Common use of Festività Clause in Contracts

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge (R.G.N.25 aprile e 1° maggio), i giorni di seguito specificati. Sono inoltre considerate festività infrasettimanali: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica) il primo giorno dell’anno; 2. Festività religiose cattoliche:) l’Epifania. a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 2 Giugno (festa della proclamazione della Repubblica); 5) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx(Assunzione); e. 6) il 1° novembre - (Ognissanti); f. 8 7) l’8 dicembre - (Immacolata Concezione); g. 8) il 25 dicembre - Santo (Natale); h. 9) il 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx(Santo Stefano); i. ricorrenza 10) la solennità del Santo PatronoPatrono unicamente del luogo ove si svolge la lavorazione. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Riguardo alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al primo comma del presente arti- colo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione presta- zione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di conti- nuità e sussista un rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori a tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il si- stema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un pe- riodo di cui sospensione della retribuzione e del servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiusti- ficata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articolola- voratore stesso. In Nel caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa infrasettimanali sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzionere- tribuzione sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, vale a dire non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione nor- male giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per i lavoratori assunti a titolo tempo determinato il trattamento eco- nomico dovuto a norma di legge e di contratto per le festività nazionali e infrasettimanali, nonché‚ per le giornate dichiarate non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento più festive agli effetti civili, è assolto con la percentuale di cui al presente successivo articolo non è dovuto 72. In caso di prestazione di lavoro nelle festività nazionali e infra- settimanali, spetta ai lavoratori oltre al Lavoratore nei casi trattamento economico previsto all’art. 72, la retribuzione per le ore di coincidenza della festività effettivo lavoro con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” maggiorazione del Lavoratore “30% (trenta per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionecento) calcolata sulla paga conglobata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di seguito specificati: 1cui ai successivi commi del presente Art. Festività nazionali: a. sono le seguenti: - anniversario della Liberazione 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° festa del Lavoro 1 maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno Capodanno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° 1 gennaio - Santa Madre di Dio; b. Epifania 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì lunedì di Pasqua; d. Pasqua mobile - Assunzione 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° Ognissanti 1 novembre - Ognissanti; f. Immacolata Concezione 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. X. Xxxxxx 25 dicembre - Santo Natale; h. X. Xxxxxxx 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo PatronoS. Patrono della Città In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Per effetto di festività* quanto sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in conseguenza della caso di mancata prestazione di lavoro nei giorni nelle suindicate festività. A tutto il personale assente nelle giornate di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di festività, per riposo settimanale, malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposoretribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari la lavoratrice ha diritto ad una Retribuzione Giornaliera Normaleindennità integrativa di quella a carico INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. Il trattamento di cui al presente articolo Art. non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della delle festività sopra elencate con l’eventuale periodo uno dei giorni di sospensione dal servizio e o dalla retribuzioneretribuzione per provvedimenti disciplinari. * Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto. Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore percentuale di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui servizio si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” fa rinvio alla parte speciale del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionepresente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. 1. Salvo diverse disposizioni di legge Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: a) le domeniche; b) il 1. Festività nazionali:° gennaio - Capodanno; a. c) il 6 gennaio - Epifania; d) il lunedì dopo Pasqua; e) il 25 aprile - Ricorrenza anniversario della Liberazione; b. f) il 1° maggio - Festa del Lavoro; c. g) il 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. h) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx XxxxxAssunzione; e. i) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 j) l’8 dicembre - Immacolata Concezione; g. k) il 25 dicembre - Santo Natale; h. l) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. m) la ricorrenza del Santo PatronoPatrono della località in cui il dipendente presta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Al Lavoratore A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo all’anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate possono essere fruite anche in modo frazionato. 3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. 4. Ai dipendenti che presti la propria opera prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la ricorrenza del Santo Patrono per la quale é prevista la sola giornata di festività* sopra elencati è dovutariposo compensativo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella compete una maggiorazione retributiva e un’intera giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloriposo compensativo. 5. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa di cui al comma 1, con la domenica altri giorni festivi, o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentedomenicale o periodico, in aggiunta alla normale retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori interessati un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione. 0.Xx dipendenti professanti religioni diverse da quella cattolica viene riconosciuto il diritto di fruire, un importo a titolo richiesta, del riposo sabbatico in luogo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normalequello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi n. 516/1988 e s.m.i. Il trattamento di cui al e n. 101/1989 e s.m.i.. 7.Le disposizioni del presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare valgono salvo diverse norme che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “dovessero essere introdotte per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionelegge.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), Tutti i giorni lavoratori devono fruire di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno: 1º gennaio - Epifania: 6 gennaio - Anniversario della Liberazione: 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio Lunedì di Pasqua: - - Festa del Lavoro; c. 2 giugno lavoro: 1º maggio - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio : 2 giugno - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. Assunzione della Madonna: 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° Ognissanti: 1º novembre - Ognissanti; f. Immacolata Concezione: 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. Natale: 25 dicembre - Santo Natale; h. X. Xxxxxxx: 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono: - In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. Al Lavoratore che presti 45. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nei nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione dalla data della festività infrasettimanale non goduta (fruita, in giornata stabilita dalla Organizzazione, sentito l'interessato, fermo restando il diritto all'indennità prevista dall'art. 49, mantenendo comunque la normale retribuzione per i lavoratori retribuiti a tempo)la festività. Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato, anche la retribuzione delle ore lavorate nella si procede alla liquidazione della giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolocalcolata ai sensi del successivo art. 45. In caso occasione di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa predette con la domenica o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento settimanale di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi precedente art. 27 il lavoratore ha diritto alla liquidazione di coincidenza della festività con l’eventuale periodo una ulteriore giornata di sospensione dal servizio e dalla retribuzionelavoro calcolata ai sensi del successivo art. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione45.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Individuale Giornaliera Normale (R.G.N.R.I.G.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Individuale Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’artdagli artt. 195172 e 173. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Individuale Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera NormaleIndividuale Giornaliera. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.

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Festività. 1. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: a) le domeniche; b) il 1. Festività nazionali: a. ° gennaio - Capodanno; il 6 gennaio - Epifania; il lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile - Ricorrenza Anniversario della Liberazione; b. ; il 1° maggio - Festa del Lavoro; c. ; il 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. ; il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. Assunzione; il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 ; l’8 dicembre - Immacolata Concezione; g. ; il 25 dicembre - Santo Natale; h. ; il 26 dicembre - Xxxxx XxxxxxxS. Stefano; i. c) la ricorrenza del Santo PatronoPatrono della località in cui il dipendente presta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Al Lavoratore A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo all’anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate possono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla metà dell’orario giornaliero. 3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. 4. Ai dipendenti che presti la propria opera prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la ricorrenza del Santo Patrono per la quale é prevista la sola giornata di festività* sopra elencati è dovutariposo compensativo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella compete una maggiorazione retributiva e un’intera giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloriposo compensativo. 5. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa di cui al comma 1, lett. b) e c) con la domenica altri giorni festivi, o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentedomenicale o periodico, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori interessati un ulteriore importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento alla quota giornaliera della retribuzione di cui al presente articolo all’art. 56, comma 4 lett. b). 6. Ai dipendenti professanti religioni diverse da quella cattolica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 516/1988 e 101/1989. Le ore lavorative non è dovuto al Lavoratore nei casi prestate il sabato, laddove l’articolazione dell’orario di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire lavoro preveda la prestazione lavorativa durante un giorno festivodell’attività per detto giorno, potrà derivare da fatti concludenti sono recuperate la domenica o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche altri giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionelavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificatiretribuite sono quelle sottoindicate: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Aprile – Ricorrenza della Liberazione; b. 2. maggio - Maggio – Festa del Lavoro;dei Lavoratori c. 3. 2 giugno - Giugno – Festa della Repubblica; 1. Il 1° giorno dell’anno 2. Festività religiose cattoliche:Il 6 Gennaio - l’Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il 3. Il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 4. Il 15 agosto - Agosto – festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;dell’Assunzione e. 5. Il novembre - Novembre – Ognissanti; f. 8 dicembre - 6. L’8 Dicembre – Immacolata Concezione; g. 7. Il 25 dicembre - Santo Dicembre – Natale; h. 8. Il 26 dicembre - Xxxxx Dicembre – S. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9. La solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Patrono del luogo ove si svolge il lavoro A. In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) cui al primo comma del presente articolo nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articolo. lavoratore stesso. C. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la una domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentealtra festività, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. D. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della Legge 5 Marzo 1977, n° 54, il lavoratore beneficerà del trattamento di cui previsto al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni comma precedente. E. Le ore di lavoro, a rotazionequalsiasi titolo richieste, comprenderanno anche prestate nei giorni festivifestivi indicati nel presente articolo, richiedendo dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli articoli 94 e 95 del precedente Titolo XVI del presente contratto. F. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionerelativa sola maggiorazione.

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Festività. Sono considerati giorni festivi: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell'Epifania; - il giorno di Pasqua; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° maggio; - il giorno 2 giugno; - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al comune di Roma; - il giorno dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolate con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 52 del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività suelencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, gli prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale ed al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, e per i comuni diversi da Roma del 29 giugno (R.G.N.SS. Xxxxxx e Xxxxx), i giorni ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di seguito specificati: 1ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovutadell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o normale retribuzione contrattuale, la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle le ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloeffettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno All'impiegato che sia stato assente in tale giornata di riposo e qualora non si proceda a sostituire settimanale sarà corrisposta la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normaleretribuzione giornaliera. Il trattamento di cui al presente articolo non 4 novembre è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà da considerare normale giorno feriale a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetutti gli effetti.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione; b. 1° maggio - , Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro; c. 2 giugno - , Festa della Repubblica;, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. 2. Festività religiose cattoliche:In sede di confronto tra le parti a livello locale si procederà all’individuazione di una festività, aggiuntiva a quelle di cui al comma 1., legata a eventi civili o religiosi di particolare rilevanza locale, a parziale compensazione della riduzione delle giornate di ferie, verificatasi a seguito dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 40 del presente Contratto. a. 1° gennaio - Santa Madre 3. In occasione delle suddette festività decorre a favore dei dipendenti la retribuzione giornaliera di Dio;cui all’articolo 69 comma 3. b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono4. Al Lavoratore I dipendenti che presti per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nei giorni nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di festività* sopra elencati servizio. 5. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l’Ente è dovutatenuto al pagamento, oltre in aggiunta alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo)normale retribuzione, anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva maggiorate sulla base di quanto previsto dall’articolo 35. 6. In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività corrisposto al dipendente un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’articolo 69 comma 3. 7. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale il dipendente ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale da concordare con la Direzione dell’Ente. 8. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo, al presente articolodipendente interessato è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione giornaliera di cui all’articolo 69 comma 3. 9. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa infrasettimanale con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la altra festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi sopra, sarà concordata a livello di coincidenza della Ente altra festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionesostitutiva.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti: Anniversario della Liberazione: 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. Festa del Lavoro: 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica;: 2 giugno Capodanno: 1° gennaio Epifania: 6 gennaio Lunedì di Pasqua: mobile Assunzione: 15 agosto Ognissanti: 1° novembre Immacolata Concezione: 8 dicembre S. Natale: 25 dicembre S. Stefano: 26 dicembre Patrono della città 2. Festività religiose cattoliche:In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. a. 1° gennaio - Santa Madre 3. Per effetto di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni nelle suindicate festività. 4. A tutto il personale assente nelle giornate di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. 5. Per le festività cadenti nel periodo di “festività non goduta” pari assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una Retribuzione Giornaliera Normaleindennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. 6. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della delle festività sopra elencate con l’eventuale periodo uno dei giorni di sospensione dal servizio e o dalla retribuzioneretribuzione per provvedimenti disciplinari. 7. * Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto. 8. Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore percentuale di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui servizio si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” rinvia alla Parte speciale del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionepresente contratto.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.RGN), i giorni di seguito appresso specificati: 1. Festività festività nazionali: a. : - 25 aprile - aprile: Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio ; - 1 maggio: Festa del Lavoro; c. 2 giugno dei Lavoratori; - giugno: Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. festività religiose: - gennaio gennaio: primo giorno dell’anno; - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio gennaio: Epifania; - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. ; - 15 agosto agosto: festa dell’Assunzione; - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre 1 novembre: Ognissanti; - Ognissanti; f. 8 dicembre - dicembre: Immacolata Concezione; g. ; - 25 dicembre - dicembre: Santo Natale; h. ; - 26 dicembre dicembre: Santo Stefano; - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza la solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle le ore lavorate di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva festiva, con le maggiorazioni previste dall’artdagli Artt. 195145 e 147. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale Mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolosopra. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà retribuzione conseguente a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneprovvedimenti disciplinari.

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Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), : a) le domeniche o i giorni di seguito specificatiriposo settimanale compensativo di cui all'art.19 (Parte Prima - Comune); b) le festività del: - 25 aprile (Anniversario della Liberazione); - 1° maggio (Festa del lavoro); c) le festività di cui appresso: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica) Capodanno; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio) il 6 gennaio; b. 6 gennaio - Epifania3) il lunedì dopo Pasqua; c. 4) Assunzione di M.V. (15 agosto); 5) Ognissanti; 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) Natale (25 dicembre); 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre). Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (2 giugno, 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica; d) il giorno del Lunedì S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del Santo S. Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione Per il trattamento delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolopunto b) valgono le norme di legge. In caso Le ore di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, lavoro compiute durante i giorni festivi anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festività elencate ai punti b), un importo c), e d), del comma 1 cada di domenica, agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a titolo 1/26 della retribuzione stessa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di “festività non goduta” pari ad domenica coincidente con una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di cui al presente articolo domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto al Lavoratore nei casi alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con l’eventuale periodo col giorno compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corsodomenica, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionecompenso previsto dall'art.18, Parte Prima.

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Samples: CCNL

Festività. Sono considerati giorni festiviSi premette che sono considerate festive le seguenti giornate (DPR n. 792/1985, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.)art.2 Legge 260/1949): - tutte le domeniche; - il 1° gennaio, Xxxxx Santissima Madre di Dio; - il 6 gennaio, Epifania; - il 15 agosto, Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx; - il 1° novembre, tutti i giorni Santi; - l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Xxxxxxx Xxxxx; - il 25 dicembre, Natale del Signore; - il 26 dicembre, X. Xxxxxxx; - il 25 aprile, Liberazione nazionale; - il giorno di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile lunedì dopo Pasqua; - Ricorrenza della Liberazione; b. il 1° maggio - Festa festa del Lavoro; c. ; - il 2 giugno - Festa (celebrazione della festa nazionale della Repubblica; 2), a decorrere dal 2001 ( art.1, legge 20/11/2000 n. 336); - il Santo Patrono (secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva). Festività religiose cattoliche: a. - limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ( D.L. 22 febbraio 2011, n. 5) in quanto 150º anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia ( art. 7-bis, DL 64/2010 conv. con mod.Legge 100/2010). Per quanto riguarda il trattamento economico occorre fare una distinzione tra i prestatori di lavoro pagati ad ore e quelli retribuiti in misura fissa. Nelle giornate coincidenti con la festa nazionale (2 giugno), l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio) ed il giorno dell'unità nazionale (4 novembre) i datori di lavoro saranno tenuti a corrispondere ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro prestato, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o in mancanza a quello legale. Qualora i suddetti lavoratori prestino la loro opera nelle suindicate festività, avranno diritto oltre alla normale retribuzione giornaliera, alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo (art.5 Legge 260/1949). Si precisa che nel caso in cui il datore di lavoro non osservi quanto disposto dalla legge, in merito al trattamento economico, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,94 a euro 929,62 ( art.6 Legge 260/1949 modif. dall’art.75, D.Lgs. 30/12/1999, n.507). A decorrere dal 1° gennaio - Santa Madre 2007 ( articolo 1, comma 1177, Legge 296/2006) la sanzione diventa da euro 774,70 a euro 4.648,10. Ai lavoratori retribuiti in misura fissa, invece, che non abbiano prestato attività lavorativa, saranno corrisposte solo le quote degli elementi variabili della retribuzione quali, la quota giornaliera dell’indennità di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. mensa, l’indennità per lavorazioni nocive o la percentuale di maggiorazione per lavoro a turni, in quanto lo stipendio fisso mensile ricomprende già il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patronocompenso per le festività godute. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è Nel caso in cui sia stata svolta l’attività lavorativa, nelle giornate considerate festive, sarà dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Se la festività cade di domenica agli impiegati ed ai lavoratori retribuiti in misura fissa sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della festività non goduta retribuzione di fatto (art.1 Accordo Interconfederale 3/12/1954). Detto importo sarà determinato, per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti mensilmente, sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa, mentre per i lavoratori retribuiti ogni quattro settimane, oppure a tempo)quindicina, anche quattordicesima o settimana, il calcolo avverrà dividendo rispettivamente la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’artfissa per 24, 13, 12 e 6. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale Per quanto concerne la festività riconosciuta, per il 17 marzo, limitatamente all’anno 2011, il Legislatore (D.L. 22 febbraio 2011, n. 5) ha escluso l’applicazione del trattamento normalmente spettante, in conseguenza della mancata prestazione via ordinaria, per questa tipologia di ricorrenze; ha previsto, piuttosto, una particolare disciplina basata sul “trasferimento” al 17 marzo del trattamento che i datori di lavoro nei giorni di avrebbero, altrimenti, attribuito in occasione delle festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavorosoppresse. Pertanto, al fine dell’individuazione del trattamento economico-normativo da erogare ai lavoratori in sede occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011, il singolo datore di assunzione di Lavoratori lavoro può scegliere come riferimento, sia la giornata del 4 novembre sia, in turni continui si dovrà precisare che i turni di via alternativa, una qualsiasi delle altre festività ( L. n. 54/1977) tuttora soppresse (Ministero lavoro, a rotazioneinterpello 17 giugno 2011, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionen. 25).

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Samples: Retribuzione

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), Tutti i giorni dirigenti medici devono fruire di seguito specificatiun giorno di riposo in occa- sione delle seguenti festività: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile ) Capodanno - Ricorrenza della Liberazione; b. maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblicagennaio; 2. Festività religiose cattoliche:) Epifania - 6 gennaio a. 3) Anniversario Liberazione - 25 aprile; 4) Lunedì di Pasqua - mobile; 5) Festa del lavoro - gennaio - Santa Madre di Diomaggio; b. 6 gennaio - Epifania6) Festa nazionale – 2 giugno; c. il giorno del Lunedì di Pasqua7) Assunzione della Madonna - 15 agosto; d. 15 agosto 8) Ognissanti - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx1° novembre; e. 1° novembre 9) Immacolata Concezione - Ognissanti8 dicembre; f. 8 dicembre 10) X. Xxxxxx - Immacolata Concezione25 dicembre; g. 25 dicembre 11) X. Xxxxxxx - Santo Natale26 dicembre; h. 26 dicembre 12) S. Patrono - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza mobile. In occasione delle suddette festività decorre a favore del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o dirigente medico la retribuzione globale di fatto. I dirigenti medici che per ragioni inerenti il servizio dovranno tut- tavia prestare la loro opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze del ser- vizio, entro 45 gg. dalla data della festività infrasettimanale non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella fruita. Nel caso che le esigenze del servizio non permettano tale riposo l’ospedale sarà tenuto al pagamento doppio della giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolofestiva. In caso di coincidenza di una delle predette festività nazionale o religiosa con il giorno di riposo settimanale senza che sia stata effettuata prestazione lavorativa, ai dirigenti medici interessati è dovuto, in aggiunta al normale tratta- mento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retri- buzione globale di fatto. Il dirigente medico ha diritto in alternativa a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato. Lo stesso trattamento spetta al dirigente medico assente per malat- tia, infortunio, gravidanza e puerperio. Il trattamento sostitutivo delle festività soppresse con legge 54 del 5-3-’77 è regolato dalle disposizioni previste per i dipendenti pubblici dalla legge 937/77, considerando le giornate in tale norma contemplate come due a titolo di ferie aggiuntive e due a titolo di permessi retribuiti, comunque usufruibili a parziale deroga di quanto previsto dalla legge medesima. La festività del Santo Patrono qualora coincidente con la domenica non dà diritto a riposo compensativo o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionemonetizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati festivi: a) le domeniche; b) il 1º gennaio -Capodanno; -il 6 gennaio -Epifania; -il lunedì dopo Pasqua; -il 25 aprile -Anniversario della Liberazione; -il 1º maggio -Festa del Lavoro; -il 2 giugno -Festa della Repubblica; -il 15 agosto -Assunzione; -il 1º novembre -Ognissanti; -l'8 dicembre -Immacolata Concezione; -il 25 dicembre -Natale; -il 26 dicembre -X. Xxxxxxx; c) la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo all'anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate possono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla metà dell'orario giornaliero. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con esclusa la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti Patrono per la propria opera nei giorni quale è prevista la sola giornata di festività* sopra elencati è dovutariposo compensativo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella compete una maggiorazione retributiva e un'intera giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloriposo compensativo. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015comma 1, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionelett.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi 1. Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali: a. 1) 25 aprile - Ricorrenza ricorrenza della Liberazione; b. 2) 1° maggio - Festa del Lavorofesta dei lavoratori; c. 3) 2 giugno - Festa festa della Repubblica. Festività infrasettimanali: 1) il 1° giorno dell'anno; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio) l'Epifania; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxdell'Assunzione; e. 5) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx XxxxxxxS. Stefano; i. ricorrenza 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. 2. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al 1° comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. 3. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera, qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione, nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. 4. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all'art. 187. 5. Per la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro legge 5 marzo 1977, n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso54, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), Tutti i giorni dirigenti medici devono fruire di seguito specificatiun giorno di riposo in occasione delle seguenti festività: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile Capodanno - Ricorrenza della Liberazione; b. maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblicagennaio; 2. Festività religiose cattoliche:Epifania - 6 gennaio; a. 3. Anniversario Liberazione - 25 aprile; 4. Lunedì di Pasqua - mobile; 5. Festa del lavoro - gennaio - Santa Madre di Diomaggio; b. 6 gennaio 6. Festa nazionale - Epifania2 giugno; c. il giorno del Lunedì di Pasqua7. Assunzione della Madonna - 15 agosto; d. 15 agosto 8. Ognissanti - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx1° novembre; e. 1° novembre 9. Immacolata Concezione - Ognissanti8 dicembre; f. 8 dicembre 10. X. Xxxxxx - Immacolata Concezione25 dicembre; g. 25 dicembre 11. X. Xxxxxxx - Santo Natale26 dicembre; h. 26 dicembre 12. S. Patrono - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza mobile. In occasione delle suddette festività decorre a favore del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o dirigente medico la retribuzione globale di fatto. I dirigenti medici che per ragioni inerenti il servizio dovranno tuttavia prestare la loro opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro 45 gg. dalla data della festività infrasettimanale non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella fruita. Nel caso che le esigenze del servizio non permettano tale riposo l’ospedale sarà tenuto al pagamento doppio della giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolofestiva. In caso di coincidenza di una delle predette festività nazionale o religiosa con il giorno di riposo settimanale senza che sia stata effettuata prestazione lavorativa, ai dirigenti medici interessati è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un impor- to pari ad una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto. Il dirigente medico ha diritto in alternativa a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’amministrazione, sentito l’interessato. Lo stesso trattamento spetta al dirigente medico assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio. Il trattamento sostitutivo delle festività soppresse con L. 5 marzo 1977, n. 54 è regolato dalle disposizioni previste per i dipendenti pubblici dalla L. 937/77, considerando le giornate in tale norma contemplate come due a titolo di ferie ag- giuntive e due a titolo di permessi retribuiti, comunque usufruibili a parziale deroga di quanto previsto dalla legge me- desima. La festività del Santo Patrono qualora coincidente con la domenica non dà diritto a riposo compensativo o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionemonetiz- zazione.

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Samples: c.c.n.l. 5 Febbraio 2001 Personale Medico Dipendente Dagli Ospedali Religiosi

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni 1) Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di seguito specificati: 1. cui al presente articolo sono le seguenti: Festività nazionali: a. nazionali Anniversario della Liberazione 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. Lavoro 1 maggio Festa della Repubblica 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° infrasettimanali Capodanno 1 gennaio - Santa Madre di Dio; b. Epifania 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. Pasqua mobile Assunzione 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° Ognissanti 1 novembre - Ognissanti; f. Immacolata Concezione 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. X. Xxxxxx 25 dicembre - Santo Natale; h. X. Xxxxxxx 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx;Patrono della Città i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni (2) In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. (3) Per effetto di festività* quanto sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in conseguenza della caso di mancata prestazione di lavoro nei giorni nelle suindicate festività. (4) A tutto il personale assente nelle giornate di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. (5) Per le festività cadenti nel periodo di “festività non goduta” pari assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una Retribuzione Giornaliera Normale. indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. (6) Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della delle festività sopra elencate con l’eventuale periodo uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. (7) Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto. (8) Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla parte speciale del presente Contratto. (1) Il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5 Marzo 1977, n. 54, è quello previsto dai commi seguenti. (2) Al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. (3) Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornate. (4) Al lavoratore assente nelle stesse giornate per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. (5) Al lavoratore assente nelle suddette giornate per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Nazionale di Lavoro. Pertanto, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera. (6) Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in sede tutto o in parte con la percentuale di assunzione di Lavoratori in turni continui servizio si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” fa rinvio alla parte speciale del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionepresente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell'Epifania; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° maggio; - il giorno 2 giugno; - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), quindi dovranno essere retribuiti limitatamente al comune di Roma; - il giorno dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni, anche se coincidenti con il giorno di riposo settimanale, avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 60. Per gli impiegati che lavorano nella sala di spettacolo o il cui lavoro è connesso con lo spettacolo, vale il calendario dei giorni festivi adottati per gli operai addetti allo spettacolo. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività suelencate con la Retribuzione Giornaliera Normale festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il datore di lavoro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi ed al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i comuni diversi da Roma, il 29 giugno (R.G.N.SS. Xxxxxx e Xxxxx), i giorni ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre ferie oppure un giorno di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì riposo compensativo da stabilire di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patronocomune accordo secondo le esigenze aziendali. Al Lavoratore lavoratore che presti la propria opera nei giorni ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di festività* sopra elencati è dovutanovembre, giorno di celebrazione della festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o normale retribuzione contrattuale, la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle le ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloeffettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con Al lavoratore che sia stato assente in tale giorno per riposo settimanale sarà corrisposta la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normaleretribuzione giornaliera. Il trattamento di cui al presente articolo non 4 novembre è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà da considerare normale giorno feriale a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificatiretribuite sono quelle sotto indicate: 1. Festività nazionali:) il 1° giorno dell'anno; a. 2) l'Epifan ia; 3) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 4) il 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 5) il 1° maggio - Festa del Lavorodei lavoratori; c. 6) il 2 giugno - Festa della Repubblicagiugno; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio7) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro, per Roma il 29 giugno; b. 6 gennaio - Epifania; c. 8) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxdell'Assunzione; e. 9) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 10) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 11) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 12) il 26 dicembre - Xxxxx S. Xxxxxxx; i. ricorrenza . In relazione alla norma di cui al primo comma del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovutapresente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza continuità. Nulla è do vuto a d alcu n titolo a l pr estatore d 'opera - qu alunque sia la misur a e d il sis tema d i retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in con seguenza di provvedimenti disc iplinari o di asse nza ingiu stificata e comunq ue derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza coin cidenza di una festività nazionale o religiosa delle fes tività sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all'art. 113. Per la festività civile la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzionestata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro 1, secondo comma, legge 5 marzo 1977, n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso54 ( 4 novembre), il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), festivi i seguenti: 1) tutte le domeniche; 2) i giorni di seguito specificati:riposo compensativo di lavoro domenicale; 3) le seguenti festività: - 1. Festività nazionali: a. ° gennaio - Capodanno; - 6 gennaio - Epifania; - lunedì successivo alla Pasqua; - 25 aprile - Ricorrenza Anniversario della Liberazione; b. liberazione; - 1° maggio - Festa del Lavoro; c. lavoro; - 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio ; - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. Assunzione; - 1° novembre - Ognissanti; f. ; - 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. ; - 25 dicembre - Santo Natale; h. X. Xxxxxx; - 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ; - ricorrenza del Santo PatronoS. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all’art. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (coincidenza della ricorrenza del S.Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra. Il trattamento economico per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso punto 3, spettante all'operaio a norma di coincidenza legge, è corrisposto direttamente dall'impresa, unitamente alla retribuzione del mese in cui cade la festività, nella misura di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento otto ore degli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64 del presente articolo non è dovuto contratto di lavoro. A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione dal servizio e del lavoro indipendente dalla retribuzionevolontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane. * Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa edile. Per effetto la festività del 4 novembre, agli operai è corrisposto dalle imprese cooperative un trattamento economico nella misura di 8 ore della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore retribuzione calcolata sugli elementi di Lavorocui al punto 3 dell'art. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione64.

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Samples: Verbale Di Accordo

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), Tutti i giorni lavoratori devono fruire di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno: 1º gennaio - Epifania: 6 gennaio - Anniversario della Liberazione: 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio Lunedì di Pasqua - Festa del Lavoro; c. 2 giugno lavoro: 1º maggio - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio : 2 giugno - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. Assunzione della Madonna: 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° Ognissanti: 1º novembre - Ognissanti; f. Immacolata Concezione: 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. Natale: 25 dicembre - Santo Natale; h. X. Xxxxxxx: 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza Santo Patrono In occasione delle suddette festività decorre a favore del Santo Patronolavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. Al Lavoratore che presti 45. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nei nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione dalla data della festività infrasettimanale non goduta (fruita, in giornata stabilita dalla Organizzazione, sentito l'interessato, fermo restando il diritto all'indennità prevista dall'art. 49, mantenendo comunque la normale retribuzione per i lavoratori retribuiti a tempo)la festività. Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato, anche la retribuzione delle ore lavorate nella si procede alla liquidazione della giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolocalcolata ai sensi del successivo art. 45. In caso occasione di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa predette con la domenica o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento settimanale di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi precedente art. 27 il lavoratore ha diritto alla liquidazione di coincidenza della festività con l’eventuale periodo una ulteriore giornata di sospensione dal servizio e dalla retribuzionelavoro calcolata ai sensi del successivo art. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione45.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono 1. Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensati della domenica. 2. Agli affetti delle disposizioni legislative vigenti e subordinatamente all'evoluzione normativa in materia, sono altresì considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. a) Le festività del: 25 aprile - Ricorrenza (anniversario della Liberazione; b. liberazione) 1° maggio - Festa (festa del Lavoro; c. lavoro) 2 giugno - Festa (festa nazionale della Repubblica;) 2. Festività religiose cattoliche: a. b) Le festività di: Capodanno (gennaio - Santa Madre gennaio) Epifania del Signore (6 gennaio) Ss. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno) Assunzione di M.V. (15 agosto) Ognissanti (1° novembre) Immacolata Concezione (8 dicembre) Natale (25 dicembre) c) Le festività del "Lunedì di Pasqua;", di S. Xxxxxxx e del giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede del lavoro, le cui date sono stabilite annualmente con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono3. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la La retribuzione delle ore lavorate festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’artnormale retribuzione mensile. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione Qualora, invece, una delle festività cade di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposodomenica, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione mensile, un importo l'importo di una quota giornaliera della retribuzione al fatto, pari a titolo 1/26 della retribuzione mensile fissa. 4. Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. 5. Al trattamento in parola si aggiungono inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art.29 per tali prestazioni. 6. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per il lavoro festivo. 7. Qualora le festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi ai punti b) e c) ricorrano nel periodo d'assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere perla giornata festiva l’intera retribuzione globale. 8. Per quanto riguarda le festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corsonovembre, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con le domeniche.

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Samples: Employment Agreement

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.)oltre le domeniche, i giorni di seguito specificati: seguenti giorni: - Capodanno 1. Festività nazionali: a. ° gennaio - Epifania 6 gennaio - Anniversario della Liberazione 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. Venerdì santo - Lunedì dopo Pasqua - Festa del lavoro 1° maggio - Festa del Lavoro; c. della Repubblica 2 giugno - Festa Assunzione della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. B.V. Xxxxx 15 agosto - festa dell’Assunzione Giorno successivo alla Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. B.V. 16 agosto - Ognissanti 1° novembre - Ognissanti; f. Immacolata Concezione 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. Natività di N.S. 25 dicembre - Santo Natale; h. X. Xxxxxxx 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza Patrono della città Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: - Commemorazione dei defunti 2 novembre - Vigilia della Natività di N.S. 24 dicembre - Ultimo giorno dell'anno 31 dicembre E’ considerato permesso retribuito straordinario il seguente giorno, già semifestivo: - Vigilia della Assunz. della B.V. 14 agosto Al personale di cittadinanza italiana assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del Santo Patronopresente contratto, saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare di cui agli allegati 2/A, 2/B, 3/A, 3/B, 4/A, 4/B e 4/C, l’anzianità convenzionale di un anno ai mutilati e/o invalidi del lavoro o per servizio e agli invalidi vittime di atti di terrorismo. Al Lavoratore suddetto personale che presti la propria opera nei giorni abbia diritto all’anzianità convenzionale per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’artanzianità. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento L’anzianità convenzionale di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi verrà riconosciuta se l'interessato non presenterà la relativa documentazione entro e non oltre un mese dalla data di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzioneassunzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni il rapporto di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionelavoro.

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Samples: c.c.n.l. (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale festivi le domeniche ovvero il giorno di riposo settimanale sostitutivo e le seguenti ricorrenze (R.G.N.), i giorni legge n. 260/1949): - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. Pasqua - il giorno di lunedi dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro; c. il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al comune di Pasqua; d. 15 agosto Roma - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre il giorno dell'Assunzione - Ognissanti; f. 8 dicembre il giorno di Ognissanti - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre il giorno dell'Immacolata Concezione - Santo Natale; h. il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. la ricorrenza del Santo PatronoPatrono locale. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività Qualora in tali giornate non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata vi sia prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articololavoro, il trattamento economico è compreso nella retribuzione mensile. In caso di coincidenza di una della festività nazionale o religiosa con la domenica o ovvero con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con compensativo, il godimento lavoratore avrà diritto ad un ventiseiesimo aggiuntivo della retribuzione mensile o ad un trentesimo in caso di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento lavoratore di cui al punto A) articolo 24 del presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi c.c.n.l. Qualora il dipendente sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dal successivo art. 22 Parte comune del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza della di una delle festività su elencate con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015la festa del Patrono locale (intendendo per tale quello dove ha sede la cooperativa), l’obbligatorierà il dipendente perda il trattamento economico a fornire questa relativo, la prestazione lavorativa durante cooperativa, in sostituzione, riconoscerà un giorno festivodi riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. In riferimento alla legge 5 marzo 1977, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore n. 54, contenente disposizioni in materia di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo ed al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, al dipendente che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Al dipendente che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale senza maggiorazione per le ore effettivamente prestate in tale giorno, spetterà un giorno di riposo retribuito compensativo. Al dipendente che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”normale retribuzione giornaliera. Se il contratto Il 4 novembre è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneda considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: - Festività nazionali 1. Festività nazionali: a. ) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2) 1° maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori - Festività infrasettimanali c. 2 giugno - Festa della Repubblica;1) il 1° giorno dell'anno 2. Festività religiose cattoliche:) l'Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;dell'Assunzione e. 5) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al primo comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all'art. 73. Per le due festività civili la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge 5 marzo 1977, n. 54 (2 giugno e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso4 novembre), il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali 1. Festività nazionali: a. ) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 12) l° maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori Festività infrasettimanali c. 2 giugno - Festa della Repubblica;1) il l° giorno dell'anno 2. Festività religiose cattoliche:) l'Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;dell' Assunzione e. 15) il l° novembre - Ognissanti; f. 8 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al primo comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, semprechè non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all'art. 115, Seconda Parte. Per le due festività civili la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio legge 5 marzo 1977, n. 54 (2 giugno e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso4 novembre), il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali 1. Festività nazionali: a. ) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2) 1° maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori c. 3) 2 giugno - Festa della Repubblica;Repubblica Festività infrasettimanali 1) Il 1° giorno dell'anno 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. ) Il 6 gennaio - Epifania;l'Epifania c. il 3) Il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 4) Il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;Festa dell'Assunzione e. 5) Il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 6) L'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) Il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) Il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9) La solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Patrono del luogo ove si svolge il lavoro A) In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) cui al 1° comma del presente articolo nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. B) Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articolo. lavoratore stesso. C) In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la una domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentealtra festività, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. D) Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento di cui previsto al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni comma precedente. E) Le ore di lavoro, a rotazionequalsiasi titolo richieste, comprenderanno anche prestate nei giorni festivifestivi indicati nel presente articolo, richiedendo dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli articoli 77 e 78 del precedente Titolo XVI del presente contratto. F) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionerelativa sola maggiorazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificatiretribuite sono quelle sotto indicate: 1. Festività nazionali:) il 1° giorno dell'anno; a. 2) l'Epifania; 3) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 4) il 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 5) il 1° maggio - Festa del Lavorodei lavoratori; c. 6) il 2 giugno - Festa della Repubblicagiugno; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio7) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro, per Roma il 29 giugno; b. 6 gennaio - Epifania; c. 8) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxdell'Assunzione; e. 9) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 10) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 11) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 12) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza . In relazione alla norma di cui al primo comma del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovutapresente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all'art. 111. Per la festività civile la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzionestata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro 1, secondo comma, legge 5 marzo 1977, n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso54 (4 novembre), il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali: a. 1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2) 1° maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori c. 3) 2 giugno - Festa della Repubblica;Repubblica (NOTA 7) Festività infrasettimanali: 1) il 1° giorno dell’anno 2. Festività religiose cattoliche:) l’Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;Festa dell’Assunzione e. 5) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 6) l’8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al primo comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all’art. 195. Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro legge 5/3/1977, n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso54, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. - Nota 7 - Festività ripristinata dalla legge 29/11/2000, n. 336. La modifica decorre dall’1/6/2001.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. cui ai successivi commi del presente articolo sono le seguenti: Anniversario della Liberazione 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° Lavoro 1 maggio Capodanno 1 gennaio - Santa Madre di Dio; b. Epifania 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. Pasqua mobile Assunzione 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° Ognissanti 1 novembre - Ognissanti; f. Immacolata Concezione 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. X. Xxxxxx 25 dicembre - Santo Natale; h. X. Xxxxxxx 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo PatronoPatrono della Città In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Per effetto di festività* quanto sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in conseguenza della caso di mancata prestazione di lavoro nei giorni nelle suindicate festività. A tutto il personale assente nelle giornate di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di festività, per riposo settimanale, malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposoretribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari la lavoratrice ha diritto ad una Retribuzione Giornaliera Normaleindennità integrativa di quella a carico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della delle festività sopra elencate con l’eventuale periodo uno dei giorni di sospensione dal servizio e o dalla retribuzioneretribuzione per provvedimenti disciplinari. * Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto. Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore percentuale di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui servizio si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” fa rinvio alla parte speciale del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionepresente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali 1. Festività nazionali: a. ) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2) 1° maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori Festività infrasettimanali c. 2 giugno - Festa della Repubblica;1) il 1° giorno dell'anno 2. Festività religiose cattoliche:) l'Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;dell'Assunzione e. 5) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al primo comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, semprechè non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corriposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all'art. 115, seconda Parte. Per le due festività civili la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio legge 5 marzo 1977, n. 54 (2 giugno e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso4 novembre), il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali 1. Festività nazionali: a. ) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° 2) l maggio - Festa del Lavoro;lavoro c. 3) 2 giugno - Festa della Repubblica;Repubblica Festività infrasettimanali 1) il 1° giorno dell’anno 2. Festività religiose cattoliche:) l’Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;Festa dell’Assunzione e. 1° 5) l’ 1 novembre - Ognissanti; f. 8 6) l’8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx;S. Stefano i. ricorrenza 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Per le “festività soppresse” si è tenuto conto nella determinazione della retribuzione mensile e, di festività* sopra elencati conseguenza, nessuna voce aggiuntiva è dovutada considerare a questo titolo. In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzioneall’art. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione13.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), festivi tutte le domeniche e i giorni di seguito specificatiseguenti: (1. Festività nazionali:) 1° giorno dell'anno a. (2) 6 gennaio (Epifania del Signore) (3) 25 aprile - Ricorrenza (anniversario della Liberazione;) b. (4) lunedì dopo Pasqua (5) 1° maggio - Festa (festa del Lavoro;) c. (6) 2 giugno - Festa (anniversario della fondazione della Repubblica;) 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. (7) 15 agosto - festa dell’Assunzione (Assunzione della Xxxxxxx B.V. Xxxxx;) e. (8) 1° novembre - (Ognissanti;) f. (9) 4 novembre (Unità nazionale) (*) (10) 8 dicembre - (Immacolata Concezione;) g. (11) 25 dicembre - Santo (Natale;) h. (12) 26 dicembre - Xxxxx (X. Xxxxxxx;) i. ricorrenza (13) S. Patrono del Santo Patronoluogo (**) (*) La celebrazione di tale festività nazionale è spostata alla domenica successiva dalla legge 5.3.77 n. 54. Al Lavoratore che presti (**) Per il Comune di Roma la propria opera festa del S. Patrono è il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx). Quando la festa del S. Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguen te. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività* sopra elencati festività nazionali e infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali e infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: (a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; (b) se lavorano è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloprecedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime 2 settimane della sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall'art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di coincidenza prestazio ne di una festività nazionale o religiosa lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con maggiorazione per il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento lavoro festivo di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi all'art. 50. A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo nonché a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: (a) per la sottoscrizione “festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.54 n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con doppia firma” del Lavoratore “la domenica. Pertanto il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti; (b) per accordo le 4 festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e accettazione”Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, 1 giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Se Le parti individuali possono altresì convenire: (a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo il contratto è già in corsocui godimento sarà tra le stesse parti concordato, il Datore tenendo conto delle esigenze aziendali; (b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al Contratto di assunzionelavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), : a) le domeniche o i giorni di seguito specificatiriposo settimanale compensativo di cui all'art. 19 (Parte prima - Comune); b) le festività del: 25 aprile (Anniversario della Liberazione); 1º maggio (Festa del lavoro); c) le festività di cui appresso: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica) Capodanno; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio) il 6 gennaio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) Assunzione di M.V. (15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxagosto); e. 1° novembre - 5) Ognissanti; f. 6) Immacolata Concezione (8 dicembre - Immacolata Concezionedicembre); g. 7) Natale (25 dicembre - Santo Nataledicembre); h. 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx;dicembre). Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (2 giugno, 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. i. ricorrenza d) Il giorno del Santo S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione Per il trattamento delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolopunto b) valgono le norme di legge. In caso Le ore di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, lavoro compiute durante i giorni festivi anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festività elencate ai punti b), un importo c) e d) del 1º comma cada di domenica, agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a titolo 1/26 della retribuzione stessa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di “festività non goduta” pari ad domenica coincidente con una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di cui al presente articolo domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto al Lavoratore nei casi alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con l’eventuale periodo col giorno compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corsodomenica, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionecompenso previsto dall'art. 18, Parte prima.

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Festività. Sono considerati giorni festivi: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell'Epifania; - il giorno di Pasqua; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° maggio; - il giorno 2 giugno; - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma; - il giorno dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 52 del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5/3/1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale ed al D.P.R. 28/12/1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i comuni diversi da Roma, del 29 giugno (R.G.N.SS. Xxxxxx e Xxxxx), i giorni ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di seguito specificati: 1ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovutadell'unità nazionale, spetterà, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o normale retribuzione contrattuale, la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle le ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloeffettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normaleretribuzione giornaliera. Il trattamento di cui al presente articolo non 4 novembre è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà da considerare normale giorno feriale a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetutti gli effetti.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: - Festività nazionali 1. Festività nazionali: a. ) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2) 1° maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori - Festività infrasettimanali c. 2 giugno - Festa della Repubblica;1) il 1° giorno dell'anno 2. Festività religiose cattoliche:) l'Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di lunedì dopo Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;dell'Assunzione e. 5) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al primo comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all'art. 97. Per le due festività civili la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge 5 marzo 1977, n. 54 (2 giugno e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso4 novembre), il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con festivi le ricorrenze previste dalle vigenti Norme di Legge e la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1Festa della Patrona dell’Aeronautica. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. CHIARIMENTI A VERBALE Con decorrenza 1° maggio - Festa 2004 il Pilota può richiedere, nei tempi stabiliti per la pro- grammazione del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei turno mensile, n. 4 giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), riposo anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloconsecutivi. In caso di coincidenza accettazione della richiesta da parte dell’Azienda, gli stessi saranno eviden- ziati e considerati non spostabili salvo eventi imprevisti legati all’operativo. Comunque, nel xxxxx xxx xxxx, x. 0 giorni di riposo saranno considerati inamovibili ed evidenziati nel turno con la dicitura RIPI. La variazione al riposo programmato sarà comunicata dall’Azienda entro le ore 21.00 del giorno antecedente il riposo stesso. Con decorrenza 1° maggio 2004 qualora nella programmazione del turno individua- le vengano assegnati un numero di riposi inferiori a 10, non potranno essere program- mati riposi arretrati nè riposi aggiuntivi annuali salvo casi di ridotta attività nel mese. I riposi riprogrammati, riferiti al trimestre precedente, saranno riassegnati in aggiun- ta al numero dei riposi previsti nei due trimestri successivi. Con decorrenza 1° maggio 2004, in caso di cancellazione da parte dell’Azienda di una festività nazionale attività programmata, al Pilota sarà assegnato, in sostituzione, un impiego di riserva (RSC). Possono essere esaminate dall’Azienda eventuali richieste del Pilota di riposi arretrati o religiosa ferie o riposi aggiuntivi. Per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2003, la domenica o con giorno spettanza annua di giornate di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con è elevata di nr. 7 giorni, previa verifica da effettuare tra le Parti, entro il godimento 31.12 di un'altra giornata ciascun anno, della effettiva potenzialità azien- dale di riposo, anche accreditandola alla Banca assegnazione delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento spettanzeaggiuntive di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi sopra. La maturazione di coincidenza tale spettanza aggiuntiva avviene in ragione di 2,33 giorni per ogni quadrimestre completo di servizio. Quanto precede decorre dall’anno 2004, ferma restando, fino a tale data, la preesistente norma. Su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, l’Azienda incontrerà le stesse per esaminare l’eventuale ridistribuzione dei riposi aggiuntivi annuali, di cui alla pre- cedente nota a verbale 1), nell’ambito della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015categoria piloti, l’obbligatorierà a fornire senza ulteriori costi per la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneCompagnia.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: Festività Nazionali 1. Festività nazionali: a. 25 aprile Aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2. maggio Maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori c. 3. 2 giugno Giugno - Festa della Repubblica;Repubblica Festività infrasettimanali 1. Il 1° giorno dell'anno 2. Festività religiose cattoliche:Il 6 Gennaio - l'Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il 3. Il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 4. Il 15 agosto Agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;dell'Assunzione e. 1° novembre 5. Il 1- Novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre 6. L'8 Dicembre - Immacolata Concezione; g. 7. Il 25 dicembre Dicembre - Santo Natale; h. 8. Il 26 dicembre Dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9. La solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Patrono del luogo ove si svolge il lavoro A. In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) cui al primo comma del presente articolo nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articolo. lavoratore stesso. C. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la una domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentealtra festività, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. D. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normaleai sensi dell'art. Il 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento di cui previsto al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni comma precedente. E. Le ore di lavoro, a rotazionequalsiasi titolo richieste, comprenderanno anche prestate nei giorni festivifestivi indicati nel presente articolo, richiedendo dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli artt. 79 e 80 del precedente Titolo XVIII del presente contratto. F. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionerelativa sola maggiorazione.

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Samples: CCNL 29/11/2011

Festività. Sono considerati da considerarsi giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali:il primo giorno dell’anno; a. 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile - Ricorrenza aprile, Anniversario della Liberazione; b. 4. il giorno di lunedì dopo Pasqua; 5. il maggio - Festa maggio, festa del Lavorolavoro; c. 6. il 2 giugno - Festa giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica; 27. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il 15 agosto, giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx; e. 8. il novembre - novembre, giorno di Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata 9. il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale [2]; 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione; g. 11. il 25 dicembre - Santo dicembre, giorno di Natale; h. 12. il 26 dicembre - Xxxxx dicembre, X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 13. la festa del Santo PatronoPatrono del luogo. Al Lavoratore che presti la propria opera Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività* festivi- tà nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni previste dal- le vigenti normative. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, e 4 Novembre) è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base al vigente C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencati elencate, è dovutasoddisfatto con la percentuale prevista dall’articolo stesso quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corri- sposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 18. In base alle norme con- trattuali e di Legge, fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: 1. per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; 2. per le quattro festività soppresse, (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga or- dinaria, fatta eccezione per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività casi ove non goduta (per i lavoratori retribuiti vi sia effettiva prestazione lavorativa; 3. in alternativa a tempo)quanto previsto ai punti precedenti, anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva compatibilmente con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione esigenze aziendali e dove tra datore di lavoro nei giorni e lavoratore si rag- giunga un accordo in tal senso, la festività nazionale la cui celebrazione è stata spostata alla domenica e le quattro festività religiose soppresse, potranno essere godute, in tutto od in parte, quale periodo aggiuntivo di ferie o ore in aggiunta alla banca ore. Limitatamente alle festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposopunto 2), anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, resta inteso che esse vanno pagate in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione o in alternativa, un importo a titolo godute quali giornate di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la ferie solo ed in quanto in dette giornate vi sia stata effettiva prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionelavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Festività. 1. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: a) le domeniche; b) il 1. Festività nazionali: a. ° gennaio - Capodanno; il 6 gennaio - Epifania; il lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile - Ricorrenza Anniversario della Liberazione; b. ; il 1° maggio - Festa del Lavoro; c. ; il 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. ; il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. Assunzione; il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 ; l’8 dicembre - Immacolata Concezione; g. ; il 25 dicembre - Santo Natale; h. ; il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. c) la ricorrenza del Santo PatronoPatrono della località in cui il dipendente presta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Al Lavoratore A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo all’anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate possono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla metà dell’orario giornaliero. 3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. 4. Ai dipendenti che presti la propria opera prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la ricorrenza del Santo Patrono per la quale é prevista la sola giornata di festività* sopra elencati è dovutariposo compensativo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella compete una maggiorazione retributiva e un’intera giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articoloriposo compensativo. 5. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa di cui al comma 1, lett. b) e c) con la domenica altri giorni festivi, o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentedomenicale o periodico, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori interessati un ulteriore importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento alla quota giornaliera della retribuzione di cui al presente articolo all’art. 56, comma 4 lett. b). 6. Ai dipendenti professanti religioni diverse da quella cattolica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 516/1988 e 101/1989. Le ore lavorative non è dovuto al Lavoratore nei casi prestate il sabato, laddove l’articolazione dell’orario di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire lavoro preveda la prestazione lavorativa durante un giorno festivodell’attività per detto giorno, potrà derivare da fatti concludenti sono recuperate la domenica o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche altri giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionelavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua Lunedì di Pasqua Anniversario della Liberazione; b. 1° maggio - , Festa del Lavoro; c. 2 giugno - , Festa della Repubblica;, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. 2. Festività religiose cattoliche:In sede di confronto tra le parti a livello locale si procederà all’individuazione di una festività, aggiuntiva a quelle di cui al comma 1., legata a eventi civili o religiosi di particolare rilevanza locale, a parziale compensazione della riduzione delle giornate di ferie, verificatasi a seguito dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 37 del presente Contratto. a. 1° gennaio - Santa Madre 3. In occasione delle suddette festività decorre a favore dei dipendenti la retribuzione giornaliera di Dio;cui all’articolo 72 comma 3. b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono4. Al Lavoratore I dipendenti che presti per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovutanelle suddette giornate avranno diritto, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo)alle maggiorazioni di cui all’articolo 32, anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le maggiorazioni previste dall’artesigenze di servizio. 5. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l’Ente è tenuto al pagamento, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività aggiunta alla retribuzione di cui al presente articolocomma 4, di un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’articolo 72 comma 3. 6. In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto al dipendente un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’articolo 72 comma 3. In alternativa, il dipendente, a sua richiesta, può godere del trattamento previsto al successivo comma 7. 7. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale il dipendente ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale da concordare con la Direzione dell’Ente. 8. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo, al dipendente interessato è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione giornaliera di cui all’articolo 72 comma 3. 9. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa infrasettimanale con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la altra festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi sopra, sarà concordata a livello di coincidenza della Ente altra festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionesostitutiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. retribuite sono quelle sotto indicate: - Festività nazionali: a. 1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2) 1° maggio - Festa del Lavorodei lavoratori; c. 3) 2 giugno - Festa della Repubblica; - Festività infrasettimanali: 1) il 1° giorno dell'anno; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. ) il 6 gennaio - Epifanial'Epifania; c. 3) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 4) il 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxdell'Assunzione; e. 5) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. 8) il 26 dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9) la solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. A) In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) cui al 1° comma del presente articolo nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. B) Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articolo. lavoratore stesso. C) In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la una domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentealtra festività, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. D) Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normaleai sensi dell'art. Il 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento di cui previsto al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni comma precedente. E) Le ore di lavoro, a rotazionequalsiasi titolo richieste, comprenderanno anche prestate nei giorni festivifestivi indicati nel presente articolo, richiedendo dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli artt. 79 e 80 del precedente Titolo XVIII del presente contratto. F) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionerelativa sola maggiorazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali

Festività. Sono considerati giorni festivi1. Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.)di norma, i giorni di seguito specificatidel riposo festi- vo, sono le seguenti: 1. Festività a) festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza b) festività infrasettimanali: c) Patrono della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica;città. 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una delle fe- stività elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno. 3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguen- te alla fruizione del riposo festivo, è il seguente: a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), del- l’art. 18, verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retri- buzione settimanale, rapportata all’orario medio effettuato. 4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di dome- nica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposoelencate al comma 1 del presente articolo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentedovrà essere corri- sposta, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione mensile, un importo a titolo una giornata di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normaleretri- buzione contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. Il trattamento La stessa giornata di cui retribuzio- ne contrattuale, al presente articolo non è dovuto al Lavoratore netto di quanto corrisposto per tale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di coincidenza infortunio o maternità, dovrà essere corrisposta ai la- voratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle stesse giornate di festività. Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015giornata del 4 novembre, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, trovano compensazione in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni corrispon- denti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono Agli effetti presente contratto sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), : a) le domeniche o i giorni di seguito specificati:riposo; 1. Festività b) le festività nazionali: a. : 25 aprile - Ricorrenza della Liberazionee 1° maggio; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. c) le ricorrenze festive: 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - (Capodanno), Epifania; c. il giorno del . Lunedì di Pasqua; d. , 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. (Assunzione), 1° novembre - (Ognissanti; f. ), 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. (Immacolata), 25 dicembre - Santo (Natale; h. ), 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del (S.Stefano), 12 aprile (San Zenone). Le festività di Natale e Santo PatronoStefano saranno convenzionalmente godute il 24 ed il 25 dicembre, giorni nei quali il Casinò resterà chiuso. Al Lavoratore che presti la propria opera Chi presta attività lavorativa nei giorni 24 e 25 dicembre per esigenze di festività* sopra elencati è dovutaservizio, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzatimaggiorazione retributiva di cui ai paragrafi c) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’arte d) del 2° comma dell'art. 1958 fruirà di riposi compensativi pari al numero d'ore effettivamente lavorate. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di Le altre festività di cui al presente articoloai punti b) e c) del 1° comma: a) per il ramo giochi: - se lavorate, saranno retribuite con una maggiorazione pari a quella prevista dall'art. In caso 8-c.2 lett. C) comprensiva dell'indennità di coincidenza Frsv. 15; - in ogni caso, dette festività saranno recuperate con altrettante giornate di una festività nazionale permesso retribuito da aggiungere alle ferie, b) per il ramo amministrativo ed ausiliario: - tali festività, ove cadano in giorni di riposo o religiosa ferie, o siano lavorate, saranno compensate con la domenica o corresponsione di 1/26° della normale retribuzione mensile. Le festività soppresse con giorno legge 05/03/1997 n° 54 (festa della Repubblica ex 2 giugno, festa dell'Unità Nazionale- ex 4 novembre, X.Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS: Xxxxxx e Xxxxx) sono trasformate in sei giorni di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposopermessi individuali retribuiti. Per ausiliari ed amministrativi, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavorodetti permessi, a rotazionescelta del lavoratore, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo potranno essere compensati con la sottoscrizione “relativa indennità sostitutiva (1/26° della normale retribuzione mensile). Le modalità di godimento dei permessi individuali dovranno essere concordati dai singoli lavoratori con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”la Società nel rispetto delle esigenze di servizio. Se entro il contratto è già in corso31/12 d'ogni anno i permessi non sono stato goduti, verranno riprogrammati e goduti entro il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione30 marzo dell'anno successivo.

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Samples: Employment Agreement

Festività. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensati della domenica. Xxxx affetti delle disposizioni legislative vigenti e subordinatamente all’evoluzione normativa in materia, sono altresì considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.: a) Le festività del: 25 aprile ( anniversario della liberazione ), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa ( festa del Lavorolavoro ), 2 giugno ( festa nazionale della Repubblica ); c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. b) Le festività di: Capodanno ( 1° gennaio - Santa Madre ), Epifania del Signore ( 6 gennaio ), Ss. Xxxxxx e Paolo, per il comune di DioRoma ( giorno del Santo Patrono – 29 giugno ), Assunzione di M.V. ( 15 agosto ), Ognissanti ( 1° novembre ), Immacolata Concezione ( 8 dicembre ), Natale ( 25 dicembre ); b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno c) Le festività del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della ” , di X. Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza e del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovutasede del lavoro, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la le cui date sono stabilite annualmente con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti La retribuzione delle ore lavorate festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’artnormale retribuzione mensile. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione Qualora, invece, una delle festività cade di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposodomenica, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione mensile, un importo l’importo di una quota giornaliera della retribuzione al fatto, pari a titolo 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiungono inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’art.29 per tali prestazioni. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora le festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi ai punti b) e c) ricorrano nel periodo d’assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale. Per quanto riguarda le festività ( 4 novembre ) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corsonovembre, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con le domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (R.G.N.l° gennaio), i giorni ; - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio Pasqua; - Festa del Lavoro; c. 2 giugno lavoro (l° maggio); - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (l5 agosto); - Ognissanti (l° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre novembre); - Immacolata Concezione; g. Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre dicembre); - Santo Natale; h. Stefano (26 dicembre dicembre); - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 58. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nei giorni nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di festività* sopra elencati è dovutanorma e compatibilmente con le esigenze di servizio, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione entro quattro mesi dalla data della festività infrasettimanale non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo)fruita, anche in giornata stabilita dalla Struttura, sentito l'interessato. Qualora l’organizzazione del lavoro non consenta la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione fruizione del riposo entro l’indicato termine, sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività corrisposta la paga oraria di cui al presente articoloall’art. 58 per le ore effettivamente prestate in occasione delle predette festività, con pagamento dell’indennità per servizio festivo di cui all’art. 6l o della maggiorazione di cui all’art. 59, secondo le rispettive discipline contrattuali. In caso occasione di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa predette con la domenica o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con settimanale di cui all'art. 30, il godimento lavoratore ha diritto di un'altra giornata fruire di un ulteriore giorno di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentein altro giorno stabilito dalla Struttura, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneservizio.

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Samples: Contrattazione Collettiva

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:retribuite sono quelle sotto indicate: Festività Nazionali 1. Festività nazionali: a. 25 aprile 26 Aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 2. maggio Maggio - Festa del Lavoro;dei lavoratori c. 3. 2 giugno Giugno - Festa della Repubblica;Repubblica Festività infrasettimanali 1. Il 1° giorno dell'anno 2. Festività religiose cattoliche:Il 6 Gennaio - l'Epifania a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il 3. Il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 4. Il 15 agosto Agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;dell'Assunzione e. 5. Il novembre Novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre 6. L'S Dicembre - Immacolata immacolata Concezione; g. 7. Il 25 dicembre Dicembre - Santo Natale; h. 8. Il 26 dicembre Dicembre - Xxxxx X. Xxxxxxx; i. ricorrenza 9. La solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. A. In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) cui al primo comma del presente articolo nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articolo. lavoratore stesso. C. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la una domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentealtra festività, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione sarà corrisposta al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. D. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della Legge 5 Marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento di cui previsto al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni comma precedente. E. Le ore di lavoro, a rotazionequalsiasi titolo richieste, comprenderanno anche prestate nei giorni festivifestivi indicati nel presento articolo, richiedendo dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli articoli 78 e 79 del precedente Titolo XVIII del presente contratto. F. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionerelativa sola maggiorazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.RGN), i giorni di seguito appresso specificati: 1. Festività festività nazionali: a. a) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° b) 1 maggio - Festa del Lavorodei Lavoratori; c. c) 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattolichefestività religiose: a. a) 1° gennaio - Santa Madre di Dioprimo giorno dell’anno; b. b) 6 gennaio - Epifania; c. c) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. d) 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxdell’Assunzione; e. 1° e) 1 novembre - Ognissanti; f. f) 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. g) 25 dicembre - Santo Natale; h. h) 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza i) la solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle le ore lavorate di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva festiva, con le maggiorazioni previste dall’artdagli Artt. 195145 e 147. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolosopra. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà retribuzione conseguente a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneprovvedimenti disciplinari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Unico Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. maggio gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del Lavoro; c. 2 giugno Lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre novembre); - Immacolata Concezione; g. Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre dicembre); - Santo Natale; h. Stefano (26 dicembre dicembre); - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 58. l lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nei giorni nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di festività* sopra elencati è dovutanorma e compatibilmente con le esigenze di servizio, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione entro quattro mesi dalla data della festività infrasettimanale non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo)fruita, anche in giornata stabilita dalla Struttura, sentito l’inte- ressato. Qualora l’organizzazione del lavoro non consenta la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione fruizione del riposo entro l’indicato termine, sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività corrisposta la paga oraria di cui al presente articoloall’art. 58 per le ore effettivamente prestate in occasione delle predette festività, con pagamento dell’indennità per servizio festivo di cui all’art. 61 della maggiorazione di cui all’art. 59, secondo le rispettive discipline contrattuali. In caso occasione di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa predette con la domenica o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con settimanale di cui all’art. 30, il godimento lavoratore ha diritto di un'altra giornata fluire di un ulteriore giorno di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentein altro giorno stabilito dalla Struttura, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneservizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. 1. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.)retribuzione ordinaria, i giorni di seguito appresso specificati: 1. Festività ) festività nazionali: a. a) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° b) 1 maggio - Festa del Lavorodei Lavoratori; c. c) 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche) festività religiose: a. a) 1° gennaio - Santa Madre di Dioprimo giorno dell'anno; b. b) 6 gennaio - Epifania; c. c) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. d) 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxdell'Assunzione; e. 1° e) 1 novembre - Ognissanti; f. f) 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. g) 25 dicembre - Santo Natale; h. h) 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza i) la solennità del Santo PatronoPatrono del comune luogo di lavoro 2. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (retribuzione ordinaria, la quota oraria di tale retribuzione per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle le ore lavorate di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva festiva, con le maggiorazioni previste dall’art. 19570. 3. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolosopra. In 0.Xx caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normalegiornata lavorativa. Il 0.Xx trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale l'eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà retribuzione conseguente a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneprovvedimenti disciplinari.

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Samples: Collective Labor Agreement

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno 1 gennaio Epifania 6 gennaio Anniversario della Liberazione 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Lunedì di Pasqua . Festa del Lavoro; c. Lavoro 1 maggio Festa della Repubblica 2 giugno - Festa Assunzione della Repubblica;Madonna 15 agosto Ognissanti 1 novembre Immacolata Concezione 8 dicembre Natale 25 dicembre S. Stefano 26 dicembre Santo Patrono . 2. Festività religiose cattoliche:In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 45. a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono3. Al Lavoratore che presti I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nei nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione dalla data della festività infrasettimanale non goduta (fruita, in giornata stabilita dalla Organizzazione, sentito l’interessato, fermo restando il diritto all’indennità prevista dall’articolo 49, mantenendo comunque la normale retribuzione per i lavoratori retribuiti a tempo)la festività. 4. Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato, anche la retribuzione delle ore lavorate nella si procede alla liquidazione della giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolocalcolata ai sensi del successivo articolo 45. 5. In caso occasione di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa predette con la domenica o con il giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento settimanale di cui al presente precedente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi 27 il lavoratore ha diritto alla liquidazione di coincidenza della festività con l’eventuale periodo una ulteriore giornata di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” lavoro calcolata ai sensi del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionesuccessivo articolo 45.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), Nel contratto dei metalmeccanici sono considerate festività le domeniche o i giorni di seguito specificati: 1riposo settimanale compensativo (agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370). Festività nazionali: a. Le festività di calendario retribuite dal contratto della metalmeccanica sono le seguenti: - 25 aprile (anniversario della liberazione) - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio (festa del lavoro) - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa (festa nazionale della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. ) - Capodanno (gennaio gennaio) - Santa Madre Epifania del Signore (6 gennaio) - Lunedì di Dio; b. 6 gennaio Pasqua (mobile) - Epifania; c. Ss. Xxxxxx e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono – 29 giugno) - Assunzione di M.V. (15 agosto) - Ognissanti (1° novembre) - Immacolata Concezione (8 dicembre) - Natale (25 dicembre) - X. Xxxxxxx (26 dicembre) - il giorno del Lunedì S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la lavoro La retribuzione delle ore lavorate festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’artnormale retribuzione mensile. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione Leggi anche gli aumenti degli stipendi 2011- 2012.Qualora, invece, una delle festività cada di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposodomenica, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzioneretribuzione mensile, un importo l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a titolo 1/26 della retribuzione mensile fissa, legati ai livelli. Tale trattamento è dovuto, per il giorno di “festività non goduta” pari ad domenica coincidente con una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di coincidenza domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.Qualora le festività con l’eventuale (escluse il 25 aprile, il 1° maggio ed il 2 giugno) ricorrano nel periodo di sospensione dal servizio assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale. In sostituzione delle festività abolite dalla retribuzionelegge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori usufruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire quanto riguarda la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore festività del 4 novembre la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corsonovembre, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

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Samples: Telecommunications

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi Le festività che dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali 1. Festività nazionali: a. ) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. Liberazione 2) 1° maggio - Festa del Lavoro; c. dei lavoratori 3) 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Repubblica (nota 7) Festività religiose cattoliche: a. infrasettimanali 1) il gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. giorno dell’anno 2) l’Epifania 3) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. lunedì dopo Pasqua 4) il 15 agosto - festa Festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 5) il 1° novembre - Ognissanti; f. 8 Ognissanti 6) l’8 dicembre - Immacolata Concezione; g. Concezione 7) il 25 dicembre - Santo Natale; h. Natale 8) il 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza X. Xxxxxxx 9) la solennità del Santo PatronoPatrono del luogo ove si svolge il lavoro. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni In relazione alla norma di festività* sopra elencati è dovutacui al primo comma del presente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di cui sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al presente articololavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteuna domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo pari alla quota giornaliera della retribuzione di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento fatto di cui al presente articolo non all’art. 187. Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro legge 5 marzo 1977, n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso54, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo lavoratore beneficerà del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionetrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. (nota 7) Festività rispristinata dalla legge 29 novembre 2000, n. 336. La modifica decorre dal 1° giugno 2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.RGN), i giorni di seguito appresso specificati: 1. Festività festività nazionali: a. a) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° b) 1 maggio - Festa del Lavorodei Lavoratori; c. c) 2 giugno - Festa della Repubblica; d) 4 novembre - Festa dell'Unità Nazionale (coincidente con la prima domenica di novembre). 2. Festività religiose cattolichefestività religiose: a. a) 1° gennaio - Santa Madre di Dioprimo giorno dell'anno; b. b) 6 gennaio - Epifania; c. c) il giorno del Lunedì di Pasqua; d. d) 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxxdell'Assunzione; e. 1° e) 1 novembre - Ognissanti; f. f) 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. g) 25 dicembre - Santo Natale; h. h) 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza i) la solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (Lorda Normale, la quota oraria di tale retribuzione per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle le ore lavorate di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva festiva, con le maggiorazioni previste dall’artdagli Artt. 195145 e 147. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolosopra. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale l'eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà retribuzione conseguente a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneprovvedimenti disciplinari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx XxxxxVergine Maria; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx XxxxxxxSanto Stefano; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx Lavoro potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i I giorni di seguito specificati: festività annuali sono: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile ° gennaio - Ricorrenza Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25aprile - anniversario della Liberazione; b. ; 1° °maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. lavoro; 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. Assunzione; 1° novembre - Ognissanti; f. ; 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. ; 25 dicembre - Santo Natale; h. ; 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. Santo Stefano; Festività ricorrenza del Santo PatronoPatrono del luogo ove ha sede di lavoro.Festività aboliteSono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modificazioni. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente.I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (per i lavoratori mensilizzati1º gennaio-31 dicembre) o potranno essere utilizzati entro il 31gennaio dell'anno successivo; qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti loro scadenza Ferie Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. L’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetta 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese prestato.Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento le assenze giustificate, nonchè i periodi di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendenteassenza per gravidanza e puerperio, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo applicazione delle specifiche disposizioni di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzionelegge.

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Samples: CCNL Legno Arredamento Mobili

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), festivi tutte le domeniche ed i giorni di seguito specificatiseguenti: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazioneil primo giorno dell’anno; b. 1° maggio - Festa 2. il 6 gennaio, Epifania del LavoroSignore; c. 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno - Festa giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 27. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il 15 agosto, giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione dell’assunzione della Xxxxxxx B.V. Xxxxx; e. 1° novembre - 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); g. 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre - Santo dicembre, giorno di Natale; h. 12. il 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxxdicembre, Santo Stefano; i. ricorrenza 13. la festa del Santo Patronopatrono del luogo (**). Al Lavoratore che presti Quando la propria opera festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività* sopra elencati festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: Il lavoratore che svolge almeno 3 ore del proprio normale orario giorna- liero di lavoro nel periodo definito dal DL 66/2003 art. 1 comma 2 lettera d) è considerato lavoratore notturno. a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (retribuzione di cui al punto a), una secon- da retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i lavoratori mensilizzatila- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) o per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione della festività non goduta (normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i lavoratori retribuiti a tempo), anche casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni svolta nelle predette 4 giornate di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa soppresse possa essere compensata, invece che con la domenica o con giorno giornata di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, anche accreditandola alla Banca il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza effettuazione della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivonelle giornate di festività soppresse, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneretribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:Pagina47 1. Festività nazionali: a. Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono: il 1° giorno dell’anno il 1° novembre il 6 gennaio l'8 dicembre il giorno di lunedì di Pasqua il 25 dicembre il 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. il 26 dicembre il 1° maggio - Festa il S. Patrono il 15 agosto Il S. Patrono del Lavoro; c. 2 giugno - Festa luogo ove si svolge il lavoro (se giorno diverso da quello della Repubblica;sede aziendale) 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre In relazione alla norma di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno cui al comma 1 del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovutapresente articolo, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) nessuna riduzione o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione trattenuta sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. 3. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione- nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso. 4. Qualora una delle festività elencate dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero in relazione al comma 3 del precedente art. 55 (riposo settimanale), al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione, pari a 1/26mo della retribuzione mensile. 5. Per la giornata del 4 novembre spetta il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica di cui al presente articolocomma successivo. In sostituzione di tale trattamento economico il lavoratore può richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di corrispondenti permessi retribuiti. 6. Nel caso di coincidenza di una delle festività nazionale o religiosa infrasettimanali sopra elencate con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendentedomenica, in aggiunta alla normale retribuzione, retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento alla retribuzione giornaliera di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi all’art. 89 (retribuzione giornaliera), comprensiva di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzioneogni elemento accessorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale