Obblighi tra le parti Clausole campione

Obblighi tra le parti. Tutti i pacchetti turistici, pacchetti viaggio e/o proposte e/o servizi turistici rivolti a soggetti disabili (ipovedenti, motori e sensoriali) e comunque inerenti il turismo accessibile realizzati dal Tour Operator , in qualunque forma redatti ed in esecuzione al presente accordo, compresi i nominativi dei singoli fornitori dei servizi rivolti a soggetti disabili, resteranno di proprietà del Tour Operator. Il consulente/promoter si impegna ed obbliga durante il periodo di durata del presente contratto e, comunque, per 2 anni dalla cessazione per qualsiasi motivo dello stesso quale T.O., né per proprio conto né in associazione con terzi, quale amministratore o procuratore, o come socio di qualunque società, attività commerciale o atti di commercio di qualsiasi natura, consistenti o connessi con la produzione, la vendita, la commercializzazione, la distribuzione o la promozione di qualunque prodotto simile o comparabile o che possa essere posto in concorrenza con i prodotti realizzati e commercializzati durante il presente contratto ed a non contattare e/o avere rapporti diretti con i fornitori dei servizi conosciuti per il tramite dell'opera professionale del Tour Operator per la realizzazione/vendita diretta di pacchetti analoghi e similari.
Obblighi tra le parti. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo di intesa l’ANAC e l’AGENAS si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate successivamente mediante appositi atti esecutivi.
Obblighi tra le parti. 1. La tutela dei dati personali è fondata sull’osservanza dei principi illustrati nel presente documento che i Contitolari si impegnano a diffondere, rispettare e far rispettare ai propri amministratori, ai propri dipendenti e collaboratori ed ai soggetti terzi con cui collaborano nello svolgimento della propria attività. In particolare i Contitolari sono impegnati affinché la politica della protezione dati personali, e quanto ne consegue, sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nelle attività dei Contitolari, tenuto conto della loro realtà concreta, delle loro possibilità anche economiche e dei loro valori. 2. I Contitolari si impegnano a mantenere e garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità. In particolare essi, anche disgiuntamente tra loro, si impegnano a: a) comunicare e diffondere la propria politica in merito alla protezione dei dati personali; b) prestare ascolto e attenzione a tutte le parti interessate proprie – a mero titolo esemplificativo, amministratori, personale dipendente e collaboratore, cittadini, utenti e beneficiari di prestazioni anche di natura assistenziale, fornitori, consulenti – e tenendo in debito conto le loro istanze in materia di trattamento di dati personali e dando pronto riscontro; c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente in materia, in particolare il GDPR, e solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per ottemperare agli obblighi di legge; d) raccogliere i dati personali limitandosi a quelli indispensabili per effettuare le attività costituenti il progetto comune (dati personali pertinenti e limitati); e) trattare i dati personali secondo i principi di trasparenza per le sole finalità specifiche ed espresse nelle proprie informative; f) adottare processi di aggiornamento e di rettifica dei dati personali trattati per assicurarsi che i dati personali siano, per quanto possibile, corretti e aggiornati; g) conservare e tutelare i dati personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di preservazione disponibili; h) garantire il continuo aggiornamento delle misure di protezione dei dati personali. Tale impegno sarà costantemente seguito nell’ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche e organizzative adeguate...
Obblighi tra le parti. La tutela dei dati personali è fondata sull’osservanza dei principi illustrati nel presente accordo che i Contitolari si impegnano a diffondere, rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori ed ai soggetti terzi con cui collaborano nello svolgimento della propria attività. In particolare i Contitolari sono impegnati altresì affinché la politica della protezione dati personali, e quanto ne consegue, sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i gli attori coinvolti. I Contitolari si impegnano a mantenere e garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità. In particolare essi, anche disgiuntamente tra loro, si impegnano a: o prestare ascolto e attenzione a tutti gli attori coinvolti – a titolo esemplificativo, personale dipendente e collaboratore, consulenti esterni che erogano servizi necessari e/o di supporto al processo; o raccogliere i dati personali limitandosi a quelli indispensabili per effettuare le attività costituenti il progetto comune (dati personali pertinenti e limitati), trattare i dati personali secondo i principi di trasparenza per le sole finalità specifiche ed espresse nelle proprie informative nonché adottare processi di aggiornamento e di rettifica dei dati personali trattati per assicurarsi che i dati personali siano, per quanto possibile, corretti e aggiornati;
Obblighi tra le parti. Le parti si impegnano a fornire gli spazi fisici necessari per l’installazione delle apparecchiature o servizi equi- valenti identificati nei successivi documenti operativi che conterranno: - l’indicazione delle rispettive apparecchiature condivise identificate, tramite opportuna etichettatura, in ogni singolo componente installato o ospitato; - i nomi dei soggetti autorizzati ad accedere ai locali per interventi sulle apparecchiature - le modalità di accesso ai locali.
