Common use of Controversie Clause in Contracts

Controversie. 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Tesi Di Laurea, Family Pact

Controversie. 1ln caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di lnvalidità Permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sulla liquidabilità dell’lndennizzo, le Parti hanno la facoltà di conferire, con atto in forma scritta, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’lndennizzo a norma o nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un Collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. ll Collegio risiede, a scelta dell’ Assicurato, nel comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’lnvalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’lndennizzo. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno voti con dispensa da ogni formalità di legge n. 3567e sono obbligatorie per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, intitolato «Modifiche al codice civile in materia dolo o violazione di patti contrattuali. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; firmare il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societariarelativo verbale. Tale com- mistione rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo. Resta salva la facoltà di profili dà conto adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle tentativo obbligatorio di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ssmediazione ex art. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimediazione abilitato.

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Sources: Insurance Policy, Contratto Di Assicurazione Danni

Controversie. 1. Gli aspetti formali e giuridici sono garantiti e disciplinati ai sensi dell’Accordo di Programma Quadro di cui alla d.g.r. 3389/2001, ivi comprese le disposizioni di cui all’art.34, comma 6, del d.lgs. 267/2000. 2. L’eventuale ricorso al procedimento di conciliazione o di definizione di conflitti tra i soggetti firmatari o ai poteri sostitutivi, in caso di inerzie, ritardi o inadempienze, sono disciplinati dagli articoli 15 e 16 dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa. 3. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e dal medesimo Accordo Quadro, si applicano le norme del Codice Civile. ALLEGATO alla Convenzione tra Rientra tra le competenze dell'ARPA lo svolgimento dei seguenti compiti: a) ai sensi del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496, articolo 2 comma 5, verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali. La gestione e la manutenzione dei sistemi di monitoraggio deve essere assicurata dalla società esercente l'aeroporto; b) effettuare per conto della Regione, ai sensi della l.r. 13/2001 articolo 14, comma 3, e articolo 18, comma 1, l'aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale; c) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione, così come stabilito dalla l.r. 13/2001 articolo 9, comma 8, per le attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di risanamento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto ed in particolare per i piani relativi alle infrastrutture aeroportuali. Per quanto concerne l'aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell'indice LVA, la Commissione aeroportuale individuata dal DM 31 ottobre 1997 è l'organismo preposto alla definizione “legale” di tali curve. In tale contesto, per le finalità della presente Convenzione, all’ARPA è richiesto di effettuare solo le elaborazioni e le valutazioni di carattere tecnico- scientifico che possano permettere alla stessa ARPA e alla Regione di conoscere le variazioni che si hanno nel tempo delle curve ottenute a partire dai dati effettivi del traffico aereo e dai dati relativi al territorio interessato. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative assegnatele dalla normativa deve disporre: a) di una struttura tecnica a carattere regionale da organizzarsi presso l'ARPA, in grado di: • fornire rapporti/relazioni che riportino valutazioni e considerazioni conseguenti alle verifiche sulla validità tecnico-scientifica dei rapporti tecnici e dei dati forniti dalle società di gestione aeroportuali; • effettuare, a seguito di espressa richiesta della Regione o degli Enti locali, analisi ed elaborazioni di dati in materia di inquinamento acustico aeroportuale, con riferimento anche alle più aggiornate esperienze internazionali disponibili; • effettuare la verifica delle caratteristiche, della reperibilità, della facilità di acquisizione dei dati che soggetti “produttori” diversi potranno fornire come dati di input al sistema informativo sul rumore aeroportuale che la Regione ha in programma di organizzare; b) di strutture dell'ARPA in grado di supportare analisi e verifiche degli aspetti tecnico- scientifici riguardanti le valutazioni di impatto ambientale o di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture aeroportuali o nuove aviosuperfici. In base alla presente Convenzione l'ARPA svolgerà per la Regione Lombardia le attività oggetto dei seguenti articoli. Le scadenze temporali sono da intendersi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Per le attività di seguito indicate il Dirigente dell'Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale" della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, potrà formulare ulteriori e più dettagliate indicazioni di carattere tecnico al fine di facilitare le attività dell'ARPA finalizzate a fornire alla Regione prodotti adeguati e soddisfacenti rispetto a quanto stabilito nella presente Convenzione. L’ARPA fornirà alla Regione, anche tramite collegamento telematico o supporti informatici, i dati e le informazioni elementari che saranno organizzate durante lo svolgimento delle attività e dei prodotti elencati ai successivi articoli. Articolo 1 Entro sei mesi: 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni caratteristiche e le differenze fondamentali dei codici di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi calcolo utilizzati dalla Federal Aviation Administration (FAA) nell'Integrated Noise Model (INM), ultime due versioni, e il metodo descritto nel Manuale ECAC 29 "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airport". Dovranno essere forniti dati e valutazioni in merito alle caratteristiche dei dati di conciliazione previsti dall’articolo 38 input, ai risultati che si ottengono con i diversi codici di calcolo, alle principali differenze che si hanno nel risultato del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – calcolo delle curve isofoniche. 2. Segue. Esplicazione I risultati della verifica di conformità ai decreti ministeriali, ed in particolare al DM 20 maggio 1999, delle caratteristiche delle stazioni e dei sistemi di monitoraggio del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico rumore aeroportuale presenti presso gli aeroporti di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti Linate e di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatoreMalpensa. Articolo 2 Entro nove mesi: 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata I risultati della verifica di conformità ai decreti ministeriali, ed in vigore nell’ordinamento italiano particolare al DM 20 maggio 1999, delle caratteristiche delle stazioni e dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale presenti presso l'aeroporto di Orio al Serio. 2. Un documento tecnico di base finalizzato alla formulazione di una linea guida regionale relativa alle caratteristiche minime dei dati, delle elaborazioni, dei risultati del monitoraggio del rumore aeroportuale che devono essere forniti alla Regione e alle Amministrazioni comunali dai soggetti che svolgono tale attività, alla luce della normativa europea e nazionale vigente o in emanazione. 3. L’elaborazione dei dati e il calcolo di curve previsionali del livello di rumore aeroportuale per cinque diversi scenari di traffico e utilizzo degli aeroporti di Linate e di Malpensa, su scenari proposti dalla Regione. 4. L’analisi previsionale dell'impatto acustico di una elisuperfice con la legge numero 55descrizione dei parametri e delle modalità utilizzabili per la riduzione dell'impatto. Articolo 3 Entro un anno: 1. I risultati di una nuova verifica di conformità ai decreti ministeriali, ed in attuazione particolare al disegno DM 20 maggio 1999, delle caratteristiche delle stazioni e dei sistemi di legge n. 3567monitoraggio del rumore aeroportuale presenti presso gli aeroporti di Linate, intitolato «Modifiche Malpensa, Orio al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti»Serio. 2. Il “patto censimento, le verifiche delle caratteristiche e della tipologia di famiglia”dati, così inserito nel nostro sistemal’individuazione dei possibili metodi e sistemi di acquisizione degli stessi, pone relativamente alle aree vicine agli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio. I dati da censire ed analizzare riguardano i diversi parametri da utilizzarsi per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico ed in particolare le destinazioni urbanistiche e gli operatori usi del diritto nella condizione suolo per tali aree. Il censimento e le verifiche devono avere come riferimento l'applicazione del decreto del Ministro dell'Ambiente 20 maggio 1999 e si dovrà pertanto effettuare l'analisi dettagliata delle caratteristiche dei dati e delle modalità utilizzabili per la loro acquisizione ed elaborazione. Si procederà all'accertamento e alle verifiche su quali sono i dati e gli strumenti di dover valutareelaborazione già disponibili, quali sono i soggetti che li posseggono, quali sono i dati che non sono ancora disponibili o che presentano carenze ai fini del loro utilizzo per lo scopo suddetto. 3. La verifica della validità tecnico scientifica delle elaborazioni e del formato dei dati che riguardano il rumore aeroportuale degli aeroporti di Linate e Malpensa da inserire all'interno del sistema informativo del rumore aeroportuale in corso di progettazione da parte della Regione, Direzione Qualità dell'Ambiente. 4. L’elaborazione dei dati e il calcolo di curve previsionali del livello di rumore aeroportuale per cinque diversi scenari di traffico e utilizzo di ciascuno degli aeroporti di Orio al Serio, di Montichiari, di Linate, di Malpensa proposti dalla Regione. 5. Il calcolo, effettuato sulla base di indicazioni della Regione e indipendentemente dalla Commissione Aeroportuale, dei principi valori del descrittore LVA così come previsto dal DM 31 ottobre 1997 per gli aeroporti di Linate e di Malpensa. La stima del valore, basandosi sulle curve definite dalla Commissione aeroportuale e/o dei calcoli richiesti dalla Regione, degli indici per la classificazione degli aeroporti di Linate e Malpensa ai sensi del DM 20 maggio 1999. Articolo 4 Entro due anni: 1. Una nuova verifica della conformità delle regole dell’ordinamento giuridico italianocaratteristiche delle stazioni e del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale presente presso gli aeroporti di Linate, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto sempliceMalpensa, stanti le diffuse interferenze1 della disciplinaOrio al Serio e una verifica per l’aeroporto di Montichiari. 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione2. Il nostro excursus devecalcolo, necessariamenteeffettuato sulla base di indicazioni della Regione e indipendentemente dalla Commissione Aeroportuale, prendere le mosse dei valori del descrittore LVA così come previsto dal DM 31 ottobre 1997 per gli aeroporti di Linate e di Malpensa. La stima del valore, basandosi sulle curve definite dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 aeroportuale e/o dei calcoli richiesti dalla Regione, degli indici per la classificazione degli aeroporti di Linate e Malpensa ai sensi del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codiceDM 20 maggio 1999. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti 3. Le variazioni nelle curve di isolivello del descrittore LVA calcolate ai sensi del DM 31 ottobre 1997 e/o sulla base delle indicazioni della Regione per gli Autori che si sono occupati aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio e Montichiari. Le variazioni degli indici per la classificazione degli aeroporti di Linate e Malpensa ai sensi del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ssDM 20 maggio 1999., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Collaboration Agreement, Convenzione

Controversie. 1Il Cliente _ _ Il Cliente è consapevole che il corrispettivo da corrispondere ai sensi dell’art. Le controversie derivanti dalle disposizioni 5 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.è dovuto esclusivamente a 24Finance, alla quale dovrà essere intestato il relativo assegno o bonifico bancario. Nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, a favore di altri soggetti operanti per conto di 24Finance. Il Cliente _ _ Il sottoscritto in qualità di incaricato di 24FINANCE dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità. SOMMARIOizione OAM: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇M233 - ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇: E000235287 Copia Società (Contratto di mediazione creditizia CESSIONE DEL QUINTO o DELEGA DI PAGAMENTO) CORRISPETTIVI A FAVORE DEL MEDIATORE a. Per lo svolgimento dell’incarico sarà dovuta dal Cliente al Mediatore una provvigione nella misura massima del 12,5% dell’importo lordo mutuato così come definito al successivo punto d). L’importo puntuale della provvigione, incaricati essendo dipendente dalla tipologia di prodotto e dall’ente erogante prescelto a seguito dell’istruttoria, non può essere determinato nella fase iniziale nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione creditizia, ma sarà indicato nella documentazione di trasparenza contrattuale che sarà consegnata prima della sottoscrizione del finanziamento stesso da parte del cliente. La provvigione sarà in ogni caso dovuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il finanziamento richiesto sia stato concesso ed erogato dall’Ente erogante. b. Il Cliente autorizza, sin d’ora, l’Ente erogante prescelto a trattenere l’intero importo delle provvigioni al momento dell’erogazione del finanziamento, sul netto ricavo di quest’ultimo, e a versarlo al mediatore. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal C.N.R.Cliente al mediatore, c. Il Cliente prende atto che il compenso per l’attività di mediazione svolta sarà corrisposto unicamente dall’Ente erogante prescelto secondo le condizioni contrattuali in essere con il Mediatore. d. La provvigione è calcolata sull’importo “montante” relativo al finanziamento erogato. e. Le provvigioni sono componenti di costo inclusi nel 1997calcolo del taeg e del teg del finanziamento concesso dal finanziatore. f. Il Cliente prende altresì atto che in caso di eventuale e successiva estinzione anticipata del finanziamento concesso, non avrà diritto alla ripetizione delle somme dovute a titolo di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalanoprovvigione, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti quanto relative ad attività preliminari e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento prodromiche alla concessione del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata finanziamento e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediquindi non rimborsabili.

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Sources: Contratto Di Mediazione Creditizia

Controversie. 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui Per qualunque controversia relativa al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi Accordo non altrimenti risolvibile è competente in via esclusiva il Foro di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5Trieste. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; Per FIT il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. Presidente ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ per il Comune di Trieste il Dirigente del Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi dott.ssa ▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ TARIFFE DI INGRESSO - biglietto intero: € 7,00.- - biglietto ridotto: € 4,00.- · ragazzi dai 20 ai 26 anni · partecipanti al congresso ESOF2020 (richiesta della Fondazione) · gruppi organizzati di almeno 10 persone · persone con più di 65 anni · dipendenti e pensionati del Comune di Trieste con tesserino · appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate · in base ad apposite convenzioni con Enti e associazioni diversi, Il patto temporaneamente assunte nell’ambito di famigliapiù vaste iniziative promozionali tese a garantire reciproca convenienza, Milanoapprovata con apposito provvedimento giuntale. - biglietto ingresso ridotto scolaresche e ragazzi 14_19 anni: € 3,00.- - ingresso gratuito · ai bambini/ragazzi fino ai 13 anni · ai possessori di FVG card · alle guide turistiche e naturalistiche nell’esercizio della propria attività professionale, 2006mediante esibizione di valida licenza, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇rilasciata da competente autorità · agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità mediante esibizione di una soluzione diversavalida licenza rilasciata dalla competente autorità · agli appartenenti ad associazioni di volontariato culturale che prestano la propria attività nell’ambito dei servizi culturali del Comune di Trieste · ai diversamente abili (invalidi e grandi invalidi) e ai loro accompagnatori · ai giornalisti professionisti/pubblicisti mediante presentazione della tessera dell’ordine · agli accompagnatori di gruppi scolastici e organizzati (massimo due persone) · durante particolari periodi in cui i ministeri o altri enti svolgono iniziative promozionali, sub specie quali ad esempio la settimana dei beni culturali ed ambientali, la settimana della cultura scientifica, ecc. qualora il Comune di diritto Trieste aderisca a tali iniziative con specifico provvedimento dirigenziale · in caso di opzione ex lege a favore di uno iniziative promozionali dei coeredi.Musei per periodi limitati con apposita determinazione dirigenziale da parte del Direttore dell’Istituto. 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Controversie. 1. Le 9.1 Tutte le controversie derivanti dalle disposizioni aventi ad oggetto rapporti inerenti alla presente convenzione dovranno essere oggetto di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi un tentativo preliminare di conciliazione. 9.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: - un membro nominato dal Gestore CAP Holding; - un membro nominato dal Gestore Cogeide ovvero da Uniacque S.p.A. quando sarà subentrata nella gestione dei servizi; - un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo; - un membro nominato dall'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano; 9.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione previsti dall’articolo 38 dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003tentativo preliminare di conciliazione. 9.4 I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temutail tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a opera seconda dell’oggetto, al Tribunale di Milano o al TAR Lombardia. 9.5 Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito territorialmente competente. 9.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. 9.7 Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della legge n. 55/2006. Ricostruzione prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione. 9.8 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della ratio legis alla luce stessa, al Tribunale di Milano o al TAR Lombardia. 9.9 Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei tentativi servizi che non sia dovuta a causa di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed impregiudicato il diritto dell’impresadel Gestore al risarcimento di tutti i danni, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditorenessuno escluso, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo individuare altro soggetto per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno la continuazione dei coerediservizi ad altra impresa.

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Sources: Convenzione

Controversie. 1. Le Parti riconoscono nella composizione bonaria delle controversie individuali uno strumento utile per prevenire il contenzioso giudiziario. Sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto; le controversie individuali e plurime tra Azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto in Accordi Interconfederali vigenti e/o negli accordi in essere derivanti dalle disposizioni da contrattazione collettiva di livello nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le Parti altresì riconoscono che la conciliazione delle controversie ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. può avvenire in sede sindacale, come previsto dall’art. 412-ter c.p.c., alla presenza delle parti interessate e con l’assistenza dell’associazione datoriale cui al presente capo sono devolute preliminarmente aderisce l’azienda e dell’organizzazione sindacale, aderente a uno Confederazione firmataria degli organismi accordi interconfederali del 10 gennaio 2014 e del 10 febbraio 2014 (TU sulla rappresentanza), cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, secondo le seguenti modalità e procedure. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione previsti dall’articolo 38 deve farne richiesta all’associazione datoriale firmataria del decreto legislativo 17 gennaio 2003CCNL cui aderisce l’impresa, n.5. SOMMARIO: 1anche tramite un’organizzazione sindacale. La novella auspicatarichiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l’impresa interessata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale firmataria, ma anche temutaper il/la lavoratore/lavoratrice e all’associazione datoriale, per l’impresa; il luogo dove eventualmente si chiede di effettuare la conciliazione; l’oggetto della vertenza. La segreteria dell’associazione fissa la data per la costituzione del collegio di conciliazione presso la sede di Roma ovvero, laddove possibile, presso l’impresa interessata alla controversia di norma entro i 30 giorni successivi. Nel collegio, le Parti sono assistite rispettivamente: per le imprese, da un rappresentante dell’associazione datoriale, con firma depositata; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali legittimate, con firma depositata. Una volta ricevuta la comunicazione, si costituisce il collegio che fissa la data per esperire il tentativo di conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rispettivi rappresentanti sindacali, viene depositato a cura dell’associazione datoriale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno norma di legge, il n. 2799/97nella cancelleria del Tribunale competente. 3. Per le aziende aderenti a Confindustria, la conciliazione in sede sindacale può essere esperita davanti alle Commissioni sindacali di conciliazione istituite presso le Unioni industriali territoriali di Confindustria secondo le rispettive modalità e procedure alle quali si rinvia. 4. La conciliazione in sede sindacale può avvenire anche nelle ulteriori sedi e con le modalità previste da accordi collettivi anche a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi livello aziendale sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredirappresentative sul piano nazionale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Controversie. 1Mentre per gli immobili destinati ad uso abitativo la disciplina della sublocazione è stata innovata per effetto dell'art. Le controversie derivanti dalle disposizioni 2 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ­ il quale vieta, salvo patto contrario, la sublocazione dell'immobile, limitando, in difetto di cui accordo delle parti, la facoltà di sublocare del conduttore, sempre salvo patto contrario, all'ipotesi di sublocazione parziale, previa comunicazione al presente capo sono devolute preliminarmente locatore ­ per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l'art. 36 della legge stessa ha sostanzialmente lasciata immutata la disciplina della sublocazione e della cessione dettata dall'art. 1594 c.c., a uno degli organismi norma del quale il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicatasublocare la cosa locatagli, ma anche temutanon può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Ne consegue che il giudice di merito, chiamato a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi dichiarare la risoluzione del contratto di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico locazione di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del dirittoimmobile adibito ad uso diverso da quello locativo, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenzaper inadempimento consistente nell'avvenuta sublocazione dello stesso, non eccessivapuò limitarsi a ritenere che la sublocazione realizzi di per sé un inadempimento, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno bensì ha il dovere di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato preliminarmente accertare se tra le diver- se istanzeparti sia stato pattuito un divieto di sublocazione e, necessariosolo in caso positivo, almeno secondo verificare la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziendesussistenza di un inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto.* Cass. civ., in partico- lare quelle di maggior fortunasez. III, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 28 novembre 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie impresen. 10157, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, Buono ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO. La inopponibilità al locatore, Testamento cui non sia stata comunicata, della cessione, da parte del conduttore, dell'azienda e istituti alternatividel contratto di locazione o della sublocazione, Padovacomporta sul piano processuale che per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione, 2008cessazione o risoluzione del rapporto locatizio, pp. 431 ss.la legittimazione passiva permane in capo all'originario conduttore, specie senza che il terzo cessionario del contratto o subconduttore abbia titolo per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia pretendere una estensione necessaria del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – contraddittorio nei suoi confronti e per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una derogarivendicare, se non un’abolizioneè intervenuto in quel giudizio, la posizione di legittimato passivo pretermesso, né possa, una volta dichiarato risolto o cessato il rapporto nei riguardi dell'originario conduttore, subentrare a quest'ultimo ancorché provveda alla suddetta comunicazione al locatore. In ipotesi di cessione del divieto contratto di locazione (d'immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione) ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), il locatore, che non abbia liberato il cedente e che pretenda l'adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal cessionario, può agire direttamente contro il solo conduttore­cessionario, al cui inadempimento è subordinata la responsabilità del cedente. In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'opposizione del locatore alla sublocazione operata dal conduttore, ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non è configurabile alla stregua di un motivo di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, analogo a quelli espressamente considerati dall'art. 29 della richiamata legge. Conseguentemente, la controversia concernente siffatta opposizione è devoluta al giudice competente ratione valoris secondo gli ordinari criteri del codice di rito. La cessione del contratto di locazione a norma dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392 comporta quale conseguenza che nel rapporto derivato di sublocazione parziale stipulato dal cedente si sostituisca, come sublocatore, il cessionario del rapporto principale di locazione. Consegue, che legittimato passivamente all'azione di risoluzione proposta dal cessionario è il cessionario, senza necessità di dover accertare, nel contraddittorio necessario con il conduttore cedente, la sussistenza di una pregressa sublocazione parziale dei patti successori4beni oggetto del negozio di cessione. Il vento innova- tivo europeo giunse L'art. 36 della L. n. 392/1978 ­ che conferisce al locatore la facoltà di agire contro il cedente qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte ­ non reca alcuna previsione circa l'ordine che il creditore deve seguire per realizzare il proprio diritto e non contiene, quindi, alcuna deroga al principio di solidarietà stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per le obbligazioni di più debitori per la medesima prestazione. Poiché l'art. 36 della L. n. 392/1978 consente al proprietario di agire per i canoni e gli altri adempimenti anche in Italia: contro il primo segnale si rinviene nella c.dprecedente inquilino, una sentenza di risoluzione del contratto non può fare stato nei confronti del cedente se costui non partecipa al giudizio. Commissione coordinata dai proff* Pret. civ. Scandiano, 21 settembre 1983, n. 61, Bertolani e altri ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Contratto Di Locazione

Controversie. 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, nonché su causa, natura e conseguenze dell'infortunio, sono demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Resta salva la facoltà dell'assicurato di ricorrere in via alternativa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi luogo di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico È data facoltà al Collegio medico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. 3. Lettu- ra Le decisioni del fenomeno nell’alveo degli strumenti Collegio medico sono prese a maggioranza di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le parti, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d'ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

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Sources: Polizza Di Assicurazione

Controversie. 1In caso di disaccordo di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulla misura dell’indennizzo, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di assicurazione, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove si deve riunire il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02Parti, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di famiglia realizza una vi- cenda inter vivosviolenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Sul punto vedasiI risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, tra gli altrida redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo Le decisioni del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si Collegio medico sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolanti per le dotte citazioni storiche; ▇Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia Documento di: Polizza Agenzia: Cod. Agenzia: Cod. SubAgenzia: N. POLIZZA Dalle Ore 24:00 del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, Alle Ore 24:00 del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in ItaliaDurata: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Scadenza Copertura: Frazionamento: Data Emissione: Numero premi annui : Convenzione: Cognome e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, Nome Codice Fiscale Sesso Data di elaborare una proposta nascita Luogo di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo nascita Professione Indirizzo Località Comune Provincia Nazione Tipo Documento Numero Ente e luogo di studio fu molto positivo, poiché permise rilascio Data rilascio Sottogruppo attività economica Cognome e Nome Codice Fiscale Sesso Data di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto nascita Luogo di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.nascita Indirizzo Località Nazione Comune Provincia Età dell'assicurato Professione Fumatore Beneficiari caso morte

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio

Controversie. 1In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità Permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sulla liquidabilità dell’Indennizzo, le Parti hanno la facoltà di conferire, con atto in forma scritta, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’Indennizzo a norma o nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un Collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio risiede, a scelta dell’ Assicurato, nel comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno voti con dispensa da ogni formalità di legge n. 3567e sono obbligatorie per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, intitolato «Modifiche al codice civile in materia dolo o violazione di patti contrattuali. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; firmare il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societariarelativo verbale. Tale com- mistione rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo. Resta salva la facoltà di profili dà conto adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle tentativo obbligatorio di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ssmediazione ex art. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimediazione abilitato.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Danni

Controversie. 1Nel caso in cui lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato non venga riconosciuto dalla Compagnia, la Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione della Compagnia - la decisione di un “Collegio Arbitrale”, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l’altro dalla Contraente o, su sua deroga, dall’Assicurato e il terzo scelto di comune accordo dai medici incaricati e in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le Parti, a firmaassumendo valore di convenzione. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, tra gli altrida redigersi in duplice esemplare, dell’on. Pastore: lo spunto, uno per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediognuna delle Parti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Collettiva

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato. Si richiama comunque il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010, e tra queste anche i contratti assicurativi, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Fermo restando quanto sopra, qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le parti, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’ Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02Parti, le quali pro- 2 L’affermazione rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente. Per tutto quanto non sia d’inganno: il patto diversamente regolato, valgono le norme di famiglia realizza una vi- cenda inter vivoslegge. Sul punto vedasiDIAGNOSTICA RADIOGRAFIA ANESTESIA - Anestesia locale plessica € 21,00 - Anestesia tronculare € 28,00 CHIRURGIA - Alveolite - emorragia postestrattiva (per seduta) € 15,00 - Avulsione dentaria o radice di dente semplice € 43,00 - Avulsione dentaria indaginosa €134,00 - Avulsione di un dente in inclusione ossea €161,00 - Piccoli interventi di chirurgia orale (incisione, tra gli altriascesso en- - Apicectomia (cura del canale a parte) €129,00 - Intervento chirurgico prepotesico (per ogni arcata) €129,00 - Biopsia da € 25,00 a € 51,00 - Chirurgia implantologia per ogni elemento impiantato - (protesi esclusa) €500,00 CURE CONSERVATIVE - Medicazione per carie superficiale € 55,00 - Devitalizzazione monoradicolare € 94,00 - Devitalizzazione pluriradicolare €121,00 - Cura della gangrena pulpare (per seduta) € 36,00 - Otturazione in cemento, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, ossifosfato - cavità semplice € 36,00 cavità combinata € 43,00 - Cure elettromedicali (per seduta) € 21,00 PROTESI FISSA - Corona stampata in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa acciaio € 70,00 - Corona stampata in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema oro (metallo escluso) €201,00 - Corona due tempi (metallo escluso) €183,00 - Corona in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇resina €201,00 - ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, Corona in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇porcellana €291,00 - ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ €210,00 - Corona fusa (metallo escluso) €268,00 - Corona Richmond (metallo escluso) €335,00 - Perno moncone €201,00 - Corona 3/4 (metallo escluso) €140,00 - Elemento di ponte fuso in acciaio € 70,00 - Elemento di ponte fuso in oro (metallo escluso) €175,00 - Elemento di ponte fuso in acciaio e resina €113,00 - Elemento di ponte in oro e resina (metallo escluso) €335,00 - Elemento di ponte fuso in oro e porcellana (punte platino) .. €401,00 - Elemento di ponte resina €201,00 - Protesi di fissazione per elemento (metallo escluso) €268,00 - Intarsio a perno €113,00 - Corona in resina provvisoria € 55,00 - Rimozione di protesi (per corona) € 35,00 - Intarsi (metallo escluso) €242,00 - Implantologia : per ogni singolo impianto €775,00 PROTESI MOBILE - Completo inferiore in resina €1.337,00 - Completo superiore in resina €1.337,00 - Completo superiore e inferiore in resina €2.673,00 - Scheletrato (metallo a parte) superiore a 4 elementi €1.070,00 - Attacchi - ammortizzatori - cerniere - incastro, incaricati ecc. (metal- - Riparazione semplice € 94,00 - Aggiunta di un elemento alle riparazioni (per elemento) € 94,00 PARADENTOSI - Cura stomatite (per seduta) € 28,00 - Cura chirurgica delle malattie del paradenzio (per seduta) € 35,00 - Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) €108,00 ORTODONZIA INFANTILE - Esame e studio su modelli € 70,00 Spett.le Royal & SunAlliance Assicurazioni Direzione Risorse Umane - GENOVA - Con riferimento a quanto previsto dal C.N.R., nel 1997, vigente Contratto Integrativo Aziendale chiedo il rimborso degli interessi eccedenti il 3,5% sul mutuo da me stipulato con la Spett.le per € per l’acquisto / ristrutturazione della prima casa di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tiviabitazione. Il risultato del gruppo mutuo e/o l’immobile risultano essere cointestati ? SI NO Dichiaro sotto la mia responsabilità che il sottoscritto o il mio coniuge (o convivente) non è già proprietario di studio fu molto positivo, poiché permise abitazione idonea o di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto più di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditoreuna abitazione non idonea, e perciò fu abbandonata nel progetto che le informazioni sotto indicate corrispondono a verità. Nome e Cognome data di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastorenascita Punti Punti Punti Riservato Alla Commissione Punti Punti Punti Punti Punti Punti REDDITO FAMILIARE TOTALE € (allegare Cud – 730 – MOD.UNICO) CONIUGE FISCALMENTE A CARICO SI NO FIGLI CONVIVENTI N. ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI N. ANZIANITA’ DI SERVIZIO Data assunzione : lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità ORDINE SGOMBRO/SENTENZA SFRATTO SOVRAFFOLLAMENTO CASA AFFITTO Componenti nucleo familiare Locali (esclusi servizi-cucina-dispensa) N. N. PERMANENZA IN GRADUATORIA Prima domanda anno FRUIZIONE DEL MUTUO IN PASSATO SI NO Quante volte? In attesa di una soluzione diversaVostra cortese risposta, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.porgo cordiali saluti. Data compilazione Firma

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Sources: Employment & Human Resources

Controversie. 1Con riguardo al contratto di locazione di immobili urbani non abitativi, la nullità di clausole che stabiliscano nel corso del rapporto aumenti in misura diversa da quella legale - nullità disposta dall’art. Le controversie derivanti dalle disposizioni 79, della L. n. 392 del 1978 e derivante dal contrasto di tali clausole con l’art. 32 della stessa legge - non determina la nullità del contratto, operando al riguardo l’art. 1339 c.c., con la conseguenza che diviene operante il congegno di aggiornamento strutturato dall’art. 32 della stessa legge sull’equo canone. Proposta dal conduttore domanda di pagamento dell’indennità di avviamento commerciale, prevista dalla legge (sull’equo canone) n. 392 del 1978 in caso di cessazione della locazione di immobile ad uso non abitativo, previa declaratoria di nullità (ai sensi dell’art. 79) della rinunzia ad essa operata in sede di conciliazione nel giudizio di rilascio dell’immobile stesso, la competenza del pretore (ex art. 45, terzo comma) non è limitata alla determinazione e liquidazione di tale indennità, bensì si estende all’accertamento della dedotta nullità, il quale implica una indagine meramente incidentale, al fine dell’accoglimento della suddetta domanda, senza richiedere una pronuncia giudiziale autonoma con efficacia di giudicato. La domanda di conciliazione prevista dall’art. 44 della L. n. 392 del 1978 e la domanda di determinazione del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, la cui procedibilità è subordinata alla presentazione della prima domanda, costituiscono componenti di un’unica domanda giudiziaria, introduttiva di un unitario processo di cognizione, di guisa che dovendosi il processo unitario considerare iniziato con la domanda di conciliazione, ove questa sia stata proposta nel termine di sei mesi dal momento del rilascio dell’immobile locato, non sussiste la decadenza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente all’art. 79 della citata legge, anche se le domande di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano state proposte oltre il detto termine. In tema di locazioni di immobili urbani la domanda di determinazione del canone legale e quella di ripetizione delle somme pagate in eccedenza concorrono, a uno degli organismi causa del vincolo di accessorietà, a formare un’unica domanda giudiziaria introduttiva di un unitario processo di cognizione, per cui la decadenza dall’azione di ripetizione, ai sensi dell’art. 79 legge equo canone, è impedita dalla presentazione nel termine di sei mesi dal rilascio dell’immobile locato della domanda di conciliazione previsti dall’articolo 38 di cui all’art. 44 legge cit., anche se le domande di determinazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano state proposte oltre detto termine. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera Alla stregua della disciplina della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis 392 del 1978, l’esame delle domande relative alla luce dei tentativi determinazione del canone nella sua misura legale ed alla ripetizione delle somme che il conduttore assume di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori aver corrisposto in campo. Un mosaico di interessi richiede eccedenza rispetto alla misura dovuta non costituisce sempre un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55momento pregiudiziale, in attuazione al disegno senso logico e giuridico, per la decisione della domanda di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno risoluzione del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti»contratto per morosità. Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esaminaInfatti - atteso, in particolare, «i rapporti tra il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 45 della legge (secondo cui, fino al termine del giudizio sulla determinazione del canone, il locatario è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato) - la questione se il conduttore sia incorso o meno in una inadempienza auto riducendo il canone dipende dalla questione relativa all’accertamento del quantum del suo debito (con la conseguente necessità, ex art. 295 c.p.c., della sospensione del giudizio per la risoluzione del contratto sino alla definizione del giudizio sulla determinazione del canone) solo quando il conduttore medesimo si sia limitato a non corrispondere le parti di canone da lui ritenute espressione di un’indebita maggiorazione e le altre categorie ordinanti non anche quando la mancata corresponsione si sia estesa alle quote non contestate, specialmente se l’importo di queste ultime sia notevolmente superiore all’importo delle posizioniprime, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contrattopoiché, in de qua tal caso, l’esito (qualunque esso sia) del separato giudizio relativo all’accertamento del debito per le parti contestate quali indebite maggiorazioni non potrà eliminare il mancato adempimento di cui si fa questione ai fini della risoluzione del contratto. Le domande di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più rispetto al dovuto, ai sensi dell’art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978, postulando il preliminare accertamento della misura del canone e dei successivi aumenti legali, sono disciplinate, con almeno tre macrosettori riguardo alla competenza, dalle norme che regolano le controversie relative alla determinazione, aggiornamento ed adeguamento del diritto privato: canone e comportano, pertanto, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dagli artt. 43 e 44 della citata legge a pena di improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Poiché l’art. 79 della L. n. 392 del 1978, nel prevedere espressamente la nullità delle pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione, non fissa limiti alla legittimazione a dedurre detta nullità e non contiene alcuna previsione tale da farla ritenere di natura «relativa», la stessa alla stregua del principio generale dell’art. 1421 cod. civ. può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse ed essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. L’art. 3 L. 7 ottobre 1969 n. 742 stabilendo che la sospensione dei termini processuali dall’1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palesealtre, alle controversie previste dall’art. 429 c.p.c. (sostituito dall’art. 409 per effetto dell’art. 1 L. 11 agosto 1973 n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tacer d’altrotutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l’azione proposta dal conduttore a norma dell’art. 79 L. 27 luglio 1978 n. 392 per ripetere fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestono carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell’elencazione tassativa dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. La sigla apposta dal locatore ad un documento contenente il prospetto contabile del canone è irrilevante se nel contratto di locazione è stata concordata una ricostruzione “topografica”2 della riforma –misura maggiore, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed salvo il diritto dell’impresadel conduttore di agire per l’accertamento giudiziale dell’equo canone. In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, quand’anche essa si esplichi nella forma societariaogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. Tale com- mistione di profili dà conto 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ma veri e propri aumenti del problema del legislatore nel tro- vare canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge in quanto diretta ad attribuire al locatore un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina canone più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale elevato rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e seguenti. Come è notonon soltanto in sede di conclusione del contratto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di rinunciare al proprio diritto di opzione ex lege non corrispondere aumenti non dovuti. È in mora il conduttore che sospende la corresponsione del canone concordato in attesa dell’esito del giudizio instaurato per la determinazione di esso nella misura legale e per il conseguente rimborso, previa compensazione fino alla concorrenza, con le somme pagate in più, perché l’eventuale credito non è ancora né liquido né esigibile. Con riguardo alle locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitazione non trova applicazione la normativa dettata dall’art. 23 L. n. 392/1978, specificamente dettata per le locazioni abitative. Ne consegue che la pattuizione relativa all’aumento del canone per opere di straordinaria manutenzione, ove espressamente prevista dalle parti di un contratto non abitativo, deve considerarsi nulla ai sensi dell’art. 79 della legge citata. Il conduttore ha diritto a favore ripetere, stante la nullità del relativo accordo ai sensi dell’art. 79 L. 392/78, la somma da lui versata al locatore apparentemente a titolo di uno dei coerediespromissione di un debito lasciato insoluto dal precedente inquilino, ma in realtà pretesa dal locatore stesso quale conditio sine qua non per poter ottenere in locazione l’appartamento. Con riferimento ad una locazione ad uso commerciale, è nulla, per contrasto con l’art. 79 L. n. 392/1978, la clausola contrattuale la quale preveda l’impegno del conduttore di versare preventivamente una somma determinata di comune accordo quale avviamento, da devolvere alla cessazione del contratto ai proprietari, onde consentire loro di pagare, laddove tenuti, l’indennità di cui all’art. 34 legge citata.

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Sources: Accordo Transattivo

Controversie. 1Precisato il fatto che la inidoneità al servizio deve sempre risultare da apposita certificazione rilasciata dal- l’autorità sanitaria competente dell’azienda di appartenenza dell’Assicurato, in caso di controversie di natu- ra medica sulla indennizzabilità del sinistro la Società e l’Assicurato possono conferire, per iscritto, manda- to di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdi- zione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi voti, con dispensa di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno ogni formalità di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con e sono vincolanti per le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02Parti, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto rinunciano fin d'ora a qualsia- si impugnativa, salvo i casi di famiglia realizza una vi- cenda inter vivosviolenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Sul punto vedasiI risultati delle opera- zioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, tra gli altrida redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo Le decisioni del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si Collegio Medico sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolanti per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, Parti anche se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimedici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

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Sources: Insurance Policy

Controversie. 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni In caso di cui al presente capo sono devolute preliminarmente divergenza sulla natura o sul grado d'invalidità Permanente, le Parti si obbligano a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codiceconferire mandato, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis scrittura privata, ad un Collegio di tre Medici di decidere a norma e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti delle Condizioni di polizza. Polizza IPM tecnici Laboratorio PAGE 11 OF 13 Le decisioni del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle Collegio sono prese a maggioranza di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, voti con dispensa da ogni formalità di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ senza contravvenire alia Legge stessa. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro 30 giorni da quello in cui e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con I'indicazione del nome del Medico designato, incaricati dopo di che la Società comunica all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del Medico che essa a sua volta designa. II terzo Medico viene scelto dalle Parti entro una terna di Medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo Medico, la Società convoca il Collegio invitando I'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. II Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e rimunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri I'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal C.N.R.Collegio stesso entro 2 anni, nel 1997, di elaborare qual caso il Collegio può intanto concedere una proposta di riforma provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva. La decisione del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 Collegio Medico e obbligatoria per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva Parti anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coerediMedici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

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Sources: Insurance Policy

Controversie. 1Il Cliente Il Cliente è consapevole che il corrispettivo da corrispondere ai sensi dell’art. Le controversie derivanti dalle disposizioni 5 Error! Reference source not found.è dovuto esclusivamente a 24Finance, alla quale dovrà essere intestato il relativo assegno o bonifico bancario. Nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, a favore di altri soggetti operanti per conto di 24Finance. Il Cliente Il sottoscritto in qualità di incaricato di 24FINANCE dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità. SOMMARIOizione OAM: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇M233 - ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇: E000235287 Copia Società (Contratto di mediazione creditizia CESSIONE DEL QUINTO o DELEGA DI PAGAMENTO) CORRISPETTIVI A FAVORE DEL MEDIATORE a. Per lo svolgimento dell’incarico sarà dovuta dal Cliente al Mediatore una provvigione nella misura massima del 12,5% dell’importo lordo mutuato così come definito al successivo punto d). L’importo puntuale della provvigione, incaricati essendo dipendente dalla tipologia di prodotto e dall’ente erogante prescelto a seguito dell’istruttoria, non può essere determinato nella fase iniziale nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione creditizia, ma sarà indicato nella documentazione di trasparenza contrattuale che sarà consegnata prima della sottoscrizione del finanziamento stesso da parte del cliente. La provvigione sarà in ogni caso dovuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il finanziamento richiesto sia stato concesso ed erogato dall’Ente erogante. b. Il Cliente autorizza, sin d’ora, l’Ente erogante prescelto a trattenere l’intero importo delle provvigioni al momento dell’erogazione del finanziamento, sul netto ricavo di quest’ultimo, e a versarlo al mediatore. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal C.N.R.Cliente al mediatore, c. Il Cliente prende atto che il compenso per l’attività di mediazione svolta sarà corrisposto unicamente dall’Ente erogante prescelto secondo le condizioni contrattuali in essere con il Mediatore. d. La provvigione è calcolata sull’importo “montante” relativo al finanziamento erogato. e. Le provvigioni sono componenti di costo inclusi nel 1997calcolo del taeg e del teg del finanziamento concesso dal finanziatore. f. Il Cliente prende altresì atto che in caso di eventuale e successiva estinzione anticipata del finanziamento concesso, non avrà diritto alla ripetizione delle somme dovute a titolo di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalanoprovvigione, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti quanto relative ad attività preliminari e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento prodromiche alla concessione del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata finanziamento e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediquindi non rimborsabili.

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Sources: Contratto Di Mediazione Creditizia

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente, dell'Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l'Aderente/Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull'insorgenza e/o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall'Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le controversie derivanti dalle disposizioni spese e le competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali. È data facoltà al Collegio Medico di cui al presente capo rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono devolute preliminarmente prese a uno degli organismi maggioranza di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003voti, n.5con dispensa da ogni formalità di legge. SOMMARIO: 1Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 decisione è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolante per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇Parti, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, anche se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le controversie derivanti dalle disposizioni spese e le competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali. È data facoltà al Collegio Medico di cui al presente capo rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono devolute preliminarmente prese a uno degli organismi maggioranza di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003voti, n.5con dispensa da ogni formalità di legge. SOMMARIO: 1Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 decisione è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolante per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇Parti, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, anche se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1ovvero dell'eventuale impresa preponente. La novella auspicatadenominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'intermediario proponente allo scopo di informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'intermediario emittente/collocatore evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle imprese. **** **** **** Le parti si impegnano a darsi reciproco supporto formativo e di aggiornamento circa i prodotti intermediati e quelli di nuova immissione in commercio, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006in ottica comparativa. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55**** **** **** Ciascuna parte, in attuazione relazione ai contratti perfezionati per effetto dell'attività svolta dall'altra, si impegna ad erogare a quest'ultima i compensi provvigionali, previsti dagli appositi allegati alla presente lettera, che verranno liquidati con le modalità e nei termini ivi indicati. **** **** **** Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un preavviso di trenta giorni da comunicare all'altra parte a mezzo raccomandata A/R. Ciascuna parte resta libera di recedere dal presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento dell'altra parte agli obblighi a suo carico previsti dalla presente lettera di collaborazione La presente lettera si intenderà risolta con effetto immediato qualora l' Agente cessi il rapporto agenziale con la propria mandante. In caso al disegno verificarsi di legge n. 3567cancellazione o trasferimento in altra sezione dal RUI. In ogni caso di cessazione del presente accordo ciascuna parte è obbligata a restituire entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, intitolato «Modifiche al codice civile tutto il materiale di pertinenza di quest'ultima in materia suo possesso. Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti o rimborsi di patti qualsivoglia natura di famiglia»: esso ha introdotto una parte nei confronti dell'altra, salvo che la stessa avvenga per inadempimento dell’accordo stesso e fatte salve le reciproche rivalse nel caso di inadempimento fatto valere da terzi. Esperito ogni possibile tentativo di composizione bonaria, le parti si obbligano a risolvere ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione della presente lettera di collaborazione per gli aspetti di carattere economico-patrimoniale, in arbitrato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di (da concordare tra le parti). E' fatto salvo il ricorso ad un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codiceorganismo statutario a tutela degli iscritti alle associazioni di categoria, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti»riferimento a soli aspetti di natura deontologica. Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.**** **** ****

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Sources: Collaboration Agreement

Controversie. 1Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sulla natura delle lesioni o della malattia, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono devolute preliminarmente vincolanti per le Parti. anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Le Parti rinunciano fin d’ora a uno degli organismi qualsiasi impugnativa, salvi i casi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003violenza, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicatadolo, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi errore o violazione di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istitutopatti contrattuali. I pa- radigmi risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. In alternativa al collegio arbitrale, è possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenzaGiustizia, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. consultabile sul sito ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. .▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇(Legge 9/8/2013, incaricati dal C.N.R., nel 1997, n. 98). Questa procedura deve essere attivata obbligatoriamente prima di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediprocedere innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1. Le eventuali controversie derivanti riguardanti l’interpretazione del presente contratto sa- ranno esaminate dalle disposizioni parti stipulanti il contratto stesso. 2. Le questioni che dovessero sorgere circa l’applicazione di norme di legge, di clausole del contratto collettivo o di pattuizioni individuali, saranno demandate, ai fini dell’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle vigenti norme di legge, all’esame congiunto tra l’azienda e la Rappresentanza sindacale aziendale. (*) La procedura per la rinnovazione dei CCNL e degli Accordi Nazionali è definita dal Protocollo d’in- tesa del 14 dicembre 1988 riportato nell’allegato III. 3. Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell’art. 30, rappresentanze sindacali aziendali, le questioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – ° comma saranno esaminate tra l’azienda e il sindacato territorialmente competente. 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi Analoga procedura dovrà essere seguita qualora sia interessato un dirigente membro della specialità ed eccezionalità a confronto. – rappresentanza sindacale aziendale. 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di prudenza, non eccessiva, del legislatore60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale. 16. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano Qualora la legge numero 55controversia non trovi soluzione nel termine che precede, l’azienda e la R.S.A. dei dirigenti o, in attuazione mancanza di quest’ultima, il Sindacato locale dei dirigenti, ne informeranno le rispettive Organizzazioni nazionali, fornendo loro tutta la documenta- zione per la delibazione del caso. 7. Nei 15 giorni successivi al disegno ricevimento della documentazione, Confservizi e Fe- dermanager si incontreranno per un ulteriore tentativo di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito definizione della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti»controversia. 8. Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, Se nei 20 giorni successivi all’incontro la portata applicativa della novella; il compito controversia non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02sia risolta, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto parti in- teressate riprendono la loro libertà di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; IDazione., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti

Controversie. 1Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione dell’incarico sarà competente il Foro di Brescia. Le controversie derivanti dalle disposizioni *** Il presente contratto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al presente capo sono devolute preliminarmente a professionista ed uno degli organismi custodito agli atti della Azienda. Letto, confermato e sottoscritto Per l’A.S.S.T del Garda Il Direttore Generale Il collaboratore professionista Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di conciliazione previsti dall’articolo 38 svolgimento della collaborazione ed obblighi del decreto legislativo 17 gennaio professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Trattamento economico ed impegno orario), 7 (Attività di verifica) e 8 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile). Per l’A.S.S.T. del Garda Il Direttore Generale Il collaboratore professionista Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicatan. 196, ma anche temutaautorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico utilizzo degli stessi dati al di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti fuori di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio tale ambito e per scopi di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1diversa natura. Il 14 Febbraio 2006 è entrata collaboratore professionista In data in vigore nell’ordinamento italiano Desenzano d/Garda Località Montecroce , presso la legge numero 55sede legale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda con sede in Desenzano del Garda, in attuazione al disegno di legge Codice Fiscale e Partita Iva n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇03775660982 rappresentata dal suo Direttore Generale Legale Rappresentante Dott. ▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, . ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di famigliaLombardia n. X/4626 adottata in seduta del 19.12.2015, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in Trattato esecuzione della propria deliberazione n. del residente a domiciliato ai fini del presente contratto presso la propria residenza CF RNN FPP 72H07B157K PI 02725060988 Abilitato all’esercizio della professione di diritto Medico Chirurgo Iscritto all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Brescia in data 28/06/2000 al n° 06849 Specializzato in Oftalmologia presso Università di Brescia in data 27.10.2004 quanto riportato nella delibera aziendale di autorizzazione alla presente proroga a motivo delle successioni ragioni e donazionicondizioni sulla base delle quali l’Azienda è addivenuta alla medesima decisione, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia con particolare riferimento agli obiettivi e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone ai risultati che intende raggiungere mediante la stessa e successioni, 2007, pag. 390. A ciò che qui si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di intendono integralmente riportati Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane Dott.ssa . ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 1. E’ prorogato per il periodo dal 7.5.2018 al 6.6.2018 il contratto di collaborazione libero professionale, incaricati dal C.N.R.sottoscritto tra le parti in data 6.3.2017, nel 1997in esecuzione della delibera n.269 del 3.3.2017, di elaborare una proposta di riforma successivamente prorogato in esecuzione della deliberazione n.347 del regime successorio dei beni produt- tivi1.3.2018, fermo restando tutto quant’altro previsto dallo stesso contratto; 2. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si presente contratto non è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato tra le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno parti ad ogni conseguente effetto di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Contract for Autonomous Work

Controversie. 1. Le Tutte le controversie derivanti dalle disposizioni di cui che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni della presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori convenzione e che non si siano potute definire in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» . ▇▇ ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94▇▇ ▇/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, . ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO▇▇ devolute alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Bari . Il Comune di Monopoli informa che i dati personali dei clienti/fornitori (“ interessati” al trattamento), Testamento direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità stret tamente connesse alla gestione dei rapporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte i dati personali (p. es. dati identificativi, codice fisca le o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorr enti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e istituti alternativiregol amenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, Padovaregistrati ed elaborati, 2008, pp. 431 ssanche con l’ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità vigilanti (▇., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇Ministero dello spettacolo), voce Patto nel rispetto di famiglianorme di legge o regolamentari . All’interno del Comune di Monopoli potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All’esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti dell’Ente. Ai sensi dell’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pagforma comprensibile. 634, Gli interessati poss ono altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- trattamento; di ottene re la successione d’impresacancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; negli stessi terminidi opporsi per motivi legittimi, A. PALAZZO – ▇al trattamento stesso. ▇▇- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monopoli , con sede in ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Contratto Di Prestazione Artistica

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Si richiama comunque il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010, e tra queste anche i contratti assicurativi, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Fermo restando quanto sopra, qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le parti, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1Qualora tra l’Aderente e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le parti, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA A CAPITALE DECRESCENTE NELLE SEGUENTI FORME: • A PREMIO UNICO • A PREMIO UNICO INIZIALE LIMITATO E SUCCESSIVAMENTE PREMIO ANNUO COSTANTE 4C46U-4C47U-4C48U – Ed. aggiornata al 25/05/2018 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA A CAPITALE DECRESCENTE NELLE SEGUENTI FORME: • A PREMIO UNICO (TARIFFA 4C46U); • A PREMIO UNICO INIZIALE LIMITATO E SUCCESSIVAMENTE PREMIO ANNUO COSTANTE (4C47U-4C48U). La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

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Sources: Insurance Contract

Controversie. 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003accordo o interpretazione delle clausole in esso contenute, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicatasi farà ricorso ad una Commissione formata da rappresentanti delle Parti firmatarie dell'accordo medesimo, ma anche temuta, a opera della ferme restando le procedure stragiudiziali e giudiziali previste dalla legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇controversie individuali. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pagPer le controversie giudiziali il Foro competente per territorio sarà Bologna. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali ASSOCIAZIONE TERRE DI PIANURA , tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇-▇▇▇▇ – ▇Premessa Le parti riconoscono, per le attività successivamente indicate, esclusivamente il presente accordo, che pertanto supera gli accordi locali precedentemente sottoscritti a tale titolo. ▇▇▇▇▇▇▇▇Nell'ambito della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Terre di Pianura è emersa la necessità di promuovere effettivi e significativi miglioramenti del servizio di Polizia Municipale organizzandone la gestione a livello associativo, Il patto con l'istituzione di famiglianuovi e maggiori servizi finalizzati a dare risposte concrete al controllo del territorio; per dette finalità sono stati già avviati servizi in forma associata che hanno coinvolto gli Operatori di Polizia Municipale dei diversi comuni nel controllo del territorio, Milanosui cantieri e sulla viabilità, 2006ulteriori rispetto alle ordinarie attività svolte nell’ambito dei singoli Corpi di appartenenza, ppanche in vista della costituzione di un Corpo Unico di Polizia Municipale, ad oggi allo studio. 139 ssA tali fini, con deliberazioni consiliari del 2001 e 2002 i Comuni dell’Associazione Terre di Pianura hanno dato avvio a convenzioni per la gestione in forma associata di alcuni servizi di Polizia Municipale nonchè da ultimo con deliberazioni del 2004 hanno prorogato tali convenzioni fino al 31/12/2009. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇La presente Pre-intesa, Il patto di famiglia, Torino, per le annualità 2008 e 2009, pag. 42recepisce di fatto le direttive e le necessità rappresentate dai Sindaci, sulla possibilità prevedendo l’organizzazione a livello associativo di una soluzione diversanuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati in primo luogo al perseguimento di obiettivi di miglioramento degli standard di sicurezza, sub specie festiva, serale e notturna, stante l’impossibilità , per i singoli enti, di diritto organizzare un terzo turno di opzione ex lege a favore vigilanza con i propri dipendenti appartenenti ai singoli corpi di uno dei coeredi.P.M.

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Sources: Decentralized Agreement

Controversie. 1Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Le controversie derivanti dalle Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Palmi. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003prestazione d’opera richiamato nelle premesse, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicatanonché, ma anche temutaper quanto compatibile, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori con la normativa vigente in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1materia. Il 14 Febbraio 2006 presente bando è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della pubblicato sul sito dell’Istituto Istruzione Superiore divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. F. Severi” ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. .▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ed inviato agli altri Istituti della Rete per l'affissione on-line nei rispettivi Albi, Il patto al fine di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇dargli la massima pubblicità possibile. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Codice fiscale: , incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – . ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇07/05/2020 12:04:59 Rete “Sicurezza nei luoghi di lavoro, salute e sorveglianza sanitaria” CAP tel. ▇▇▇▇▇▇▇▇fisso Email Titolo di studio di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di esperto esterno "Medico competente per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianza sanitaria", Il patto di famigliacui al Bando pubblico Prot.n. / 2020 del 06/05/2020. A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, Milanodi decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; e) essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008, 2006, ppart. 139 ss38. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto In caso di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità partecipazione alla gara da parte di una soluzione diversasocietà, sub specie si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di diritto aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di opzione ex lege medico competente; f) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; g) di esprimere, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a favore quelli definiti "sensibili" dell'art. 4, com. l lettera d) del D. Lgs. n. 196/03, per la finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. h) di uno non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato Allega alla presente domanda: ⮚ Fotocopia della carta d'identità in corso di validità; ⮚ Curriculum vitae et studiorum; ⮚ Allegato B; ⮚ Allegato 1. Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal bando. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei coeredi.dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003. Data Firma - IL/La sottoscritto/a nato/a a il residente a n. indirizzo di posta elettronica ai fini dell' ammissione al BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui al suddetto articolo, sotto la propria responsabilità a) di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di Medico Competente; b) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere a proprio carico procedimenti penali incorso; c) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio -abilitazioni: Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Qualifica conseguita Data inoltre di possedere i seguenti requisiti: ⮚ Laurea in Medicina con specializzazione in medicina del lavoro o altro requisito di cui all'art.38 comma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ⮚ Altri titoli professionali e culturali connessi; ⮚ Copertura polizza assicurativa n. dall'espletamento dell'incarico. Data firma -

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Sources: Public Selection Notice for the Appointment of Competent Doctor

Controversie. 1Nei caso in cui la perdita di autosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, ai sensi delta precedente lettera g), cessi I'erogazione delta prestazione, I'Assicurato principale ha facoltà di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione per 1'Italia della Compagnia, la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro Assicurazione collettiva per t'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata dall'Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti. In caso di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico a demandata at Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione net luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legate, piu vicino al luogo di residenza dell'Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02Parti, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di famiglia realizza una vi- cenda inter vivosviolenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Sul punto vedasiI risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, tra gli altrida redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo Le decisioni del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si Collegio medico sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolanti per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, Parti anche se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimedici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici net verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la meta delle spese e competenze del terzo medico.

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Sources: Convenzione Per L’erogazione Delle Prestazioni Pensionistiche Complementari

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Si richiama, comunque, il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Fermo restando quanto sopra, qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le Parti, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1. Le controversie derivanti dalle disposizioni in sede di cui esecuzione dei lavori saranno risolte: 1.1 per le riserve, applicando l’art. 205 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall’Amministrazione Comunale in base al presente capo proprio ordinamento interno. 1.2 Le riserve sono devolute preliminarmente iscritte a uno degli organismi pena di conciliazione previsti dall’articolo 38 decadenza sul primo atto di ciascun contratto applicativo idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, n.5sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. SOMMARIO: 1Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La novella auspicataquantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, ma anche temutasenza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 1.3 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, a opera secondo la procedura di seguito descritta. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi questione al fine di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5risolvere la controversia. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, decisione del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 responsabile del procedimento è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634comunicata all’esecutore, il quale rileva una crescente tendenza a considerare ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi terminidiritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, voce Patto di famigliamancando questi, in Enciclopedia giuridica Treccanipresenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, Aggda presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. XIVIn mancanza di osservazioni nel termine, Romale risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, 2006il suo rappresentante, pag.1oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. posero vari strumenti Contestazioni e relativi ordini di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e servizio sono annotati nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una derogagiornale dei lavori. 2. Per qualsiasi controversia, se non un’abolizionedefinita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: presente contratto, sarà competente esclusivamente il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, Foro di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediMonza.

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Sources: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale Non Luminosa

Controversie. 1Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza, ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave”, ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02Parti, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di famiglia realizza una vi- cenda inter vivosviolenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Sul punto vedasiI risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, tra gli altrida redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo Le decisioni del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si Collegio Medico sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolanti per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, firmare il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R.relativo verbale, nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto qual caso il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediverbale stesso.

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Sources: Insurance Contract

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dell’Assicurato, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le controversie derivanti dalle disposizioni spese e le competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali. È data facoltà al Collegio Medico di cui al presente capo rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono devolute preliminarmente prese a uno degli organismi maggioranza di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003voti, n.5con dispensa da ogni formalità di legge. SOMMARIO: 1Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 decisione è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolante per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇Parti, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, anche se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Azienda e l’Appaltatore, foro di competenza è il ■■■ art. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al 21 NORME APPLICABILI Per quanto non previsto dal presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 capitolato, si intendono richiamate e accettate le norme del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile Codice Civile in materia di patti contratti, di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis appalti e seguenti»di responsabilità. Il “patto di famiglia”Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; Il D.P.R. 5 ottobre 2010, così inserito nel nostro sisteman. 207 per le parti applicabili; Il D. Lgs 9 aprile 2008 , pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi n. 81 e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇s.m.i. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortunaSono inoltre richiamate, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02quanto non previsto dal presente, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivosdisposizioni del Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con provvedimento regolamentare dello Stato e vigente al momento della stipula del contratto. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇Manutenzione ordinaria infissi metallici e opere in ferro negli edifici. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Policlinico - ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997” di Catania. Lavori €. 140.000,00 Oneri di sicurezza 1,50 % sui lavori €. 2.100,00 TOTALE €. 142.100,00 oltre IVA di legge ■■■ art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto i “Lavori di manutenzione ordinaria infissi metallici e opere in ferro” relativi agli immobili, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivoproprietà o nella sua disponibilità, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. Policlinico - ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇” di Catania. Sono previsti interventi per circa 15000 (quindicimila) infissi in alluminio e/o ferro, sia esterni che interni, distribuiti in tutti gli immobili dell’Azienda: ■■■ art. 2 Per le opere oggetto del presente capitolato l’importo massimo complessivo è stimato in € 142.100,00 IVA esclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificabili in € 2.100,00, come di seguito specificato: Importo massimo lavori a misura Oneri per la sicurezza Importo massimo dei lavori totale Il patto presente appalto, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, della D.Lgs. 163/2006, si intende stipulato a misura. ■■■ art. 3 L’ intervento di famigliamanutenzione prevede la verifica e riparazione di ciascun infisso, Milanosia esterno che interno, 2006di alluminio e/o ferro, ppcompreso i vetri di diverse tipologie, pannelli ciechi in melaminico, o quant’altro, con la sostituzione di pezzi di ricambio di qualunque tipo, ed all’occorrenza, della sostituzione dell’intero infisso, compreso ogni intervento di tipo edile, e quant’altro per dare l’opera completa e finita a regola d’arte. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇In particolari gli interventi di manutenzione consistono: o Interventi vari di riparazione e messa in quadro di infissi metallici (ferro, Il patto di famigliaalluminio, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediecc.);

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Sources: Contract for Maintenance Services

Controversie. 1. Le Tutte le controversie derivanti dalle disposizioni di cui che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori disciplinare d'incarico ed in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma genere tutte quelle non definibili in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇deferibili ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno indicato dal collaboratore, uno indicato dall’ASST del Garda committente ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Brescia. L’arbitrato dovrà intendersi rituale e di diritto secondo le norme del codice di procedura civile. In pendenza del giudizio le parti sono in ogni caso tenute al rispetto dei reciproci obblighi derivanti dal presente contratto. Il presente contratto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986. Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista e uno custodito agli atti dell’ Azienda. Letto, confermato e sottoscritto Per l’A.S.S.T del Garda Il Direttore Generale Il collaboratore professionista Responsabile Servizio Risorse Umane Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Impegno orario e assenze), 6 (Trattamento economico), Art. 7 ( Rimborsi spese ed altri accordi economici ) 9 (Attività di verifica) e 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile). Per l’A.S.S.T. del Garda Il Direttore Generale Il collaboratore professionista Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura. Il collaboratore professionista In data in Desenzano d/Garda Località Montecroce , presso la sede legale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda Il collaboratore tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda con sede in Desenzano del Garda (Prov. Brescia ) Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982 rappresentata dal suo Direttore Generale Legale Rappresentante Dott. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, incaricati dal C.N.R.adottata in seduta del 19 dicembre 2015, nel 1997, di elaborare una proposta di riforma autorizzato alla sottoscrizione del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato presente incarico in esecuzione della propria deliberazione n. in data Responsabile Servizio Risorse Umane Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Nata a Capovalle (Bs) in data 05.05.1956 residente a domiciliata ai fini del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, presente contratto presso la propria residenza Laureata in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: Psicologia in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il data 3.7.1978 Iscritta all’albo degli Psicologi Regione Lombardia al n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – 1615 Codice Fiscale . ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇Partita Iva 01977180981 quanto riportato nel provvedimento aziendale di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’Azienda è addivenuta alla medesima decisione, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.con particolare riferimento agli obiettivi ed i risultati che intende raggiungere mediante il presente incarico e che qui si intendono integralmente riportati;

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Sources: Contratto Di Collaborazione Libero Professionale

Controversie. 1In caso di disaccordo tra lʼAssicurato e la Società (le Parti), è facoltà degli stessi di incaricare, per iscritto e di comune accordo, un collegio composto di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente o Segretario dellʼOrdine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio, che dovrà stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero valutare le conseguenze attribuibili allʼinfortunio, tenendo conto dei miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dellʼAssicurato o domicilio eletto dallo stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce nella misura del 50% per le spese del terzo medico e di eventuali ulteriori spese per accertamenti disposti, di comune accordo, in sede arbitrale. Eʼ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri lʼopportunità, lʼaccertamento definitivo del danno biologico ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio potrà concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02Parti, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto rinunciano fin dʼora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di famiglia realizza una vi- cenda inter vivosviolenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Sul punto vedasiI risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, tra gli altrida redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo Le decisioni del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si Collegio Medico sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolanti per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, Parti anche se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimedici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Perdita Di Brevetto

Controversie. 1. Le 10.1 Tutte le controversie derivanti dalle disposizioni aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente Accordo dovranno essere oggetto di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi un tentativo preliminare di conciliazione. 10.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: - un membro nominato dal Gestore Alfa S.r.l.; - un membro nominato dal Gestore Como Acqua S.r.l.; - un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Como; - un membro nominato dall'Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese. 10.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione previsti dall’articolo 38 dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003tentativo preliminare di conciliazione. 10.4 I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temutail tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a opera seconda dell’oggetto, al Tribunale di Como o di Varese o al TAR Lombardia. 10.5 Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito che ne ha fatto richiesta. 10.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. 10.7 Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della legge n. 55/2006. Ricostruzione prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione. 10.8 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della ratio legis alla luce stessa, al Tribunale di Como o di Varese o al TAR Lombardia. 10.9 Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei tentativi servizi che non sia dovuta a causa di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed impregiudicato il diritto dell’impresadel Gestore al risarcimento di tutti i danni, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditorenessuno escluso, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo individuare altro soggetto per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno la continuazione dei coerediservizi ad altra impresa.

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Sources: Accordo Per La Gestione Del Sii

Controversie. 1Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. Le controversie derivanti dalle disposizioni In caso di cui al presente capo sono devolute preliminarmente inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto del capitolato e in caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, il Comune provvederà a uno degli organismi diffidare (in forma scritta, con PEC) il Concessionario, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di conciliazione previsti dall’articolo 38 dieci giorni. Qualora suddetti inconvenienti o inosservanze perdurino alla scadenza del decreto legislativo 17 gennaio 2003termine assegnato, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temutail Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a opera della legge n. 55/2006norma dell’art. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione 1456 del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: Codice Civile, quando, contestata preventivamente al Concessionario, nelle forme scritte suindicate, l’inadempienza colposa agli obblighi derivanti dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del dirittoContratto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno Comune ha inoltre facoltà di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Concessionario qualificate da colpa grave e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. nelle ulteriori ipotesi di ▇▇▇▇▇, Il . In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dal contratto, il Concessionario è obbligato a tenere indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. Comunque, in de qua con almeno tre macrosettori tutti i casi in cui operi la risoluzione del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palesecontratto, a tacer d’altroil Concessionario risponderà, ai sensi dell’art. 211, del D. Lgs. 267/2000, di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da una ricostruzione “topografica”2 parte del Concessionario subentrante. Il Concessionario si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal Contratto fino alla designazione di altro Concessionario, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento; Qualora il Concessionario receda dal Contratto prima della riforma –scadenza convenuta, la disciplina senza giustificato motivo e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti al Comune, compresi gli oneri conseguenti all’assegnazione del servizio ad altro Concessionario. In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente procedura di gara, si interpretano in maniera più favorevole al Comune; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al Comune in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara; Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nel corso dell'espletamento del contratto in generale – l’arto alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione Foro competente a giudicare sarà quello di profili dà conto appartenenza del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; IDComune concedente., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Riscossione Coattiva

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le Parti, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1. Le Tutte le controversie derivanti dalle disposizioni aventi ad oggetto rapporti inerenti alla presente convenzione dovranno essere oggetto di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi un tentativo preliminare di conciliazione. 2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: - un membro nominato dal Gestore Alfa srl; - un membro nominato dal Gestore Como Acqua srl; - un membro nominato da Lura Ambiente spa; - un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Como; - un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese; 3. La nomina del membro del comitato di conciliazione previsti dall’articolo 38 dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003tentativo preliminare di conciliazione. 4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temutail tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a opera seconda dell’oggetto, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia. 5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito territorialmente competente. 6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. 7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della legge n. 55/2006prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione. 8. Ricostruzione Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della ratio legis alla luce stessa, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia. 9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, Lura Ambiente spa potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali. 10. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei tentativi servizi che non sia dovuta a causa di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga impregiudicato il diritto del Gestore al divieto risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatoreservizi ad altra impresa. 111. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando Gestore si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed riserva il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a Lura Ambiente spa delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del problema servizio oggetto del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; IDpresente contratto., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.

