Obblighi tra le parti. Tutti i pacchetti turistici, pacchetti viaggio e/o proposte e/o servizi turistici rivolti a soggetti disabili (ipovedenti, motori e sensoriali) e comunque inerenti il turismo accessibile realizzati dal Tour Operator , in qualunque forma redatti ed in esecuzione al presente accordo, compresi i nominativi dei singoli fornitori dei servizi rivolti a soggetti disabili, resteranno di proprietà del Tour Operator. Il consulente/promoter si impegna ed obbliga durante il periodo di durata del presente contratto e, comunque, per 2 anni dalla cessazione per qualsiasi motivo dello stesso quale T.O., né per proprio conto né in associazione con terzi, quale amministratore o procuratore, o come socio di qualunque società, attività commerciale o atti di commercio di qualsiasi natura, consistenti o connessi con la produzione, la vendita, la commercializzazione, la distribuzione o la promozione di qualunque prodotto simile o comparabile o che possa essere posto in concorrenza con i prodotti realizzati e commercializzati durante il presente contratto ed a non contattare e/o avere rapporti diretti con i fornitori dei servizi conosciuti per il tramite dell'opera professionale del Tour Operator per la realizzazione/vendita diretta di pacchetti analoghi e similari.
Obblighi tra le parti. 1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa l’AssoArpa e l’AGENAS si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che sono concordate successivamente mediante appositi atti esecutivi.
Obblighi tra le parti. 1. La tutela dei dati personali è fondata sull’osservanza dei principi illustrati nel presente documento che i Contitolari si impegnano a diffondere, rispettare e far rispettare ai propri amministratori, ai propri dipendenti e collaboratori ed ai soggetti terzi con cui collaborano nello svolgimento della propria attività. In particolare i Contitolari sono impegnati affinché la politica della protezione dati personali, e quanto ne consegue, sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nelle attività dei Contitolari, tenuto conto della loro realtà concreta, delle loro possibilità anche economiche e dei loro valori.
Obblighi tra le parti. Per tutta la durata della presente Convenzione ARPA Piemonte si impegna ad eseguire le attività di monitoraggio secondo quanto indicato nella precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto <<l’ottimizzazione delle attivita’ di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “E. Fermi”>>. Il Comune si impegna a corrispondere le somme pattuite, ai sensi dell’art. 3, previa presentazione da parte dell’ARPA Piemonte di fatture con cadenza annuale, e relativi documenti attestanti le spese sostenute (rendicontazione). Il Comune provvederà ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
Obblighi tra le parti. Le parti si impegnano a fornire gli spazi fisici necessari per l’installazione delle apparecchiature o servizi equi- valenti identificati nei successivi documenti operativi che conterranno: - l’indicazione delle rispettive apparecchiature condivise identificate, tramite opportuna etichettatura, in ogni singolo componente installato o ospitato; - i nomi dei soggetti autorizzati ad accedere ai locali per interventi sulle apparecchiature - le modalità di accesso ai locali.
Obblighi tra le parti. I Recuperanti in relazione a quanto disposto dal paragrafo II, c. 3, dell’art. 28 della Legge n.1150/1942 e s.m.i. e dagli artt. 107 e 119 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., si obbligano a: -realizzare l’intervento conformemente agli elaborati di Piano di Recupero approvato; -versare al comune la somma di €. 61.295,95 (sessantunomiladuecentonovantacinque/95) in luogo della cessione di aree a standard, secondo le modalità previste nel seguito della presente convenzione e come da Regolamento Comunale “Determinazione e corresponsione del contributo concessorio e monetizzazione aree a standard” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30/2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 35/2021; -depositare presso il Comune copia della presente convenzione, regolarmente e integralmente registrata e trascritta; Il Comune per parte sua si obbliga a: -monetizzare le aree relative allo standard urbanistico, in luogo della mancata cessione, come previsto e descritto dalla presente convenzione; -rilasciare l’Autorizzazione ad attuare il Piano di Recupero nei 30 (trenta) giorni successivi al deposito della Convenzione registrata e trascritta presso il Comune; -rilasciare i necessari titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi previsti che potranno essere presentati solo successivamente alla registrazione e trascrizione della presente convenzione ed al rilascio dell'Autorizzazione al Recupero.
Obblighi tra le parti. Le attività di cui al precedente articolo saranno svolte con personale di entrambe le Parti sia presso le strutture di DigiLab che presso le strutture della Regione e in particolare presso l’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale e l’Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura della Direzione Cultura e Politiche Giovanili. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nelle attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendesse necessario per l'espletamento delle attività congiunte, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente Convenzione, attraverso modalità compatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e con le finalità istituzionali. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.
Obblighi tra le parti. Premesso che ciascuna parte è libera di stipulare accordi di collaborazione con altri intermediari, le parti nello svolgimento delle attività previste al punto precedente,si impegnano reciprocamente:
Obblighi tra le parti. Ai sensi dell'art. 107 e segg. della LRT 65/2014, il signor sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Attuatore del PP/PAPMAA” si obbliga: - a realizzare gli interventi relativi al Piano Particolareggiato, contenuti negli elaborati progettuali approvati con Delibera di G.C. n. …............... del ; - a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto previste nel PP/PAPMAA, secondo gli elaborati progettuali ed il relativo computo metrico estimativo; - a realizzare, a propria cura e spese, un impianto di smaltimento liquami autonomo e privato, come descritto negli elaborati del PAPMAA (tav.14) alternativo alla pubblica fognatura che resterà in funzione fino a quando non saranno consentiti nuovi e definitivi allacci alla rete pubblica; - a realizzare eventuali recinzioni dell'area utilizzando esclusivamente materiale ligneo o altro materiale simile sotto il profilo della percezione visiva e della tipologia richiesta dalle NTA artt 26 e segg. del vigente strumento urbanistico comunale; - a utilizzare il fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di Cascina con F 73 mapp. 14 con attività compatibili ad una futura attività estrattiva (come da parere comune di Cascina acquisito all'interno della Conferenza dei Servizi del 30.09.2016); - a non effettuare manifestazioni, fiere ed eventi presso la sede di Via di Palazzetto e qualsiasi altra attività sia a carattere temporaneo che di tipo continuativo, la quale a causa dell'incremento del flusso veicolare orario eventualmente determinato, possa comportare la modifica del LoS C; Il Comune per parte sua si obbliga a rilasciare i titoli abilitativi relativi all'attuazione del presente PP/PAPMAA nonché al progetto delle Opere di Urbanizzazione previste, nei tempi previsti dal successivo articolo. Il rilascio dei titoli abilitativi potrà avvenire solo a seguito della registrazione e trascrizione della presente convenzione.
Obblighi tra le parti. Tutti i pacchetti turistici, pacchetti viaggio e/o proposte e/o servizi turistici rivolti a soggetti disabili (ipovedenti, motori e sensoriali) e comunque inerenti il turismo accessibile realizzati dal Fornitore , in qualunque forma redatti ed in esecuzione al presente accordo, compresi i nominativi dei singoli fornitori dei servizi rivolti a soggetti disabili, resteranno di proprietà del Fornitore. L’Agenzia…………..si impegna ed obbliga a non avviare-‐ durante il periodo di durata del presente contratto e, comunque, per 2 anni dalla cessazione per qualsiasi motivo , né per proprio conto né in associazione con terzi, quale amministratori o procuratori, o soci di qualunque società -‐ attività commerciali o atti di commercio di qualsiasi natura, consistenti o connessi con la produzione, la vendita, la commercializzazione, la distribuzione o la promozione di qualunque prodotto simile o comparabile o che possa essere posto in concorrenza con i prodotti realizzati e commercializzati durante il presente contratto ed a non contattare e/o avere rapporti diretti con i fornitori dei servizi conosciuti per il tramite dell'opera professionale del Fornitore per la realizzazione/vendita diretta di pacchetti analoghi e similari