CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI Clausole campione

CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT(1). Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: • desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: • nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli ...
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. 1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 che precede ed in deroga all’art. 106, comma 1 , lettera a), quarto periodo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5 % (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il decreto di cui all’art. 29, comma 2, secondo periodo del D.L. 4/2022, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nella misura del 80 % (ottanta per cento) della percentuale eccedente il 5% (cinque per cento), alle seguenti condizioni: a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b. all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), la stazione appaltante non può procedere a compensazione in aumento assumendo o utilizzando impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante medesima, salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 29 del D.L. 4/2022 limitatamente alle tipologie di opere previste in tale richiamata disposizione; c. la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di cui al comma 2, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d. le compensazioni ...
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. Clausola base

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  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ: