Common use of Finanziamento Clause in Contracts

Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali TerritorialiTerritoria- li, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente ContrattoCCNL, la quota contrattuale contrat- tuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale contrattua- le si è tenuto conto dell'incidenza dell’incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo d’impor- to complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) . Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo Ter- ritoriali dell’Industria Turistica ai sensi del comma 1 uno sono riscosse mediante un sistema naziona- le con riparto automatico. I contributi dovuti all’EBIT saranno riscossi per il tramite dell’INPS, ai sensi di una specifica convenzione da stipularsi tra l’Istituto e le Parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi e per gli effet- ti della Legge 311/73. Sulle somme riscosse attraverso il Modello F24 della convenzione tra l’INPS e le Organizza- zioni stipulanti il presente CCNL la quota di competenza dell’EBIT nazionale è ridotta al 10 per cento. Nelle more dell’entrata in vigore della citata convenzione, valgono le modalità già definite dal- l’Ente Bilaterale secondo le quali le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazio- nale ed agli Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria Turistica, ai sensi del comma 1, sono riscosse mediante il sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale , fermo restando la quota del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e 10 per cento di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) competenza dell’Ente Bilaterale Nazionale. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismodell’Industria Turistica. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza pro- venienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ede, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Bilate- rali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria transitoria,da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2008, mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT dell’EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. Nei Territori dove l’EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell’EBIT Nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione di EBIT territoriale da parte di tutte le organiz- zazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l’iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovu- ta all’EBIT nazionale ritorna al 10%. Il Comitato Direttivo dell’EBIT, in ragione del gettito del Territorio, organizzerà specifici pro- grammi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e di garantire i servizi dell’EBIT a tutte le aziende e lavoratori. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT del- l’EBIT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008transitorie. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20all’articolo 6, in ragione della provenienza del gettito. (9) . Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell’EBIT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti costi- tuiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) dell’Industria Turistica. L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.. L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, deter- minato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in parti- colare, le disposizioni di cui all’articolo 8 del presente CCNL (sostegno al reddito)

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Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano si danno atto che nelle valutazioni per la definizione nel computo degli aumenti del costo per il rinnovo contrattuale presente Contratto si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilateralidell'obbligatorietà del contributo di cui al precedente comma 1. (3) L’azienda Conseguentemente l'azienda che ometta omette il versamento dei contributi dovuti delle suddette quote è tenuta a corrispondere al sistema degli enti bilateralilavoratore un elemento distinto della retribuzione, determinato non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella misura retribuzione di fatto di cui al presente articoloall'art. 143 e la stessa rimane comunque obbligata, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione all'erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito)dall'Ente bilaterale. (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismopresente CCNL. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente ContrattoCCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) . Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote d’importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria Turistica ai sensi del comma uno sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. I contributi dovuti all’EBIT saranno riscossi per il tramite dell’INPS, ai sensi di una specifica convenzione da stipularsi tra l’Istituto e le Parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi e per gli effetti della Legge 311/73. Sulle somme riscosse attraverso il Modello F24 della convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL la quota di competenza dell’EBIT nazionale è ridotta al 10 per cento. Nelle more dell’entrata in vigore della citata convenzione, valgono le modalità già definite dall’Ente Bilaterale secondo le quali le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria Turistica, ai sensi del comma 1, sono riscosse mediante il sistema nazionale con riparto automatico, fermo restando la quota del 10 per cento di competenza dell’Ente Bilaterale Nazionale. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria,da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2008, mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. Nei Territori dove l’EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell’EBIT Nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione di EBIT territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l’iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovuta all’EBIT nazionale ritorna al 10% . Il Comitato Direttivo dell’EBIT, in ragione del gettito del Territorio, organizzerà specifici programmi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e di garantire i servizi dell’EBIT a tutte le aziende e lavoratori. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBIT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie. Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 6, in ragione della provenienza del gettito. Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBIT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL dell’Industria Turistica. L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi. L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 8 del presente Contratto CCNL (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento. (1) . Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialibilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contrattocontratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilateralibilaterali. (3) L’azienda . L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione all'erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) . Il regolamento degli enti Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) . Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali del settore Turismo turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) . Ai sensi dell’accordo dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) . Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismoturismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota l'aliquota di competenza dell’EBNT dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTOrgani dall'EBNT. (8) 8. Le risorse degli Enti Bilaterali bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) . Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell'EBNT, saranno trasferite agli enti Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismoc.c.n.l. turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale . L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l’erogazione l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota . Il CNS riconosce alla FIDAS per il finanziamento degli Enti Bilateralicomplessivo delle attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa, un contributo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) da corrispondersi secondo le modalità di cui all’allegato K (tabella economica di sintesi). 2. Nell’ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato al presente disciplinare (3allegato B) L’azienda che ometta e nel limite del tempo massimo indicato nel progetto, il versamento dei contributi dovuti CNS corrisponderà alla FIDAS e dietro presentazione di apposita richiesta di pagamento, l’importo economico indicato al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al comma 1 del presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, secondo le disposizioni modalità di cui all’articolo 20 all’allegato K da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto atto. 3. Ai sensi del D.P.R. 633/1972 e delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn.550412, 420091 e 9/E, i trasferimenti di fondi dal CNS alla FIDAS, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte della FIDAS. 4. Il contributo erogato dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione della FIDAS, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. E’ fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l’acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nell’allegato piano economico. 5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell’importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNS. 6. L’importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, corredato della documentazione in originale e/o in copia conforme, nonché della valorizzazione economica delle attività e degli impegni assunti corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (sostegno al redditoallegato E) dovrà essere presentato entro 30 giorni dal termine della convenzione, approvato dal Presidente della FIDAS o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Operational Agreement

Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali TerritorialiTer- ritoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente ContrattoCCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dell’incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) . Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote d’importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bila- terali Territoriali dell’Industria Turistica ai sensi del comma uno sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. I contributi dovuti all’EBIT saranno riscossi per il tramite dell’INPS, ai sensi di una specifica convenzione da stipularsi tra l’Istituto e le Parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi e per gli effetti della Legge 311/73. Sulle somme riscosse attraverso il Modello F24 della convenzione tra l’INPS e le Or- ganizzazioni stipulanti il presente CCNL la quota di competenza dell’EBIT nazionale è ridotta al 10 per cento. Nelle more dell’entrata in vigore della citata convenzione, valgono le modalità già de- finite dall’Ente Bilaterale secondo le quali le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria Turistica, ai sensi del comma 1, sono riscosse mediante il sistema nazionale con riparto automatico, fermo re- stando la quota del 10 per cento di competenza dell’Ente Bilaterale Nazionale. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alter- nativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria, da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2008, mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. Nei Territori dove l’EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell’EBIT Nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione di EBIT territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l’iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovuta all’EBIT nazionale ritorna al 10%. Il Comitato Direttivo dell’EBIT, in ragione del gettito del Territorio, organizzerà speci- fici programmi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e del welfare contrat- tuale, anche al fine di garantire i servizi dell’EBIT a tutte le aziende e lavoratori. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBIT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie. Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 6, in ragione della provenienza del gettito. Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, de- dotto quanto di competenza dell’EBIT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali re- golarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL dell’Industria Turistica. L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questio- ne qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi. L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 8 del presente Contratto CCNL (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Finanziamento. (1) . Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialibilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contrattocontratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilateralibilaterali. (3) L’azienda . L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione all'erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) . Il regolamento degli enti Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) . Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali del settore Turismo turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) . Ai sensi dell’accordo dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il luglio 2002 tra l’INPS l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) . Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismoturismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota l'aliquota di competenza dell’EBNT dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTOrgani dall'EBNT. (8) 8. Le risorse degli Enti Bilaterali bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) . Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell'EBNT, saranno trasferite agli enti Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismoc.c.n.l. turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale . L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l’erogazione l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Collective Labor Agreement

Finanziamento. 1. Il Destinatario Istituzionale si impegna a corrispondere all’Unità Operativa, una quota del finanziamento concesso dal Ministero fino ad un importo massimo di € 111.000,00 (1) Al fine centounidicimila/00), come previsto dalla scheda finanziaria approvata nel progetto. Tale importo è erogato a titolo di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale contributo ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti è comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’Unità Operativa ai fini dello svolgimento della ricerca. 2. Il pagamento del contributo all’Unità Operativa verrà disposto dal Destinatario Istituzionale con gli scopi le modalità e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, percentuali di cui lo 0,20 per cento all’art. 6 della Convenzione e subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero: - prima rata, a carico titolo di anticipazione, pari al 50% del datore di lavoro e lo 0,20 per cento finanziamento, a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza seguito della quota per il finanziamento comunicazione dell’IZSVe al Ministero degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 5, e comunque ad avvenuta sottoscrizione del presente articoloaccordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento; - seconda rata, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamanopari al 30% del finanziamento, in particolare, le disposizioni sarà erogato alla scadenza del 18° mese dall’inizio dell’attività a seguito di positiva valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che all’art. 4 comma 1, previa presentazione di richiesta di pagamento; - il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata saldo nella misura del quindici per cento20% del finanziamento dopo la conclusione del progetto, a seguito della valutazione positiva della relazione finale ed economica da parte del Ministero, previa presentazione di richiesta di pagamento. In relazione all’attivazione Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del sistema nazionale presente accordo di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTcollaborazione. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno3. Il trasferimento di fondi, come disposto dalla Risoluzione 9/E, datata 8/1/1996, del Ministero delle Finanze e dal D.P.R. 633/1972 art. 1, 2 e 3, avverranno in regime di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettitoesclusione dal campo IVA avendo anch’essi natura contributiva. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate4. Nel caso in cui la relazione finanziaria finale dovesse prevedere una rendicontazione di spese inferiore agli eventuali acconti ricevuti, dedotto l’Unità Operativa si impegna a restituire quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito indebitamente ricevuto dal CCNL TurismoDestinatario Istituzionale. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora 5. La sospensione o la revoca del finanziamento da parte del Ministero non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti comportano obbligo da parte del Destinatario Istituzionale alla corresponsione degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessiimporti previsti.

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Samples: Convenzione

Finanziamento. Il contributo del presente accordo è di Euro 150.000,00 (1centocinquantamila/00) Al fine a far data dalla data di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale sottoscrizione del presente accordo. Il finanziamento sarà trasferito da ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero per l’esecuzione del programma IT.DRG, secondo le seguenti modalità: • 35 % pari ad Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento; • 65% pari ad Euro 97.500 (novantasettemilacinquecento/00) a saldo del contributo. Per l’erogazione della seconda rata e liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la Regione dovrà presentare all’ISS la seguente documentazione: • Relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • Elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato in facsimile (all. B), accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato in facsimile (all. A). Le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente sostenute nell’arco temporale di riferimento e non soltanto impegnate. La Regione prende atto che saranno considerate ammissibili soltanto le spese riferite ad obbligazioni insorte successivamente alla sottoscrizione del presente accordo ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi effettivamente sostenute – e le modalità tassativamente non soltanto impegnate – nell’ambito della cornice temporale di vigenza dell’accordo medesimo. In particolare la Regione è consapevole che il finanziamento in parola resta esclusivamente finalizzato ai compiti previsti dal presente Contrattoaccordo, la quota contrattuale di servizio per non presentando alcuna correlazione con le attività svolte dalla Regione in base alla convenzione a suo tempo dalla stessa stipulata con il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni Ministero della salute per la definizione fase sperimentale del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per programma It-DRG. La Regione prende altresì atto che il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articoloarticolo è da intendersi quale quota limite delle spese effettivamente sostenute; pertanto i singoli ratei potranno risultare di ammontare inferiore a quanto previsto in ragione delle minori spese sostenute nel periodo di riferimento. Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competenteed include in particolare l’importo dovuto per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti e quietanze. La richiesta di pagamento della seconda rata sarà essere emessa all’atto della presentazione da parte della Regione della documentazione di cui sopra (Relazione scientifica e rendiconto spese). Le stesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 dovranno indicare gli estremi del conto di tesoreria unica, completo di IBAN, intestato alla Regione. Si richiamano, fa presente che in particolare, le disposizioni mancanza di cui all’articolo 20 tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente Contratto accordo di collaborazione. Il trasferimento finanziario in questione è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (sostegno al redditoIVA). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo , ai sensi dell’art. 4 del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automaticoD.P.R. 26/1/72 n. 633. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Collaboration Agreement

Finanziamento. (1) Al fine . Per la realizzazione dell’Accordo le spese sostenute dal Proponente, direttamente od a rimborso degli enti indicati ai commi 2 degli articoli 1 e 3, sono rimborsabili negli importi analiticamente dettagliati e documentalmente asseverati, nel rispetto delle norme contenute nella Decisione della Commissione dell’U.E. del 5 marzo 2008, relativa a sistemi di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialigestione e di controllo dei progetti, costituiti con gli scopi nonché di gestione amministrativa e le modalità tassativamente previsti dal presente Contrattofinanziaria e di ammissibilità delle spese connesse in applicazione della citata decisione 2007/435/CE, la quota contrattuale come pure della Decisione 2011/1289/CE, contenente modifiche alla Decisione 2008/457/CE, e del Vademecum di servizio attuazione per il relativo finanziamento è fissata i Beneficiari finali, nella misura globale massima ed omnicomprensiva di €114.000,00 (centoquattordicimila/00) –NdR.: 76.000 per la seconda linea di intervento -- . Tale cifra sarà imputata sul capitolo , dello 0,40 stato di previsione del Ministero della salute per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratorel’anno 2014. (2) Le parti confermano . Il Proponente dichiara che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura le attività di cui al presente articoloAccordo non sono soggette ad I.V.A., rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamanoai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in particolarequanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali. 3. Il Proponente prende atto che il finanziamento previsto per la contribuzione alle attività in Accordo, è riferito all’esercizio finanziario 2014 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31.12.2016, ai sensi dell’art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440. Il Proponente è a conoscenza ed accetta che le disposizioni quote del finanziamento, erogate a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno oggetto della procedura di riscrizione in bilancio delle relative somme, che sarà avviata dal Ministero su richiesta del Proponente a decorrere dal 1° luglio 2017. 4. Il 40% della cifra, pari a €45.600,00 (quarantacinquemilaseicento/00), sarà posto in pagamento dopo la comunicazione, da parte del Proponente, dell'avvio delle attività di cui all’articolo 20 del presente Contratto 2, comma 2, secondo periodo; il 60%, pari a €68.400,00 (sostegno sessantottomilaquattrocento/00) alla conclusione delle attività di cui all’Accordo, tenuto conto di quanto al reddito)comma 5. NdR.: importi da rapportare a 76.000 per la seconda linea di intervento -- 5. Il rimborso delle spese riconosciute al Proponente non può determinare un utile o un margine di profitto per lo stesso. (6. I relativi pagamenti sono disposti su formale richiesta, da intestare ed inviare all’indirizzo del 7. I pagamenti saranno disposti dopo la positiva valutazione delle relazioni di cui all'articolo 4) , ad eccezione del primo, ed dopo il ricevimento della richiesta di cui al comma 6, mediante l'inserimento nel sistema elettronico della Ragioneria generale dello Stato -SiCoGe- di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento della somma sul conto corrente di tesoreria – IBAN – IT………………………, intestato ad " ”. 8. I rimborsi comprenderanno le spese, sostenute e documentate dal Proponente, per viaggio, soggiorno e partecipazione al Progetto di rappresentanti del Ministero. 9. Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge, o dovuti ad indisponibilità di cassa o a modifiche procedurali contabili, od a nuovi interventi legislativi di finanza pubblica. 10. Resta fermo che il versamento Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l’Allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesicui all’Allegato 3 al presente Accordo. (5) Le quote contrattuali 11. Resta fermo l’obbligo per il Proponente di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provinciarenderla disponibile a richiesta del Ministero. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Collaborative Agreement

Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT dell’EBN continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT dell’EBN è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTdall’EBN. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 17 e 2019, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell’EBN, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, Per l'esecuzione delle attività di cui lo 0,20 per cento all'art. 1, l'INMP si impegna a carico corrispondere all’ATS Sardegna l’importo di € 39.000,00, a copertura delle spese ammissibili ed effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato n. 5) e così come dettagliato nel progetto (Allegato n. 1). Tale importo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità: a) anticipo, pari al 25% del datore finanziamento, a seguito della sottoscrizione del presente atto e dell’invio della fattura elettronica da parte dell’ATS Sardegna; b) quota, pari al 40% del finanziamento, al termine dei primi cinque mesi di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2attività, dietro presentazione di: a) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3una relazione sulle attività svolte, comprensiva dei risultati intermedi ottenuti; b) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura documentazione amministrativo-contabile di cui all’art. 5, dalla quale risulti che l’ammontare complessivo di tali spese è almeno pari alla quota del 65% (anticipo e seconda erogazione), nel rispetto della effettiva realizzazione finanziaria da parte dell’Azienda, adeguatamente supportata da titoli di spesa quietanzati; c) fattura elettronica emessa a seguito della valutazione positiva da parte dell’INMP della suddetta documentazione; c) saldo, pari al presente articolo35% del finanziamento, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione a conclusione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamanoattività, in particolare, le disposizioni dietro presentazione di: a) relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati ottenuti; b) documentazione amministrativo-contabile di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4all’art. 5, nel rispetto della effettiva realizzazione finanziaria da parte dell’Azienda, adeguatamente supportata da titoli di spesa quietanzati; c) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire fattura elettronica emessa a seguito della valutazione positiva da parte dell’INMP della suddetta documentazione. L’INMP rimborserà unicamente le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative saranno attestate attraverso i moduli di cui agli articoli 18 Allegati nn. 3 e 204. L’ATS Sardegna si impegna a restituire le even- tuali somme non utilizzate, secondo modalità e tempi che saranno indicati dall’INMP. L’erogazione delle suddette tranche, da parte dell’INMP, potrà avvenire solo a seguito dell’effettivo ac- credito delle risorse da parte del Soggetto finanziatore dell’intervento (UNAR). La relazione sulle attività e la documentazione amministrativa devono essere inviate in ragione della provenienza del gettitoformato elettronico all’indirizzo: xxxx@xxx.xxxx.xx . (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Collaboration Agreement

Finanziamento. (1) . Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialibilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contrattocontratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti confermano si danno atto che nelle valutazioni per la definizione nel computo degli aumenti del costo per il rinnovo contrattuale presente contratto si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dell'obbligatorietà dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articoloprecedente comma 1. 3. Conseguentemente l'azienda che omette il versamento della quota di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 157 e la stessa rimane obbligata comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione all'erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito)dall'Ente bilaterale. (4) . Il regolamento degli enti Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) . Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale all'E.B.N.T. e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo bilaterali territoriali ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) . Ai sensi dell’accordo dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione INPS stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) . Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismoturismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota l'aliquota di competenza dell’EBNT dell'E.B.N.T. continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) 8. Le risorse degli Enti Bilaterali bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 artt. 20 e 2022, in ragione della provenienza del gettito. (9) . Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell'E.B.N.T., saranno trasferite agli enti Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismoc.c.n.l. del settore 20 febbraio 2010. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale . L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l’erogazione l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) . Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialibilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contrattocontratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilateralibilaterali. (3) L’azienda . L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione all'erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) . Il regolamento degli enti Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) . Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali del settore Turismo turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) . Ai sensi dell’accordo dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) . Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismoturismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota l'aliquota di competenza dell’EBNT dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTOrgani dall'EBNT. (8) 8. Le risorse degli Enti Bilaterali bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) . Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell'EBNT, saranno trasferite agli enti Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismoc.c.n.l. turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale . L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l’erogazione l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi. N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e contingenza", "della contingenza".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento. (1La Società della Salute è finanziata: a) Al fine dai comuni con conferimenti annuali destinati all’organizzazione e alla gestione dei servizi di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni assistenza sociale di cui all’articolo 20 71 bis, comma 3, lettera d) della Legge Regionale Toscana n° 40 del presente Contratto 2005 e smi. I conferimenti vengono stabiliti annualmente individuando una cifra procapite per ogni cittadino residente; tale conferimento è identico per ogni comune. In considerazione che tra le zone incorporate e quella incorporante ci sono storiche di diversità di finanziamento, l’obiettivo del finanziamento uguale per tutti e di uguali servizi sarà raggiunto in più esercizi con modalità e tempi stabiliti dalla Assemblea dei soci. Ciascun comune potrà altresì conferire alla Società della Salute la gestione e la realizzazione di ulteriori attività sociali educative nell’ambito delle politiche sociali integrate che saranno finanziate a parte e regolate nel contratto di servizio. Gli enti consorziati provvedono al finanziamento dei contratti di servizio mediante rate semestrali anticipate (sostegno prima rata gennaio - seconda rata luglio), la prima delle quali corrispondente al reddito)50% del finanziamento erogato nell’esercizio precedente. (4b) Il regolamento degli dalla Azienda USL Toscana Sud Est in relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali in vigore ed inoltre con trasferimenti per eventuali specifici servizi e prestazioni decise dagli organi consortili e codificati nei documenti di programmazione; c) dalla quota dei fondi regionali così come determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale e finalizzata a finanziare le attività individuate da detto piano ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera c) della Legge Regionale Toscana n° 40 del 2005 e smi; d) dai proventi dei progetti presentati e finanziati a livello europeo, nazionale e regionale; e) da ulteriori finanziamenti di enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento pubblici o fondazioni; f) da accensione di prestiti; g) da altri proventi ed erogazioni disposte a qualsiasi titolo; h) dalla vendita di servizi ad altri soggetti pubblici; i) dalle quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo partecipazione degli utenti; l) da contributi di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL fondazioni bancarie e di un altri enti a seguito di specifiche progettazioni m) da prestazioni a nome e per conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provinciaterzi; n) da rendite patrimoniali. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Convenzione Istitutiva

Finanziamento. Il contributo che ISS riconosce all’AAS2-CCIOMS per le attività prevista dal presente accordo è di € 150.000/00 con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione. Il finanziamento sarà trasferito da ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero per l’esecuzione del programma IT.DRG, secondo le seguenti modalità: - 35 % pari a Euro cinquantaduemilacinquecento (152.500/00) Al fine a titolo di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 65% pari a Euro novantasettemilacinquecento (97.500/00) a saldo del contributo. Per l’erogazione della seconda rata e liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo AAS2-CCIOMS dovrà presentare all’ISS la seguente documentazione: • Relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • Elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato in facsimile (All. b), accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato in facsimile (all. A). Le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente sostenute nell’arco temporale di riferimento e non soltanto impegnate. AAS2-CCIOMS prende atto che saranno considerate ammissibili soltanto le spese riferite ad obbligazioni insorte successivamente alla sottoscrizione del presente accordo ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi effettivamente sostenute – e le modalità tassativamente non soltanto impegnate – nell’ambito della cornice temporale di vigenza dell’accordo medesimo. In particolare AAS2-CCIOMS è consapevole che il finanziamento in parola resta esclusivamente finalizzato ai compiti previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano accordo. AAS2-CCIOMS prende altresì atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articoloarticolo è da intendersi quale quota limite delle spese effettivamente sostenute; pertanto i singoli ratei potranno risultare di ammontare inferiore a quanto previsto in ragione delle minori spese sostenute nel periodo di riferimento. Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competenteed include in particolare l’importo dovuto per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti e quietanze. La richiesta di pagamento della seconda rata sarà essere emessa all’atto della presentazione da parte di AAS2-CCIOMS della documentazione di cui sopra (Relazione scientifica e rendiconto spese). Le stesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 dovranno indicare gli estremi del conto di tesoreria unica, completo di IBAN, intestato alla AAS2-CCIOMS. Si richiamano, fa presente che in particolare, le disposizioni mancanza di cui all’articolo 20 tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente Contratto accordo di collaborazione. Il trasferimento finanziario in questione è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (sostegno al redditoIVA). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo , ai sensi dell’art. 4 del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automaticoD.P.R. 26/1/72 n. 633. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Collaboration Agreement

