Finanziamento dell’Offerta Clausole campione

Finanziamento dell’Offerta. L’Offerta sarà finanziata tramite una serie di iniziative di respiro, fra cui: • Un aumento di capitale del valore complessivo massimo di 2,6 miliardi di Euro in opzione agli azionisti esistenti. Finsoe si è già impegnata a garantire la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la quota di sua competenza. Tale aumento di capitale è previsto nel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx 0000. • La dismissione di alcuni cespiti di Unipol per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di Euro nel xxxxx xxx 0000/0000. • Emissione di titoli subordinati per un ammontare pari a 1,2 miliardi di Euro, entro il quarto trimestre 2005.
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente dichiara ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta fino a concorrenza dell’Esborso Xxxxxxx. In particolare, l’Offerente farà fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx in parte con ricorso a mezzi propri e in parte mediante ricorso ad un finanziamento bancario, già accordato da Intesa Sanpaolo S.p.A., che rilascerà anche la prevista garanzia di esatto adempimento per l’Esborso Xxxxxxx. In ragione di quanto precede, in data odierna Atena ha deliberato un aumento di capitale in denaro, per un controvalore massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), da imputarsi interamente a capitale – contestualmente sottoscritto e liberato da Equilybra per un importo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) - necessario a dotare Atena dei mezzi propri da fornire all’Offerente (i) per il pagamento del corrispettivo per gli Acquisti Xxxxxxxxxx, pari a complessivi Euro 5.879.800,80; (ii) quanto al residuo, per il pagamento del Corrispettivo della presente Offerta alle scadenze che saranno indicate nel relativo Documento di Offerta. L’Offerta è rivolta, nei limiti di quanto precisato nel presente Comunicato, a tutti gli azionisti dell’Emittente, indistintamente e a parità di condizioni. Fermo quanto precede, l’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA. L’Offerta non è stata, e non sarà promossa, né sarà diffusa negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionali o internazionali degli Altri Paesi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paese, né in alcun altro modo.
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerta sarà finanziata attraverso mezzi propri dell’Offerente che sono già nella sua disponibilità. Per ulteriori informazioni si veda il successivo Paragrafo F.3. Si indicano qui di seguito in forma sintetica, gli eventi principali successivi alla Data di Annuncio da parte dell’Offerente mediante presentazione a Consob della comunicazione ai sensi dell’articolo 102, primo comma, del TUF e di diffusione del relativo comunicato stampa ai sensi degli articoli 102, primo comma, e 114 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti nonché il calendario dell’Offerta. 16 marzo 2009 Comunicato dell’Offerente Diffusione della comunicazione dell’Offerente ai sensi dell’art. 102, primo comma, del TUF e comunicato ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti 20 marzo 2009, con decorrenza Deposito presso Banca d’Italia dell’istanza di Non applicabile 24 marzo 2009 autorizzazione all’acquisizione, mediante l’Offerta, del controllo di Banca Italease nonché delle società da questa controllate ai sensi degli artt. 19, 53 primo comma, lett. c) e 67 primo comma, lett. c) del TUB 3 aprile 2009 Comunicazione preventiva all’AGCM diretta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Antitrust ai sensi del Capo III della Legge 287/1990 6 aprile 2009 Presentazione a Consob del Documento di Offerta destinato alla pubblicazione e dei relativi allegati ex art. 102, comma 3, del TUF 16 aprile 2009 Provvedimento dell’AGCM di non procedere all’avvio dell’istruttoria sull’operazione in questione 20 aprile 2009 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del Comunicato dell’Emittente ai sensi dell’art. 103, terzo comma, del TUF 6 maggio2009 Rilascio da parte di Banca d’Italia dell’autorizzazione all’Offerente per l’acquisto del controllo dell’Emittente e delle società da questa controllate Non applicabile
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente darà corso all’Offerta facendo ricorso a risorse finanziarie proprie. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento del Corrispettivo dovuto in favore degli aderenti all’Offerta per le Azioni ordinarie portate in adesione, Aedes ha depositato la somma di Euro 2.426.766,3342 (duemilioniquattrocentoventiseimilasettecentosessantasei/3342) pari all’Esborso Massimo, in un conto deposito vincolato presso Interbanca S.p.A. (la “Banca Depositaria”). Il suddetto deposito è stato vincolato esclusivamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente a garanzia dell’integrale pagamento del Corrispettivo spettante agli azionisti aderenti all’Offerta. Per una miglior comprensione dell’Operazione all’interno della quale si pone l’Offerta, si indicano qui di seguito in forma sintetica la tempistica dell’Offerta e i principali avvenimenti relativi alla predetta Operazione.
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx (pari a massimi Euro 229.056.061,60) facendo ricorso a mezzi propri messi a disposizione da Lauro 54, Intesa, UniCredit e NP per il tramite della sottoscrizione del Secondo Aumento a Pagamento fino ad un ammontare complessivo massimo pari a Euro 227.000.000, oltre a mezzi propri disponibili dell’Offerente, rivenienti dalla sottoscrizione del Primo Aumento a Pagamento, per il residuo importo di massimi Euro 2.056.061,60. Il Secondo Aumento a Pagamento, deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Offerente in data 4 giugno 2013 per nominali Euro 5.000.000 e sovrapprezzo di Euro 222.000.000,00, prevede l’emissione di complessive massime n. 5.000.000 azioni dell’Offerente ad un prezzo di Euro 45,40 per azione (di cui Euro 44,40 a titolo di sovrapprezzo), da sottoscrivere e liberare entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Il Secondo Aumento a Pagamento sarà sottoscritto da UniCredit, Intesa, Lauro 54 e NP secondo l’ordine previsto dall’Accordo Quadro, di seguito precisato:
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (pari, come indicato, a Euro 27.054.771) facendo ricorso alle proprie disponibilità di cassa. Con riferimento a detti mezzi, si rappresenta che gli stessi rivengono da disponibilità del Sig. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, il quale ha effettuato, successivamente al 31 dicembre 2021, contributi in equity a favore di Xxxxxxx and Remus Holdings LLC al fine di finanziare l’Offerta, anche per quanto concerne gli acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell’Offerta. Tali contributi saranno messi a disposizione dell’Offerente da Romulus and Remus Holdings LLC attraverso contributi in equity. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.

Related to Finanziamento dell’Offerta

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.