(Disciplina delle prestazioni) Clausole campione

(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’Allegato 8. 2. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione: a) codice identificativo del treno; b) stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno; c) gli orari di partenza e di arrivo; d) tempo di percorrenza; e) i giorni di esercizio annuo e periodicità; f) la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale; g) categoria del treno; h) intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo. 3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione. 4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta di servizi che la Regione ha definito. 5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell’ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere con il Gestore dell’Infrastruttura. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato con la Regione entro 270 giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore. 6. E’ facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia. 7. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli impegni contrattuali verso ...
(Disciplina delle prestazioni). In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate. Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità" . Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.
(Disciplina delle prestazioni). Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 2 secondo il Programma di Esercizio allegato A (All. A 1 - Servizi ferroviari, A 2 - Servizi minimi garantiti in caso di sciopero), nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all’allegato B, in continuità con quanto stabilito nel Contratto tra Trenitalia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al punto 1 delle premesse.
(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto degli standard qualitativi dettagliati all’Allegato 8.
(Disciplina delle prestazioni). In ogni caso l’intervento dovrà essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa. Le prestazioni all’estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all’estero.
(Disciplina delle prestazioni). Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 1 che precede, l'attività di consulenza sarà liberamente svolta presso il domicilio dell'Avv. Xxxxxxx Xxxxx, in orario d’ufficio, compatibilmente con la presenza per l’attività professionale svolta altrove dall’avv. Xxxxxxx Xxxxx, nei normali giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse le feste nazionali, patronali e ponti feriali connessi, nonché con esclusione del periodo di tre settimane ad agosto, dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e di una settimana nel periodo invernale da stabilirsi dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxx. L’Avv. Xxxxxxx XXXXX potrà avvalersi di sostituti (avvocati, praticanti avvocati ecc.) e propri collaboratori nell’esercizio della attività svolta.
(Disciplina delle prestazioni). Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’Allegato 8. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione: codice identificativo del treno; stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno; gli orari di partenza e di arrivo; tempo di percorrenza; i giorni di esercizio annuo e periodicità; la composizione minima del treno da garantire, iposti a sedere offerti e il tipo dimateriale; categoria del treno; intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione.
(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (All.1, di cui 1a Programma di esercizio - Treni, 1b Programma di esercizio - Bus programmati, 1c Servizi minimi garantiti), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’All.2, nel rispetto degli standard qualitativi dettagliati all’All.7. 2. Rimane in carico a Trenitalia lo svolgimento dei servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari programmati in orario, di cui all’Allegato 1b, fino all’affidamento degli stessi con procedure di evidenza pubblica già avviate, ad aziende diverse da Trenitalia, esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma. La Regione comunicherà a Trenitalia la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno tre mesi e comunque con previsione di decorrenza dal cambio orario di dicembre o in occasione della revisione degli orari di giugno. Si farà quindi luogo alle conseguenti modifiche del programma di esercizio e del PEF. 3. Il Programma di esercizio - Treni, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione: • codice identificativo del treno; • stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno; • gli orari di partenza e di arrivo; • tempo di percorrenza; • i giorni di esercizio annuo e periodicità; • la composizione del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale; • categoria del treno; • intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo. 4. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. La Regione procederà inoltre a valutare modifiche alla programmazione in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda e delle complessive esigenze di mobilità regionali. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione. 5. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta di servizi che la Regione ha definito. 6. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base d...
(Disciplina delle prestazioni). 1. EAV svolge il servizio di trasporto ferroviario, di cui al precedente art. 3, secondo il programma di esercizio analitico annuale, d i Allegc autoi 1, asasiclural nd’ o anche i servizi connessi al trasporto, di cui al Al ll.’ 2, e i servizi automobilistici programmati in orario sostitutivi dei servizi ferroviari (di s e g u i t o “ s e r v i z i d niel risps etutopdeplleocorndtizioon”i m)in,ime ddi qiualitàc(CuMiQ) a l l ’ d i c u i . a l l ’ A l l . 7 2. Lo sv o l g i m e n t o d e i s e r v i z i 3, drimi ane sin ucapricpo oa rEAtVofi,no d i c a l l ’ a f f i d a m e n t o d e g l i s t e s s i cado anziendpe drivoersce dea d u r e EAV, esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma. La Regione comunicherà a EAV la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno tre mesi. Si farà quindi luogo alle conseguenti modifiche del programma di esercizio e del PEF. 3. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione: a) codice identificativo del treno; b) categoria del treno; c) stazioni di origine e di destinazione; d) gli orari di partenza e di arrivo; e) i km della tratta O/D; f) tempo di percorrenza; g) periodicità e giorni di esercizio annuo; h) i km annui percorsi; i) la composizione minima del treno, il tipo di materiale e i posti a sedere minimi offerti.

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  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità. 2. La domanda di sovvenzione è sottoscritta e inoltrata: a) dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o dal procuratore individuato all’interno al Team di progetto; ovvero b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente xxxxx. 3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2019 alle ore 16.00.00 del giorno 15 maggio 2019. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all’ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute. 4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. 5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all’articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3. 6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4. 7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando. 8. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.