Detassazione Clausole campione

Detassazione. Le parti condividono l’obiettivo di ottenere i benefici e gli incentivi previsti dalle normative vigenti in relazione al regime di tassazione agevolata del premio di risultato la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, in particolare con riferimento all’art. 1 commi 182-190 della Legge 208/2015, al D.M. 25/03/2016 e s.m.i..
Detassazione. Nel caso in cui viene scelta la motivazione relativa alla Detassazione premi di produttività ex art. 1, co. 288 L 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario compilare anche il quadro DPP. L’applicazione prospetta il seguente messaggio: Cliccando sul pulsante Chiudi e successivamente su quello Salva, l’applicazione prospetta un messaggio relativo all’aggiornamento della motivazione. Dalla schermata prospettata, cliccando sul pulsante Chiudi e successivamente sulla sezione Quadro DPP si accede alla compilazione del quadro che è suddiviso in varie sezioni.
Detassazione. Diminuzione della pressione fiscale applicata ai lavoratori dipendenti del settore privato relativa alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Detassazione. Si allega alla presente altresì l’Accordo Quadro in materia di detassazione, con la FILCAMS- CGIL, FISASCAT- CISL e UILTUCS- UIL, al fine di agevolare l’accordo sui territori, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione a fronte di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. All’Accordo quadro è stato allegato un Accordo tipo che verrà recepito dai territori. Per opportuna conoscenza, si comunica che anche la FEDERALBERGHI, la FIPE, la FAITA, la FIAVET e la FEDERRETI, con la FILCAMS- CGIL, FISASCAT- CISL e UILTUCS- UIL, con la partecipazione della CONFCOMMERCIO- Imprese per l’Italia hanno sottoscritto l’Accordo Quadro in materia di detassazione, che si allega.
Detassazione. Il premio come sopra disciplinato, è detassabile qualora le misurazioni rilevino un incremento di produttività rispetto al periodo precedente. Il CCRL è stato depositato da CNA Xxxxxx Xxxxxxx il 09/05/2019. Ai datori di lavoro che intendono applicare il premio variabile e la relativa detassazione, qualora applicabile, compete l’effettuazione della dichiarazione di conformità del contratto alla normativa sulla detassazione tramite compilazione di apposito format disponibile sul portale xxx.Xxxxxxxxxx.xxx.xx
Detassazione. 3.3 La valutazione degli interventi BIBLIOGRAFIA
Detassazione. La legge 126 del 2008 aveva previsto un’imposta sostitutiva dell' IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tali misure si riferivano alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa nonché a prestazioni di lavoro straordinario e supplementare. In pratica il dipendente, invece di pagare un’aliquota marginale corrispondente al suo livello di reddito (solitamente per un lavoratore a tempo pieno con una retribuzione media pari a 23% o 27%), corrisponde solo il 10%. Il limite massimo di reddito dell’anno precedente (2007) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2008 era 30.000€ e l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva era 3.000€ al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Per il 2008 tale sistema poteva essere applicato solo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008. Nel 2009 la norma è stata innovata con la legge 2/2009. Questa ha ridotto il ventaglio delle somme agevolate escludendo il lavoro straordinario e supplementare, ma ha aumentato sia il limite massimo concesso (6.000€), sia il limite di reddito per poterne usufruire (35.000€). La legge 191/2009 non ha modificato tali parametri per il 2010. 2008 2009 2010 2011 2012 XX 00/0000 XX 93/2008 DL185/2008 Legge 191/2009 conv. in Legge Legge di Riferimento conv. in Legge conv. in Legge art.2 commi 156/ 122/2010, Legge Stabilità 183/ normativo 126/2008 art.2 2/2009 art.5 157 220/2010 2011 Limite reddito dell'anno precedente 30000 35000 35000 40000 Da stabilire con un decreto Massimo premio assoggettabile 3000 6000 6000 6000 Da stabilire con un decreto Le somme Le somme soggette soggette all'imposta all'imposta sostitutiva sono sostitutiva sono solo quelle solo quelle Incrementi di previste negli previste negli produttività e Incrementi di Incrementi di accordi collettivi accordi collettivi di efficienza, produttività e di produttività e di di secondo di secondo Voci previste straordinario efficienza efficienza livello livello Tuttavia, con due circolari (47 E e 48 E del 27 settembre 2010) dell’ Agenzia delle entrate e una nota congiunta con il Ministero del lavoro (n. 134950/10), si è interpretato che gli straordinari e il lavoro notturno sono sempr...
Detassazione. In vigenza dei provvedimenti legislativi che assicurano la relativa copertura finanziaria, l’azienda provvede agli adempimenti connessi alla detassazione delle retribuzioni di produttività specificamente individuate dai provvedimenti medesimi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).