Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo la denuncia di qualunque Sinistro o Richiesta di Risarcimento e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione scritta di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi ultimi restituiranno al Contraente la frazione del Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta e delle spese amministrative per l’emissione del contratto.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo la denuncia di qualunque Sinistro o Richiesta di Risarcimento e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione scritta di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, quest’ultima restituirà al Contraente la frazione del Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all’art. 2.8 – “Cessazione anticipata del contratto”, la facoltà concessa dal presente articolo non è operante. Si precisa, in ogni caso, che l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.3 e, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste all’art. 14 della Polizza. In caso di Recesso il Contraente si impegna a non fare sottoscrivere ulteriori Moduli di Proposta che abbiano decorrenza successiva alla data di effetto del Recesso. È peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato, relativamente alle coperture decorse prima della data di Recesso, è garantita sino alla scadenza relativa al Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il relativo Premio, senza possibilità di proroga. È altresì convenuto che in caso di denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione tanto il Contraente/Assicurato che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste all’art. 14 della Polizza. Nel caso in cui sia la Società a far cessare la garanzia quest’ultima rimborserà la parte di Premio, al netto delle imposte governative, relativa al periodo di Rischio non corso.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. La presente polizza non prevede la possibilità di recesso da parte dell’Assicuratore in caso di Sinistro nel corso del Periodo di Assicurazione o del periodo di ultrattività.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione degli accordi tra le parti, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di Recesso da parte della Società, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa al Contraente la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, gli Assicuratori e l’Assicurato possono recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 gironi dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsando la parte di premio netto relativa al periodo di rischio in corso, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla è dovuta dagli Assicuratori.
Facoltà di recesso in caso di sinistro. Art 12. – Errato trattamento dei dati personali Art. 14 – Xxxxxx esclusi dall'Assicurazione
Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.