Emergenza sanitaria Covid-19 Clausole campione

Emergenza sanitaria Covid-19. La società organizzatrice si riserva di sospendere, modificare o in ultima analisi annullare la presente attività nel caso la situazione sanitaria lo rendesse opportu- no.
Emergenza sanitaria Covid-19. Tenuto conto dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera 31 gennaio 2020 cui è seguita l’adozione di misure restrittive tese a ridurre il numero di contagi, fino al termine del periodo di emergenza, ancorchè prorogato, l’appaltatore deve osservare le misure di contenimento presenti e future disposte dalle Autorità competenti, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice civile.
Emergenza sanitaria Covid-19. Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d’urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid- 19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate. In particolare il Soggetto Ospitante: - è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal proposito è responsabilità precipua del Soggetto Ospitante ottemperare agli obblighi inerenti all’informazione, le modalità di ingresso in azienda, le precauzioni igienico-personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gli spostamenti interni, la gestione dei casi sintomatici, il ricorso al medico competente e tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti; - è responsabile di applicare le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro dalle Ordinanze Regionali; - è identificato quale unico responsabile, in tutte le sedi (amministrativa, civile, penale) per eventuali controversie sollevate dai Tirocinanti legate ad un possibile contagio da COVID-19, lasciando indenne il Soggetto Proponente il quale potrà adire, nelle sedi opportune, qualora fossero riscontrate inadempienze da parte dell’azienda nei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; - è responsabile di garantire la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività regolamentata dalla presente convenzione (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere); - è responsabile di informare tempestivamente - e comunque entro 3 giorni – il Soggetto Proponente (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx) di ogni evento relativo al contagio da virus SARS-CoV-2 che possa interessare direttamente o indirettamente i Tirocinanti; - di provvedere a richiedere la sospensione del tirocinio, secondo le modalità consuete, qualora fosse necessario l’allontanamento del Tirocinante dalla sede operativa del Soggetto Ospitante per cause inerenti la situazione di emergenza COVID-19.
Emergenza sanitaria Covid-19. Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d’urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate. Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 posti in essere dal Soggetto Ospitante.
Emergenza sanitaria Covid-19. La società organizzatrice si riserva di sospendere, modificare o in ultima analisi annullare la presente attività nel caso la situazione sanitaria lo rendesse opportuno. L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.
Emergenza sanitaria Covid-19. Con riferimento ai protocolli sanitari e di sicurezza delle attività in relazione all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si richiamano le "Linee guida per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri Estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 Covid-19", emanate dalla Regione Piemonte con atto n. 26-1436 del 29/05/20. In relazione ad eventuali normative nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima dell'apertura dei centri estivi o nel corso degli stessi, il presente avviso e le disposizioni in esso contenute, relative a prescrizioni organizzative (sedi scolastiche, calendario aperture, numero utenti e animatori, gestione delle attività, eccetera), sanitarie (autorizzazioni, assicurazioni, presidi medici, eccetera), di tutela e garanzia dei minori e degli animatori, potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento al fine di adeguarle a quanto verrà eventualmente disposto. La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità organizzative, dell'impiego del personale e di ogni altro adempimento necessario ad adeguare le attività a quanto imposto dalla legge (compresa la non attivazione o la sospensione dei servizi) non potrà costituire oggetto di risarcimento a nessun titolo per il concessionario, che dovrà in ogni caso adeguarsi pena la revoca della concessione dei locali e l'immediata sospensione delle attività.
Emergenza sanitaria Covid-19. Art. 12 Informazioni complementari
Emergenza sanitaria Covid-19. La Società, ottemperando alle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria ha riorganizzato le proprie attività adottando protocolli in pieno rispetto delle disposizioni nazionali e locali. Inoltre, per limitare gli spostamenti, la Società si è organizzata per fornire ai propri Clienti le attività formative ed assistenziali a distanza mettendo a disposizione degli stessi le proprie infrastrutture. Fermo restando l’invito a continuare a privilegiare tale modalità per la fruizione dei servizi, la Società è pronta ad effettuare interventi presso la sede del Cliente se

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  • Rientro sanitario Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

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  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Informazione preventiva Informazione successiva

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.