Consorzio Clausole campione

Consorzio. (art. 45 D.lgs. n.50/2016) Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. Allegare copia dell’email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta. In ogni caso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Consorzio. C. Partenariato.
Consorzio. 050. I revisori dei conti del comune hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente?
Consorzio. Xxxxxxxxx non ammesso.
Consorzio. 212. Il difensore civico comunale....
Consorzio. Il consorzio fa parte della categoria di contratti plurilaterali con comunione di scopo. Il nostro ordinamento disciplina il contratto di consorzio agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile. Utilizzando questo contratto due o più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il consorzio non è una società, ciò che lo differenzia è il fine perseguito, non l’utile, ma lo scopo consortile, che deve essere comune e condiviso dai tutti i partecipanti. Il contratto deve essere redatto a forma scritta a pena di nullità, e devono essere indicati espressamente l’oggetto, i diritti e gli obblighi dei consorziati, la disciplina del recesso e dell’esclusione. La durata del consorzio è stabilita in dieci anni se le parti non lo prevedono, altrimenti non c’è un vero limite di tempo. Il Codice stabilisce che è necessaria la presenza di un fondo consortile, art. 2614 C.c., formato dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con questi contributi. Vige una separazione patrimoniale del fondo rispetto ai patrimoni personali dei consorziati, che per tutta la durata del consorzio non possono chiederne la divisione, e neppure i creditori particolari dei consorziati. Per quanto riguarda la gestione, devono essere espressamente previste le attribuzioni e i poteri degli organi incaricati di gestire e rappresentare il consorzio. Queste vengono regolate dalle norme sul mandato. Esistono due tipologie di consorzio consentite dal nostro ordinamento: il consorzio anticoncorrenziale e il consorzio di coordinamento. I primi vengono conclusi da più imprenditori per governare la concorrenza tra imprese. I secondi invece sono conclusi con lo scopo di svolgere in comune fasi delle attività di ciascun partecipante. Il consorzio come strumento di cooperazione diviene una modalità di riduzione dei costi. In base alla tipologia del soggetto che promuove la nascita del consorzio avremo consorzi volontari, i cui promotori sono tipicamente imprenditori, esempio classico sono i consorzi di tutela di prodotto agroalimentare, come il consorzio della Mela della Valtellina. Qualora il promotore fosse l’autorità pubblica, invece, avremo un consorzio obbligatorio, ad esempio, i consorzi per la raccolta di olii esausti. E infine se il promotore è il legislatore avremo un consorzio coattivo, esempio classico sono i consorzi a tutela del territorio, come i consorzi di bonifica. La classificazione più importa...
Consorzio. Ultimo istituto giuridico inserito all’interno del dataset è il consorzio. La scelta del consorzio deriva dalla presenza non trascurabile di tale schema aggregativo imprenditoriale nel dataset sulle reti di impresa della Camera di commercio. Il consorzio si configura come un contratto plurilaterale con comunione di scopo, un contratto tra più parti che assieme perseguono un obbiettivo comune e condiviso. In questo sembra molto simile ad un contratto di rete, e nel caso il consorzio decida di stringere rapporti con terzi dotandosi di una struttura organizzativa adeguata, somiglia ad una rete di tipo soggetto. Nel caso studio 2 era stata valutata l’opzione di aggregarsi tra imprenditori tramite un consorzio con attività esterna, ma questa idea venne scartata per sfruttare l’effetto “novità” fornito dalla rete di impresa. Non bisogna comunque pensare che non esistano delle differenze tra le due fattispecie giuridiche: il consorzio, infatti, permette a due o più imprenditori di svolgere determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 codice civile) per raggiungere l’oggetto sociale; mentre la rete, sia essa soggetto o contrattuale, può consentire lo svolgimento di una attività economica nuova, diversa ed autonoma il cui scopo è quello di migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare la competitività delle imprese partecipanti tramite la stesura e realizzazione del programma comune di rete. In aggiunta, il consorzio è limitato nei modelli di governance che può adottare, mentre la rete offre una ampia e flessibile scelta, che viene liberamente decisa dai partecipanti. I 144 consorzi che inseriti nel dataset di analisi, sono tutti consorzi con attività esterna per cui hanno l’obbligo ex art. 2612 del Codice civile di depositare annualmente i propri bilanci.
Consorzio. E’ il contratto con cui più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Giuridicamente i consorzi possono essere variamente configurati.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

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