Detassazione Clausole campione

Detassazione. Nel caso in cui viene scelta la motivazione relativa alla Detassazione premi di produttività ex art. 1, co. 288 L 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario compilare anche il quadro DPP. L’applicazione prospetta il seguente messaggio: Cliccando sul pulsante Chiudi e successivamente su quello Salva, l’applicazione prospetta un messaggio relativo all’aggiornamento della motivazione. Dalla schermata prospettata, cliccando sul pulsante Chiudi e successivamente sulla sezione Quadro DPP si accede alla compilazione del quadro che è suddiviso in varie sezioni.
Detassazione. Le parti condividono l’obiettivo di ottenere i benefici e gli incentivi previsti dalle normative vigenti in relazione al regime di tassazione agevolata del premio di risultato la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, in particolare con riferimento all’art. 1 commi 182-190 della Legge 208/2015, al D.M. 25/03/2016 e s.m.i..
Detassazione. Si allega alla presente altresì l’Accordo Quadro in materia di detassazione, con la FILCAMS- CGIL, FISASCAT- CISL e UILTUCS- UIL, al fine di agevolare l’accordo sui territori, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione a fronte di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. All’Accordo quadro è stato allegato un Accordo tipo che verrà recepito dai territori.
Detassazione. Diminuzione della pressione fiscale applicata ai lavoratori dipendenti del settore privato relativa alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Detassazione. In vigenza dei provvedimenti legislativi che assicurano la relativa copertura finanziaria, l’azienda provvede agli adempimenti connessi alla detassazione delle retribuzioni di produttività specificamente individuate dai provvedimenti medesimi.
Detassazione. La valutazione degli interventi BIBLIOGRAFIA
Detassazione. La legge 126 del 2008 aveva previsto un’imposta sostitutiva dell' IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tali misure si riferivano alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa nonché a prestazioni di lavoro straordinario e supplementare. In pratica il dipendente, invece di pagare un’aliquota marginale corrispondente al suo livello di reddito (solitamente per un lavoratore a tempo pieno con una retribuzione media pari a 23% o 27%), corrisponde solo il 10%. Il limite massimo di reddito dell’anno precedente (2007) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2008 era 30.000€ e l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva era 3.000€ al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Per il 2008 tale sistema poteva essere applicato solo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008. Nel 2009 la norma è stata innovata con la legge 2/2009. Questa ha ridotto il ventaglio delle somme agevolate escludendo il lavoro straordinario e supplementare, ma ha aumentato sia il limite massimo concesso (6.000€), sia il limite di reddito per poterne usufruire (35.000€). La legge 191/2009 non ha modificato tali parametri per il 2010. 2008 2009 2010 2011 2012 XX 00/0000 XX 93/2008 DL185/2008 Legge 191/2009 conv. in Legge Legge di Riferimento conv. in Legge conv. in Legge art.2 commi 156/ 122/2010, Legge Stabilità 183/ normativo 126/2008 art.2 2/2009 art.5 157 220/2010 2011 Limite reddito dell'anno precedente 30000 35000 35000 40000 Da stabilire con un decreto Massimo premio assoggettabile 3000 6000 6000 6000 Da stabilire con un decreto Le somme Le somme soggette soggette all'imposta all'imposta sostitutiva sono sostitutiva sono solo quelle solo quelle Incrementi di previste negli previste negli produttività e Incrementi di Incrementi di accordi collettivi accordi collettivi di efficienza, produttività e di produttività e di di secondo di secondo Voci previste straordinario efficienza efficienza livello livello Tuttavia, con due circolari (47 E e 48 E del 27 settembre 2010) dell’ Agenzia delle entrate e una nota congiunta con il Ministero del lavoro (n. 134950/10), si è interpretato che gli straordinari e il lavoro notturno sono sempr...
Detassazione. Il premio come sopra disciplinato, è detassabile qualora le misurazioni rilevino un incremento di produttività rispetto al periodo precedente. Il CCRL è stato depositato da CNA Xxxxxx Xxxxxxx il 09/05/2019. Ai datori di lavoro che intendono applicare il premio variabile e la relativa detassazione, qualora applicabile, compete l’effettuazione della dichiarazione di conformità del contratto alla normativa sulla detassazione tramite compilazione di apposito format disponibile sul portale xxx.Xxxxxxxxxx.xxx.xx

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  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Fatturazione I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.