Common use of Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità Clause in Contracts

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 5 contracts

Samples: Approvazione Atti E Indizione Della Procedura Aperta, Contratto Di Affidamento Lotto, Contratto Di Affidamento

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed e i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute contenuti nella documentazione di garapresente Convenzione e negli atti e documenti richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattorestando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione/Ente Contraente potrà risolvere unicamente l’OF da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, conformi alle caratteristiche tecniche ed e alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràoltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza, assumendo il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti immobili continueranno ad essere utilizzati, in ragione della propria destinazione istituzionale, dal personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’OF. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati. 79. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere negli immobili delle Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 10. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF. 12. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri OF e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti. 13. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

Appears in 2 contracts

Samples: Facility Management Agreement, Facility Management Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le singole Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allorasin d’ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 alla Regione Lazio, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti. 11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi. 12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 13. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.V.R. predisposto dalla Regione Lazio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Servizio Di Manutenzione Impianti

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contrattoContratto medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i dell’Agenzia, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzatisvolte. 7. Il Fornitore si obbliga obbliga, infine, a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione all’Agenzia, per quanto di procedere in qualsiasi momento rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento ai singoli Ordinativi di tali verifichefornitura.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Determina a Contrarre

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitoredell’Impresa , intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltreall’art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi delle stesse, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore L’Impresa garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione nel presente contratto, nei Documenti di gara, pena la risoluzione di diritto del contrattoGara e nell’Offerta Tecnica presentata. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nei Documenti di garagara e nella Offerta Tecnica dell’Impresa. In ogni caso, il Fornitore l’Impresa si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate divenire obbligatorie successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche se entrate nel caso in vigore cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitoredell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore e l’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i dell’Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore la medesima Impresa ogni relativa alea. 5. Il Fornitore L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’Azienda contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezzasicurezza vigenti. Le attività contrattuali così come specificate nei documenti di gara, di igiene nel Capitolato Speciale d’Appalto e sanitarie vigentinell’Offerta Tecnica dell’Impresa dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire tutte prestazioni ricomprese nel presente contratto salvaguardando le esigenze dell’Azienda, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto, secondo le specificazioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 6. Il Fornitore L’Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzatidal Servizio destinatario dei beni oggetto della gara. 7. Il Fornitore L’Impresa si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 ad assicurare all’Azienda, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 2 contracts

Samples: Acquisition Agreement, Contratto Di Fornitura a Noleggio

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltreriportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Agenzia e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Fornitore si obbliga, infine a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all’Agenzia, per quando di procedere rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 9. Resta espressamente inteso che l’Agenzia non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi. 10. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi. 11. Durante tutta la durata della piena Convenzione e corretta esecuzione dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni oggetto del contrattocontrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, l’Agenzia potrà effettuare delle verifiche a prestare campione sull’andamento del servizio, al fine di accertare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifichecorrispondenza tra l’importo richiesto nelle fatture e il servizio effettivamente erogato.

Appears in 2 contracts

Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica, Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro medesimo e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 “REGIONESicilia”, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione alla “REGIONESicilia”, per quanto di procedere in qualsiasi momento rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e anche senza preavviso alle verifiche della piena ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione indicando la data prevista di “fine carenza”. 10. Inoltre, la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, può essere considerata responsabile unicamente e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Forniture Varie

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi xxx comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale dell’Accordo Quadro, integralmente ed a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena la l’applicazione delle penali di cui oltre e/ola risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che l’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà risolvere unicamente il Contratto e/o l’Ordinativo di fornitura da essa stessa stipulato ed emesso. 3. Le Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni casoderivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre sopra riportato ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. dell’Azienda Sanitaria Roma 1 i 6, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. l’Azienda Sanitaria Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamentesi obbliga, ora per allorainfine, a qualsiasi pretesa o richiesta dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria Roma 6, per quanto di compenso nel caso in rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzatiall’Accordo Quadro, ai Contratti ed ai singoli Ordinativi di fornitura. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. L’Azienda Sanitaria Roma 1 6 può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti e/o dagli Ordinativi di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifichefornitura da questa emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro medesimo e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura. 10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi. 12. il Contraente ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del Contratto, ciò al fine di consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere non richiedere detta documentazione, in quanto già resa disponibile. 13. In particolare, il Contraente ha l’obbligo di: comunicare immediatamente al Committente ogni modifica e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta; comunicare immediatamente al Committente ogni modifica, ovvero il venire meno, degli eventuali requisiti attestanti la capacità tecnica. 14. Qualora nel corso della fornitura, intervenissero variazioni relative alla titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione al Committente. Il Fornitore ha l’obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornato il Committente nonché le Aziende utilizzatrici su: - qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto fornitura; - modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari; - modalità di inoltro dei reclami; - ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali. 15. La sorveglianza da parte dei responsabili del Committente non diminuisce in nulla le responsabilità dell’Appaltatore per l’esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento dello stesso, né la responsabilità per danni a cose o persone. 16. Salvo che non sia diversamente indicato nel presente contratto, nonché quando si fa riferimento ai termini “giorno” e “ora” si devono intendere giorni e ore solari. 17. Nel caso in cui si faccia riferimento a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento “giorni lavorativi”, si intendono come tali tutti i giorni dal lunedì al venerdì compreso non festivi e tutte le settimane dell’anno ed un orario giornaliero minimo di tali verifiche8 ore nell’arco temporale compreso tra le 08:00 e le 18:00.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio indicando la data prevista di “fine carenza”. 10. Il Fornitore si obbliga, altresì, in caso di passaggio ad altra Azienda dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Regione Lazio, all’indirizzo di PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx., preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, con contestale trasmissione di tutta la documentazione atta a consentire all’A.S.L. Roma 1 la valutazione di procedere conformità alla casistica prevista dal D.Lgs. n.50/2016, art. 106. 11. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàfornitura e dei servizi oggetto della Convenzione quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l’Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura. 3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto.della Convenzione quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa emesso. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria 35. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione quadro. 46. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione quadro, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, della Centrale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 57. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Centrale di committenza e le Amministrazioni aderenti alla Convenzione quadro da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 68. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 79. Il Fornitore si obbliga obbliga, a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o alla Centrale di procedere committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura. 10. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie. 11. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale o, comunque, della Regione Calabria, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Calabria e le singole Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e all’Ufficio DPC regionale all’indirizzo di PEC indicando la data prevista di “fine carenza”. 10. Il Fornitore si obbliga, altresì, in caso di passaggio ad altra Azienda dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Regione Calabria, all’indirizzo PEC , preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, con contestale trasmissione di tutta la documentazione atta a consentire all’A.S.L. Roma 1 la valutazione di procedere conformità alla casistica prevista dal D.Lgs. n.50/2016, art. 106. 11. Resta espressamente inteso che la Regione Calabria non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria e anche senza preavviso alle verifiche della piena l’Ufficio DPC contraente può essere considerata responsabile unicamente e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del contrattocome previsto nell’Articolo “Risoluzione”. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garae all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa aleadell’Azienda. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamentesi impegna ad avvalersi, ora per allorala prestazione delle attività contrattuali, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso personale specializzato che può accedere nei locali dell’Azienda nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 rispetto di tutte le relative prescrizioni e da terzi autorizzatiprocedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 7. Il Fornitore si obbliga assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Azienda, in virtù dei servizi / fornitura oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 8. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a consentire all’A.S.L. Roma 1 beneficio dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di procedere tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Azienda medesima, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’Azienda e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto fatto salvo l’obbligo di risarcimento del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifichemaggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Radiofarmaci

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'artecontrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nella documentazione tecnica allegata all’offerta e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni, o, comunque, della Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, l’Amministrazione presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna a redigere il D.U.V.R.I. prendendo come riferimento quello preliminare predisposto dalla Centrale regionale di committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 79. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 10. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 12. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 13. Inoltre, ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 11. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 12. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Fuel Supply Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Accordo, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio indicando la data prevista di “fine carenza”. 10. Il Fornitore si obbliga, altresì, in caso di passaggio ad altra Azienda dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Regione Lazio, all’indirizzo di PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx., preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, con contestale trasmissione di tutta la documentazione atta a consentire all’A.S.L. Roma 1 la valutazione di procedere conformità alla casistica prevista dal D.Lgs. n.50/2016, art. 106. 11. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltrepattuito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e del contrattoContratto attuativo. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed e alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed pattuito e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. dell’ASL Roma 1 i 6 assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. l’ASL Roma 1 6 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. dall’ASL Roma 1 6 e da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. all’ASL Roma 1 6 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Accordo, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale o, comunque, della Regione Calabria, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Calabria e le singole Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 dalle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e all’Ufficio DPC regionale all’indirizzo di PEC indicando la data prevista di “fine carenza”. 10. Il Fornitore si obbliga, altresì, in caso di passaggio ad altra Azienda dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Regione Calabria, all’indirizzo di PEC: , preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, con contestale trasmissione di tutta la documentazione atta a consentire all’A.S.L. Roma 1 la valutazione di procedere conformità alla casistica prevista dal D.Lgs. n.50/2016, art. 106. 11. Resta espressamente inteso che la Regione Calabria non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria e anche senza preavviso alle verifiche della piena l’Ufficio DPC contraente possono essere considerate responsabili unicamente e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per l'Acquisizione Di Farmaci

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del FornitorePrestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del FornitorePrestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i della Regione Lazio assumendosene il medesimo Fornitore Prestatore di servizi ogni relativa alea. 5. Il Fornitore Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamentePrestatore di servizi si impegna ad avvalersi, ora per allorala prestazione delle attività contrattuali, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso personale specializzato che potrà accedere nelle strutture della Regione del territorio di competenza, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 rispetto di tutte le relative prescrizioni e da terzi autorizzatiprocedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 7. Il Fornitore Prestatore di servizi si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e negli Atti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi tal titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. 710. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dall’Agenzia, per quanto di propria competenza. 12. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi. 13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all’Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Automezzi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e del contratto.contratto attuativo 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltrecontrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale della presente fornitura a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, conformi a quanto previsto nella documentazione di gara e alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gararichieste. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il contrattuale. Il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i dell’IRST-IRCCS assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’IRST-IRCCS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. La fornitura di beni oggetto del contratto dovrà avvenire presso i magazzini dell’IRST-IRCCS, le consegne debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione del contratto, i locali dell’IRST srl - IRCCS continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le consegne salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dall’IRST srl - IRCCS e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l’espletamento della regolare fornitura, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’IRST nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 all’IRST-IRCCS, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Reagenti E Materiali Di Consumo

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Convenzione. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di procedere rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. 10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dalla Centrale unica di committenza regionale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale unica di committenza regionale, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di fornitura. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 79. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 10. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 alla Centrale unica di committenza regionale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale unica di committenza regionale, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. 12. Resta espressamente inteso che la Centrale unica di committenza regionale può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 13. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza della normativa sulla protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; Regolamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Affidamento

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Accordo, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di procedere rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio indicando la data prevista di “fine carenza”. 10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàdella fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale E Dispositivi Medici

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàfornitura oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti Applicativi, restando espressamente inteso che l’Azienda Usl della Romagna potrà risolvere unicamente il contratto applicativo da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i dell’Azienda Usl della Romagna, , per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’Aziende Usl delal Romagna da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Azienda Usl della Romagna debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l’Azienda Usl della Romagna. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesima Azienda continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dall’ Azienda Usl della Romagna e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Azienda Usl della Romagna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 all’Azienda Usl della Romagna, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodei Contratti Applicativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Azienda Usl della Romagna per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàdei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, ed in tutta la documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nel Disciplinare di garagara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le singole Amministrazioni. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Personal Computer

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i dell’ A.S.L./A.O. assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.l’ A.S.L./A.O. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 dall’A.S.L./A.O. e da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 all’A.S.L./A.O. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Acquisition of Medical Supplies and Services

