Contenuti minimi Clausole campione

Contenuti minimi. Il presente documento contiene i contenuti minimi di specifiche informative richieste per la partecipazione alla presente procedure di gara, e costituisce il documento propedeutico all’Offerta di Gestione Informativa (pre contract BIM Execution Plan) che si consoliderà nel Piano di Gestione Informativa dell’opera (BIM Execution Plan) dell’aggiudicatario del servizio in oggetto. Le indicazioni minime di seguito riportate riguardano le capacità e competenze del team che partecipa alla gara, le dotazioni hardware e software, le più ampie infrastrutture tecnologiche, il protocollo di scambio dei dati, i livelli di sviluppo, la tutela e la sicurezza del contenuto informativo, le modalità di gestione dei dati e dei flussi informativi, richiesti per i servizi di cui al presente paragrafo, cui l’Aggiudicatario dovrà attenersi nella compilazione dell’offerta di gestione informativa – oGI (cd. B.I.M. Execution Plan pre-contrattuale o pre-contract B.E.P.). Il pre-contract B.E.P. costituisce parte della relazione tecnico metodologica dell’offerta tecnica di cui l par. Tale offerta, per i contenuti relativi agli standard, ai metodi, alle procedure, e più in generale alla gestione informativa di cui al presente paragrafo, si consoliderà nel Piano di Gesione Informativa dell’opera – PGI (cd. BIM Execution Plan post-contrattuale o post-contract B.E.P.) che costituirà un allegato contrattuale e che dovrà essere fornito alla SA entro 10 gg precedenti la stipula del contratto, a seguito di invito formale del R.U.P. L’aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi periodicamente con l’Agenzia del Demanio, secondo un calendario condiviso con la SA, per verificare congiuntamente le stato di avanzamento dell’attività, reperire le indicazioni di dettaglio relative alle esigenze da soddisfare, nonché orientare l’impostazione , l’implementazione e lo sviluppo del modello, la gestione dei flussi informativi e la redazione degli elaborati.
Contenuti minimi. L’allegato VIII del D.lgs 102/14 definisce i contenuti minimi che deve avere un contratto di rendimento energetico (Figura 1) per essere ■ Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza; ■ I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto; ■ La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti; ■ Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale; ■ Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati; ■ Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi; ■ L’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto; ■ Disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti; ■ Un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi); ■ Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie; ■ Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto); ■ Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza ENERGY PERFORMANCE CONTRACT definito tale. Si tratta di principi generali che risultano tuttavia abbastanza generici e che non consentono agli operatori di gestire adeguatamente tutte le cri- ticità legate a questa tipologia di contratti. I contratti maggiormente diffusi nella gestione calore - fra cui è possibile comprendere anche i contratti “servizio energia” e “servizio energia plus” definiti dal D.lgs 115/08 e molto applicati nel settore pubblico - non sono in realtà afferenti in senso proprio a questa cate- goria poiché mancano di un elemento fondamentale: il legame tra il compenso percepito e la prestazione energetica raggiunta. In questo senso è più oppor- tuno parlare di Energy Supply Contract, visto che nella maggior parte dei casi è anche inclusa ...
Contenuti minimi. 2.1.1. II PSC è specifico per ogni singoIo cantiere temporaneo o mobiIe e di concreta fattibiIità; i suoi contenuti sono iI risuItato di sceIte progettuaIi ed organizzative conformi aIIe prescrizioni deII'articoIo 15 deI presente decreto. 2.1.2. II PSC contiene aImeno i seguenti eIementi: a) I'identificazione e Ia descrizione deII'opera, espIicitata con: 1) I'indirizzo deI cantiere; 2) Ia descrizione deI contesto in cui é coIIocata I'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica deII'opera, con particoIare riferimento aIIe sceIte progettuaIi, architettoniche, strutturaIi e tecnoIogiche; b) I'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, espIicitata con I'indicazione dei nominativi deI responsabiIe dei Iavori, deI coordinatore per Ia sicurezza in fase di progettazione e, quaIora già nominato, deI coordinatore per Ia sicurezza in fase di esecuzione ed a cura deIIo stesso coordinatore per I'esecuzione con I'indicazione, prima deII'inizio dei singoIi Iavori, dei nominativi dei datori di Iavoro deIIe imprese esecutrici e dei Iavoratori autonomi; c) una reIazione concernente I'individuazione, I'anaIisi e Ia vaIutazione dei rischi concreti, con riferimento aII'area ed aIIa organizzazione deI cantiere, aIIe Iavorazioni ed aIIe Ioro interferenze; d) Ie sceIte progettuaIi ed organizzative, Ie procedure, Ie misure preventive e protettive, in riferimento: 1) aII'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 2) aII'organizzazione deI cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 3 aIIe Iavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; e) Ie prescrizioni operative, Ie misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuaIe, in riferimento aIIe interferenze tra Ie Iavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; f) Ie misure di coordinamento reIative aII'uso comune da parte di più imprese e Iavoratori autonomi, come sceIta di pianificazione Iavori finaIizzata aIIa sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coIIettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; g) Ie modaIità organizzative deIIa cooperazione e deI coordinamento, nonché deIIa reciproca informazione, fra i datori di Iavoro e tra questi ed i Iavoratori autonomi; h) I'organizzazione prevista per iI servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei Iavoratori, neI caso in cui iI servizio di gestione deIIe emergenze è di tipo comune, nonché neI caso di cui aII'articoIo 94, comma 4; iI PSC contiene anche i riferimenti teIefoni...
Contenuti minimi. Il presente documento contiene i contenuti minimi di specifiche informative richieste per la partecipazione alla presente procedure di gara, e costituisce il documento propedeutico all’Offerta di Gestione Informativa (pre contract BIM Execution Plan) che si consoliderà nel Piano di Gestione Informativa dell’opera (BIM Execution Plan) dell’aggiudicatario del servizio in oggetto. Le indicazioni minime di seguito riportate riguardano le capacità e competenze del team che partecipa alla gara, le dotazioni hardware e software, le più ampie infrastrutture tecnologiche, il protocollo di scambio dei dati, i livelli di sviluppo, la tutela e la sicurezza del contenuto informativo, le modalità di gestione dei dati e dei flussi informativi, richiesti per i servizi di cui al presente paragrafo, cui l’Aggiudicatario dovrà attenersi nella compilazione dell’offerta di gestione informativa – OGI (cd. B.I.M. Execution Plan precontrattuale o pre- contract B.E.P.). Il pre-contract B.E.P. costituisce parte della relazione tecnico metodologica dell’offerta tecnica di cui all’art.14 x.xx B.2) del disciplinare di gara. gestione dei flussi informativi e la redazione degli elaborati.
Contenuti minimi. Il presente documento indica i contenuti minimi relativi alle specifiche informative richieste per la partecipazione alla presente procedura aperta, e costituisce il documento propedeutico all’offerta di gestione Informativa – oGI (pre contract BIM Execution Plan). Tale offerta sarà consolidata dall’Aggiudicatario nel piano di Gestione Informativa – pGI (BIM Execution Plan) del servizio in oggetto. Le indicazioni minime di seguito riportate riguardano le capacità e competenze del team che partecipa alla Gara, le dotazioni hardware e software, le più ampie infrastrutture tecnologiche, il protocollo di scambio dei dati, i livelli di sviluppo, la tutela e sicurezza del contenuto informativo, le modalità di gestione dei dati e dei flussi informativi, richiesti per i servizi di cui al presente paragrafo, cui l’Aggiudicatario dovrà attenersi nella compilazione della Offerta di Gestione Informativa – oGI (cd. “B.I.M. Execution Plan pre-contrattuale”, o “pre-contract B.E.P.”). Tale Offerta, per i contenuti relativi agli standard, ai metodi, alle procedure, e più in generale alla gestione informativa di cui al presente paragrafo, si consoliderà nel Piano di Gestione Informativa dell’opera – pGI (cd. “B.I.M. Execution Plan post-contrattuale”, o “post-contract B.E.P.”) che costituirà un allegato contrattuale e che dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante entro 10 giorni precedenti alla stipula del contratto, a seguito di invito formale del R.U.P.. L’Aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi periodicamente con l’Agenzia del Demanio, secondo un calendario condiviso con la Stazione Appaltante, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell’attività, recepire le indicazioni di dettaglio relative alle esigenze da soddisfare, nonché orientare l’impostazione, l’implementazione e lo sviluppo del modello, la gestione dei flussi informativi, e la redazione degli elaborati. Con riferimento al Capitolato Tecnico, si rappresenta che l’attività richiesta si sostanzia in due successivi output: - 1° output: modello che recepisce gli esiti delle attività di rilievo sui compendi, con riferimento all’art 5 del Capitolato Tecnico – attività 2.1; - 2° output: aggiornamento del modello di cui all’output precedente, in funzione dell’esito delle attività di saggi e sondaggi, e della valutazione della sicurezza strutturale, con riferimento all’art. 5 – attività 2.2 – e all’art 6 del Capitolato Tecnico.

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  • CONTENUTI Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

  • Contenuto CONTENUTO DIMORA ABITUALE: a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo). Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli. Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Affittacamere”, qualora prevista e richiamata la Condizione “B&B e Affittacamere”, sono esclusi i beni portati dai clienti. Limitatamente al caso di Rischio Locativo, si intendono comprese all’interno del Contenuto anche le opere di abbellimento, migliorie o utilità attuate nei locali (es. installazione di tende o zanzariere, rivestimenti, decorazioni) eseguite dall’Assicurato locatario.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Assenze per malattia 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.