeve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, la stazione appaltante si riserva il dirittoa titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e l’impresa espressamente accettale procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di opporsi alla cessionemandato, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaecc.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Controllo Igiene Ambientale E Di Analisi Degli Alimenti

Cessione del credito. Ai (In caso di RTI) E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della Società capogruppo. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 106, c. 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 21 febbraio, n. 5052, è ammessa e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni come integrate dal presente articolo. L’Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG n. 87455808EB. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto del di cui al presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione venga deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresaall’Azienda. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della all’Azienda dell’eventuale cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’artdeve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, la stazione appaltante si riserva il dirittoa titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e l’impresa espressamente accettale procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di opporsi alla cessionemandato, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaecc.

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Samples: Contract for the Supply of Kitchen Equipment and Supplies

Cessione del credito. Ai sensi dell’artdell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’artdell'art. 48-bis 48 -bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaall'impresa.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cessione del credito. Ai (In caso di RTI) E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della Società capogruppo. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 106, c. 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 21 febbraio, n. 5052, è ammessa e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal suddetto articolo. L’Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG n. …………………………... L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto del di cui al presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione venga deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresaall’Azienda. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della all’Azienda dell’eventuale cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’artdeve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente Articolo 5. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, la stazione appaltante si riserva il dirittoa titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e l’impresa espressamente accettale procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di opporsi alla cessionemandato, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaecc.

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Samples: Contract for Laundry Service

Cessione del credito. Ai sensi 1. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 106, c. 13 del decreto legislativo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 5050 e della L. 21 febbraio 1991, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare n. 52 e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) pertanto il cessionario sia un istituto bancario una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante in caso di notificazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla committente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere a quest’ultima notificato. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la committente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattocontratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stessa. Qualora al momento Il rispetto, inoltre, degli obblighi di tracciabilità, richiamato dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, comporta l’onere di effettuare il pagamento con modalità vincolate e cioè su conto corrente dedicato i cui estremi debbono essere comunicati alla committente destinataria della notifica della notifica. Resta inteso da ultimo che, nel caso in cui la cessione del credito fosse opponibile alla committente, il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo pagamento dello stesso sarebbe comunque subordinato all’esito positivo delle verifiche previste dalla legge (ad esempio in tema di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, regolarità contributiva e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresafiscale) condotte anche sul soggetto cedente.

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Samples: Partnership Agreement

Cessione del credito. 1. Ai sensi dell’artdi quanto previsto dal D.Lgs. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50n.50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 3. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa/appaltatore.

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Samples: Contratto D’appalto Integrato

Cessione del credito. 16.1 Ai sensi dell’art. 106 comma 13 117 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dalla Società nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: : a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; all’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; ; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in . 16.2 In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,0010.000,00 (euro diecimila/00), la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. . 16.3 L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaalla Società.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 117 del decreto legislativo 18 D.Lgs. 12 aprile 20162006, n. 50163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.

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Samples: Construction Contract

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:maturati a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.

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Samples: Contract for Works

Cessione del credito. 23.1 Ai sensi dell’art. 106 comma 13 117 del decreto legislativo 18 aprile 2016, D.lgs. n. 50, 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dalla Società nei confronti della stazione appaltante dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltanteall’Agenzia; b) la stazione appaltante l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. . 23.2 Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante l’Agenzia si riserva il diritto, e l’impresa la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresaalla Società.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cessione del credito. Ai sensi dell’art1. 106 La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016D.Lgs. n. 50/2016, n. 50, è ammessa la secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. 2. La cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, è ammessa a condizione che: a) che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico sia trasmesso al Commissario prima o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. b) 3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile al Commissario qualora questa non la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;cessione. c) 4. In ogni caso il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il Commissario cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto. 5. L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente contrattoappalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Qualora Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice CIG 737995103A e del seguente codice unico di progetto (CUP) J42B17000320002. Il Commissario provvederà al momento della notifica della cessione pagamento del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’artcorrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato. 6. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo Il contratto di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresanotificato al Commissario e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.

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Samples: Contratto Per Lavori