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da espletarsi mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico di Regione Lazio, finalizzata all’ affidamento per la fornitura di cassette di primo soccorso, Kit di reintegro e ghiaccio istantaneo.”– Allegato 2 Schema di Contratto 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del contrattoContratto medesimo, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamentesi impegna ad avvalersi, ora per allorala prestazione delle attività contrattuali, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso personale adeguato, che può accedere negli immobili in uso dalle Strutture Regionali nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 rispetto di tutte le relative prescrizioni e da terzi autorizzatiprocedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 7. Il Fornitore si obbliga obbliga, infine, a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, per quanto di procedere rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto. 8. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili in qualsiasi momento e anche uso dalle Strutture Regionali debbono essere eseguite senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con la Regione Lazio. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto contrattuali, i locali della medesima Regione Lazio continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del contrattobando, nonché a prestare da espletarsi mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico di Regione Lazio, finalizzata all’ affidamento per la propria collaborazione per consentire lo svolgimento fornitura di tali verifichecassette di primo soccorso, Kit di reintegro e ghiaccio istantaneo.”– Allegato 2 Schema di Contratto

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltrecontrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle nelle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattorapporto contrattuale. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell’allegato al presente (Dettaglio Tecnico) e negli atti di garagara di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l’Istituto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla validità del contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla validità del contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i dell’Istituto, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di INT debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con INT stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di INT continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da INT e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di INT nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 all’Istituto, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodella Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'artecontrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo Principale di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale Regionale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, l’Amministrazione presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo Principale di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale Regionale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo Principale di Fornitura. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 79. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 10. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 alla Centrale Regionale di Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi Principali di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale Regionale di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura. 12. Resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di propri Ordinativi Principali di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 13. Inoltre, ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione “a regola d’arte” di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arteprestazionali dedotti in contratto , nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Affidamento

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 12. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltreal successivo art. 9, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 23. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazioneContratto medesimo. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolotitolo per quanto di propria competenza, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamentesi obbliga, ora per allorainfine, a qualsiasi pretesa o richiesta dare immediata comunicazione alla Regione, per quando di compenso nel caso in rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzatial presente Contratto. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Advisor Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale dell’Accordo Quadro, integralmente ed a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena la l’applicazione delle penali di cui oltre e/ola risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che l’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà risolvere unicamente il Contratto e/o l’Ordinativo di fornitura da essa stessa stipulato ed emesso. 3. Le Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni casoderivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre sopra riportato ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. dell’Azienda Sanitaria Roma 1 i 6, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. l’Azienda Sanitaria Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamentesi obbliga, ora per allorainfine, a qualsiasi pretesa o richiesta dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria Roma 6, per quanto di compenso nel caso in rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzatiall’Accordo Quadro, ai Contratti ed ai singoli Ordinativi di fornitura. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. L’Azienda Sanitaria Roma 1 6 può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti e/o dagli Ordinativi di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifichefornitura da questa emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del FornitoreFornitore Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore Aggiudicatario garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione negli atti di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del FornitoreFornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore Aggiudicatario non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore Aggiudicatario ogni relativa alea. 5. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le singole Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allorasin d’ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 alla Regione Lazio, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 9. L’Amministrazione Contraente si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno e osservi tutte le istruzioni previste nel Manuale Operativo, fornito in dotazione a ciascun veicolo in noleggio. 10. L’Amministrazione Contraente si impegna affinché i veicoli siano condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia e nel rispetto delle norme del Codice della strada. 11. L’Amministrazione Contraente sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore Aggiudicatario è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Veicoli

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Accordo, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio indicando la data prevista di “fine carenza”. 10. Il Fornitore si obbliga, altresì, in caso di passaggio ad altra Azienda dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Regione Lazio, all’indirizzo di PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx., preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, con contestale trasmissione di tutta la documentazione atta a consentire all’A.S.L. Roma 1 la valutazione di procedere conformità alla casistica prevista dal D.Lgs. n.50/2016, art. 106. 11. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura da ciascuna emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 34. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 i dell’Azienda Sanitaria contraente, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 67. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e dall’Azienda Sanitaria Contraente e/o da terzi autorizzati. 78. Il Fornitore si obbliga obbliga, infine, a consentire all’A.S.L. Roma 1 dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria Contraente e/o alla Regione Lazio, per quanto di procedere rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura. 9. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria Contraente. 10. Inoltre, l’Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di tali verifichefornitura emessi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici