CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE Clausole campione

CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. Le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l’esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile del Servizio (o loro delegati). Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l’applicazione delle penali, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di non conformità.
CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. L’attività di controllo è lo strumento a disposizione di ACI per verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei servizi, ACI si riserva, pertanto, la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia, nel rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione dei servizi. Tali controlli riguarderanno a titolo indicativo e non esaustivo:
CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. L’amministrazione, nella figura del Direttore dell’esecuzione, svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Direttore dell’esecuzione stesso. In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie: • verifica della qualità del servizio: attraverso rilevazioni di tipo visivo, eseguite in contradittorio con il Fornitore, sarà misurato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio di manutenzione; • verifica della regolarità e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: mediante ispezioni effettuate durante l’esecuzione delle prestazioni e finalizzate a valutare la regolarità e la puntualità (ad esempio rispetto del Programma Operativo delle Attività, rispetto delle modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato, nelle Schede Tecniche e in altra documentazione di gara, completezza della prestazione eseguita rispetto alle quantità di riferimento, etc.), anche attraverso l’analisi dei rapporti di intervento. La prima tipologia di verifiche verrà effettuata attraverso controlli a campione eseguiti sugli impianti di riferimento dal Direttore dell’esecuzione, in contraddittorio con il Gestore del servizio o un tecnico da lui delegato. Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall’orario delle prestazioni, purché con preavviso di almeno 24 ore. Sono sottoposti alla prima tipologia di verifica tutte le componenti impiantistiche su cui il servizio viene erogato. Sarà il Direttore dell’esecuzione stesso a scegliere gli impianti da ispezionare. La seconda tipologia di verifiche sarà effettuata per tutte le attività inserite nel Piano Operativo delle Attività per il trimestre di riferimento. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l’orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno: • puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Piano Operativo delle Attività; • conformità delle attività eseguite rispetto alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato, nonché a quelle stabilite in sede di Appalto Specifico; • utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro; • analisi dei rapporti di intervento; • altr...
CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. L’Amministrazione svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. L’attività di controllo riguarda la periodicità ed i tempi di esecuzione delle attività previste (anche at­ traverso l’analisi dei rapporti di intervento, del Sistema Informativo ecc.) e la qualità del servizio of­ ferta dal Fornitore. L’amministrazione può effettuare controlli a campione (ad es. per la verifica della periodicità), così come può svolgere controlli in contradditorio (ad es. quelli relativi alla qualità dell’esecuzione del servizio) con un delegato dal Fornitore; tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svin­ colati dall’orario delle prestazioni, con preavviso di almeno 24 ore per quelli in contradditorio. Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore l’esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.
CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. L’amministrazione, nella figura del Direttore dell’esecuzione, svolgerà attività di controllo fina- lizzate alla verifica dell’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Direttore dell’esecuzione stesso. In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:  verifica della qualità del servizio: attraverso rilevazioni di tipo visivo, eseguite in contra- dittorio con il Fornitore, sarà misurato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio di manutenzione;  verifica della regolarità e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: mediante ispe- zioni effettuate durante l’esecuzione delle prestazioni e finalizzate a valutare la regola- xxxx e la puntualità (ad esempio rispetto del Programma Operativo delle Attività, rispetto delle modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato, nelle Schede Tecniche e in altra documentazione di gara, completezza della prestazione eseguita rispetto alle quantità di riferimento, etc.), anche attraverso l’analisi dei rapporti di intervento. La prima tipologia di verifiche verrà effettuata attraverso controlli a campione eseguiti sugli im- pianti di riferimento dal Direttore dell’esecuzione, in contraddittorio con il Gestore del servizio o un tecnico da lui delegato. Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall’orario delle prestazioni, purché con preavviso di almeno 24 ore. Sono sottoposti alla prima tipologia di veri- fica tutte le componenti impiantistiche su cui il servizio viene erogato. Sarà il Direttore dell’esecuzione stesso a scegliere gli impianti da ispezionare. La seconda tipologia di verifiche sarà effettuata per tutte le attività inserite nel Piano Operativo delle Attività per il trimestre di riferimento. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l’orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno: o puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Piano Operativo delle Attività; o conformità delle attività eseguite rispetto alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato, nonché a quelle stabilite in sede di Appalto;
CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie: - Verifica della qualità del servizio: volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio. - Verifica della regolarità e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: volto a misurare la regolarità e la puntualità dell’esecuzione delle prestazioni. Gli specifici indicatori di performance/criteri di valutazione sono definiti come segue: QUALITA’ DEL SERVIZIO Indicatore Valore Squadra tipo Squadra attiva/squadra tipo 1 Competenza del personale personale in possesso delle conoscenze necessarie a prestare il servizio 100% Componenti impiantistici Componente dichiarato/ componente installato 1 Presidio del servizio Ricezione, controllo ed validazione delle richieste urgenti/totale richieste 1
CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. L’attività di controllo è lo strumento a disposizione dell’Amministrazione per verificare l’efficacia del Servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei Servizi, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l’orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno, a titolo indicativo e non esaustivo: • la verifica della puntualità nello svolgimento del Servizio (orari di Servizio): • la verifica dell’operato degli addetti, in merito a: o utilizzo della divisa di lavoro; o utilizzo dei mezzi e delle attrezzature idonee;
CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE. Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell'esecuzione .

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: