CONTO FINALE E COLLAUDO Clausole campione

CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Collaudo, regolato dall’art. 141 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, compilato dal direttore dei lavori.
CONTO FINALE E COLLAUDO. All'ultimazione dei lavori, l' ACER eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse. Il conto finale dei lavori verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Impresa nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento. Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Codice, verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nel caso in cui, ai sensi del citato art. 28 sia necessario procedere al collaudo tecnico amministrativo, questo sarà concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Impresa verrà invitata a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 197 del Regolamento. In difetto, l'ACER farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Impresa. Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Impresa sarà tenuta al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'ACER qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta. L' ACER non resterà comunque gravata da onere alcuno. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l’Azienda Appaltante ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 209 del Regolamento. Con l'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione si procederà alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione, con le garanzie fideiussorie di cui all’art.8. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione (art. 141 comma 3 del Codice). Sono a carico dell'Impresa gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi ...
CONTO FINALE E COLLAUDO. Entro un mese dal Certificato di ultimazione dei lavori, e comunque soltanto dopo che la ditta Appaltatrice avra’ provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla predisposizione ed al deposito presso gli Enti competenti della Dichiarazione di Conformita’ di cui al D.M. 22.01.2008 n.37, meglio specificati nell'art. 6, il D.L. compilera’ il conto finale delle opere accompagnandolo con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e’ stata soggetta, allegando la relativa documentazione tecnico-contabile ed aggiungendo tutte le notizie utili per il collaudo, ai sensi dell'art.173 del D.P.R. n°554/1999. II Responsabile Unico del Procedimento provvedera’ a far sottoscrivere per accettazione il suddetto conto finale alla Ditta Appaltatrice. Nel caso di firma con riserva, la Ditta dovra’ riportare in calce al conto finale tutte le eventuali riserve gia’ iscritte sul registro di contabilita’. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Successivamente il R.U.P. redigera’ la propria relazione finale, allegando la relativa documentazione tecnico-amministrativa-contabile, ai sensi dell'art.175 del D.P.R. n°554/1999. Il collaudo delle opere xxxx’ affidato ad un Tecnico nominato dall'Istituto, xxxx’ eseguito in conformita’ al Titolo XII del D.P.R. n° 554/1999, dovra’ avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente e dovra’ accertare, con le modalita’ previste dalle norme, che i lavori e gli impianti, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalita’, siano del tutto conformi alle disposizioni di legge e del Contratto e perfettamente rispondenti a quanto precisato nel Capitolato d'Appalto ed alla regola dell'arte, assumendo le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti. II collaudo dovra’ altresi’ verificare che i dati risultanti dalla contabilita’ e dai documenti giustificativi corrispondano pienamente fra loro e con le risultanze di fatto. Ultimate le operazioni di collaudo, il Collaudatore emettera’ il Certificato di Collaudo di cui all'art. 199 del D.P.R. n° 554/1999. II Certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. L'Istituto provvedera’ al pagamento della rata di saldo, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte della Ditta, non oltre il novantesimo giorno ...
CONTO FINALE E COLLAUDO. Art. 24. ELENCO PREZZI UNITARI
CONTO FINALE E COLLAUDO. Il termine entro il quale il conto finale sarà compilato e presentato alla firma dell'Appaltatore resta fissato entro due mesi dalla data di ultimazione, accertata dalla Direzione Lavori quale risulta da apposito certificato di ultimazione lavori. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo il caso di sospensione delle operazioni di collaudo. Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione. In tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo, mediante la presentazione di apposita polizza fidejussoria.
CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale sarà compilato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. In presenza di difetti accertati l’organo di collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore
CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale sarà compilato ai sensi del DM 49/2018. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla data di cui sopra, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento DPR n. 207/2010.
CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o delle forniture oggetto del presente Capitolato saranno emessi dal Direttore dei Lavori entro il termine di mesi uno dalla data di conclusione del lavoro.
CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale verrà redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
CONTO FINALE E COLLAUDO. Art. 27 - Difetti di costruzione Art. 29 -