Delega di funzioni Clausole campione

Delega di funzioni. 1. L’Ente aderente alla CN-ER delega la Regione Xxxxxx-Romagna ad adottare tutte le misure necessarie alla progettazione, alla realizzazione, nonché alla gestione e all’esercizio congiunto ed integrato di quanto previsto in Convenzione e secondo le modalità anch’esse previste.
Delega di funzioni. Conformemente alle disposizioni della Legge del 2010 e al Contratto di deposito, il Depositario delega la custodia delle Attività custodibili del Fondo a uno o più altri depositari nominati dal Depositario. Il Depositario eserciterà cura e diligenza nella scelta, nomina e monitoraggio degli altri delegati per assicurare che ciascuno di essi soddisfi i requisiti della Legge del 2010. La responsabilità del Depositario non sarà inficiata dall’avere affidato del tutto o in parte le attività del Fondo affidate alla sua custodia a tali delegati esterni. Nel caso di una perdita di un’Attività custodibile, il Depositario restituirà al Fondo senza indebito ritardo uno strumento finanziario di tipo identico oppure l’ammontare corrispondente, a meno che tale perdita non risulti da un evento esterno fuori dal ragionevole controllo del Depositario e del quale non sarebbe stato possibile evitare le conseguenze nonostante qualsiasi sforzo ragionevole a tale scopo. Conformemente alla Legge del 2010, qualora la legge di un altro paese richieda che certi strumenti finanziari del Fondo siano custoditi presso un’entità locale e non vi sia alcuna entità locale in tale altro paese governata da una supervisione e una regolamentazione prudenziale efficace (inclusi i requisiti di capitale minimo), la delega della custodia di questi strumenti finanziari a tale entità locale sarà soggetta a (i) istruzioni del Fondo al Depositario per la delega della custodia di tale strumento finanziario a tale entità locale, e (ii) alla debita notifica da parte del Fondo agli investitori, prima che essi operino un investimento, del fatto che tale delega è richiesta a seguito di restrizioni legali previste dalla legge dell’altro paese rilevante, illustrando le circostanze che giustificano la delega nonché i rischi che essa comporta. Il soddisfacimento di tale condizione sarà compito del Fondo e/o della Società di gestione (ii), e in tal caso il Depositario potrebbe rifiutare validamente l’affidamento in custodia di qualsiasi strumento finanziario interessato fino a che non avrà ricevuto con piena soddisfazione le istruzioni di cui sopra relative alla condizione in deroga (i), oltre alla conferma scritta da parte del Fondo e/o la Società di gestione che la condizione di cui sopra (ii) sia stata debitamente e tempestivamente soddisfatta.
Delega di funzioni. atto di delega scritto recante data certa; • accettazione per iscritto del delegato; • adeguata e tempestiva pubblicità della delega.
Delega di funzioni. 1. I Comuni convenzionati delegano al Comune di Prato, che accetta, l’esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l’autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.
Delega di funzioni. Per la durata del presente Accordo di Programma, sono delegate a Comunità Montana di Valle Trompia, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona, dai Comuni della Valle Trompia le seguenti funzioni: • Tutela Minori; • Prevenzione Disagio Minori; • Servizio Spazio Neutro per incontri protetti; • Servizio Sociale di Base, per i soli Comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Tavernole s/M, Marmentino, Pezzaze, Polaveno; • Servizio di Assistenza Domiciliare per gli anziani ed i disabili nei soli Comuni di Bovegno, Xxxxxx, Xxxxx, Irma, Xxxxxxx, Tavernole s/M, Xxxxxxxxxx, Pezzaze, Polaveno; • Assistenza Domiciliare Educativa per i minori nei soli Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio VT, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Tavernole s/M, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Villa Carcina; • Esercizio ed Accreditamento delle unità d’offerta sociali del territorio; • Coordinamento Servizi per la Disabilità; • Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) ed Iniziative volte al sostegno e all’accompagnamento nel mondo del lavoro.
Delega di funzioni. 1. L’Ente aderente alla CN-Umbria delega la Regione Umbria ad adottare le misure necessarie alla progettazione, realizzazione o esercizio di componenti e servizi della CN-Umbria secondo le specifiche modalità previste nei singoli accordi attuativi.
Delega di funzioni. 1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare a dipendenti del Settore, inquadrati nella cate- goria “D”, alcuni compiti tra quelli indicati nel precedente articolo 10.
Delega di funzioni. Il Direttore Generale può delegare con proprio provvedimento in tutto o in parte le funzioni autorizzatorie di cui al presente regolamento al Direttore Amministrativo e/o al Direttore Scientifico.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.