Obblighi tra le parti. Premesso che ciascuna parte è libera di stipulare accordi di collaborazione con altri intermediari, le parti nello svolgimento delle attività previste al punto precedente,si impegnano reciprocamente:
Obblighi tra le parti. I Recuperanti in relazione a quanto disposto dal paragrafo II, c. 3, dell’art. 28 della Legge n.1150/1942 e s.m.i. e dagli artt. 107 e 119 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., si obbligano a: -realizzare l’intervento conformemente agli elaborati di Piano di Recupero approvato; -versare al comune la somma di €. 61.295,95 (sessantunomiladuecentonovantacinque/95) in luogo della cessione di aree a standard, secondo le modalità previste nel seguito della presente convenzione e come da Regolamento Comunale “Determinazione e corresponsione del contributo concessorio e monetizzazione aree a standard” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30/2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 35/2021; -depositare presso il Comune copia della presente convenzione, regolarmente e integralmente registrata e trascritta; Il Comune per parte sua si obbliga a: -monetizzare le aree relative allo standard urbanistico, in luogo della mancata cessione, come previsto e descritto dalla presente convenzione; -rilasciare l’Autorizzazione ad attuare il Piano di Recupero nei 30 (trenta) giorni successivi al deposito della Convenzione registrata e trascritta presso il Comune; -rilasciare i necessari titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi previsti che potranno essere presentati solo successivamente alla registrazione e trascrizione della presente convenzione ed al rilascio dell'Autorizzazione al Recupero.
Obblighi tra le parti. Per tutta la durata della presente Convenzione ARPA Piemonte si impegna ad eseguire le attività di monitoraggio secondo quanto indicato nella precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto <<l’ottimizzazione delle attivita’ di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “E. Fermi”>>. Il Comune si impegna a corrispondere le somme pattuite, ai sensi dell’art. 3, previa presentazione da parte dell’ARPA Piemonte di fatture con cadenza annuale, e relativi documenti attestanti le spese sostenute (rendicontazione). Il Comune provvederà ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
Obblighi tra le parti. Con la sottoscrizione della presente scrittura, il sig/dott si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e dalle leggi vigenti. Il Consulente trasmetterà con la massima tempestività a C4Y le richieste di prenotazione e la documentazione inerente i Clienti per permettere la presa in carico e la conclusione dei contratti da parte di C4Y. Il Tour operator si obbliga a comunicare allo stesso ......... via mail entro 2 giorni l'avvenuta prenotazione dei servizi. Il Tour operator si obbliga a comunicare alla dott./sig… via mail entro 2 giorni la richiesta di prenotazione inerente i pacchetti dal medesimo realizzati. Il dott./sig ......... si impegna ed obbliga durante il periodo di durata del presente contratto e, comunque, per 2 anni dalla cessazione per qualsiasi motivo dello stesso quale Preponente, agente o distributore, né per proprio conto né in associazione con terzi, quale amministratore o procuratore, o come socio di qualunque società, attività commerciale o atti di commercio di qualsiasi natura, consistenti o connessi con la produzione, la vendita, la commercializzazione, la distribuzione o la promozione di qualunque prodotto simile o comparabile o che possa essere posto in concorrenza con i prodotti del Tour Operator e a non contattare e/o avere rapporti diretti con i fornitori dei servizi conosciuti per il tramite dell'opera professionale del Tour Operator per la realizzazione/vendita diretta di pacchetti analoghi e similari.
Obblighi tra le parti. Con la sottoscrizione della presente scrittura, il sig si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e dalle leggi vigenti. Il Consulente trasmetterà con la massima tempestività a C4Y le richieste di prenotazione e la documentazione inerente i Clienti per permettere la presa in carico e la conclusione dei contratti da parte di C4Y. Il Tour operator si obbliga a comunicare allo stesso via mail entro 2 giorni l'avvenuta prenotazione dei servizi. Il Tour operator si obbliga a comunicare al sig via mail entro 2 giorni la richiesta di prenotazione inerente i pacchetti dal medesimo realizzati.