Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette il condivisibile, nonché pregevole, proposito del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltanti.
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Samples: Public Contracts Code Implementation
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette Quanto ora esposto consente di comprendere la complessità del concetto di pluralismo e la molteplicità di aspetti relativi alla vita pubblica e sociale che esso è capace di ricomprendere. Nella specie, il condivisibilepluralismo oltre a considerare il profilo formale (rectius attivo) della pluralità delle fonti d’informazione, si estende fino ad esigere il rispetto sostanziale di una corretta e completa informazione, nonché pregevoledi una parità delle chances di comunicazione politica. Infatti, proposito a prescindere dalle macro-categorie di riferimento nelle quali possono essere sussunte le varie tipologie di pluralismo, tale concetto presenta numerose sfaccettature e si presta ad essere declinato sotto molteplici aspetti, che rappresentano altrettanti bisogni sociali suscettibili di tutela, quali quello all’istruzione, al progresso sociale, alla crescita civile e alla tutela delle diversità, alla formazione e all’informazione, alla salvaguardia della cultura e delle proprie specificità politiche e religiose. La stessa Autorità, nell’ambito della delibera n. 401/01/CONS, ha sottolineato come, nell’esercizio delle competenze attribuite alla stessa dalla legge 249/97, sia necessario garantire che nei mezzi di comunicazione vi sia una pluralità di voci, opinioni, tendenze sociali, politiche e religiose. Tra questi, alcuni aspetti del Legislatore pluralismo assumono particolare rilevanza in taluni dei settori che saranno in seguito analizzati (quali il cinema e la pubblicità esterna). Tuttavia, come sarà meglio specificato nel proseguo, ai fini del presente procedimento e coerentemente con le esperienze internazionali di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni seguito descritte, appare rilevare, in particolare, il profilo esterno del pluralismo, relativo alla tutela del sistema del public procurement: l’assenza dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazionicandidati e dei candidati. La disciplina dei contratti pubblici rappresentadell’informazione, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci comprensivo di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo tutti i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infattimezzi, in presenza cui è essenziale garantire una pluralità di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema chevoci finalizzata a dar corpo alla libertà dell’informazione, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera attiva e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantipassiva.
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Samples: Procedimento Per L’individuazione Dei Mercati Rilevanti
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette il condivisibileNella presente relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria della Fondazione Human Technopole, nonché pregevolerelativa all’esercizio 2018, proposito del appare opportuno, innanzitutto, evidenziare la scelta effettuata dal Legislatore di rimediare costituire una Fondazione di diritto privato, deputata a promuovere la ricerca biomedica d’avanguardia, anche quale centro di attrazione di professionalità scientifiche di eccellenza in tale ambito. La Corte ritiene, al riguardo, che l’assetto ordinamentale ed organizzativo dell’ente, improntato ad una fra le maggiori disfunzioni prevalente disciplina privatistica, non faccia comunque venir meno l’esigenza di un impiego dei fondi, derivanti dal sistema di finanza pubblica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il progetto Human Technopole, dapprima, è stato previsto dall’art. 5 del sistema del public procurement: l’assenza decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, come convertito nella legge 22 gennaio 2016 n. 9. Tale norma ha attribuito all’Istituto Italiano di adeguate professionalità Tecnologia, per la partecipazione dello Stato nell’ambito delle iniziative di valorizzazione delle aree utilizzate per il grande evento “Expo”, un contributo di euro 80.000.000 per l’anno 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca multidisciplinare ed integrato, in tema di salute, genomica e date science. Il progetto esecutivo, sviluppato da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito IIT con il d.lgsconcorso di altri enti, è stato approvato con d.p.c.m. 50 del 16 settembre 2016: a partire da tale data è stata costituita presso IIT una apposita struttura a contabilità separata, con relativo Comitato di coordinamento per la realizzazione delle relative attività. Con soluzioneSuccessivamente, infatticon legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 116 a 123, è stata istituita la Fondazione Human Technopole “per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di sensibile novità rispetto interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere realizzazione del progetto scientifico e di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltantiricerca Human Technopole”. Ciò, al fine di meglio garantire incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il pieno perseguimento dell’interesse pubblicoProgramma nazionale per la ricerca. Nel 2018 si sono insediati, con diverse decorrenze, gli organi di governance della Fondazione, ossia il Presidente, il Consiglio di sorveglianza ed il Comitato di gestione. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace Direttore si è, successivamente, insediato il 1° gennaio 2019, avendo prestato, peraltro, nel semestre precedente attività di stimolare innovative forme supporto, in forma autonoma, nell’ambito di confronto costruttivoun contratto di consulenza. Tali organi di governo, statutariamente contemplati, hanno, dunque, operato, nell’esercizio in esame, in una fase peculiare di start up, nella quale ancora significativo si è rivelato il ruolo di IIT anche prodromiche alla gara stessain termini di titolarità dei relativi rapporti giuridici, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensarein materia di gestione delle risorse umane e strumentali. Il Collegio dei revisori si è insediato soltanto in data 29 ottobre 2019, alla categoria contrattuale ossia circa un anno dopo il Comitato di gestione ed un anno e mezzo dopo il Consiglio di sorveglianza, a seguito del ritardo nella procedura di nomina dei Partenariati Pubblici Privati (PPP)componenti del Collegio da parte delle Amministrazioni statali statutariamente competenti. Ciò ha comportato, capaci nelle more, obiettive criticità, in termini di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraentiadeguatezza organizzativa dell’ente, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento aggravamento procedimentale dell’attività nonché maggiori costi per l’acquisizione di pareri legali. La revisione contabile del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi bilancio d’esercizio 2018 della Fondazione è stata affidata ad elemento cardine del sistema, capace una società di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40revisione legale. Per quanto condivisibili appaiano concerne le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazionirisorse umane, nel 2017 e nel 2018 il personale dedicato esclusivamente al progetto Human Technopole, a seguito di pubblicazione di avvisi pubblici sul sito dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è stato selezionato dalla struttura di progetto di IIT con l’ausilio di una società di selezione del personale, ed assunto da IIT, a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2018, secondo il contratto di lavoro applicato ai dipendenti dell’Istituto stesso. In primo luogoI costi del personale destinato al progetto Human Technopole, occorre precisare cheai sensi della Convenzione stipulata tra FHT e IIT, sono stati sostenuti per quanto innovative appaiano le disposizioni l’esercizio 2018 da IIT, con specifica imputazione alle risorse stanziate ex d.l. 25 novembre 2015 n. 185. Infine, sotto il profilo strettamente contabile, la limitata attività dell’anno in esame (16 maggio 2018 - 31 dicembre 2018), collocandosi in una fase di “start up” prodromica al successivo sviluppo negli esercizi seguenti, comporta una modesta significatività dei dati del Codicebilancio 2018. Sul punto, una piena valutazione il fondo di dotazione è costituito dal fondo vincolato per l’avvio dell’attività del progetto scientifico Human Technopole, inizialmente attribuito a IIT per un ammontare previsto di euro 80.000.000, poi rideterminato in euro 79.900.000 dal d.p.c.m. 16 settembre 2016. Detto fondo di dotazione è stato contabilizzato da FHT nel 2019, a seguito del trasferimento da parte di IIT delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine risorse residue pari ad euro 77.140.000. Il conto economico chiude con un avanzo di euro 28.766: il procedimento valore della produzione è pari ad euro 275.387, derivante dalla quota parte annuale 2018 del contributo statale pari ad euro 6.531.520, rinviandosi, attraverso l’iscrizione di riformarisconti passivi, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo la parte di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionalecompetenza relativa agli esercizi successivi; i costi della produzione ammontano ad euro 241.220, di stazioni appaltanticui euro 241.196 per servizi.
