Corrispettivi – Pagamenti Clausole campione

Corrispettivi – Pagamenti. 4.1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, il Cliente, a fronte dei Servizi forniti, corrisponderà a Linea Gestioni i corrispettivi pattuiti; tutti gli importi fatturati sono soggetti all'IVA. Linea Gestioni ha facoltà di modificare i corrispettivi dei Servizi erogati secondo le modalità previste al successivo art. 5.
Corrispettivi – Pagamenti. Il corrispettivo per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico dell’Appaltatore è determinato dal prezzo pasto unitario di aggiudicazione, moltiplicato per il numero dei pasti forniti mensilmente ad ogni fascia di utenza. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in forma mensile posticipata, mediante mandato a 60 gg. dalla data di ricevimento delle inerenti fatture, debitamente documentate e distinte per tipologia d’utenza, previa liquidazione del responsabile di servizio competente. Al termine del servizio si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa determinazione del responsabile di servizio competente, che disporrà conseguentemente il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione.
Corrispettivi – Pagamenti. Per la fornitura dei Servizi, il CLIENTE corrisponderà a PosteMobile: ■ per i SMCE i prezzi secondo le tariffe specificate nell’Offerta/ Piano Tariffario; i corrispettivi dei SMCE fruiti dal CLIENTE laddove siano efficaci accordi di roaming internazionale saranno addebitati secondo le condizioni economiche rese note da PosteMobile anche sul sito web di PosteMobile nei limiti previsti nei contratti di interconnessione e di roaming eventualmente stipulati dal fornitore wholesale; per i SMD - qualora attivabili sulla base dell’Offerta - il corrispettivo sarà corrisposto dal Reale Assegnatario che - avendo attivato l’Opzione Traffico Personale - abbia richiesto l’attivazione anche dei SMD, secondo le modalità e gli importi stabiliti da PosteMobile nel proprio rapporto con il Reale Assegnatario, come riepilogato nell’allegato “Opzione Traffico Personale”; ■ per la fornitura dei Terminali Radiomobili e degli eventuali servizi accessori di Manutenzione, qualora prevista dall’Offerta, i corrispettivi di cui all’Allegato “Fornitura dei Terminali Radiomobili”.
Corrispettivi – Pagamenti. Il pagamento del servizio di refezione scolastica avverrà mediante incasso diretto da parte del Concessionario della quota a carico degli utenti. Restano a carico del Concedente, da fatturare con cadenza mensile: • La quota parte data dalla differenza tra il prezzo pasto, come definito dall’art. “64” e la tariffa applicata dal Concedente agli utenti, come determinata annualmente dalla Giunta Comunale; • I pasti fruiti dagli insegnanti aventi diritto e da altre persone autorizzate; • I pasti fruiti dal personale dipendente del Comune di Cadeo; • I pasti forniti alle persone assistite dai servizi sociali (servizio di assistenza domiciliare e centro diurno assistenziale). Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e di quanto disposto dal comma 10 dell’art. 16-bis del D.L. 29.11.2008. n. 185, convertito con legge 28.01.2009. n.2, il pagamento delle fatture relative alle prestazioni eseguite sarà condizionato all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva dell’Impresa (ai sensi della determinazione n. 1/2010 della AVCP, al DURC è riconosciuta validità trimestrale); in caso di RTC, all’acquisizione del DURC di tutti i soggetti raggruppati. Il pagamento delle fatture avverrà a 30 (trenta) giorni dalla positiva verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.Lgs 192 del 2012. Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. Le quote di pertinenza degli utenti non pagate dovranno essere gestite dalla ditta concessionaria nei modi indicati dall’art. 68. Gestione insoluti del presente capitolato.
Corrispettivi – Pagamenti. 1. Il corrispettivo dell’Appaltatore si determina in base alle regole stabilite nel presente capitolato. In ogni caso si tratta di corrispettivi comprendenti la consegna ai reparti di destinazione ed ogni altra prestazione, onere, soggezione e/o rischio dell’appaltatore, direttamente o indirettamente necessari per dare i risultati previsti in questo capitolato, quantunque eventualmente non menzionati nel capitolato stesso.
Corrispettivi – Pagamenti. Il corrispettivo per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico dell’Appaltatore è determinato dal prezzo pasto unitario di aggiudicazione, moltiplicato per il numero dei pasti forniti mensilmente ad ogni fascia di utenza. Il pagamento degli importi dovuti avverrà in ratei mensili posticipati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e in caso di ritardo dei pagamenti troverà applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. L’Amministrazione appaltante si riserva, dopo l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con l’aggiudicatario termini e modalità diversi da quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Al termine del servizio si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa determinazione del responsabile di servizio competente, che disporrà conseguentemente il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione.
Corrispettivi – Pagamenti. L’importo dovuto dall’Amministrazione alla ditta affidataria sarà liquidato sulla base di regolari fatture mensili il cui ammontare sarà calcolato sulla base dei pasti somministrati nel periodo di riferimento, che abbiano ad oggetto separatamente la somministrazione pasti per: alunni, insegnanti e/o personale ausiliario, per Servizi Educativi Territoriali. La Stazione Appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di protocollo di ricevimento delle fatture riscontrate regolari. In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine suddetto resterà sospeso fino all’accertamento dell’avvenuta regolarizzazione del prestazione o del documento fiscale in pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l’Impresa Aggiudicataria dagli obblighi ed oneri ad essa derivati dal presente capitolato. Dal pagamento del corrispettivo potrà essere detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate a carico dell’impresa affidataria e quant’altro dalla stessa dovuto. L’impresa Aggiudicataria non può ricevere alcuna somma dagli utenti. Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Castelnuovo del Garda – Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx – C.F. e P. IVA 00667270235. E riportare il CIG.”
Corrispettivi – Pagamenti. 1. Il corrispettivo dell’Appaltatore viene determinato in base alle regole contenute nel presente Capitolato speciale. Esso comprende la consegna ai reparti di destinazione dei dispositivi medici oggetto di for- nitura e ogni altra prestazione, onere, soggezione e/o rischio dell’Appaltatore, direttamente o indiret- tamente necessari per dare esecuzione al contratto, quantunque eventualmente non menzionati.
Corrispettivi – Pagamenti. 1) Il Cliente è tenuto a pagare i corrispettivi dei servizi richiesti secondo l´ammontare, le modalità ed i termini previsti nel modulo d´ordine e nell’offerta commerciale che decorreranno tutti dalla data di attivazione dei servizi richiesti.

Related to Corrispettivi – Pagamenti

  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: