We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Escalation Clausole campione

Escalation. Qualora, contrariamente alle aspettative, non doveste essere soddisfatti di come la vostra richiesta di assi- stenza è stata gestita, vi invitiamo a rivolgervi, durante gli orari di ufficio, al nostro Duty Manager oppure, al di fuori degli orari di ufficio, al responsabile di turno.
Escalation. In caso di controversie da o in relazione al contratto, il Fornitore e RWE si daranno notizia reciprocamente e cercheranno di risolvere la controversia attraverso negoziati tra i rispettivi rappresentanti del Fornitore e di RWE che hanno l'autorità di risolverla.
Escalation. Qualora non si fosse soddisfatti della gestione della propria richiesta di assistenza, chiediamo di rivolgersi direttamente alla direzione NTS.
Escalation. I Destinatari sono tenuti ad effettuare una segnalazione interna, tramite i canali e i mezzi di trasmissione indicati nella Procedura per la segnalazione di violazioni (“Procedura Whistleblowing”) adottata da Unipol Gruppo e da UnipolSai in data 28 settembre 2023 (e non tramite il box xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx), laddove siano a conoscenza di condotte o circostanze che potrebbero esporre la Compagnia a una sanzione per violazione del diritto della concorrenza.
Escalation. Qualora il processo di risoluzione di un malfunzionamento dovesse protrarsi oltre i tempi attesi, ciascuna delle Parti potrà effettuare la procedura di escalation così come sarà definito nella Procedura Operativa di E&M che verrà sottoscritta dalle parti entro 15 giorni del Contratto Quadro
Escalation. Il back-office dedicato alle centrali retailer per le sole escalation è contattabile esclusivamente via email a xxxxxx-x0x-xxxxxxx-xx@xxxxxx.xxx. E’ richiesto di documentare adeguatamente l’escalation con Serial Number, dati del punto vendita, descrizione dell’escalation ed eventuale aspettativa in modo da valutare in maniera oggettiva, fermi restando i dettami dei Termini e Condizioni di garanzia limitata Lenovo (è valida la versione online xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx)
Escalation. I Destinatari hanno l’obbligo di contattare l’ACO nel caso in cui ravvisassero l’esistenza di condotte o circostanze che potrebbero esporre la Compagnia a una sanzione per violazione del diritto della concorrenza.
Escalation. Dal monitoraggio dei rischi, effettuato dalla funzione Risk Management, possono emergere le situazioni di seguito esposte: ● superamento delle soglie di Risk Appetite; ● cambiamenti rilevanti dei parametri specifici di impresa (USP); ● inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; ● superamento dei limiti operativi; ● superamento degli indicatori di rischio definiti nel Contingency Plan Con particolare riferimento al superamento delle soglie di Risk Appetite, è previsto un livello di tolleranza allo scostamento dal Capitale a Rischio Target. Qualora lo scostamento sia inferiore al livello di tolleranza, il Risk Management dovrà informare il Comitato Rischi e successivamente l’Organo Amministrativo alla prima riunione utile. Viceversa, qualora lo scostamento sia superiore al livello di tolleranza definito, il Risk Management informa il Comitato Xxxxxx che provvederà ad analizzare e valutare la situazione, definendo le eventuali azioni correttive da sottoporre all’Organo Amministrativo alla prima riunione utile. Con particolare riferimento ai cambiamenti dei parametri specifici di impresa (USP), potrebbero verificarsi le seguenti situazioni descritte nella Politica di gestione dei parametri specifici nel continuo: ● cambiamenti che comportano l’ampliamento del perimetro di applicazione degli USP e/o cambiamenti che comportano la modifica del metodo o della variante di calcolo degli USP; ● cambiamenti rilevanti individuati e descritti nella Politica dedicata; ● cambiamenti non rilevanti anch’essi descritti nella Politica dedicata. Nel primo caso deve essere presentata all’Autorità di Vigilanza una nuova istanza di autorizzazione, come previsto dal Regolamento IVASS n.11/2015, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di cambiamenti rilevanti, la funzione Risk Management coinvolge tempestivamente il Comitato Controllo Interno e i Rischi di Gruppo e, successivamente, l’organo amministrativo ai fini della discussione e approvazione delle calibrazioni effettuate in sede di approvazione delle chiusure annuali. Successivamente, è prevista tempestiva informativa all’Istituto di Vigilanza. Infine nel caso di modifiche non rilevanti, la funzione Risk Management procede con la comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle attività di calibrazione e con la preventiva discussione in sede di Comitato Rischi e Comitato consiliare per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo. Nel caso in cui il Risk Management rilevi l’inosserv...

Related to Escalation

  • Implosione Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Controlli e Revisioni contabili Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000107/2018 15/02/2018 Accordo quadro per l'istituzione di un network fra i Servizi Prevenzione e Protezione delle Pubbliche Amministrazioni del territorio. DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale 0000108/2018 15/02/2018 RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 76 DEL 05.02.2018 Area Giuridica Risorse Umane 0000109/2018 15/02/2018 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN CPS FISIOTERAPISTA CAT. D, PER I SERVIZI RIABILITATIVI DEL DCP DISTRETTO SUD EST AUSL PARMA Area Giuridica Risorse Umane 0000110/2018 15/02/2018 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO DI FIDENZA AREA DISABILI ANNO 2018. ACQUISIZIONE RISORE ASSEGNATE DAL COMUNE DI FIDENZA, COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO DI FIDENZA. Dipartimento CURE PRIMARIE (Distr. Fidenza) 0000111/2018 16/02/2018 Indizione di avviso per la stabilizzazione a domanda del personale dell'area contrattuale del comparto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario di cui al D. Lgs. n. 75/2017. Approvazione bando Dipartimento Interaziendale "Risorse Umane" 0000112/2018 16/02/2018 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN CPS FISIOTERAPISTA CAT. D - PER I SERVIZI RIABILITATIVI OSPEDALE/DISTRETTO DI FIDENZA.

  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • Eventi atmosferici Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati: a) Da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze; b) Da bagnamento verificatosi all’interno dei Fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. a) Intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi b) Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali c) Mareggiata e penetrazione di acqua marina d) Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico e) Gelo, sovraccarico di neve f) Cedimento o franamento del terreno Ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra subiti da: g) Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere h) Recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne i) Enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione j) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso- strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto k) Serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal l) Manufatti di materia plastica, Lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

  • REVISIONE DEI PREZZI In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • Adesione 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.

  • Revisione contabile Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui all’articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote. Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente, trascorsi novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, presso la sede della Società o sul sito internet della Società stessa.