Dottrina Clausole campione

Dottrina. Termini per chiedere i rimborsi fiscali: Fondazione nazionale dei commercialisti Analizzata le disposizioni concernenti i termini per chiedere i rimborsi fiscali anche alla luce della giurisprudenza che si è formata sul tema. Al riguardo, è stato evidenziato che l’istanza di rimborso deve essere prodotta a pena di decadenza dal diritto, entro termini perentori che possono differenziarsi a seconda delle imposte, o possono essere disciplinati dalle norme generali del Contenzioso Tributario. Quando i rimborsi derivano, però, da sentenze della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia Europea, oppure riguardano tributi armonizzati come l'Iva, la questione si complica notevolmente anche per effetto di diverse e divergenti interpretazioni. FNC, documento del 31/10/15 Costi black list: controlli, novità e adempimenti: Fondazione nazionale dei commercialisti Pubblicato uno strumento operativo di controllo a supporto dell’attività svolta dai collaboratori negli studi professionali concernente gli adempimenti e controlli relativi ai criteri di deducibilità dei costi black list. FNC, strumento di lavoro del 31/10/15 La regola del prezzo valore: Consiglio nazionale del notariato Analizzata la cd. regola del “prezzo-valore” di cui all’art.1, co. 497, della legge n. 266/2005, meccanismo di forfetizzazione della base imponibile per gli atti e i contratti soggetti ad imposta di registro. CNN, studio n. 133/2015 Al riguardo - dopo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014, ha di fatto legittimato il ricorso al meccanismo del “prezzo-valore” anche per i trasferimenti immobiliari in sede di espropriazione forzata (o a seguito di pubblico incanto) e che l’Amministrazione Finanziaria con Risoluzione n. 95/2014 ha ritenuto possibile e legittima un’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata da parte di un contribuente che in prima battuta, in sede di registrazione di un decreto di trasferimento d’immobili abitativi nel corso di procedura espropriativa, pur avendone fatto formale richiesta, aveva visto negarsi il beneficio della tassazione in base ai principi ‘tabellari’ perché il trasferimento era appunto avvenuto in esito ad un’asta pubblica e non già nell’ambito di una vicenda contrattuale - sono stati esaminati possibili ulteriori ambiti di applicazione della relativa disciplina.
Dottrina. La procedura di indennizzo diretto prevista dal Codice delle Assicurazioni: analogie e differenze rispetto alla procedura C.I. D.
Dottrina richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
Dottrina. La norma specifica che l'attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto3. In sostanza, poiché la compagnia assicuratrice del danneggiato liquida un risarcimento dei danni “per conto di chi spetta” (ovvero, per conto della compagnia del responsabile civile), essa ha diritto a recuperare quanto corrisposto. Tuttavia, il Legislatore ha stabilito che la compagnia che ha provveduto al pagamento diretto del danno non recupera lo stesso importo della somma corrisposta al danneggiato, ma un importo “prefissato” in base a costi medi e coi meccanismi stabiliti da una convenzione stipulata tra le compagnie assicuratrici. In applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 254/2006 l’A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, ha sottoscritto la c.d. C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), il cui art. 2 prevede l’adesione obbligatoria alla Convenzione per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che, operando in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, abbiano deciso di aderire al sistema di risarcimento diretto. La C.A.R.D. prevede una serie di obblighi per le imprese assicuratrici aderenti, tra cui, sia di sostenerne il costo, sia di attivare tutti collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le altre imprese, con ANIA e con l’ente gestore della stanza di compensazione (art.2); l’accettazione incondizionata dei supporti operativi e delle attività di gestione e di controllo svolte dall’ente
Dottrina in una limitazione della concorrenza, imponendo alle imprese assicuratrici aderenti alla Convenzione di stabilire tariffe assicurative anziché in base ai costi di mercato, in virtù di costi standardizzati relativi alle liquidazioni dei sinistri sostenuti dalla totalità delle imprese aderenti6. Un ulteriore inconveniente è rappresentato dal fatto che alcune compagnie assicurative italiane finiranno per lucrare un vantaggio economico dall’adesione alla C.A.R.D. Infatti, poiché l’art. 13 D.P.R. 254/2006 prevede che ogni impresa riceva dalla stanza di compensazione un importo a sinistro stabilito ex ante, è prevedibile che le imprese avranno interesse ad assicurare solo veicoli di bassa cilindrata e con costi di manutenzione ridotti, poiché per effetto della liquidazione di importi inferiori ai costi medi standardizzati, esse finiranno col ricevere dalla stanza di compensazione somme superiori al danno liquidato. Inoltre, poiché il comitato tecnico che, a norma del D.P.R. 254/2006, è chiamato a stabilire i costi medi di compensazione è costituito anche da rappresentanti delle stesse imprese assicuratrici, si porrà un ulteriore inconveniente rappresentato dal fatto che le medesime vedono a conoscenza dei costi medi dei sinistri sostenuti dalle compagnie assicuratrici concorrenti, e potrebbero così utilizzare lo stesso costo medio per calcolare le proprie tariffe, anziché utilizzare quelli effettivi risultanti dal mercato, così venendo meno al rispetto dei principi in materia di concorrenza. Il Tribunale di Xxxxx Xxxxx CE ha affermato chiaramente che “la diffusione generalizzata fra i principali operatori di uno scambio di informazioni precise e a cadenze ravvicinati è in grado di alterare sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici. In tale ipotesi, infatti, la disponibilità regolare e frequente delle informazioni concernenti il funzionamento del mercato ha l'effetto di rivelare periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti”. Pertanto, un tale scambio di informazioni è contrario alle regole di concorrenza, in quanto, "considerata la sua periodicità e il suo carattere sistematico, rende ancor più prevedibile, per un determinato operatore, il comportamento dei suoi concorrenti, riducendo o annullando del tutto il grado di incertezza sul funzionamento del mercato che, in assenza di tale scambio di informazioni, sarebbe esistito"7. Anche la Commissione CE ha chiarito che rappresenta un’int...
Dottrina. 1. X. Xxxxxxxxxxx, Dal "controllo" alla"conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza in Contratto e Impr. 2020, 2, 823.
Dottrina. 2) Giursprudenza Il mandato rientra nella categoria degli strumenti contrattuali attuativi del fenomeno della cooperazione, che si contraddistinguono per l'identità del fine, consistente nel conseguimento di un risultato utile a favore di un determinato soggetto, e si differenziano, invece, per il modo in cui la cooperazione si realizza. L'alienità dell'interesse rispetto al soggetto agente costituisce l'elemento che caratterizza il contratto di mandato, indipendentemente dalla rilevanza esterna del rapporto, cioè sia nel caso in cui il rapporto gestorio rimanga circoscritto nell'ambito delle parti che lo hanno costituito, sia nel caso in cui esso abbia rilevanza esterna, per effetto del conferimento dei poteri di rappresentanza a favore del mandatario. L'alienità dell'interesse gestito incide anche sui caratteri dell'attività di cooperazione posta in essere dal mandatario. Nello specifico, tale attività è la stessa che il mandante espleterebbe se agisse direttamente. Con la conseguenza che il mandatario non solo cura l'interesse altrui, ma operando in sostituzione del mandante, impegna direttamente la sfera giuridica di quest'ultimo. I momenti salienti e distintivi del rapporto di mandato possono pertanto, essere individuati nel fenomeno della cooperazione giuridica, nel compimento dell'attività giuridica da parte del mandatario e nell'individuazione del destinatario degli effetti che conseguono dall'espletamento di tale attività. In merito alla cooperazione giuridica, e non meramente materiale, essa rappresenta la genesi del rapporto, infatti, il fenomeno cooperativo si configura nel momento in cui il mandante non potendo, o non volendo, curare direttamente i propri interessi si avvale dell'attività del mandatario cui affida l'incarico di compiere atti giuridici per proprio conto. Specularmente il mandatario che assume l'incarico si prefigge di svolgere la propria attività a beneficio del mandante e quindi pone in essere atti giuridici nell'interesse di quest'ultimo, con la conseguenza che la cooperazione viene inquadrata in termini di dovere giuridico di una delle parti e di diritto dell'altra. In merito all'attività giuridica espletata dal mandatario, in veste di cooperatore giuridico, occorre rilevare che essa genera diritti e obblighi nei confronti di terzi, ma ciò che la contraddistingue è la circostanza che, anche nel caso in cui tali diritti e obblighi siano stati assunti dal mandatario mediante la spendita del proprio nome, essi nascono sempre e ...
Dottrina. 1. Le Sezioni Unite sulla forma del pactum fiduciae con oggetto immoniliare di X. Xxxxxxxxx in Contratti, 2020, 3, 257.
Dottrina. E’ il complesso delle opinioni e dei giudizi elaborati da giuristi e da ricercatori specializzati; ad essa si ricorre nella interpretazione del diritto. Le interpretazioni dottrinarie non sono, però, vincolanti, in quanto la dottrina non rientra tra le fonti tipiche del diritto.
Dottrina. Si pubblicano le relazioni svolte da Xxxxxxx Xxxxxxxxx ed Xxxxxxx Xxxxxxxxx in occasione della giornata di presentazione del volume di Xxxxxxxxx Xxxxx, Principi di diritto amministrativo, Torino, 2010, svoltosi a Perugia presso la Facoltà di Scienze Politiche, il 23 maggio 2011 XXXXXXX XXXXXXXXX, Riflessioni sulle situazioni giuridiche soggettive ............. XXXXXXX XXXXXXXXX, L’azione amministrativa fra pubblico e privato............... Xxxxxx Xxxxxxxx, Note sulla natura e sul regime delle ordinanze di convalida di licenza o sfratto pronunciate ai sensi dell’art. 663 c.p.c. e delle ordinanze di rilascio emesse ai sensi dell’art. 665 c.p.c.............................................. Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxx, Profili civilistici del contratto di disponibilità..... 177 198 215 218 224 232 234 237 240 243 247 253 269 INDICE III Xxxx Xxxxxxxx, Forme e limiti della comunione legale nell’attività d’impresa..... Xxxxxxxx Xxxxxx, Un nuovo organo monocratico, autonomo e indipendente, a tutela dei minori: l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza..... XXXXX XXXXXX, I danni non patrimoniali da inadempimento......................... Xxxxx Xxxxxxxxx, Il “carcere duro” tra giurisdizione ed amministrazione.....