Decadenza e revoca della concessione Clausole campione

Decadenza e revoca della concessione. 1. La concessione può essere dichiarata decaduta in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo e comunque la mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali comporta la decadenza della concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale, previa contestazione dell’inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di dieci giorni potrà presentare al Servizio Demanio e Patrimonio eventuali controdeduzioni. 2. In particolare, costituiscono causa di decadenza: a) violazione del divieto di sub-concessione; b) mancato pagamento del canone per due rate consecutive; c) utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione; d) mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione; e) mancato rispetto delle scadenze contrattuali degli stati avanzamento lavori nel caso di concessioni di valorizzazione ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento. In tali casi il concessionario avrà l’obbligo di restituzione immediata dell’immobile libero da cose e da persone, nonché della corresponsione di una penale pari all’intero ammontare del canone annuo determinato in regime di libero mercato, dovuto per il periodo dell’occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT con detrazione di quanto già corrisposto. 3. In caso di occupazione sine titulo per ritardato rilascio del bene immobile o altra motivazione sarà applicata la medesima penale di cui sopra. 4. E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.
Decadenza e revoca della concessione. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni: a. utilizzo dei Centri Sportivi Municipali per finalità diverse da quelle ludico-motorie sportive stabilite dall'Amministrazione Capitolina tramite la programmazione sportiva municipale e/o nel programma presentato in sede di gara; b. realizzazione di lavori non autorizzati, ad esclusione della manutenzione ordinaria come specificato nel presente disciplinare (art. 6 n. 19); c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione (responsabilità civile ed infortuni); d. mancato pagamento di due rate trimestrali, anche non consecutive, del canone di concessione; e. omissione delle comunicazioni relative alle trasformazioni, modifiche associative e/o societarie, all'ingresso di nuovi soggetti all'interno degli organismi direttivi e/o passaggio di quote a nuovi soci; f. l'esclusione o la non accettazione degli utenti disabili e/o di quanti segnalati dai servizi sociali dei Municipi o dalle Istituzioni Scolastiche dove l'organismo opera, la non attuazione dell'attività sportiva per i suddetti o la mancata presenza di personale ad essi preposto. Sarà prevista la revoca dell’affidamento anche in caso di ripetuta violazione di prescrizioni relative all’igiene e sicurezza ovvero in caso di reiterata violazione di quanto sopra descritto a firma delle parti contraenti e degli ulteriori impegni assunti in sede di gara. Nei casi suddetti la garanzia di cui al precedente art. 5 del presente viene trattenuta dall'Amministrazione. La gestione del contratto, nonché la progettazione e la vigilanza sugli interventi di manutenzione sono di competenza degli Uffici del Municipio, coadiuvati dalla Polizia Locale di Roma Capitale per le operazioni di controllo sul territorio. Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina abbia necessità di rientrare in possesso della struttura del Centro Sportivo Municipale può procedere a revoca della concessione, riconoscendo al concessionario un indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge.
Decadenza e revoca della concessione. La penale di cui al precedente articolo si applicherà nel caso della prima violazione degli obblighi della concessionaria previsti nell'articolo stesso. La successiva violazione di uno dei detti obblighi, o la violazione di alcuno degli altri di seguito stabiliti determineranno: A) l'immediata decadenza della concessione nel caso di: a) chiusura totale, parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo; b) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e, temporaneamente, in tutto o in parte, il parcheggio nel suo complesso per usi o finalità diversi da quelli di cui al presente atto; c) sostituzione di altri nella gestione dell'autoparcheggio; d) violazione dell'obbligo di stipulare i contratti di assicurazione in conformità a quanto disposto a' sensi dell'art. 33 ed irregolarità o ritardo nel pagamento dei premi; e) irregolarità riscontrate nell'assegnazione dei posti auto per i quali è ammessa la subconcessione. La decadenza della concessione si produrrà anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 19 ed anche prima dell'inizio dei lavori per la costruzione dell'autoparcheggio per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti: 1) stato di insolvenza della Società concessionaria non seguito da fallimento; 2) liquidazione coatta amministrativa della Società concessionaria; 3) fallimento della Società concessionaria; 4) scioglimento della Società concessionaria per una delle cause previste dal Codice Civile; 5) trasformazione della Società concessionaria e qualsiasi modifica statutaria che importi o sia suscettibile di importare una diminuzione della capacità e della responsabilità della Società medesima; 6) in caso di morte del concessionario (persona fisica) (o di estinzione della persona giuridica). B) La facoltà di revoca della concessione, da parte del Comune, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, anche per una sola delle seguenti cause: a) mancato pagamento del canone od omessa prestazione o adeguamento o reintegrazione della cauzione; b) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso, di provvedere a sostituzioni di impianti o cose deteriorate, ove non sia provveduto nei modi e termini prefissati dalla Civica Amministrazione; c) irregolarità e deficienze riscontrate nell'esercizio che abbiano arrecato o siano suscettibili di arrecare danno o pregiudizio al Comune, ove non siano eliminate nei modi e termini prefissati dalla Civica Amministrazione...
Decadenza e revoca della concessione. 1. In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione il Comune di Somma Lombardo, nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dal contratto, dichiara la decadenza della concessione. Il provvedimento di decadenza è adottato, previa messa in mora del concessionario e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. La sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata della concessione. 3. Il Comune di Somma Lombardo può procedere alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di motivate esigenze d’interesse pubblico, salvo indennizzo secondo quanto previsto dall’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 4. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
Decadenza e revoca della concessione. A seguito di violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 18, comma 1, del Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, il Quartiere Savena potrà revocare la concessione dichiarando la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo risarcimento danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo rimborso spese. Il Quartiere Savena si riserva altresì la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione nei casi previsti dall’art. 18, comma 2, del Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
Decadenza e revoca della concessione. 1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui all’art. 13 del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ipotesi di concessioni durature, il mancato pagamento del corrispettivo per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione. 3. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.
Decadenza e revoca della concessione. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui al presente Regolamento comporta la decadenza della concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale, previa contestazione dell’inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di sette giorni potrà presentare al Servizio Patrimonio eventuali controdeduzioni. Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai tre mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione. E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

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  • Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data dell’affidamento ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni. 2. Alla scadenza di tale periodo, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa. 4. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura o consistenza e pertanto non possano essere più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento. In particolare la concessione s’intenderà risolta ipso-iure e senza alcun obbligo di risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedano l’abolizione dell’oggetto o parte della concessione o di sottrarre ai Comuni la gestione relativa. 5. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio da parte del Concessionario per nessuna ragione. Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. 6. Scaduto il termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco – C.so Allamano 120. 2. Il patrimonio provinciale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria e nella relazione redatta dagli uffici competenti, quest’ultima in contraddittorio con la parte interessata, in atti. 3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione. 4. L’attività di volontariato assicurata dal Concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione, in attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi. 5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. 6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, é a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario. 7. Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. 8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, nei limiti previsti dal presente contratto. 9. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. 10. Il subappalto è disciplinato dal successivo articolo 20. 11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Concedente.

  • CANONE DI CONCESSIONE 1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto di servizio; 2) qualora nel corso della gestione dovessero essere definite dall’Amministrazione Comunale nuove aree, il Gestore si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica, fermo restando la durata della concessione; 3) il Comune si riserva, previa delibera della Giunta Comunale, di modificare le tariffe e gli orari del servizio di sosta a pagamento, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Il Gestore sarà tenuto a versare al Comune di Siniscola un canone di concessione annuo, come risulta dall’aggiudicazione definitiva. Il canone minimo annuo garantito è pari ad euro 40.500,00; 4) i concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto all’imposto minimo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione; 5) l’importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve: 1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune; 2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi; 3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6; 4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni; 5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate; 6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato; 7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale; 8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo; 9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto della presente concessione. Il concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi di cui all’art. 2. 12. provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, gas, etc.). Il concessionario non deve farsi carico del pagamento della TARI in quanto gli spazi ed il servizio che lo stesso svolge sono comunali. Il pagamento della TARI è invece dovuto per gli spazi in cui il concessionario esercita attività di somministrazione. 13. provvedere direttamente alla stipula, voltura, pagamenti dei contratti per la gestione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di allarme presenti. 14. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, etc.) necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 15. assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 16. essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività di cui al x.xx f) dell’art. 3 ed al x.xx

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.