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Sources: Contratto Di Servizio Transitorio

Controversie. 1Qualora tra l’Aderente e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, dispensa da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno ogni formalità di legge, il n. 2799/97e sono vincolanti per le parti, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di se uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA A CAPITALE DECRESCENTE NELLE SEGUENTI FORME: • A PREMIO UNICO • A PREMIO UNICO INIZIALE LIMITATO E SUCCESSIVAMENTE PREMIO ANNUO COSTANTE 4C46U-4C47U-4C48U – Ed. aggiornata al 31/05/2017 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA A CAPITALE DECRESCENTE NELLE SEGUENTI FORME: • A PREMIO UNICO (TARIFFA 4C46U); • A PREMIO UNICO INIZIALE LIMITATO E SUCCESSIVAMENTE PREMIO ANNUO COSTANTE (4C47U-4C48U). La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Del Credito

Controversie. 1Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questo non sia contraente di polizza. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono ripartite a metà tra la parte e l’Assicurato. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono devolute preliminarmente vincolanti per le Parti, che rinunciano a uno degli organismi qualsiasi impugnativa, salvo il caso di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003violenza, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicatadolo, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce errore e violazione dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istitutopatti contrattuali. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In esso deve risultare anche l’eventuale rifiuto di uno dei medici a confrontofirmare il verbale stesso. – 5. La deroga Agente / Intermediario in genere / Rappresentante Agricoltore (proprietario, affittuario) senza lavoro manuale Amministratore di beni propri o altrui Antiquario senza restauro Appartenente al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave Clero Architetto Artigiano senza uso di prudenzamacchine Artista (attore, non eccessivamusicista, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55cantante, in attuazione al disegno regista, sceneggiatore) / Modello - Indossatrice Assistente personale (bambini, anziani)/ Collaboratore familiare Assistente sociale Attuario Avvocato Barbiere / Parrucchiere Benestante senza particolari occupazioni Biologo / addetto a laboratori di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. analisi mediche ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Commercialista / Consulenti del lavoro/ Revisore dei Conti Diplomatico / Politico / Sindacalista Dirigente / Impiegato / Quadro senza lavoro manuale Disegnatore / Grafico / Pubblicitario Enologo ed enotecnico Esercente di attività commercili o servizi Farmacista titolare / addetto Forze armate solo personale amministrativo Fotografo Guida turistica Ingegnere Imprenditore senza lavoro manuale Insegnante escluse discipline sportive / materie sperimentali e pratica professionale Magistrato Medico generico/ Medico specialista / Odontoiatra Notaio Odontotecnico Orefice / Orologiaio / Gioielliere Pensionato Professionista dell'area sanitaria (Fisioterapista, Il contrattoOstetrica, Logopedista, Dietista, Igenista dentale, Audiometrista, Educatore Professionale) Proprietario settore ricettizio (Alberghi/ Bar/ Ristoranti/ Enoteche/ Birrerie e simili) senza lavoro manuale Proprietario/ addetto di esercizio commerciale Sarto/ Vetrinista Scrittore/ Poeta/ Giornalista Studente >18 anni Addetto in de qua attività commerciali o servizi con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso paleselavoro manuale e/o carico e scarico Agricoltore (proprietario, a tacer d’altroaffittuario) / Bracciante agricolo Agronomo Allevatore / proprietario di pollame, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –equini, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresabovini, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione suini , ovini Artigiano con uso di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assettomacchine (calzolaio, nei limiti del possibilepellettiere, equilibrato tra le diver- se istanzepellicciaio, necessarioconciaio, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, corniciaio) Autista Autoriparatore (. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto Elettrauto, Meccanico, Gommista) Ballerino/a Boscaiolo Muratore/ Piastrellista/ Pavimentatore/ Palchettista Casaro / Macellaio / Salumiere Cuoco / Pasticciere / Panettiere / Pizzaiolo / Gelataio Dirigente/ Impiegato/ Quadro con lavoro manuale Esercente di famigliaattività commerciali o servizi con posa in opera di materiali/ installazioni Estetista Fabbro / Saldatore / Tornitore Falegname / Mobiliere Geologo Geometra Gestore di distributori automatici di carburante con operazioni di manutenzione, in Trattato lavaggio e simili Giardiniere / Vivaist a/ Floricultore / Orticoltore Guardiacaccia / guardiapesca / guardie campestri / guardie forestali Idraulico Imbianchino Imprenditore con lavoro manuale Insegnante di diritto delle successioni e donazionidiscipline sportive quali: nuoto, vol. IIIsci, Mi- lanobasket, 2009pallavolo, pag. 634; ID.tennis, Patto scherma, ballo, atletica leggera Insegnante di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto educazione fisica Insegnante di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse materie sperimentali anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ laboratorio o di pratica professionale Istruttore di pratica di scuola guida Marinaio Marmista / Incisore / Scultore / Intagliatore / Coniatore Mediatore Operaio anche con uso di macchine e/o accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Personale ATA Pescatore Porprietario / Addetto settore ricettizio (alberghi, bar, ristoranti, enoteche, birrerie e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇simili) Portiere/ Custode Professionista dell'area sanitaria (Infermiere, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coerediPodologo …….) Restauratore / Antiquario Tappezziere Tipografo Topografo Venditore ambulante

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Sources: Insurance Contract

Controversie. 1Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dell’Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le controversie derivanti dalle disposizioni spese e le competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali. È data facoltà al Collegio Medico di cui al presente capo rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono devolute preliminarmente prese a uno degli organismi maggioranza di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003voti, n.5con dispensa da ogni formalità di legge. SOMMARIO: 1Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 decisione è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codice, con le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolante per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇Parti, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, anche se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA – F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredimedici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Controversie. 1Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza, ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave”, ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le controversie derivanti dalle disposizioni decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. – 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalità dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. – 3. Lettu- ra del fenomeno nell’alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unità della successione alla chimera della “successione anticipata”. – 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell’istituto. I pa- radigmi della specialità ed eccezionalità a confronto. – 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunità della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore. 1. Il 14 Febbraio 2006 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia»: esso ha introdotto un capo V bis all’interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell’ambito della “divisione”, mutando peraltro l’incipit dell’articolo 458 dello stesso codicevoti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il “patto di famiglia”, così inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell’ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina 1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, «i rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati» ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa – riferimento reso palese, a tacer d’altro, da una ricostruzione “topografica”2 della riforma –, la disciplina del contratto in generale – l’art. 768 bis qualifica espressamen- te il “patto” come contratto – ed il diritto dell’impresa, quand’anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili dà conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina più sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realtà produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell’imprenditore 3 . Non si può, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l’istituto, nel- la sua delicata complessità, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell’angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02Parti, le quali pro- 2 L’affermazione non sia d’inganno: il patto rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di famiglia realizza una vi- cenda inter vivosviolenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Sul punto vedasiI risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, tra gli altrida redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ciò si aggiunga, a dimostrazione della fragilità dell’argomento, che anche il contratto di donazione è inserito nel libro secondo Le decisioni del codice. 3 L’esigenza è messa in luce da tutti gli Autori che si Collegio Medico sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunità, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di ▇. ▇▇▇▇▇- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie vincolanti per le dotte citazioni storiche; ▇. ▇▇▇▇, voce Patto Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, firmare il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d’impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO – ▇. ▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario – per esempio la trasformazione meno ardua da una società di persone a una società di capitali –, tributario – segnatamente nella disciplina dell’imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. – e successorio, mediante una deroga, se non un’abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, incaricati dal C.N.R.relativo verbale, nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tiviqual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poiché permise di porre basi solide nell’elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuità aziendale, con un potenziamento delle possibilità offerte all’autonomia dei privati; in secondo luogo, si è posto in risalto il ruolo dell’imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacità dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si è intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. “patti di famiglia” ed i c.d. “patti d’impresa”, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest’ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d’impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta è parsa in seguito troppo articolata e limitante per l’imprenditore, e perciò fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l’entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull’onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell’on. Pastore: lo spunto, per noi più interessante, ricavabile da esso è offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come è noto, il suddetto disegno di legge 4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti “consideran- do”, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE F. DELFINI – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilità di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.CONDIZIONI SPECIALI DI CARENZA

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Sources: Assicurazione Temporanea Caso Morte, Malattia Grave E Non Autosufficienza