Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi Il canone per i servizi riconducibili alla voce “Servizi di Esercizio” sarà posto in pagamento in rate mensili posticipate, a fronte di prestazioni correttamente rese. Le prestazioni riconducibili alla voce “Servizi evolutivi” saranno poste in pagamento a conclusione della attività o per stati di avanzamento, come indicato negli ordini di acquisto, previa accettazione del D.M. n. 55 rapporto di attività ovvero al collaudo della prestazione come previsto agli artt. B.6 e B.7 del 3 aprile 2013presente Capitolato speciale d'appalto. L'impresa è tenuta alla emissione di fatture elettroniche, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 intestate al Comune di Bologna – Settore Agenda Digitale e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla AmministrazioneTecnologie Informatiche ‐ Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 ‐ 00000 ‐ Xxxxxxx ‐P.IVA N. 01232710374. Il corrispettivo pagamento sarà corrisposto a trenta effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito delle fatture elettroniche da parte del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria Settore Agenda Digitale e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiTecnologie Informatiche. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara: N. CIG. : xxxxxxxxxxxx. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche‐ P.zza Liber Paradisus 10 – 00000 ‐ Xxxxxxx ‐, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Pluriennali Di Manutenzione E Assistenza Informatica, atti9.comune.bologna.it
Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato, dietro emissione di regolare fattura, come segue: 20% entro un mese dalla firma 15% entro il 31/03/2019 15% entro il 30/06/2019 15% entro il 31/12/2019 35% a conclusione del contratto La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento della fattura (ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) come stabilito dalla normativa vigente in materia, previa verifica della regolarità della servizio Ai sensi del D.M. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, dell’artconvertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 191 Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del Dlgstracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione. 267/2000 A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2010, n. 217, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualiBrescia.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura 6.1 Il pagamento deve essere fatto esclusivamente al Venditore alle condizioni convenute. Il pagamento si intende effettuato quando le relative somme pervengano, senza deduzioni, al domicilio del Venditore. 6.2 I termini di pagamento sono specificati nei documenti emessi dal Venditore quali le offerte, conferme d’Ordine, Fatture, Fatture Proforma. 6.3 Ove sia previsto un acconto per l’avvio di ordini di fornitura materiale e in caso di mancata conclusione del contratto, detto acconto vale quale caparra confirmatoria non rimborsabile. Il Saldo deve essere versato a comunicazione di merce pronta, indipendentemente dalla richiesta dell’Acquirente di eseguire ispezioni, i cui costi rimangono a carico dell’Acquirente stesso. Il pagamento del saldo dovrà pervenire prima che l’ordine lasci la sede del Venditore, e comunque entro e non oltre 30 gg. da quando la fornitura è stata dichiarata pronta per la spedizione. 6.4 Ove le parti abbiano pattuito un pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, l’Acquirente dovrà mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti. 6.5 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento del saldo mediante credito documentario, l’Acquirente dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 600), venga notificato al 6. Payment conditions 6.1 Payment must be made exclusively to the Seller under the agreed conditions. Payment is intended to be made when the relative amount is received, without deductions, at the Seller's account. 6.2 The terms of payment are specified in formato elettronico tramite the documents issued by the Seller such as offers, order confirmations, Invoice or Proforma. 6.3 If a down payment is required for order confirmation and in the event of failure to conclude the contract, this down payment is valid as a non-refundable confirmatory deposit. The balance must be paid when the goods are ready, regardless of the Buyer's request to carry out inspections, the costs of which remain the responsibility of the Buyer. The payment of the balance must be received before the order leaves the Seller's factory, and in any case no later than 30 days. since the supply was declared ready for shipment. 6.4 If the parties have agreed on payment on open account, payment must be made, unless specified otherwise, within 30 days from the date of invoice, by bank transfer. Payment is deemed to be made when the respective sum is at the Seller's disposal at its bank in Italy. If it is agreed that payment must be backed by a bank guarantee, the Buyer must put at the Buyer's disposal, at least 30 days before the date of delivery, a first demand bank guarantee, issued in accordance with the ICC Uniform Rules for Demand Guarantees by a primary Italian bank and payable against on simple declaration by the Seller that he has not received payment within the agreed term. 6.5 If the parties have agreed on balance payment by documentary credit, the Buyer must, unless otherwise agreed, take the necessary steps in order to have an irrevocable documentary credit, to be issued in accordance with the ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Venditore al momento della conferma dell’ordine. Il testo del credito documentario e il sistema nazionale SDIrelativo elenco di documenti dovrà essere concordato e ricevere l’avvallo del Venditore previa l’emissione. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegnoSalvo diverso accordo, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto credito documentario dovrà essere confermato da una banca Italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualivista.
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Samples: balestritechnologies.com
Condizioni di pagamento. Ai sensi Il pagamento del D.M. n. 55 compenso dovuto verrà effettuato all’aggiudicatario, su disposizione del 3 aprile 2013RUP e tramite decreto dirigenziale nelle seguenti modalità: - 1° tranche, pari a € 227,00 del compenso dovuto (oltre IVA), a seguito della prima certifica- zione - 2° tranche, pari a € 454,00 del compenso dovuto, (oltre IVA) a seguito della terza certifica- zione - Liquidazione saldo (quinta certificazione) entro la fattura deve data di conclusione del progetto e comun- que anticipatamente rispetto al completamento dell’esecuzione del servizio in ottemperanza a quanto previsto nel Manuale di Programma, dove si prevede che tutte le attività per essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDIammissibili, devono essere concluse e le relative spese pagate entro la data di fine progetto. InoltrePer l’erogazione del saldo, ai sensi dell’artl’aggiudicatario dovrà presentare garanzia a favore della Regione Marche per un importo pari al saldo del compenso dovuto. 25 Tale garanzia verrà svincolata successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione del D.L. 66/2014, dell’artProgress Report finale. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta Le liquidazioni avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della di ciascuna fattura, fine meseprevia verifica positiva del servizio richiesto e acquisizione di DURC regolare. Il pagamento si intende effettuato, fatto salvo a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria della Regione Marche. La fatturazione dovrà avvenire in forma digitale e dovrà contenere l’espresso riferimento all’oggetto del servizio, il positivo esito del collaudo dell’appaltorelativo CIG e CUP ed altre indicazioni che verranno fornite dalla Regione Marche successivamente all’aggiudicazione. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Regione, ed accreditato su secondo le coordinate bancarie indicate dall’ag- giudicatario quale conto corrente individuato dal contraente nel rispetto dedicato in base all’art.3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136n.136 del 13/08/2010. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandatariaL’aggiudicatario, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla fatturazione “pro quota”; ii) stazione appaltante le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazionestesse. In tal casodifetto di tale comunicazione, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine al versamento ad eventuali ritardi dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualipagamenti.
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Samples: bandi.regione.marche.it
Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in un unica rata al termine dell'esecuzione dell'incarico dietro emissione di regolare fattura. Ai sensi del D.M. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, dell’artconvertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 191 Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del Dlgstracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione. 267/2000 A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualiBrescia.
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Condizioni di pagamento. Il pagamento previo invio della fattura elettronica avverrà con cadenza semestrale e avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture previa verifica della regolarità del servizio. Le spese di tesoreria sono a carico dell'aggiudicatario. Ai sensi del D.M. Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’arte dell'art. 25 del D.L. 66/201466/ 2014, dell’artconvertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/ 2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 191 Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/ 2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del Dlgstracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia , è il seguente: Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/ 2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; • detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione. 267/2000 Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato D.M. 55/ 2013, contiene le modalità di emissione e dell’arttrasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida" , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: www.certificazionecrecliti .mef .xxx.xx. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica . Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualiBrescia.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi Il pagamento da parte dell’ufficio competente avverrà in seguito al riscontro da parte del D.M. n. 55 Responsabile della Biblioteca della regolare esecuzione della fornitura, oltre che del 3 aprile 2013rispetto delle norme di cui al presente capitolato. Verranno quindi corrisposti gli importi per le sole forniture, la corrispondenti agli ordini, effettivamente consegnate nei modi e nei termini indicati. Non verrà corrisposto alcunché per le forniture non effettuate, né per le forniture rese non conformi all’ordine, né per gli ordini non evasi nei termini indicati dal presente capitolato o di volta in volta concordati. La fatturazione delle pubblicazioni fornite dovrà essere effettuata con riferimento ad ogni singolo ordine, fatta salva l'autorizzazione del responsabile della biblioteca ad emettere fattura deve riferita a più ordini. Le fatture elettroniche dovranno essere emessa in formato elettronico tramite compilate secondo le leggi vigenti ed intestate a: Comune di Ruinas – Xxx Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), C.F. e P.I. 00073460958, e dovranno indicare il sistema nazionale SDI. Inoltrenumero di conto corrente bancario/postale dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme, ai sensi dell’artdella Legge n. 136/2010 e ss. 25 mm. e ii., Tutte le transazioni relative alla presente gara dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del D.L. 66/2014bonifico bancario/postale, dell’artovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 191 del Dlgs. 267/2000 Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere forniti entro i termini fissati dal Comune, unitamente alle generalità ed ai codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi, e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazionesuccessivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta pagamento delle fatture riscontrate regolari e relative alla fornitura correttamente eseguita verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo accertamento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualidell'impresa.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi Per tutte le prestazioni ed i servizi nel presente capitolato, il Comune di Cassano delle Murge corrisponderà all’Azienda un corrispettivo unitario per ogni giorno pari a €. 283,50, al lordo del D.M. n. 55 ribasso offerto in sede di gara, maggiorato di Iva come per legge. Il corrispettivo, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011 sarà soggetto ad adeguamento in misura pari al tasso di inflazione registrato dall’ISTAT nell’anno precedente. Tali corrispettivi sono comprensivi di ogni onere sostenuto dall’impresa affidataria del 3 aprile 2013servizio, la fattura deve compresi tutti gli oneri del personale: previdenziali, contributivi ed assicurativi. Pertanto, nessun onere aggiuntivo dovrà essere emessa in formato elettronico addebitato all’Ente. I corrispettivi delle prestazioni del servizio sono liquidati mensilmente, al ricevimento di regolari fatture intestate a: Comune di Cassano delle Murge – Settore 2, Servizi. I pagamenti saranno effettuati, tramite il sistema nazionale SDIservizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro i termini concordati nello schema offerta e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente. InoltreUnitamente alla fattura mensile, ai sensi dell’art. 25 fini del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al relativo pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente allegare il codice CIG e modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei contributi premi assicurativi obbligatori per contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, e previa attestazione da parte dell’appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. In caso di ritardo dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi pagamenti il tasso di mora sarà determinato viene stabilito in base una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorata di riferimento BCE7 punti secondo quanto previsto nell'art. 5 del d.lgs 231/02. Qualora l’Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficialecompresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, il Responsabile competente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Impresa aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. L’Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a cui verrà aggiunta una maggiorazione risarcimento di 8 (otto) punti percentualidanno riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l’Amministrazione comunale attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso l’utilizzazione della corrispondente quota della linea di credito presentata in sede di gara.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi Il pagamento del D.M. n. 55 corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate e previo accertamento da parte del 3 aprile 2013direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato. Entro il 5 di ogni mese la ditta dovrà presentare all'ente le schede di presenza mensili degli operatori e il report dell'attività svolta, al fine di consentire l' emissione della contabilità e del certificato di pagamento, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione attestante la quantità, la qualità delle prestazioni eseguite dall'esecutore. A seguito del ricevimento del certificato di pagamento l'esecutore potrà procedere all'emissione della fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite elettronica, che sarà liquidata entro trenta giorni dal ricevimento della stessa all’ufficio protocollo, e comunque dopo l'acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti. L'Amministrazione Comunale acquisirà d'ufficio il sistema nazionale SDIDURC per la verifica delle ipotesi previste all’art. Inoltre6 comma 3 della Legge 13.05.2011 n° 270. In carenza di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa, ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione. L’esito negativo della regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 25 16 – comma 10 – della Legge n. 2/2009 interrompe i termini di ammissione al pagamento delle fatture. Il pagamento del D.L. 66/2014corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, dell’artné avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi. 191 del DlgsL’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare delle fatture presentate; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l’importo dai pagamenti. 267/2000 e Le fatture ammesse al pagamento verranno liquidate tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall’impresa, nel rispetto dell’art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari). Per l’adempimento di detta formalità l’Amministrazione comunale ha individuato nel seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGSXS, deputato alla ricezione delle fatture nascenti dal contratto. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Aidomaggiore, dovrà contenere il periodo del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al servizio nonché tutti i dati per il pagamento, le seguenti informazioni: il numero dell’impegnoe la data della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio, compreso il codice numero di CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualiCodice Univoco Ufficio.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate a: Comune di Bologna – Istituzione Biblioteche – Xxx Xxx Xxxxx 2/C - 40126 Bologna - P. IVA N. 01232710374 ed inviate al Servizio amministrativo dell’Istituzione la cui sede verrà comunicata alla stipulazione del D.M. n. 55 contratto. Le fatture dovranno indicare: - il numero delle ore di servizio effettivamente svolte per ogni singola Biblioteca, o sua sezione, il prezzo orario pattuito, il totale parziale del 3 aprile 2013costo per ogni singola biblioteca, la fattura deve essere emessa o sua sezione, il totale complessivo del costo per le ore effettivamente svolte, e, in formato elettronico tramite allegato, le ore effettuate dai singoli addetti impegnati nel mese di riferimento; - il sistema nazionale SDInumero dei documenti catalogati per singola Biblioteca, suddiviso per le tre tipologie individuate, i prezzi unitari pattuiti e i totali parziale e complessivo del costo. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’artIn ottemperanza all’art. 191 comma 1 del DlgsD.Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. 267/2000 Ai fini della liquidazione e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013pagamento della spesa, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiarei responsabili delle Biblioteche, pena l’impossibilità ognuno per la propria competenza, provvederanno al controllo di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG regolare esecuzione e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazionerilasceranno attestazione di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria sarà corrisposto liquidato a trenta giorni presentazione di regolari fatture non contestate emesse successivamente all’esecuzione delle prestazioni ed alla accettazione, da parte dell’Amministrazione, del rapporto mensile di attività. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento delle fatture da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereparte dell'Istituzione Biblioteche, in maniera unitaria considerazione della complessità dell’appalto e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo della molteplicità delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio sedi nelle quali sarà svolto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiservizio. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni è quello offerto sulla base degli importi unitari indicati in sede di gara moltiplicati per le superfici. L'Appaltatore pertanto, presenterà fatture mensili posticipate pari ad 1/12 dell'importo annuo offerto. In caso di modifiche alle superfici (vedi art. 9) il canone annuo verrà adeguato di conseguenza. Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della fatturaregistrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia. In caso di D.U.R.C irregolare, fine mesei singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, fatto salvo il positivo esito la Stazione Appaltante tratterrà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi, procedendo con l’attivazione del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente c.d. “intervento sostitutivo” (art.31 co.3-4 L. 98-2013 e art. 30 co.5-6 D.Lgs. 50/2016). Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall’ Impresa nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell’offerente e si intendono integralmente compensate nell’offerta economica. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà L'importo dovuto all' Appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità o a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto. Il pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi delle attività di pulizia straordinaria di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandatariaall'art. 20 avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, sia dalle mandanti nello specifico caso riguardante gli interventi effettuati nel mese di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria riferimento e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, riportare la descrizione degli interventi eseguiti ed il computo delle specifiche attività ore impiegate. L’importo derivante dall’applicazione di eventuali penali contrattuali sarà indicato e, quindi detratto, nella fattura relativa al mese in cui le stesse sono state contestate. L’Appaltatore è obbligato a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con notificare tempestivamente all’Università le variazioni delle modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente previste in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualicontratto.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente Comune si impegna a trasmettere in copiacorrispondere all’impresa i corrispettivi indicati nell’offerta. Tali corrispettivi sono comprensivi di ogni onere sostenuto dall’impresa affidataria del servizio, ove espressamente richiesto dall’Amministrazionecompresi tutti gli oneri del personale: previdenziali, contributivi ed assicurativi. Pertanto, nessun onere aggiuntivo dovrà essere addebitato all’Ente. I corrispettivi delle prestazioni del servizio sono liquidati mensilmente, al ricevimento di regolari fatture, con emissione di mandati a 30 giorni dal ricevimento delle stesse e con contratto stipulato. In tal casocaso di ritardo nei pagamenti, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, il tasso di mora viene stabilito in maniera unitaria una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, pubblicato con le modalità di cui al Decreto comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del 18 gennaio 2008 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 40231. Prima Unitamente alla fattura mensile, ai fini del relativo pagamento, l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente allegare il Modello D.U.R.C. (Documento Unico di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio Regolarità Contributiva) attestante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei contributi premi assicurativi obbligatori per contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, e previa attestazione da parte dell’appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Qualora l’Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei dipendenticontributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, il Responsabile competente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Impresa aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. L'eventuale importo Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l’Amministrazione comunale attiverà la procedura per effettuare gli interessi adempimenti contributivi attraverso l’utilizzazione della corrispondente quota della linea di mora sarà determinato credito presentata in base al tasso sede di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualigara.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013Le condizioni e le modalità di pagamento sono concordate tra le parti all’atto della sottoscrizione dell’ordine. In difetto di indicazione di termini di pagamento l’integrale prezzo dovrà essere versato, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDIunica soluzione, contestualmente alla consegna dei Beni o comunque entro 8 giorni dall’avviso di merce pronta (art. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazione. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 1364). Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. di pagamento pattuito in più soluzioni, e, nella vendita a consegna ripartita, anche se le rateazioni siano riferite alla consegna della merce, il mancato pagamento nei termini, anche di una sola delle rate previste, determina l’immediata ed anticipata scadenza delle rate successive del prezzo, con l'effetto che la prestazione del Cliente diverrà esigibile immediatamente ed in unica soluzione. Nel caso di vendita a consegne ripartite, Kässbohrer Italia srl si riserva, inoltre, il diritto di sospendere le consegne ulteriori. Il Cliente dovrà provvedere al puntuale pagamento del prezzo, anche nel caso in cui sorga una qualsiasi contestazione fra le parti (ferma l’obbligatorietà solve et repete) relativa ai Beni o le Prestazioni venduti. In ogni caso di ritardo nei pagamenti il Cliente è tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 che decorrono, senza necessità di intimazione o richiesta da parte di Kässbohrer Italia srl, dal giorno di scadenza contrattuale del pagamento fino al saldo. Kässbohrer Italia srl, anche in presenza di indicazioni diverse da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria parte del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandatariaCliente, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamentopuò imputare i pagamenti al debito più antico e, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitorenell’ordine, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli prima agli interessi di mora sarà determinato e poi alle spese ed infine al capitale. Qualora sia indicato che il pagamento avverrà a mezzo leasing o altra forma di finanziamento in base favore del Cliente, ciò costituisce mera facoltà a rischio e pericolo del Cliente, il quale resta obbligato in proprio all’acquisto, per cui l’ordine ed il contratto sono comunque validi e vincolanti, ed il Cliente è obbligato al tasso pagamento integrale del prezzo, in ogni caso, al momento della consegna dei Beni, dell’esecuzione delle prestazioni o entro 30 giorni dall’avviso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 merce pronta (otto) punti percentualiart. 4).
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Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. Il pagamento da parte della Provincia di Venezia avverrà in seguito alla consegna ed al riscontro della regolare esecuzione della fornitura/servizio di cui ai singoli ordini, oltre che nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, essere intestate e inviate a: Provincia di Venezia - Settore Informatica Via Forte Marghera n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite 191 – cap. 30173 Venezia Mestre In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazionefatturato verrà liquidato alla impresa capogruppo. Il corrispettivo sarà corrisposto pagamento verrà effettuato normalmente a mezzo Tesoreria entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Provincia di Venezia delle singole fatture corredate della documentazione stabilita e relative a forniture regolarmente effettuate. Le fatture non potranno di conseguenza essere emesse prima dell’effettiva consegna della fornitura/ servizio. La fattura errata per differenze riscontrate nel prezzo, sarà posta in pagamento previo ricevimento delle note contabili correttive da parte del fornitore/prestatore di servizio. In questo caso il termine di pagamento per la Provincia di Venezia decorrerà a partire dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136suddetta regolarizzazione. Nel caso risultasse aggiudicatario periodo compreso fra il 15 dicembre e il 15 gennaio i pagamenti verranno sospesi per permettere l’effettuazione delle operazioni di chiusura e riapertura delle scritture contabili; pertanto, in deroga al principio generale, nel periodo di fine ed inizio esercizio finanziario i sessanta giorni potranno subire un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà aumento fino a trenta giorni, senza che ciò comporti oneri per interessi di mora a carico della Provincia di Venezia. Il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del pagamento mandato da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria parte del raggruppamento): i) gli obblighi Tesoriere provinciale. La Provincia di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente Venezia si impegna a trasmettere ad utilizzare il 70 % delle giornate indicate per ogni figura professionale richiesta al punto 8 del capitolato tecnico. Eventuali interessi di mora saranno calcolati in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazionebase al disposto dell’art. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate1284 c.c. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato legali, oppure in base al tasso ancorato a quello B.C.E., tempo per tempo vigente, se inferiore. Oltre quanto previsto all’art. 12 del presente capitolato, nel caso di riferimento BCEinadempienze normative, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficialeretributive, a cui verrà aggiunta una maggiorazione assicurative verso il personale dipendente del soggetto fornitore/prestatore di 8 (otto) punti percentualiservizio, la Provincia di Venezia si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia di Venezia potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Le fatture riferite ai servizi prestati dall’aggiudicatario dovranno essere emesse trimestralmente salvo diversi accordi con la Provincia di Venezia.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013Le fatture, la fattura deve con cadenza mensile, dovranno essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 compilate secondo le leggi vigenti e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità intestate ed inviate al Comune di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG Bologna – Settore Agenda Digitale e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla AmministrazioneTecnologie Informatiche- X.xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxxx -P.IVA N. 01232710374. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario sarà corrisposto liquidato a trenta presentazione di regolari fatture non contestate emesse successivamente all’esecuzione delle prestazioni ed alla accettazione, da parte del Comune, del rapporto di attività ovvero al collaudo/verifica della prestazione come previsto agli artt. B.9 e B.10 del presente Capitolato speciale d'appalto. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito delle fatture da parte del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria Settore Agenda Digitale e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiTecnologie Informatiche. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara: LOTTO 1 - N. CIG. : 46151920EC; LOTTO 2 - N. CIG. : 4615224B51; LOTTO 3 - N. CIG. : 46152733C3. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche- P.zza Liber Paradisus 10 - 40129 - Bologna -, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Xxxxx stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate ed inviate a: Comune di Bologna – Istituzione Bologna Musei – Xxx Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - P. IVA N. 01232710374 Le fatture dovranno indicare: per il Lotto 1: - il numero delle ore di servizio effettivamente svolte per ogni singolo Museo per ogni tipologia di attività svolta, il prezzo orario pattuito, il totale parziale del D.M. n. 55 costo per ogni singolo museo, il totale complessivo del 3 aprile 2013costo per le ore effettivamente svolte, la fattura deve essere emessa e, in formato elettronico tramite allegato, le ore effettuate dai singoli addetti impegnati nel mese di riferimento; per il sistema nazionale SDILotto 2: - il numero delle prestazioni e delle ore effettuate suddiviso per le tipologie di attività indicate, i prezzi unitari pattuiti e il totale parziale e complessivo del costo. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’artIn ottemperanza all’art. 191 comma 1 del DlgsD.Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. 267/2000 Ai fini della liquidazione e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013pagamento della spesa, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiarei responsabili dei Musei, pena l’impossibilità ognuno per la propria competenza, provvederanno al controllo di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG regolare esecuzione e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazionerilasceranno attestazione di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria sarà corrisposto liquidato a trenta giorni presentazione di regolari fatture non contestate emesse successivamente all’esecuzione delle prestazioni ed alla accettazione, da parte dell’Amministrazione, del rapporto mensile di attività. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell'Istituzione Bologna Musei in considerazione della fattura, fine mese, fatto salvo complessità dell’appalto e della molteplicità delle sedi nelle quali sarà svolto il positivo esito del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiservizio. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi Il compenso spettante all'affidataria è suddiviso in due parti, una tantum e canoni. L’importo dovuto per i canoni verrà pagato in n. 4 (quattro) rate trimestrali per ogni anno di servizio, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del D.M. servizio previo firma del documento di verbale di accettazione collaudo L’importo dovuto per gli importi una tantum verrà pagato in n. 55 3 (tre) rate annuali dietro emissione di regolari fatture per i seguenti importi: • Anno 2023 - Euro 8.334,04 I.V.A. esclusa - fattura emessa dopo 30 giorni solari dall’avvio del 3 aprile 2013servizio; • Anno 2024 - Euro 16.668,08 I.V.A. esclusa - fattura emessa dopo 270 giorni solari dall’avvio del servizio; • Anno 2025 - Euro 8.334,04 I.V.A. esclusa - fattura emessa dopo 540 giorni solari dall’avvio del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la fattura deve riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere emessa trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il sistema nazionale SDISistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Inoltre, ai sensi dell’artLe fatture dovranno essere intestate a: Comune di Imperia Viale Matteotti n. 147 C.F./P. I.V.A.: 00089700082. 25 Nell’elemento “Codice Destinatario” del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiareva indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF70BR. Il tracciato XML della fattura elettronica, pena l’impossibilità di procedere al pagamentocosì come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioniinformazioni indispensabili al Comune di Imperia per procedere alla liquidazione: numero dell’impegno• un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “Dati Beni Servizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati Contratto”); • riferimento al Settore amministrativo e Personale Servizi informatici • codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 ”IBAN”); • l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità IVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla Amministrazionecosì come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. Il corrispettivo sarà corrisposto a trenta giorni dalla La data di ricevimento della fattura, fine meserilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, fatto salvo è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il positivo esito del collaudo dell’appaltosaggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 c.c.. Il Comune di Imperia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto commi. 1 e 8, della Legge 13 agosto 2010 L. 13.08.2010 n. 136136 e ss.mm.ii. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in favore della società mandataria del raggruppamento): i) materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui sopra dovranno trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Capitolato speciale per l'affidamento diretto del servizio di implementazione e manutenzione della rete telefonica e dati e del centralino virtuale “Poste italiane S.p.A.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere tutti puntualmente assolti sia nelle registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Comune. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla mandatarialoro accensione o, sia dalle mandanti nello specifico nel caso di esercizio della facoltà conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamentoessi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitorealtresì, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazionecomunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, caso di inottemperanza alle norme in maniera unitaria e previa predisposizione tema di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento obblighi di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità tracciabilità finanziaria di cui al Decreto del Ministero dell’Economia richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e delle Finanze del 18 gennaio 2008 ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 40136 e ss.mm.ii. Prima Le cessioni di procedere crediti di cui al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà D. Lgs. 36/2023 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di ufficio il documento unico acquisto di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'eventuale importo per gli interessi Comune di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentualiImperia.
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Condizioni di pagamento. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013Le fatture, la fattura deve con cadenza mensile, dovranno essere emessa in formato elettronico tramite il sistema nazionale SDI. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, dell’art. 191 del Dlgs. 267/2000 compilate secondo le leggi vigenti e dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013, nel tracciato della fattura elettronica è obbligatorio indiare, pena l’impossibilità intestate ed inviate al Comune di procedere al pagamento, le seguenti informazioni: numero dell’impegno, il codice CIG e il codice univoco IPA saranno comunicati dalla AmministrazioneBologna – Settore Segreteria Generale - X.xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 - Xxxxxxx -P.IVA N. 01232710374. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario sarà corrisposto liquidato a trenta presentazione di regolari fatture non contestate emesse successivamente all’esecuzione delle prestazioni ed alla accettazione, da parte del Comune, del rapporto di attività per i servizi a consumo aggiuntivi, come previsto agli artt. B.9 e B.10 del presente Capitolato speciale d'appalto. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, fatto salvo il positivo esito delle fatture da parte del collaudo dell’appalto, ed accreditato su conto corrente individuato dal contraente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Nel caso risultasse aggiudicatario un R.T.I. (ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento): i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il contraente si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione delle specifiche attività a cui si riferisce. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l’Amministrazione acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiSettore Segreteria Generale. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara: N. CIG. : xxxxxxxxxxxx. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - X.xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 - Xxxxxxx -, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
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