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Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette Per concludere, squarci di cauto ottimismo sono necessari e potranno essere supportati solo dal coraggio di intraprendere percorsi innovativi (vedi pag. 5 del presente documento) che non rappresentino il condivisibilefrutto di una momentanea moda passeggera. In questo contesto innovativo, nonché pregevoleauspicato da cittadini, proposito del Legislatore Comuni e Provincie, emerge l’urgenza di rimediare rispondere al fabbisogno complessivo di salute e assistenza sociale. Fabbisogno calcolato al momento impropriamente, in quanto è stato determinato solo su quanto è in grado di erogare il S.S.N. per altro in crisi. Questo fabbisogno, non è commisurato alle reali e subentranti esigenze dei cittadini, visto che le autorizzazioni ad ampliamenti, spostamenti, rinnovo di attrezzature, assunzioni di personale, sono negate alle strutture ambulatoriali private le quali non possono provvedere alle necessità richieste dal territorio. In una fra le maggiori disfunzioni auspicata innovazione del sistema del public procurement: l’assenza devono invece confluire, per quanto di adeguate professionalità specifiche competenze, sia il S.S.N. sia le Organizzazioni assicurative e i Fondi integrativi. Attualmente, l’accentramento di poteri autorizzativi e decisionali da parte delle pubbliche amministrazioniRegioni impediscono agli Enti Locali (Comuni e Provincie) di poter autorizzare l’apertura, l’entrata in funzione di nuove e moderne apparecchiature, l’ampliamento e lo spostamento di strutture sanitarie private, così come avveniva in passato. La disciplina Tale impedimento, come segnalato dalla stessa A.N.C.I., limita la capacità degli Enti Locali nel dare risposte concrete alle richieste pressanti dei contratti pubblici rappresentapropri cittadini, infattii quali si trovano costretti a subire una privazione del loro diritto alla cura della propria salute, una materia fisiologicamente complessacosì come recita la Costituzione. Pertanto On.le Presidente e Xx.xx Senatori componenti della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, nell’ambito delle specifiche competenze e in presenza del difficile momento che richiede quelle opportune sta attraversando il S.S.N., la Rete SanaRes intende rispondere al meglio, in termini assistenziali e necessarie competenzesanitari, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, alla domanda dei Cittadini sia sul versante sociale che sanitario al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivocollaborare, anche prodromiche alla gara stessainsieme alle pubbliche strutture, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte descritto superamento della crisi in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantiatto.
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Samples: Contratto Di Rete
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette il condivisibileIl tessuto commerciale si è sviluppato nel territorio in maniera coerente ai connotati dell’armatura urbana della nuova pro- vincia, nonché pregevole, proposito del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte che ha favorito l’insediamento delle pubbliche amministrazionimedie strutture e la nascita dei centri commerciali naturali. La disciplina dinamica delle strutture ricettive e della ristorazione mostra che anche questo segmento è vitale, concorre alla crescita del prodotto, trae beneficio dall’espansione del business dell’in- dustria. Questo configurazione dell’offerta di servizi alle famiglie è un patrimonio da difendere, perché qualifica lo spazio urbano e favorisce la localizzazione delle famiglie sensibili ai vantaggi di questo genere di ambiente. Se per un’economia votata all’innovazione è un’esigenza pri- xxxxx attrarre risorse umane di alto profilo intellettuale e scientifico l’ambiente urbano della Brianza con i suoi quartie- ri residenziali e i suoi centri storici ha un’identità coerente a questo obiettivo. L’altro essenziale pilastro del terziario, i servizi alle imprese,merita un’analisi più approfondita di quella condotta su dati del Registro delle imprese. È indubbio che perduri la crescita quantitativa del settore, ma non è chiaro fino a che punto tale sviluppo si traduca in un offerta di consulenza vicina ai bisogni dei contratti pubblici rappresentaclienti. Rimane valido l’assunto che la pianificazione urbanistica debba svolgere un ruolo preminente nel qualificare l’offerta del terziario avanzato. La Provincia in fieri, infattidi concerto con le amministrazioni muni- cipali di Monza e della Brianza, dovrà progettare e realizza- re una materia fisiologicamente complessapianificazione del territorio, che richiede quelle opportune e necessarie competenzetrasformi in crescita reale le potenzialità del suo tessuto economico. L’industria è vitale, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurementfamiglie qualificano l’ambien- te urbano, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema partita si gioca sul terreno del terziario alle imprese. Gli spazi edificabili non vanno sprecati per usi che replicano le risorse esistenti, ma per privilegiare gli insediamenti di riformaatti- vità specializzate nella formazione, nella tecnologia e nel ser- vizi di consulenza per il marketing. Solo, infatti, in presenza Solo all’interno di questa logica di pianificazione il terziario potrà sostenere il rilancio della funzione produttiva e innesca- re un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantimoltiplicatore dello sviluppo.
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Samples: Not Applicable
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette Dunque, un primo livello di innovazione riguarda il condivisibilemiglioramento del livello di dialogo e collaborazione tra quanti si trovano ad avere un ruolo sul tema. Infatti la possibilità di fare interagire e di coniugare assieme politiche del lavoro, nonché pregevolepolitiche della formazione e politiche socio-sanitarie nell’affrontare un problema comune ha caratterizzato l’elemento innovativo nella possibilità di sperimentare forme di raccordo e di cooperazione che possono caratterizzarsi anche ad un livello terri- toriale più grande, proposito del Legislatore come modello di rimediare intervento innovativo nei confronti di fasce di popolazione svantaggiata considerata non più come sola costo, ma anche come risorsa per lo stesso territorio locale (innovazione orientata ai processi). L’attivazione di Tavoli di concertazione provinciale è stata un’occasione per sperimentare una modalità di co-progettazione tra istituzioni, pubblico/privato, profit/no profit, e per coordinare gli interventi dei singoli attori attorno ad una fra strategia comune. Nonostante le maggiori disfunzioni criticità indicate in premessa, l’alto numero di avvii di percorsi formativi effettuati in questi anni, e il consequenziale effettivo inserimento in azienda di molte delle donne che hanno usufruito di questo strumento, delinea il modello della FPI come validissimo strumento di accompagnamento/inseri- I Quaderni del sistema Servizio Centrale mento lavorativo delle beneficiarie del public procurement: l’assenza progetto. Inoltre il lavoro di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento relazione con le imprese per l’attivazione della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto FPI nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice corso degli anni ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri comportato la creazione di un sistemarapporto di fiducia reciproca che ha facilitato anche gli inse- rimenti diretti in azienda, efficiente senza un preliminare percorso formativo, in particolare per le donne con un buon grado di preparazione di base. D’altro canto il fine ultimo della Formazione Pratica in Impresa non è neces- sariamente quello di realizzare un effettivo inserimento lavorativo della donna nella struttura ospitante la formazione, bensì quello di far acquisire alla benefi- ciaria la strumentazione necessaria (sapere – saper essere – saper fare) per po- tersi poi sperimentare anche in altri contesti lavorativi. In effetti, la formazione diventa ancor più efficace quando riesce a dare consapevolezza alla donna del percorso effettuato e professionaledi quale sia la sua reale inclinazione lavorativa. In questi anni infatti, non sono stati rari i casi in cui la donna, a formazione pratica conclusa (ma anche prima che la formazione ter- minasse), ha deciso di stazioni appaltantinon rimanere in quel determinato settore lavorativo, per- ché ha maturata l’idea di non essere incline a quella determinata attività. Va da sé quindi che lo strumento formativo non esaurisce le azioni possibili, per un effettivo inserimento della beneficiaria nel contesto produttivo, ma di- venta un buon punto di partenza nella costruzione del percorso socio-professio- nale della donna in programma. In quest’ottica, la FPI prova a rispondere alle esigenze della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 sul collocamento denominata “Riforma Biagi”. Se lo scenario che ci troviamo di fronte è quello di una riforma del mercato del lavoro che basa i suoi principi ispiratori sulla flessibilità14 del collocamento, è chiaro che gli stessi soggetti che sono coinvolti in questo processo dovranno necessariamente essere messi in grado di poter usufruire di tutti i vantaggi che la riforma auspica.
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Samples: Not Specified
Conclusioni. La concisa disamina svolta In un sistema economico come quello italiano, caratterizzato da una problematica di crescita salariale e da bassi livelli di crescita della produttività del lavoro, assume un’importanza significativa la contrattazione dei PdR che può rappresentare un meccanismo di stimolo e regolazione per entrambi i fronti (Resce 2018). Il modello negoziale di base vigente è ancora quello del Protocollo del ’93 che prevede due livelli di negoziazione: il primo (settoriale) che determina i minimi tabellari e il secondo (aziendale e territoriale) che determina la retribuzione variabile. Quest’ultima, in genere, viene correlata con i risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di altri elementi di competitività dell’impresa. Uno dei principali problemi che ha sempre caratterizzato questo modello è rappresentato dallo scarso radicamento della contrattazione di secondo livello, sia aziendale che territoriale, che può essere annoverato tra le concause dei bassi livelli salariali in Italia. Non sono mancate misure governative per stimolare un maggior ricorso alla contrattazione di secondo livello e al PdR. Inizialmente, a partire dal ’97, lo sgravio ha riguardato la contribuzione previdenziale mentre, dal 2008 in poi, l’attenzione si è spostata prevalentemente sulla leva fiscale. Nelle leggi di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) e per il 2017 (L. n. 232/2016), la contrattazione decentrata del PdR ha assunto una fisionomia ricorrente e ben riconoscibile con delle significative novità, che hanno riguardato la misurabilità dell’incrementalità dei risultati negoziati tramite obiettivi ed indicatori di performance. Nonostante il monitoraggio più stringente restano perplessità sulla valenza della misura. Il Consiglio dell’Unione Europea nelle raccomandazioni sul programma di riforma per l’Italia ha dichiarato “Tax rebates on productivity- related pay increases have not proved effective in extending the use of second- level bargaining significantly” (Commissione europea 2017a). Questo lapidario giudizio, forse affrettato, riflette la necessità di una valutazione tesa a verificarne i reali effetti sull’organizzazione interna delle imprese e sulle politiche salariali, per escludere un uso distorto del premio fiscale (“crucial to avoid that the scheme is used only to benefit from lower contributions and higher net salaries”, Commissione europea 2017b). In questo contesto, per certi versi non consolidato, è intervenuta la crisi determinata dalle misure di restrizione per fronteggiare la pandemia da coronavirus Covid-19. Anche se il condivisibiledeposito di nuovi contratti ha segnato il passo, nonché pregevolele relazioni industriali sono state molto intense anche per fronteggiare l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria. Una testimonianza viene dai Protocolli interconfederali del 14 marzo e 24 aprile 2020, proposito poi assurti a un rango equiparabile alla legge che “hanno rappresentato una matrice decisiva per forgiare al secondo livello intese capaci di conciliare la necessità di continuare a produrre con quella di offrire sufficienti garanzie di tutela per chi o non ha mai smesso di lavorare o, dal 5 maggio, ha ripreso a farlo in un mondo diverso e per molti versi sconosciuto” (FDV e CGIL 2021). L’intera contrattazione è stata quasi dirottata esclusivamente sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, in particolare sulla prevenzione e sulle nuove prerogative assunte dai rappresentanti della sicurezza. Nella fase emergenziale sono state potenziate alcune modalità partecipative e procedurali come l’istituzione di commissioni paritetiche con compiti di controllo del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte rispetto e dell’efficacia delle pubbliche amministrazionimisure adottate. La disciplina contrattazione in fase emergenziale si è concentrata anche sullo sviluppo di una nuova regolamentazione dell’organizzazione del lavoro e sul ricorso massivo all’istituto del lavoro agile, quasi sempre finalizzate alla riduzione dei contratti pubblici rappresentacontagi e non agli incrementi di produttività. In questa fase il tema del trattamento economico in generale e della retribuzione variabile sono passati in secondo piano, infatticome testimoniano anche i dati dell’archivio digitale del MLPS. Difatti, una materia fisiologicamente complessadurante la pandemia52, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della garasi è registrato un crollo delle istanze presentate dalle imprese per accedere all’incentivo fiscale sul PdR nella misura del -48,7%. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro contrattazione aziendale fa registrare un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgssegno negativo minore di quella territoriale (-45,3% versus -62%). 50 del 2016. Con soluzione, infattiÈ probabile che in questo dato pesi la minore reattività, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienzafronte allo shock pandemico, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere delle piccole imprese e di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire quelle che non hanno una rappresentanza sindacale stabile in azienda. In ambedue i casi si può ipotizzare che sia mancato il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensaresupporto sindacale, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltanti.forza lavoro
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Samples: Premio Di Risultato
Conclusioni. L’analisi condotta nel corso del lavoro ha cercato di evidenziare i vantaggi e le criticità del contratto di lavoro intermittente. Nelle intenzioni della legge Xxxxx, l’introduzione di questo contratto si proponeva di prevenire il ricorso al lavoro nero. La concisa disamina svolta riflette possibilità di fare ricorso a un contratto così flessibile avrebbe dovuto, infatti, invogliare le piccole imprese a preferirlo rispetto all’impiego di lavoratori irregolari. Ciò avrebbe fornito alcune garanzie (anche se minime) anche agli stessi prestatori, che lavorando in nero sono sprovvisti di qualsiasi tipo di tutela, anche sotto il condivisibileprofilo previdenziale e assicurativo. Questo tipo contrattuale è stato pensato, nonché pregevolein particolare, proposito per regolarizzare almeno in parte il fenomeno del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del caporalato. Il sistema del public procurement: l’assenza caporalato è una costante storica del settore agricolo del Sud Europa. Decine di adeguate professionalità migliaia di lavoratori (italiani e migranti) si muove nelle regioni meridionali, in relazione alla domanda stagionale di lavoro agricolo, offrendo manodopera sottopagata e sfruttata180. Il caporalato è una prassi di mediazione che si nasconde nell’ambito della lunga filiera produttiva che caratterizza alcune colture (ad esempio i pomodori e gli agrumi). Il caporale è l’anello che permette di soddisfare il fabbisogno di lavoro (spesso in nero), collegando i produttori agricoli ai lavoratori migranti mediante «il reclutamento e il trasporto dei braccianti sui campi di lavoro, l’imposizione di condizioni di lavoro disumane e di soluzioni alloggiative degradanti»181. In questo modo si viene a creare un sistema caratterizzato dallo sfruttamento del lavoro, dalla violenza, dall’omertà, dalla discriminazione e dall’assenza dello Stato. Il lavoro a chiamata è stato introdotto per intervenire su tutte le situazioni di lavoro occasionale, ma è stato scarsamente utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioniimprese italiane. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenzaSi tratta, quindi, di esternalizzazione una forma contrattuale, che non è riuscita del tutto ad «aggredire quella fetta di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse mercato di lavoro nero, trasformandola in molte regioni o vigenti fin dalla metà lavoro regolare, seppur a chiamata»182. Un pregio della riforma Biagi è stato quello, però, di offrire nuovi strumenti contrattuali alle aziende, in un momento di grande cambiamento dell’economia mondiale, come era l’inizio del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblicinuovo Millennio. 180 Y. Sagnet, poi regionalizzatiX. Xxxxxxxxx, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvereGhetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, a regimeRoma, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40Fandango Libri, 2015, p. 20. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte 181 Ivi, p. 21. Dopo il 2003 non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogoè stata più proposta, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codicesino al 2015, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine legge che si proponesse di riformare il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guidamercato del lavoro in modo organico. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. SoloLa riforma Fornero è intervenuta, infatti, in presenza modo poco coerente su questa materia. Alla vigilia del Jobs Act, il contratto di lavoro a chiamata costituiva un vantaggio per alcune imprese, ma sanciva la precarietà dei lavoratori assunti. Questi prestatori infatti, qualora avessero perso il posto, o restassero "inutilizzati" per lunghi periodi, come è possibile attraverso il job on call, incontravano grandi difficoltà a trovare altro impiego, visto l’alto tasso di disoccupazione presente on Italia. Un importante passo avanti è stato fatto con l’art. 17 del d.lgs. n. 81/2015. Questa norma ha riportato le disposizioni dell’art. 38 della legge Biagi, ad eccezione del terzo comma. Esso prevedeva che il prestatore che resta fermo, in attesa della chiamata del datore di lavoro, «non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo», ad eccezione dell’ indennità di disponibilità, se prevista. Il Jobs Act ha omesso questa previsione, facendo sì che i lavoratori intermittenti vengano ora equiparati agli altri lavoratori, anche quando restano semplicemente in attesa della chiamata. Si tratta di una modifica rilevante, che, come osserva un autore, «rappresenta un segno di civiltà nei confronti di lavoratori, altrimenti considerabili come il punto più alto della precarietà italiana»183. Oggi è difficile immaginare quale possa essere il futuro del lavoro intermittente. Si tratta di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire istituto criticato dai sindacati e da una parte del mondo politico, ma che il legislatore del Jobs Act ha mantenuto allo scopo di offrire uno strumento di assunzione soprattutto di giovani, in un momento di elevata disoccupazione di questo segmento della popolazione. La riforma del 2015 si è proposta di riorganizzare e di ridurre le opportune misure attuative forme contrattuali. Si è ritenuto, quindi, che le tipologie contrattuali esistenti non sarebbero state sufficienti a sostituire le funzioni e le caratteristiche del sistema chejob on call. Questa valutazione sembra corretta, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltantiin quanto gli incentivi offerti ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato incidono poco sull’impiego dei lavoratori a chiamata. Infatti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione se in un’azienda c’è bisogno di un sistemalavoratore solo saltuariamente e per un determinato tipo di mansioni, efficiente è inevitabile preferire il lavoro intermittente, indipendentemente dagli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato. Il ricorso al job on cali presenta, pertanto, il vantaggio rilevante di offrire un’alternativa legale all’impiego del lavoratore in nero. Xxxxxxxx F., Il lavoro intermittente, ripartito e professionaleaccessorio, Milano, Xxxxxxx, 2009 Bano F., Contratti flessibili: lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente, in Lav. dir., 2006, p. 307 ss. Xxxxxxx A., Xxxxxx C., Corso di stazioni appaltantidiritto pubblico, Bologna, Zanichelli, 2008 Xxxxxx X., Il tempo nel contratto di lavoro subordinato, Xxxxxxx, Bari, 2008 Xxxxxx X., Xxxxxx a chiamata e Corte di Giustizia. A proposito di fattispecie ed effetti discriminatori, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 775 ss. Bellocchi P., Le nuove tipologie di lavoro: il lavoro a chiamata; il lavoro coordinato e continuativo; il lavoro occasionale e accessorio; il lavoro ripartito, in M.T. Carinci (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e lavoro. Legge n. 30/2003, Milano, Ipsoa, 2003.
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Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette Il Municipio è convinto di aver sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale un accordo extragiudiziale interessante, che rappresenta una soluzione soddisfacente e confacente per entrambe le parti. L’accordo permette da un lato di risolvere le procedure giudiziarie in corso, in particolar modo la Città può, grazie al versamento del contributo unico previsto per gli anni 2013 (conguaglio), 2014, 2015, 2016 e 2017, recuperare i crediti accantonati nel conto patrimoniale per le sopraccitate gestioni. Il contributo unico sarà in parte impegnato per finanziare, come fatto fino al 2013, le spese di pubblica utilità legate al sociale e alla cultura (per esempio l’aiuto complementare comunale, le attività espositive del Museo, ecc.). Esse ammontano a poco oltre CHF 1 mio. Il rimanente sarà devoluto a finanziare gli investimenti del Centro Filanda liberando i contributi previsti dal progetto aggregativo verso altri investimenti strategici per il condivisibilefuturo della Città. L’accordo raggiunto permette inoltre di chiarire in modo definitivo la possibile interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dal protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001. Infatti, nonché pregevole, proposito esso regola in modo chiaro i possibili contributi a favore della Città. Il punto 3 del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni presente accordo fissa quindi dei nuovi limiti del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità prodotto lordo dei giochi per ottenere i contributi da parte delle pubbliche amministrazionidella casa da gioco. Inoltre la Città riconosce che al di sotto di un prodotto lordo dei giochi di CHF 45 mio non è dovuto nessun contributo, mentre al di sopra dei CHF 71 mio il contributo è calcolato in funzione della convenzione del 19 settembre 2000 e relativo protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001. L’accordo è infine interessante, perché mette fine all’annosa vertenza giudiziaria fra la Casinò Admiral SA e la Città di Mendrisio. Infatti, il rischio di causa insito in queste procedure potrebbe generare un risultato diverso, magari peggiore per la Città e nel contempo limita i costi di patrocinio legali, specialmente quelli futuri legati alla determinazione dei contributi di pubblica utilità in funzione dell’applicazione o meno della clausola di salvaguardia. Infatti, senza l’entrata in vigore di questo accordo non sono escluse anche per i prossimi anni nuove vertenze legali per giungere alla determinazione dei contributi a favore della Città. Naturalmente l’accordo raggiunto è il frutto di una lunga e laboriosa negoziazione intercorsa fra il Municipio e i rappresentanti del Casinò. Esso rappresenta quindi la stesura definitiva dell’accordo. La disciplina dei contratti pubblici rappresentacasa da gioco, infatticon scritto del 13 aprile 2018 ha confermato il suo impegno a sottoscrivere il testo dell’accordo allegato al presente messaggio, una materia fisiologicamente complessapurché lo stesso non venga modificato e goda dell’incondizionata e definitiva approvazione degli organi comunali. Il Municipio confida pertanto nell’approvazione da parte del Consiglio comunale del presente messaggio. L’Esecutivo e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione. Nel mentre vi proponiamo, che richiede quelle opportune Signori Presidente e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infattiConsiglieri, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltanti.risolvere
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Samples: Accordo Fra La Città Di Mendrisio E La Casinò Admiral Sa
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette programmazione annuale per l’autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti, come mostrano i risultati del quinquennio 2014-2018 e le previsioni per il condivisibile2019, nonché pregevole, proposito del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci è complessivamente in grado di garantire il corretto espletamento sistematico equilibrio quanti-qualitativo, sostanzialmente adeguato, fra produzione e fabbisogni di emocomponenti labili a uso trasfusionale. xxxxxx assistenziali in cui il Sistema stesso è coinvolto, continua a giocare un ruolo strategico nella capacità di identificare e adottare i necessari interventi correttivi nell’ambito della garasopra citata programmazione. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienzaInoltre, il nuovo Codice coordinamento in rete esercitato dal CNS, l’impegno costante al miglioramento continuo dell’appropriatezza nell’utilizzo clinico dei GR e l’ulteriore diffusa implementazione delle attività di PBM, in coerenza con le linee guida6 di cui all’art. 25, comma 5 del Decreto del Ministro della salute del 2 novembre 20157, si confermano strumenti indispensabili a garantire la complessiva autosufficienza nazionale di GR per l’anno 2019. L’adozione delle predette linee guida, ha considerevolmente arricchito il paniere un ruolo chiave anche nel miglioramento dell’assistenza sanitaria dei pazienti, nell’erogazione di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltantiprestazioni terapeutiche efficaci, al fine nel contenimento del fabbisogno trasfusionale e nella riduzione dei costi associati alla terapia trasfusionale. Alla luce degli attuali livelli nazionali di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace consumo di stimolare innovative forme globuli rossi, in calo dal 2012 (Figura 1), analogamente ad altri Paesi Europei21 ed extra- Europei22, e destinato a diminuire ulteriormente in virtù dell’attuazione di confronto costruttivoprogrammi di PBM, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto è da escludere che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza in un futuro a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibilibreve termine, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine quota di plasma proveniente dal frazionamento del sistema, capace sangue intero possa compensare la diminuzione del plasma raccolto mediante le procedure di consentire all’amministrazione aferesi. I risultati sull’autosufficienza in MPD del quadriennio 2014-2017 sono il frutto dell’azione Le cessioni/acquisizioni interregionali di “confezionare”, rispetto al caso unità di specie, GR a scopo compensativo mantengono un ruolo chiave per la miglior soluzione contrattualegaranzia dell’autosufficienza e si fondano soprattuto su rapporti convenzionali stabili tra Regioni. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. InsommaTuttavia, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazionimonitoraggio continuo delle dinamiche dei fabbisogni assistenziali trasfusionali, certificativo della professionalità sia in relazione alle azioni promosse e competenza intraprese dall’interno del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero Sistema sia a fronte dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltanti.complessi mutamenti evolutivi nei molteplici
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Samples: Decree of Granting Benefits
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette Il sistema di sorveglianza implementato dal 2012 ha permesso l’identificazione capillare di ogni singolo nuovo caso o recidiva di colite da C. difficile. È quindi emerso, grazie a questo sistema virtuoso, un aumento dell’incidenza nei casi, portando alla nostra attenzione un problema sommerso, del quale non si aveva la conoscenza della vera entità, molto ha contribuito il condivisibilemiglioramento delle tecniche di laboratorio, nonché pregevole, proposito e la presa di coscienza del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità rischio da parte degli operatori sanitari tutti i quali attivano il protocollo dell’AO al solo sospetto, per la diagnosi precoce del caso. Il nostro obiettivo prioritario per il controllo della diffusione intraospedaliera delle pubbliche amministrazionicoliti da C.difficile. Presidente del Gruppo Prevenzione di Farmindustria I vaccini sono farmaci biologici altamente complessi, la cui scoperta richiede un lungo e costoso processo di ricerca, caratterizzato da ingenti investimenti e da un elevato rischio d’impresa. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessaricerca e sviluppo di un nuovo prodotto durano tra gli 8 e i 18 anni e il ciclo di produzione di un lotto può durare fino a 36 mesi e richiede rigorosi controlli di qualità. Si tratta di controlli su ogni singolo lotto realizzati sia dal produttore, che richiede quelle opportune e necessarie competenzerappresentano circa il 70% del tempo totale di produzione, capaci sia di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanticontrolli esterni, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati svolti in Europa dagli Official Medicines Control Laboratories (PPPOMCL), capaci per l’Italia dall’Istituto Superiore di creare complesse trame Sanità. È sufficiente solo una piccola irregolarità per dismettere l’intero lotto prodotto. Per garantire la sicurezza di rapporti negozialitali prodotti, durevoli la loro conservazione e distribuzione deve avvenire a temperatura controllata. Tutte queste caratteristiche legate allo sviluppo dei prodotti, ai processi innovativi e al contenuto tecnologico dell’attività industriale, richiedono una forte specializzazione aziendale e un expertise consolidata nel tempo, . È importante considerare che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, domanda di conoscenze vaccini è mondiale e risorse, spingono verso il perseguimento che la disponibilità di tali prodotti non è sufficiente a coprire i bisogni globali a causa del comune interesse. Nella pluralità numero limitato di produttori e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblicaproduzione in tutto il mondo. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della È quindi fondamentale un’attenta e puntuale programmazione del fabbisogno di tali strumenti di prevenzione. Affiliazioni: - INAIL - Università di Roma “performanceForo Italico” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltanti.- Università San Raffaele Milano*
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Samples: Abstract Book
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette il condivisibile, nonché pregevole, proposito del Legislatore di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurementvalutazione approvato dalla Regione Molise ed attualmente in fase di sperimentazione, in occasione della stipula del contratto del direttore generale dell’ASReM, di recente nomina, costituisce un modello replica- bile anche per le successive annualità e rappre- senta un punto di arrivo, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente anche di partenza per il Molise verso una nuova concezione di va- lutazione della performance aziendale. Infatti, nell’ambito delle organizzazioni sani- tarie, si sta facendo strada la fase coscienza che i mo- delli strategici non possono più delicata ed importante dell’intero prescindere da processi di autoregolamentazione fondati sull’etica dei comportamenti, sulla responsabilità sociale e sulla sostenibilità. Nella società civile, è infatti sempre più forte il convincimento che la produzione del valore non è il derivato esclusivo dell’azione d’impresa e che i fattori di produzione esterni all’organiz- zazione non possono essere remunerati solo con la fiscalità. Ormai tutte le organizzazioni - e in particolare quelle dedite alla produzione di servizi per la sa- lute - devono necessariamente confrontarsi con un’opinione pubblica più attenta, informata e sensibile, sempre meno disponibile ad accettare meccanismi di sviluppo e di produzione avulsi da processi di promozione sociale. Prendere atto di questa realtà significa aprire a nuovi protago- nisti, in primis la società civile e le sue espressioni organizzate: un nuovo approccio culturale, dun- que, le cui finalità mirano a porre l’etica e la re- sponsabilità sociale al rango di veri e propri fat- tori della produzione. Il sistema delle pubbliche amministrazioni è chiamato ad attivare un processo di trasforma- zione culturale particolarmente complesso, che sappia valorizzare - oltre alla cultura organiz- zativa - anche comportamenti coerenti e re- sponsabilità personali e sociali per (ri)creare fi- ducia tra le organizzazioni e i propri portatori d’interesse e rinsaldare il ruolo “educativo” che gli strumenti di responsabilità sociale devono avere per la promozione e la diffusione dell’etica pubblica. AGENAS (2013): Definizione del sistema di riformamisura- zione e valutazione della performance relativa- mente all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. SoloD’Xxxxxx X., infattiPolistena B., Spandonaro F. (2018): La misura della Performance dei SSR, (Crea Sanità-Università di Roma Tor Ver- gata). Xxxxxxx L. (2016): La performance strategica in presenza di sa- nità: verso un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema chemodello integrato (Sessione 17 – “La valutazione delle performance tra costi e benefici sociali: nuove metriche, tenendo conto dell’attuale situazione nuove sfide, nuove retoriche”), Macerata 22-24 set- tembre. SANITANOVA-TREND (2011-2012): La valuta- Vagnoni E. (2015-2016): La misurazione della Per- formance nelle Aziende Sanitarie. Vettori A., Vannozzi D. (2010): La valutazione delle stazioni appaltantiperformance individuali nelle aziende sanitarie, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantiXxxxxx Xxxxxx Editore.
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Samples: Not Applicable
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette il condivisibileL'Azienda si configura, nonché pregevolecome le altre aziende sanitarie, proposito del Legislatore sempre di rimediare ad più un sistema complesso che, in quanto tale, è in perenne interazione con l’ambiente esterno. Per svilupparsi in maniera efficace tale sistema complesso dovrebbe necessariamente valorizzare e promuovere le proprie risorse umane ponendo l'attenzione sull'utilizzo di una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune formazione specifica ma allo steso tempo innovativa e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltantiaperta alle richieste dinamiche ambientali, al fine di meglio garantire sviluppare competenze distintive che garantiscono l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza degli interventi curativo-assistenziali nei diversi setting operativi. Seppur subordinata alle finalità generali dell'Azienda, l'offerta formativa non può non tenere conto delle esigenze espresse da coloro che sono chiamati a realizzare, con le proprie attività, il pieno perseguimento dell’interesse pubblicomandato istituzionale dell’organizzazione. L’Azienda ha collaborato con l’Università degli studi di Parma all’istituzione, per l’anno accademico 2012- 2013, di quattro master di primo livello dedicati alle professioni sanitarie: “Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie" (crf. il par. “Consolidare i processi di cure palliative e di terapia del dolore”), "Case/care management infermieristico in ospedale e sul territorio", “Management in comunicazioni e relazioni in ambito socio-sanitario" e "Competenze avanzate in infermieristica pediatrica". Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace master “Management in comunicazioni e relazioni in ambito socio-sanitario", destinato ai professionisti che operano in ambito socio-sanitario, si è proposto di stimolare innovative forme ampliare le conoscenze, le tecniche e le abilità relazionali e comunicative, per favorire l’acquisizione di confronto costruttivocompetenze mirate alla gestione di relazioni conflittuali e alla gestione di situazioni critiche, con l’obiettivo di potenziare relazioni adeguate con i pazienti/utenti, con le famiglie e con gli altri professionisti. Al master hanno partecipato 27 corsisti tra cui 17 provenienti dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria e 10 da varie realtà anche prodromiche alla gara stessaextra-regionali (2 dall’AUSL Parmx, fra ambo i poliXxxxxxxx xx Xxxx, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati 0 xxxla Fondazione Ospexxxx X. Xxxxxxx San Xxxxxxxx in Croce (PPPCR), capaci 1 dall’Ospexxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0xxxx’Xzienda Ospedaliera X. Xxxx Mantova; 2 dall’Aziexxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 0 xxxl’Ospexxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 xxx CUP di creare complesse trame Bologna, 1 dall’AUSL Modena- Distretto di rapporti negoziali, durevoli Sassuolo). I corsisti hanno sviluppato le capacità: di riconoscere le proprie e altrui emozioni nel tempo, che attraverso la condivisione fra processo di cura; di ascolto attivo ed empatico; di osservazione e (auto) osservazione e le parti contraentiabilità di condurre relazioni faticose e/o difficili, di conoscenze interagire positivamente con il paziente, con la famiglia e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantiprofessionisti.
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Samples: Condizioni Di Lavoro, Competenze Del Personale Ed Efficienza Dell’organizzazione
Conclusioni. 31. I servizi offerti sono progettati ed erogati per soddisfare un’ampia gamma di esigenze del bambino: cognitive, emotive, sociali e fisiche. Le escolinhas hanno dimostrato di offrire competenze cognitive nei primi anni di età (come ad esempio, l’acquisizione del linguaggio, la perseveranza, la motivazione, la capacità di interagire con gli altri) essenziali per gettare le basi per un apprendimento permanente e l’integrazione sociale del bambino.
32. I servizi di qualità offerti dalle Escolinhas sono una componete importante, anche se non sufficiente, di un sistema di welfare ancora “inesistente”. Essi coprono diversi livelli di bisogno delle famiglie e dei bambini (nutrizione base, segnalazioni di casi critici, screening sanitario) fornendo risposte adeguate sia nei tempi, nei costi e nelle modalità operative e relazionali.
33. La concisa disamina svolta riflette il condivisibilequalità dei servizi, sia in termini di prestazione all’utenza che di organizzazione, è al pari, se non al di sopra, degli standard nazionali, includendo come criterio anche la preparazione degli operatori. L’ampiezza delle questioni affrontate con lo staff e l’analisi organizzativa degli spazi ed ei momenti di lavoro ha evidenziato una pratica pedagogica consolidata, nonché pregevoleun approccio professionale del personale coinvolto.
