Emergenza sanitaria Covid-19 Clausole campione

Emergenza sanitaria Covid-19. Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d’urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid- 19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate. In particolare il Soggetto Ospitante: - è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal proposito è responsabilità precipua del Soggetto Ospitante ottemperare agli obblighi inerenti all’informazione, le modalità di ingresso in azienda, le precauzioni igienico-personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gli spostamenti interni, la gestione dei casi sintomatici, il ricorso al medico competente e tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti; - è responsabile di applicare le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro dalle Ordinanze Regionali; - è identificato quale unico responsabile, in tutte le sedi (amministrativa, civile, penale) per eventuali controversie sollevate dai Tirocinanti legate ad un possibile contagio da COVID-19, lasciando indenne il Soggetto Proponente il quale potrà adire, nelle sedi opportune, qualora fossero riscontrate inadempienze da parte dell’azienda nei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; - è responsabile di garantire la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività regolamentata dalla presente convenzione (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere); - è responsabile di informare tempestivamente - e comunque entro 3 giorni – il Soggetto Proponente (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx) di ogni evento relativo al contagio da virus SARS-CoV-2 che possa interessare direttamente o indirettamente i Tirocinanti; - di provvedere a richiedere la sospensione del tirocinio, secondo le modalità consuete, qualora fosse necessario l’allontanamento del Tirocinante dalla sede operativa del Soggetto Ospitante per cause inerenti la situazione di emergenza COVID-19.
Emergenza sanitaria Covid-19. Tenuto conto dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera 31 gennaio 2020 cui è seguita l’adozione di misure restrittive tese a ridurre il numero di contagi, fino al termine del periodo di emergenza, ancorchè prorogato, l’appaltatore deve osservare le misure di contenimento presenti e future disposte dalle Autorità competenti, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice civile.
Emergenza sanitaria Covid-19. La società organizzatrice si riserva di sospendere, modificare o in ultima analisi annullare la presente attività nel caso la situazione sanitaria lo rendesse opportu- no.
Emergenza sanitaria Covid-19. Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d’urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate. Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 posti in essere dal Soggetto Ospitante.
Emergenza sanitaria Covid-19. La società organizzatrice si riserva di sospendere, modificare o in ultima analisi annullare la presente attività nel caso la situazione sanitaria lo rendesse opportuno. L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.
Emergenza sanitaria Covid-19. Con riferimento ai protocolli sanitari e di sicurezza delle attività in relazione all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si richiamano le "Linee guida per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri Estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 Covid-19", emanate dalla Regione Piemonte con atto n. 26-1436 del 29/05/20. In relazione ad eventuali normative nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima dell'apertura dei centri estivi o nel corso degli stessi, il presente avviso e le disposizioni in esso contenute, relative a prescrizioni organizzative (sedi scolastiche, calendario aperture, numero utenti e animatori, gestione delle attività, eccetera), sanitarie (autorizzazioni, assicurazioni, presidi medici, eccetera), di tutela e garanzia dei minori e degli animatori, potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento al fine di adeguarle a quanto verrà eventualmente disposto. La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità organizzative, dell'impiego del personale e di ogni altro adempimento necessario ad adeguare le attività a quanto imposto dalla legge (compresa la non attivazione o la sospensione dei servizi) non potrà costituire oggetto di risarcimento a nessun titolo per il concessionario, che dovrà in ogni caso adeguarsi pena la revoca della concessione dei locali e l'immediata sospensione delle attività.
Emergenza sanitaria Covid-19. Art. 12 Informazioni complementari
Emergenza sanitaria Covid-19. La Società, ottemperando alle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria ha riorganizzato le proprie attività adottando protocolli in pieno rispetto delle disposizioni nazionali e locali. Inoltre, per limitare gli spostamenti, la Società si è organizzata per fornire ai propri Clienti le attività formative ed assistenziali a distanza mettendo a disposizione degli stessi le proprie infrastrutture. Fermo restando l’invito a continuare a privilegiare tale modalità per la fruizione dei servizi, la Società è pronta ad effettuare interventi presso la sede del Cliente se

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.