Controllo e verifica delle prestazioni erogate Clausole campione

Controllo e verifica delle prestazioni erogate. L’attività di controllo è lo strumento a disposizione di ACI per verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei servizi, ACI si riserva, pertanto, la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia, nel rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione dei servizi. Tali controlli riguarderanno a titolo indicativo e non esaustivo: a. la verifica della puntualità nello svolgimento dei servizi (orari di Servizio); b. la verifica dell’operato degli addetti, in merito a:
Controllo e verifica delle prestazioni erogate. Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l’esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile del Servizio (o loro delegati). Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l’applicazione delle penali, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di non conformità.
Controllo e verifica delle prestazioni erogate. L’amministrazione, nella figura del Direttore dell’esecuzione, svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Direttore dell’esecuzione stesso. In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie: • verifica della qualità del servizio: attraverso rilevazioni di tipo visivo, eseguite in contradittorio con il Fornitore, sarà misurato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio di manutenzione; • verifica della regolarità e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: mediante ispezioni effettuate durante l’esecuzione delle prestazioni e finalizzate a valutare la regolarità e la puntualità (ad esempio rispetto del Programma Operativo delle Attività, rispetto delle modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato, nelle Schede Tecniche e in altra documentazione di gara, completezza della prestazione eseguita rispetto alle quantità di riferimento, etc.), anche attraverso l’analisi dei rapporti di intervento. La prima tipologia di verifiche verrà effettuata attraverso controlli a campione eseguiti sugli impianti di riferimento dal Direttore dell’esecuzione, in contraddittorio con il Gestore del servizio o un tecnico da lui delegato. Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall’orario delle prestazioni, purché con preavviso di almeno 24 ore. Sono sottoposti alla prima tipologia di verifica tutte le componenti impiantistiche su cui il servizio viene erogato. Sarà il Direttore dell’esecuzione stesso a scegliere gli impianti da ispezionare. La seconda tipologia di verifiche sarà effettuata per tutte le attività inserite nel Piano Operativo delle Attività per il trimestre di riferimento. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l’orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno: • puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Piano Operativo delle Attività; • conformità delle attività eseguite rispetto alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato, nonché a quelle stabilite in sede di Appalto Specifico; • utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro; • analisi dei rapporti di intervento; • altr...
Controllo e verifica delle prestazioni erogate. Per il Servizio di Indagini non strutturali, a completamento delle attività, il professionista incaricato dall’Operatore Economico dovrà redigere e consegnare al Soggetto Aggiudicatore, per ogni edificio, la relazione denominata “libretto dei soffitti” entro 40 giorni dall’inizio dell’indagine sull’edificio, salvo diversi accordi tra le parti. La consegna della suddetta relazione, compilata in ogni sua parte e firmata dal professionista che ha condotto le indagini, dichiara il completamento dell’esecuzione delle indagini e di tutti i servizi prestati e ne dà comunicazione al Direttore dell’Esecuzione. A seguito di detta comunicazione Per il Servizio di Anagrafica degli Immobili, a completamento delle attività, l’Operatore Economico dovrà redigere e consegnare al Soggetto Aggiudicatore, per ogni edificio, la relazione denominata “libretto dell’Anagrafica” entro 40 giorni dall’inizio del censimento sull’edificio, salvo diversi accordi tra le parti. La consegna della suddetta relazione, compilata in ogni sua parte e firmata dal professionista che ha condotto le attività di anagrafica degli immobili, dichiara il completamento dell’esecuzione di tutti i servizi prestati e ne dà comunicazione al Direttore dell’Esecuzione. A seguito di detta comunicazione il Direttore dell’Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Per i Servizi di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e del catasto della segnaletica,
Controllo e verifica delle prestazioni erogate. In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie: - Verifica della qualità del servizio: volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio. - Verifica della regolarità e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: volto a misurare la regolarità e la puntualità dell’esecuzione delle prestazioni. Gli specifici indicatori di performance/criteri di valutazione sono definiti come segue: QUALITA’ DEL SERVIZIO Indicatore Valore Squadra tipo Squadra attiva/squadra tipo 1 Competenza del personale personale in possesso delle conoscenze necessarie a prestare il servizio 100% Componenti impiantistici Componente dichiarato/ componente installato 1 Presidio del servizio Ricezione, controllo ed validazione delle richieste urgenti/totale richieste 1
Controllo e verifica delle prestazioni erogate. Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell'esecuzione .
Controllo e verifica delle prestazioni erogate. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnico-prestazionali, i rapporti tra la Amministrazione Contraente, di seguito rubricata “ACI” e il Fornitore, per l’affidamento dei seguenti servizi: □ servizio di vigilanza armata, mediante piantonamento fisso svolto da Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), presso le postazioni degli uffici della Sede Centrale dell’Automobile Club d’Italia, così ubicate: - Xxx Xxxxxxx x.0 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx □ servizio di vigilanza mediante gestione di un sistema di videosorveglianza e antintrusione comprensivo delle attività di installazione, configurazione, messa in funzione, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria. □ servizio di portierato/reception da svolgersi presso le postazioni degli uffici della Sede Centrale dell’Automobile Club d’Italia, così ubicate: - Via Marsala n.8 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Via Solferino, 32 I servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali richieste, dovranno essere conformi a tutte le specifiche indicate dal presente Capitolato e alla normativa di settore, fermo restando il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti, emanate anche successivamente alla stipula del Contratto in argomento.
Controllo e verifica delle prestazioni erogate. L’attività di controllo è lo strumento a disposizione dell’Amministrazione per verificare l’efficacia del Servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei Servizi, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l’orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno, a titolo indicativo e non esaustivo: • la verifica della puntualità nello svolgimento del Servizio (orari di Servizio): • la verifica dell’operato degli addetti, in merito a: o utilizzo della divisa di lavoro; o utilizzo dei mezzi e delle attrezzature idonee;

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  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.