34. Le escolinhas rappresentano in questo momento una reale e concreta risposta di ampliamento dell’inclusione sociale ed educativa dei bambini vulnerabili, proposito facilitando in modo importante il loro successivo inserimento nei percorsi scolastici.
35. L’associazione degli operatori si è dimostrata un soggetto in grado di leggere i contesti locali (legati ai problemi dell’educazione e dell’infanzia) ed attuare in ottemperanza della propria vision e mission, ricercando forme di collaborazione finalizzate alla crescita, al miglioramento della qualità del Legislatore servizio e alla sostenibilità. Il ruolo dell’Associazione si è positivamente consolidato in una relazione di rimediare ad dialogo e reciproco riconoscimento con altri attori locali, attraverso la partecipazione a tavoli istituzionali e l’interazione con soggetti comunitari/distrettuali/provinciali. Il ruolo svolto dalle escolinhas è riconducibile a quello di soggetto privato con finalità pubblica.
36. A fronte di una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza rete di adeguate professionalità escolinhas, dimostratasi efficiente e includente, sono mancate politiche che ne favorissero la cornice istituzionale e di coordinamento. I centri di educazione prescolare rimangono ancora senza una politica locale e privi dei responsabili con i quali dialogare per uno sviluppo più coordinato e regolato dei servizi prescolari. Non si registrano misure specifiche a sostengo (sia economico, amministrativo e/o di coordinamento) utili a consolidare e rafforzare l’opera delle escolinhas in quanto socialmente rilevanti per il contenimento dell’abbandono scolastico ed efficaci nel favorire ’inclusione sociale.
37. Non c’è evidenza di un processo di ownership politica (di policy) da parte dell’amministrazione, con conseguente ampio margine di manovra per i soggetti privati e non profit, i quali si trovano a implementare proprie strategie senza un programma di riferimento pubblico (tappe, aree prioritarie, criteri di qualità, beneficiari). In quanto azioni specifiche di riduzione della povertà, il lavoro delle escolinhas avrebbe un maggior impatto se ricondotto a una strategia coordinata che riconosca il valore degli strumenti e degli approcci impiegati. Il know how prodotto dagli operatori delle escolinhas, in termini di gestione, partecipazione dei genitori, metodologie educative ecc., non ha avuto infatti un impiego nella programmazione distrettuale da parte delle pubbliche amministrazioniSDEJT e SDSMAS.
38. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, Gli effetti positivi delle escolinhas sull’inclusione scolastica sono attribuibili ad una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune gestione molto attenta e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infattiresponsabile da parte degli operatori, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienzauna metodologia operativa di piccoli passi molto flessibile (che si è adattata costantemente alle necessità) ed infine ad una costante attenzione ai costi di gestione. Le professionalità e le infrastrutture si sono sviluppate passo a passo ed hanno disegnato una politica (operativa) che in assenza di riferimenti istituzionali a cui rifarsi è diventata essa stessa uno standard12.
39. Le escolinhas, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere seppur solide in termini di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblicamancano di un quadro istituzionale in cui essere inserite e non dispongono di sufficienti risorse per la sostenibilità dei servizi. Una qualificazione conferita politica che tenga conto dei costi di questi interventi non può prescindere dalla valutazione economica dei benefici raggiunti in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione termini di minori costi sociali e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantiminori costi economici nei cicli educativi successivi.
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Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette il condivisibileNegli ultimi due decenni l'attuazione delle riforme del mercato del lavoro in Italia – ad eccezione del Jobs Act - ha avuto come obiettivo principale quello di aumentare “al margine” la flessibilità contrattuale incrementando la quota di lavoratori con contratti a termine. Il Jobs Act ha invece previsto una riformulazione del contratto a tempo indeterminato attraverso una riduzione dei costi di licenziamento previsti da quest’ultimo, nonché pregevoleflessibilizzando una forma contrattuale già esistente, proposito ovvero quella del Legislatore contratto a tempo indeterminato. Alcune ricerche, tuttavia, dimostrano che la diffusione del tempo determinato può generare effetti negativi sulla crescita della produttività attraverso un indebolimento degli incentivi ad investire in capitale umano on-the-job (Xxxxx e Xxxxxxx 2012, Xxxxx e Xxxxxxxx 2015). Analogamente, vi sono evidenze che supportano l’ipotesi secondo cui le scelte di rimediare ad assumere con contratti a termine genera nel medio periodo un indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori e, per questa via, una fra compressione delle prospettive salariali degli individui (Xxxxxxx et al. 2018) e delle prospettive di innovazione d’impresa (Xxxxxx e Xxxxxxxx 2008, Xxxxxxx et al. 2018). Nelle sezioni precedenti si è discusso d’altra parte del fatto che le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina implicazioni dell’uso dei contratti pubblici rappresentaa tempo determinato per la dinamica della produttività e dei salari dipende fondamentalmente dalla eterogeneità delle strategie competitive e dalle caratteristiche delle imprese che li adottano. In questa prospettiva l’analisi empirica ha permesso di verificare in che misura il lavoro temporaneo esercita un impatto assai differenziato lungo la distribuzione della produttività e dei salari. In particolare, infattil’applicazione di diverse tecniche di regressione quantilica sulla componente longitudinale del dataset RIL-AIDA ha permesso di verificare i seguenti risultati. Primo, l’utilizzo dei contratti a tempo determinato esercita un impatto negativo sulla produttività del lavoro e sui salari medi pagati dalle imprese. Secondo, l’effetto negativo associato alla diffusione dei contratti a termine è decrescente lungo i quantili della distribuzione della produttività e dei salari. Terzo, il lavoro temporaneo riduce la produttività del lavoro in misura inferiore di quanto permetta un risparmio dei costi del lavoro in corrispondenza di tutti i quantili della distribuzione, con la conseguenza che emerge una materia fisiologicamente complessacorrelazione positiva tra contratti a termine e margini di profitto. Nel complesso, i nostri risultati supportano l’ipotesi che richiede quelle opportune la diffusione dei contratti a tempo determinato – e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento più in generale della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro flessibilità contrattuale - abbia favorito un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 modello competitivo orientato prevalentemente verso la riduzione del 2016. Con soluzione, infatticosto del lavoro e, di sensibile novità rispetto conseguenza, alimentato il dualismo del tessuto imprenditoriale italiano, ovvero la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere coesistenza di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine imprese altamente e scarsamente produttive con performance e strategie differenti fra loro. Media* Std. Dev. Media* Std. Dev. Media* Std. Dev. Media* Std. Dev. % Contratti a tempo determinato 10.5 0.21 10.6 0.20 7 0.18 9.2 0.20 % Quadri 3.6 0.11 3.3 0.10 5 0.15 4.1 0.12 % Impiegati 44.1 0.37 44.8 0.37 54 0.37 47.7 0.37 % Operai 52.1 0.37 51.9 0.38 41 0.38 48.2 0.38 % Donne 37.3 0.33 42.2 0.33 44 0.35 41.3 0.34 % Lavoratori formati 19.6 0.35 18.0 0.33 28 0.41 22.1 0.37 Vacancy 15.4 0.36 6.8 0.25 5 0.22 8.9 0.28 (Log) n. di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblicodipendenti 1.95 1.19 1.73 1.16 1.55 1.09 1.74 1.16 (Log) capitale fisico per dipendente 9.82 1.50 9.96 1.73 9.80 1.97 9.86 1.75 Innovazioni di processo 34.8 0.48 25.6 0.44 26 0.44 28.7 0.45 Innovazioni di prodotto 54.5 0.50 37.3 0.48 33 0.47 41.3 0.49 Associazione datoriale 54.0 0.50 49.2 0.50 49 0.50 50.5 0.50 Xxxxxx & Acquistion 1.2 0.11 3.9 0.19 3 0.16 2.6 0.16 Performance Related Pay 4.1 0.20 4.1 0.20 3 0.18 3.9 0.19 Impresa estera 1.0 0.10 0.8 0.09 1.0 0.09 0.9 0.09 Nord-Ovest 35.1 0.48 30.1 0.46 39 0.49 35.0 0.48 Nord-Est 23.0 0.42 25.7 0.44 26 0.44 25.0 0.43 Centro 22.4 0.42 26.3 0.44 19 0.39 22.5 0.42 Sud 19.4 0.40 17.9 0.38 16 0.36 17.6 0.38 N di osservazioni 2,668 2,824 2,697 8,189 (*) valori percentuali. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace Fonte RIL-Inapp 0000-0000-0000. Pesi di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati campionamento applicati XXXXXXXX D. (PPP2002), capaci di creare complesse trame di rapporti negozialiTechnical change, durevoli nel tempoinequality, che attraverso la condivisione fra le parti contraentiand the labor market. Journal of economic literature, di conoscenze e risorse40 (1), spingono verso il perseguimento del comune interessepp.7-72 XXXXXXX X. X., SURFIELD C. J. (2009), Atypical work and employment continuity, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 48(4), pp.655-683 AMUEDO-XXXXXXXX C. (2000), Work transitions into and out of involuntary temporary employment in a segmented market: evidence from Spain, International Labour Review, 53(2), pp.309-325 AMUEDO-XXXXXXXX C., XXXXXXX-XXXXXX R. (2007), Wage growth implications of fixed-term employment: An analysis by contract duration and job mobility, Labour Economics, 14(5), pp.829-847 XXXXXXXXXXX X., XXXXX A. L., XXXXX M. L. (2004), Training in Europe. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibiliJournal of the European Economic Association, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema2, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”pp.346-360 XXXXXXXXXX E. J., rispetto al caso di specieXXXX M. (2000), la miglior soluzione contrattualeUnderstanding productivity: Lessons from longitudinal microdata, Journal of Economic literature, 38(3), pp.569-594 XXXXXXXXX X., XXXXX-XXXX X. (1992), The macroeconomic impact of flexible labor contracts, with an application to Spain, European Economic Review, 36(5), pp.1013-1047 XXXXXX X., DEVICIENTI F., XXXXXXX L. (2011), Are temporary jobs a port of entry into permanent employment? Evidence from matched employer-employee, International Journal of Manpower, 32(8), pp.879-899 BOERI T., XXXXXXXXX P. (2007), Two tier reforms of employment protection: A honeymoon effect? The Economic Journal, 117 (521) XXXXXXXXX X., XXXXX X. (2008), Fixed-term contracts as sorting mechanisms: Evidence from job durations in West Germany, Labour Economics, 15, issue 5, pp.984-1005 XXXXX X. X., XXXXXXXXXXX X., XXXXX X. (2002), Temporary jobs: stepping stones or dead ends? The economic journal, 112 (480) XXXXX X. (2014), The Implications of Temporary Jobs on the Distribution of Wages in Italy: An Unconditional IVQTE Approach, Labour, 28, issue 1, pp.64-86 XXXXX X., XXXXXXXX J. G. (2003), Earnings, Education, and Fixed‐Term Contracts, Scottish Journal of Political Economy, 50(4), pp.492-506 XXXXX X., XXXXXXXX J. G. (2005), Employee attitudes, earnings and fixed-term contracts: International evidence, Review of World Economics, 141(2), pp.296-317 CAPPELLARI L., DELL’ARINGA C. AND XXXXXXXX X. (2012), Temporary employment, job flows, and productivity: A tale of two reforms. In tale ordine di ragioniEconomic Journal, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte 122 (562), pp.188-215 CANAY I. A. (2011), A simple approach to quantile regression for panel data. The Econometrics Journal, 14(3), pp.368-386 XXXXX X., XXXXX X. 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(2017), Temporary job protection and productivity growth in EU economies, International Labour Review, 155(4), pp.587-622 XXXXXXX, M., XXXXXX, F. AND XXXXX, X. (2018), Labour shares, employment protection and unions in European economies, Socio-Economic Review, mwy025, xxxxx://xxx.xxx/00.0000/xxx/xxx000 DE LA RICA S. (2004), Wage gaps between workers with indefinite and fixed-term contracts: The impact of firm and occupational segregation, Moneda y Crédito, 219, pp.43-69 XXXX X., XXXXXX X., XXXXXXX L. (2008), Organizational capabilities, patterns of knowledge accumulation and governance structures in business firms: an introduction, Organization Studies, 29, pp.1165-1185 XXXX G., XXXXXX M., XXXXXX C., XXXX A. (2012), Turbulence underneath the big calm? The micro- evidence behind Italian productivity dynamics, Small Business Economics, 39(4), pp.1043-1067 DOSI G., XXXXXXXXX, X. XXXXX X., XXXXXXXXXX M. E. (2018), Neodualism in the Italian business firms: training, organizational capabilities and productivity distributions, Inapp Working Paper N.1 XXXX X., XXXXXX R. R. (2016), Technological paradigms and technological trajectories, The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management, pp.1-12 XXXXX T., XXXXXXX M. J., XXXXXXXXX X. (1989), The growth and failure of US manufacturing plants, The Quarterly Journal of Economics, 104(4), pp.671-698 XXXXXXXXX X., XXXX P., TOBSCH V. (2015), Non-standard employment across occupations in Germany: the role of replaceability and labour market flexibility, Non-Standard Employment in Post- Industrial Labour Markets, Cheltenham: Xxxxxx Xxxxx Publishing, pp.29-51 GARNERO A. R., GIULIANO B., XXXX, X. XXXX (2016), Productivity, Wages, and Profits among Belgian Firms: Do Fixed-Term Contracts Matter? International Journal of Manpower, Vol. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici37(2), si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltantipp.303-322 GARZ M. (2013), conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestioneLabour Market Segmentation: Standard and Non‐Standard Employment in Germany, da parte dell’amministrazione della gara pubblicaGerman Economic Review, 14(3), pp.349-371 GASH V. (2008), Bridge or trap? Temporary workers’ transitions to unemployment and to the standard employment contract, European Sociological Review, 24(5), pp.651-668 XXXXXX X., XXXXXXX M., XXXXXXX H. (2005), Does subsidised temporary employment get the unemployed back to work? Aneconometric analysis of two different schemes, Labour Economics, 12(6), pp.807-835 XXXXX X. (2003), Do fixed-term contracts increase the long-term employment opportunities of the unemployed? (No. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma03-49), il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioniZEW Discussion Papers XXXXXXXXXXX J. C., certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenzaXXXX X. X., stazioni appaltanti fisiologicamente qualificateXXXXXXXX X. (1999), che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquistoProductivity differences across employers: The roles of employer size, di lavoriage, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri terminiand human capital, “siamo in presenzaAmerican Economic Review, quindi89(2), di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso pp.94-98 XXXXXXXX S. (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici2001), poi regionalizzatiWhy employers use flexible staffing arrangements: Evidence from an establishment survey, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvereIndustrial and Labor Relations Review, a regime55 (1), la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogopp.149-170 XXXX L. M. (2016), occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantiThe structure of the permanent job wage premium: Evidence from Europe.
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Samples: Research and Development
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette In conclusione, le novità normative e le indicazioni interpretative e applicative emerse attraverso gli interventi del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Inail forniscono ad oggi un quadro di regole chiare per applicare correttamente la codatorialità, evidenziando da un lato le opportunità che derivano dalle innovative e semplificate modalità di gestione del capitale umano a disposizione dell’aggregazione, cui spetta ampia autonomia nella regolamentazione dei profili della codatorialità, e, dall’altro, le necessarie garanzie del lavoro e cautele che il condivisibilericorso all’istituto comporta. Alla flessibilità in campo lavoristico ‘dedicata’ alle reti orientata a raggiungere obiettivi di maggiore competitività ed efficienza nella gestione del network, nonché pregevole, proposito del Legislatore fanno da contraltare precise responsabilità in capo a tutti i codatori di rimediare ad una fra le maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace di stimolare innovative forme di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazionilavoro. In altri termini, “siamo non si può fare rete tra imprenditori al solo fine di gestire o condividere risorse umane, ma si possono gestire o condividere risorse umane in presenzarete per consentire una migliore attuazione del progetto imprenditoriale comune. Interpretare bene questo paradigma è fondamentale per garantire un utilizzo corretto degli strumenti lavoristici a disposizione delle imprese aggregate in rete e, quindial contempo, per assicurare la tutela dei diversi interessi coinvolti nelle dinamiche del contratto. Proprio in quest’ottica può assumere un ruolo fondamentale lo strumento della certificazione dei contratti di esternalizzazione rete e degli accordi di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse distacco e di codatorialità ai sensi della disciplina di cui agli articoli 75 e ss. del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, al fine di dare stabilità e certezza a tali strumenti e agli operatori che li utilizzano, riducendo al contempo il contenzioso in molte regioni o vigenti fin dalla metà materia di qualificazione contrattuale. Ciò è ancor più vero se la codatorialità verrà correttamente utilizzata da più imprenditori per condividere competenze tecniche e manageriali di cui tutti hanno necessità e altrimenti non facilmente reperibili sul mercato, in primis per ragioni di costi (es. il manager per il trasferimento tecnologico, 18 Al D.M. hanno fatto seguito due note dell’Ispettorato nazionale del secolo scorso lavoro (i provveditorati alle opere pubbliche la Nota n. 135 del 22 febbraio 2022 e la n. 1229 del 16 giugno 2022) e una circolare dell’Inail (n. 31 del 3 agosto 2022), che hanno fornito ulteriori chiarimenti sulle regole da rispettare per l’attivazione di un rapporto in regime di codatorialità. il coordinamento gare, il piano marketing e di internazionalizzazione, l’efficienza energetica di un business comune, ovvero un team di giovani qualificati ricercatori, ingegneri ecc.). Questo concetto è ancor più contingente nella attuale fase storica, nella quale la più grande sfida per il sistema Paese è – come organi periferici sopra accennato – ge- stire correttamente le risorse del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) PNRR: in grado di assolvere, a regimetal senso, la razionalizzazione del sistema degli appalti codatorialità potrebbe consentire alle imprese in rete di lavori40affidare alle competenze di un manager il co- ordinamento delle attività di progettazione e di exe- cution di specifici interventi finanziati da tale Piano. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte La creazione di network di reti stabili e organizzate può inoltre consolidare un ecosistema o ‘piattaforme’ di specializzazioni non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato limitate a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurementun’impresa, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema a un’intera filiera o territorio (come nel caso delle reti all’interno di riforma. Solocluster e distretti, infattinelle aree di rilancio industriale o nelle Zone economiche speciali), anche per finalità di reskilling e upskilling del capitale umano funzionali a processi di riorganizzazione aziendale, favorendo le politiche attive del lavoro, il passaggio generazionale e l’accesso al mercato del lavoro di giovani in presenza formazione o in ricerca, anche mediante il rilancio di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera strumenti ad oggi poco utilizzati come il contratto di apprendistato di alta formazione e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantiricerca.
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Samples: Contratto Di Rete E Codatorialità
Conclusioni. La concisa disamina svolta riflette A livello internazionale, il condivisibileprocurement dei dispositivi medici continua a basarsi sul lavoro degli uffici amministrativi, nonché pregevolei cui esiti non tengono conto dei dati clinici o sono gestiti tramite punteggi discrezionali non standardizzati. I risultati clinici non hanno un ruolo predominante nelle decisioni riguardanti il procurement, proposito del Legislatore come invece dovreb- be essere. L’elemento più innovativo di rimediare ad una fra le questa esperienza sia a livello nazionale che internazionale riguarda il fatto che sia il NMB sia il punteggio di gara che ne deriva incorporano evidenze cliniche come determinante esplicito dei risultati di gara e perciò permettono di assumere decisioni concrete che possano premiare (con un prezzo più alto) gli interventi che producono i benefici maggiori disfunzioni del sistema del public procurement: l’assenza e al tempo stesso non premiano automaticamente l’offerta economicamente più bassa (soprattutto se l’efficacia di adeguate professionalità da parte delle pubbliche amministrazioniquel DM è insufficiente). La disciplina metodologia del NMB illustrata in questo capitolo ha un suo razionale scientifico e rappresenta una svolta nell’ambito del procurement in Italia dato che si focalizza sul beneficio clinico del DM piuttosto che sulle caratteristiche intrinse- che del DM stesso come è stato fatto finora. Va però sottolineato che l’applicazione di questo metodo non può essere generalizzata a tutti i DM che si intende mettere a gara per due motivi fondamentali. Il primo riguarda il fatto che per quanto riguarda i DM la letteratura scientifica a supporto è poca e non facilmente utilizzabile per un confronto tra più dispositivi medici utilizzati per una medesima indicazione clinica (lotto di gara). In secondo luogo, per un’applicazione adeguata della metodologia, è necessario che i componenti dei contratti pubblici rappresenta, infatti, una materia fisiologicamente complessa, che richiede quelle opportune collegi di gara siano adeguatamente preparati sui concetti base di farmaco-economia essenziali per l’applicazione del metodo stesso. Alla luce di quanto detto e necessarie competenze, capaci di garantire il corretto espletamento della gara. La valorizzazione della professionalità delle stazioni appaltanti, rappresenta peraltro un ineludibile presupposto nel nuovo contesto regolamentare definito con il d.lgs. 50 del 2016. Con soluzione, infatti, di sensibile novità rispetto la pregressa esperienza, il nuovo Codice ha considerevolmente arricchito il paniere di soluzioni esperibili dalle stazioni appaltanti, al fine di meglio garantire una corretta applicazione della metodologia del NMB ai dispositivi medici, è necessario formare sia i clinici che i farmacisti che partecipano alle gare sull’applicazione di metodi farmaco-economici di costo-utilità e sperare che in futuro prima dell’immissione in commercio di un dispositivo medico il pieno perseguimento dell’interesse pubblico. Il perseguimento dell’interesse pubblico diviene quindi proposito capace produttore pubblichi una serie di stimolare innovative forme studi ben condotti in modo da avere sufficienti dati di confronto costruttivo, anche prodromiche alla gara stessa, fra ambo i poli, pubblici e privati, coinvolti nel confronto negoziale. Confronto che, necessariamente, richiede quella sufficiente competenza a fare dell’amministrazione non un polo passivo esito per la valutazio- ne del rapporto quanto un attore propositivo dello stesso. Basti ad esempio pensare, alla categoria contrattuale dei Partenariati Pubblici Privati (PPP), capaci di creare complesse trame di rapporti negoziali, durevoli nel tempo, che attraverso la condivisione fra le parti contraenti, di conoscenze e risorse, spingono verso il perseguimento del comune interesse. Nella pluralità e complessità delle soluzioni esperibili, la discrezionalità amministrativa non può che quindi ergersi ad elemento cardine del sistema, capace di consentire all’amministrazione di “confezionare”, rispetto al caso di specie, la miglior soluzione contrattuale. In tale ordine di ragioni, colgono quindi il segno le sensibili innovazioni introdotte in tema di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica che come visto, raccolgono ed implementano una significativa rivoluzione normativa partita ormai da lontano. Al tradizionale sistema di qualificazione degli operatori economici, si associa quindi l’innovativo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, conseguito sulla base dispositivo medico nell’ambito di una complessiva valutazione della capacità di gestione, da parte dell’amministrazione della gara pubblica. Una qualificazione conferita in base a requisiti che tengono complessivamente conto della “performance” contrattuale dell’amministrazione e della capacità della stessa di sfruttare al meglio i nuovi strumenti del Codice. Insomma, il nuovo sistema sembra correttamente realizzare quella sorta di “bollino blu” tanto auspicato per le amministrazioni, certificativo della professionalità e competenza del soggetto pubblico. Nel nuovo contesto regolamentare giocano quindi un reale ruolo da protagonista le centrali di committenza, stazioni appaltanti fisiologicamente qualificate, che realizzano una sorta di chiamata in “sussidiarietà” delle funzioni di acquisto, di lavori, beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, “siamo in presenza, quindi, di esternalizzazione di funzioni amministrative ma assolte sempre dalle strutture pubbliche d’apice ormai diffuse in molte regioni o vigenti fin dalla metà del secolo scorso (i provveditorati alle opere pubbliche come organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, poi regionalizzati, furono istituiti nel 1957) in grado di assolvere, a regime, la razionalizzazione del sistema degli appalti di lavori40. Per quanto condivisibili appaiano le novità normative introdotte non mancano comunque opportune riserve riassumibili nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, occorre precisare che, per quanto innovative appaiano le disposizioni del Codice, una piena valutazione delle stesse sarà possibile solo quando sarà definitivamente portato a termine il procedimento di riforma, per mezzo dell’attuazione dei dovuti decreti e linee guida. Non solo l’adozione dei dovuti decreti darà modo di valutare esaustivamente il nuovo sistema di public procurement, ma proprio l’adozione degli stessi costituirà probabilmente la fase più delicata ed importante dell’intero sistema di riforma. Solo, infatti, in presenza di un completo quadro regolamentare sarà possibile definire le opportune misure attuative del sistema che, tenendo conto dell’attuale situazione delle stazioni appaltanti, realizzi quella vera e propria riforma “copernicana” che attraverso una reale palingenesi dell’amministrazione, assicuri la creazione di un sistema, efficiente e professionale, di stazioni appaltantid’appalto.
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