Conclusione del rapporto. Il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneità previste dall'art. 18, legge 19 gennaio 1955 n. 25 e dagli artt. 24 e 25 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 e comunque con la scadenza del termine della durata complessiva dell'apprendistato, salvo il minor periodo di cui all'art. 39 per i casi in esso contemplati. Agli effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto in ogni caso di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità gli apprendisti dei pubblici esercizi e degli alberghi diurni che abbiano compiuto i 18 anni d'età e i 2 anni di addestramento pratico. Le modalità di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra le XX.XX. provinciali interessate e gli Enti e Uffici preposti all'istruzione professionale. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Ufficio di Collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo compiuto il 18° anno d'età ed effettuato un biennio di addestramento pratico nei pubblici esercizi e alberghi diurni, o avendo comunque compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dal presente Contratto, non abbiano conseguito la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di Collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Conclusione del rapporto. Durante il periodo di apprendistato le parti possono recedere dal rapporto di lavoro secondo le motivazioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
Conclusione del rapporto. (1) Il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 e comunque con la scadenza del termine della durata complessiva dell'apprendistato, salvo il minor periodo di cui all'articolo 53 per i casi in esso contemplati.
Conclusione del rapporto. (1) Durante il periodo di apprendistato le parti possono recedere dal rapporto di lavoro secondo le motivazioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
(2) Ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, al termine dell’apprendistato entrambe le parti possono liberamente recedere riconoscendo alla controparte il preavviso contrattuale, decorrente dal termine del periodo di formazione e relativo al livello di destinazione dell’apprendistato, indipendentemente dal conseguimento della qualifica. Il recesso deve essere in forma scritta e non necessita di motivazioni.
(3) In caso di mancato preavviso si applica l’indennità sostitutiva prevista da questo C.C.N.L..
Conclusione del rapporto. Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto. Comporta a tutti gli effetti, la risoluzione del contratto, previo un termine di preavviso stabilito in 45 giorni, il completamento della realizzazione del progetto o programma di ricerca ovvero l’interruzione dello stesso, per cause esterne all’Amministrazione universitaria. Il termine di preavviso è stabilito in 45 giorni nei casi in cui, alla scadenza del termine indicato nel contratto, manchi un numero di giorni pari o superiore a 45.
Conclusione del rapporto titolo IV - mercato del lavoro
Conclusione del rapporto. Conferimento di incarichi di collaborazione
Conclusione del rapporto. Responsabilità B. Elenco dei rischi emergenti (rispetto ai processi) e dei possibili eventi rischiosi C. Possibili Anomalie correlate al rischi che sono state evidenziate nel corso della costruzione del piano D. Indicatori di monitoraggio E. Misure di prevenzione
Conclusione del rapporto. Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l'apprendistato. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non aver assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato riguardante un singolo lavoratore. La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere comunicate nel rispetto dei termini di preavviso.
Conclusione del rapporto. Ricevuti gli atti relativi all’attività oggetto del presente accordo e la conseguente dichiarazione dell’Agenzia di completo espletamento dell’oggetto dell’accordo, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale procederà alla verifica dell’attività e degli atti di rendicontazione finale ed alla relativa approvazione. Resta convenuto che è facoltà dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, scaduto il termine di durata dell’accordo, di dichiararlo concluso, incamerando le somme residue non erogate.