Finanziamento. 1. Il Destinatario Istituzionale si impegna a corrispondere all’Unità Operativa, una quota del finanziamento concesso dal Ministero fino ad un importo massimo di € 61.400,00 (1) Al fine settantunomilaquattrocento/00), come previsto dalla scheda finanziaria approvata nel progetto. Tale importo è erogato a titolo di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale contributo ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti è comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’Unità Operativa ai fini dello svolgimento della ricerca. 2. Il pagamento del contributo all’Unità Operativa verrà disposto dal Destinatario Istituzionale con gli scopi le modalità e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, percentuali di cui lo 0,20 per cento all’art. 6 della Convenzione e subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero: - prima rata, a carico titolo di anticipazione, pari al 50% del datore di lavoro e lo 0,20 per cento finanziamento, a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza seguito della quota per il finanziamento comunicazione dell’IZSVe al Ministero degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 5, e comunque ad avvenuta sottoscrizione del presente articoloaccordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento; - seconda rata, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamanopari al 30% del finanziamento, in particolare, le disposizioni sarà erogato alla scadenza del 18° mese dall’inizio dell’attività a seguito di positiva valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che all’art. 4 comma 1, previa presentazione di richiesta di pagamento; - il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata saldo nella misura del quindici per cento20% del finanziamento dopo la conclusione del progetto, a seguito della valutazione positiva della relazione finale ed economica da parte del Ministero, previa presentazione di richiesta di pagamento. In relazione all’attivazione Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del sistema nazionale presente accordo di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTcollaborazione. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno3. Il trasferimento di fondi, come disposto dalla Risoluzione 9/E, datata 8/1/1996, del Ministero delle Finanze e dal D.P.R. 633/1972 art. 1, 2 e 3, avverranno in regime di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettitoesclusione dal campo IVA avendo anch’essi natura contributiva. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate4. Nel caso in cui la relazione finanziaria finale dovesse prevedere una rendicontazione di spese inferiore agli eventuali acconti ricevuti, dedotto l’Unità Operativa si impegna a restituire quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito indebitamente ricevuto dal CCNL TurismoDestinatario Istituzionale. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora 5. La sospensione o la revoca del finanziamento da parte del Ministero non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti comportano obbligo da parte del Destinatario Istituzionale alla corresponsione degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessiimporti previsti.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) . Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialibilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contrattocontratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilateralibilaterali. (3) L’azienda . L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione all'erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) . Il regolamento degli enti Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) . Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali del settore Turismo turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) . Ai sensi dell’accordo dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il luglio 2002 tra l’INPS l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) . Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismoturismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota l'aliquota di competenza dell’EBNT dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTOrgani dall'EBNT. (8) 8. Le risorse degli Enti Bilaterali bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) . Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell'EBNT, saranno trasferite agli enti Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismoc.c.n.l. turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale . L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l’erogazione l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi. N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e contingenza", "della contingenza".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) . Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialibilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contrattocontratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) . Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilateralibilaterali. (3) L’azienda . L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione all'erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) . Il regolamento degli enti Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) . Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali del settore Turismo turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) . Ai sensi dell’accordo dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) . Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismoturismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota l'aliquota di competenza dell’EBNT dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTOrgani dall'EBNT. (8) 8. Le risorse degli Enti Bilaterali bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) . Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNTdell'EBNT, saranno trasferite agli enti Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismoc.c.n.l. turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale . L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l’erogazione l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento. (1. Per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento lettera c) è fissata nella misura globale dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità0,36%, di cui lo 0,20 per cento due terzi a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo addizionale, a carico del lavoratoredatore di la- voro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punti 2 e 3 nella misura dell’1, 5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione . Eventuali variazioni della misura del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento contributo or- dinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli Enti Bilateralistessi criteri di ripartizione di cui al com- ma 1, lettera a). (3. Per la prestazione straordinaria di cui all’art. 5, com- ma 1, lettera b) L’azienda che ometta è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interes- sati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misu- ra corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in con- dizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restan- do la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può es- sere surrogato nel versamento del citato contributo di so- lidarietà da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso. 5. Ai contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di finanziamento di cui al presente articoloarti- colo e di cui al successivo art. 12, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamanoordinari, in particolareaddizionali e straordinari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte vigenti in materia dagli organi dall’EBNTdi contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quan- to previsto dall’art. 3, comma 25, della legge 92/2012 e l’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Dello Scambio Di Note

Finanziamento. 1. Per le attività di cui all’art. 1 è stabilito a favore dell’Istituto un finanziamento complessivo di € 4.500.000,00 (1quattromilionicinquecentomila/00), per sostenere le spese riportate nel progetto esecutivo. Tale importo sarà così ripartito: a) Al una prima quota, pari al 60% del finanziamento, pari a € 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00), a seguito dell’approvazione da parte del Ministero del progetto esecutivo di cui all’articolo 1 comma 2; b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00), previa richiesta da parte dell’Istituto, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (Allegato 2), nella quale si attesta l’avvenuto impegno e/o pagamento di somme per un importo almeno pari al 70% della quota di cui alla lettera a); c) una terza quota, a saldo, pari al 10% del finanziamento, pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), dopo la presentazione dei rapporti tecnici e del rendiconto finanziario finali di cui all’art. 3. 2. Il finanziamento è concesso all’Istituto al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territorialirimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto esecutivo, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, spese come risultanti dai rendiconti finanziari di cui lo 0,20 all’art. 3. In sede di pagamento del saldo, il Ministero accerta l'ammontare delle spese complessivamente sostenute dall’Istituto verificando la loro rispondenza alle voci di spesa riportate nel progetto esecutivo. Qualora il finanziamento erogato all’Istituto risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute è fatto obbligo all’Istituto di restituire al Ministero le somme erogate in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratoreiscritto dal Ministero. (2) Le parti confermano 3. I relativi pagamenti sono disposti, dietro presentazione di formale richiesta, da intestare ed inviare a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 5 00144 ROMA. 4. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a), saranno disposti previa positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti di cui all’articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, mediante l’emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente e ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul c/c infruttifero n. 22349, intestato all’ Istituto. 5. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 6. L’Istituto prende atto che nelle valutazioni il finanziamento previsto per la definizione realizzazione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura progetto di cui al presente articoloaccordo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competentepari a € 4.500.000,00, si riferisce all’esercizio finanziario 2007 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31 dicembre 2009 ai sensi dell’art. Si richiamano36 del X.X. 00 novembre 1923, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito)n. 2440. (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire 7. L’Istituto è a conoscenza ed accetta che il versamento le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2010 saranno oggetto della procedura di quote di importo complessivamente inferiore reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta dell’Istituto a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il decorrere dal 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia2010. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali. Il CNT riconosce alla Fondazione IRCCSCa' Granda, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.complessivo nelle attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa, l'importo massimo di € 100.000,00 (centomila/OO); 2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (3Allegato A) L’azienda che ometta e nel limite della previsione temporale del progetto, il versamento dei contributi dovuti CNT corrisponderà la somma stabilita in tre rate di pari importo previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (Allegato C) secondo la scansione di seguito riportata: - la prima rata sarà erogata al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 momento della sottoscrizione del presente Contratto accordo; - la seconda rata sarà erogata dopo l'approvazione da parte del CNT del report di attività attestante la registrazione di almeno il 90% dei trapianti effettuati presso i CTX lombardi partecipanti nei primi 6 mesi di arruolamento; - la terza a conclusione del periodo di follow up di almeno il 90% dei trapianti effettuati nel periodo complessivo di 12 mesi di arruolamento; 3. Ai sensi del D.P.R.633/1972 art. 1, 2, 3, 10 nonché delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn. 550412, del 5 luglio 2009, 4200911 marzo 1990 e 9/E-III-7-1007 8 gennaio 1996, i trasferimenti di fondi dal CNT alla Fondazione IRCCSCa' Granda, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte dell'ente; 4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'ente, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, per retribuire personale dipendente, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico; 0. Non saranno ammesse variazione al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNT, sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato; 6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (sostegno al redditoAllegato D) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Samples: Convention

Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali. Per la realizzazione dell’Accordo le spese sostenute dal Proponente, costituiti con gli scopi direttamente od a rimborso degli enti indicati ai commi 2 degli articoli 1 e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto3, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata sono rimborsabili negli importi analiticamente dettagliati e documentalmente asseverati, nella misura globale massima ed omnicomprensiva di €118.000,00 (centodiciottomila/00) –NdR.: l’importo potrà essere fissato sotto tale soglia sulla base della proposta economica avanzata dal Proponente ed oggetto di valutazione comparativa da parte del Comitato di valutazione-- . Tale cifra sarà imputata sul capitolo 4100, piano gestionale 27, dello 0,40 stato di previsione del Ministero della salute per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratorel’anno 2014. (2) Le parti confermano . Il Proponente dichiara che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura le attività di cui al presente articoloAccordo non sono soggette ad I.V.A., rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamanoai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in particolarequanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali. 3. Il Proponente prende atto che il finanziamento previsto per la contribuzione alle attività in Accordo, è riferito all’esercizio finanziario 2014 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31.12.2016, ai sensi dell’art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440. Il Proponente è a conoscenza ed accetta che le disposizioni quote del finanziamento, erogate a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno oggetto della procedura di riscrizione in bilancio delle relative somme, che sarà avviata dal Ministero su richiesta del Proponente a decorrere dal 1° luglio 2017. 4. Il 40% della cifra, pari a €47.200,00 (quarantasettemiladuecento/00), sarà posto in pagamento dopo la comunicazione, da parte del Proponente, dell'avvio delle attività di cui all’articolo 20 del presente Contratto 2, comma 2; il 30%, pari a €35.400,00 (sostegno trentacinquemilaquattrocento/00), a 12 mesi dall’avvio delle attività e dopo la ricezione dei primi due rapporti tecnici semestrali, di cui all'articolo 4, comma l; il restante 30%, pari a €35.400,00 (trentacinquemilaquattrocento/00), alla conclusione delle attività di cui all’Accordo, tenuto conto di quanto al reddito)comma 5. (5. Il rimborso delle spese riconosciute al Proponente non può determinare un utile o un margine di profitto per lo stesso. 6. I relativi pagamenti sono disposti su formale richiesta, da intestare ed inviare all’indirizzo del Ministero, Direzione generale come sopra indicata. La richiesta deve contenere il Codice Unico di Progetto. 7. I pagamenti saranno disposti dopo la positiva valutazione delle relazioni di cui all'articolo 4) , ad eccezione del primo, ed dopo il ricevimento della richiesta di cui al comma 6, mediante l'inserimento nel sistema elettronico della Ragioneria generale dello Stato -SiCoGe- di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento della somma sul conto corrente di tesoreria – IBAN – IT………………………, intestato ad "XXXXXXX YYYYYYY”. 8. I rimborsi comprenderanno le spese, sostenute e documentate dal Proponente, per viaggio, soggiorno e partecipazione al Progetto di rappresentanti del Ministero. 9. Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge, o dovuti ad indisponibilità di cassa o a modifiche procedurali contabili, od a nuovi interventi legislativi di finanza pubblica. 10. Resta fermo che il versamento Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l’Allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesicui all’Allegato 3 al presente Accordo. (5) Le quote contrattuali 11. Resta fermo l’obbligo per il Proponente di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provinciarenderla disponibile a richiesta del Ministero. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

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Finanziamento. 1. Il Destinatario Istituzionale si impegna a corrispondere all’Unità Operativa, una quota del finanziamento concesso dal Ministero fino ad un importo massimo di € 66.600,00 (1) Al fine sessantaseiemilaseicento/00), come previsto dalla scheda finanziaria approvata nel progetto. Tale importo è erogato a titolo di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale contributo ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti è comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’Unità Operativa ai fini dello svolgimento della ricerca. 2. Il pagamento del contributo all’Unità Operativa verrà disposto dal Destinatario Istituzionale con gli scopi le modalità e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, percentuali di cui lo 0,20 per cento all’art. 6 della Convenzione e subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero: - prima rata, a carico titolo di anticipazione, pari al 50% del datore di lavoro e lo 0,20 per cento finanziamento, a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza seguito della quota per il finanziamento comunicazione dell’IZSVe al Ministero degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 5, e comunque ad avvenuta sottoscrizione del presente articoloaccordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento; - seconda rata, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamanopari al 30% del finanziamento, in particolare, le disposizioni sarà erogato alla scadenza del 18° mese dall’inizio dell’attività a seguito di positiva valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che all’art. 4 comma 1, previa presentazione di richiesta di pagamento; - il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata saldo nella misura del quindici per cento20% del finanziamento dopo la conclusione del progetto, a seguito della valutazione positiva della relazione finale ed economica da parte del Ministero, previa presentazione di richiesta di pagamento. In relazione all’attivazione Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del sistema nazionale presente accordo di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNTcollaborazione. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno3. Il trasferimento di fondi, come disposto dalla Risoluzione 9/E, datata 8/1/1996, del Ministero delle Finanze e dal D.P.R. 633/1972 art. 1, 2 e 3, avverranno in regime di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettitoesclusione dal campo IVA avendo anch’essi natura contributiva. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate4. Nel caso in cui la relazione finanziaria finale dovesse prevedere una rendicontazione di spese inferiore agli eventuali acconti ricevuti, dedotto l’Unità Operativa si impegna a restituire quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito indebitamente ricevuto dal CCNL TurismoDestinatario Istituzionale. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora 5. La sospensione o la revoca del finanziamento da parte del Ministero non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti comportano obbligo da parte del Destinatario Istituzionale alla corresponsione degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessiimporti previsti.

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