Fine dell’assicurazione Clausole campione

Fine dell’assicurazione a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti: – con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro; – se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso; – se è esaurito il massimo delle prestazioni. b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicu- rativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al capoverso 4 di cui sopra.
Fine dell’assicurazione. 1. L’assicurazione termina quando: a) ha inizio il diritto alle prestazioni d’invalidità o di vecchiaia; b) il rapporto di lavoro viene sciolto o in caso di mantenimento volontario dell’assicurazione ai sensi dell’art. 10.7; - i contributi non vengono versati o - due terzi dell’avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituito di previdenza o - l’assicurazione viene disdetta dalla persona assicurata; c) la soglia d’ingresso ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunto.
Fine dell’assicurazione. L’assicurazione termina – con la disdetta dell’assicurazione secondo la cifra 16; – quando la persona assicurata cessa di essere sogget- ta all’obbligo assicurativo; – per frontalieri secondo l’art. 7 cpv. 4 OAMal; – per una persona assicurata non assoggettata alla le- gislazione svizzera in materia d’assistenza sociale, se- condo l’art. 9 OAMal; – al decesso della persona assicurata.
Fine dell’assicurazione. L’assicurazione si estingue per tutti i sinistri non ancora sopravvenuti e relativi a tutti gli assicurati, quando l’avente diritto: • muore; • trasferisce il proprio domicilio legale all’estero; • si assenta dalla Svizzera per oltre dodici mesi consecutivi oppure • non è più titolare del Libretto ETI. proprio domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein e L’assicurazione cessa di coprire individualmente titolari del Libretto ETI. Anche i titolari domiciliati nelle zone di confine (ai sensi delle «Disposizioni particolari per i titolari di un Libretto ETI domiciliati all’estero nelle zone di confine») possono stipulare l’assicurazione, a La forma maschile usata nelle presenti CGA vale anche per le persone di sesso femminile.
Fine dell’assicurazione. 1 La copertura assicurativa dell’azienda si estingue con la fine del contratto di adesione all’assicurazione globale. Il contratto di adesione all’assicurazione globale finisce mediante disdetta o esclusione. 2 Per l’assicurato, la copertura assicurativa nelle categorie infortunio, indenni- tà giornaliera in caso di malattia, previdenza professionale e responsabilità civile privata finisce con il decesso, oppure quando termina la copertura assicurativa dell’azienda, quando l’assicurato non figura più tra le persone assicurate o quando lascia il servizio del contraente. 3 Per l’assicurato, la copertura assicurativa nelle categorie assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e assicurazione complementare AGRI-speciale finisce non appena è presentata una regolare disdetta oppure è notificato in forma scritta che egli non sottostà più all’obbligo assicurativo. 4 Le proroghe di copertura si fondano sulle rispettive disposizioni di legge e le clausole stabilite dalle CGA come pure le CC.
Fine dell’assicurazione. L’assicurazione e di conseguenza la copertura assicurativa cessano nei casi seguenti: − in caso di decesso della persona assicurata; − in caso di trasferimento all’estero (a eccezione dell’ottenimento dello statuto di frontaliere); − in caso di raggiungimento del limite d’età il giorno successivo al compi- mento del 65esimo anno di età; − in caso di versamento di un capitale d’invalidità; − in caso di disdetta ai sensi delle DC applicabili in base alla polizza. L’assicurazione cessa inoltre in caso di scioglimento del contratto di assicu- razione collettiva sulla vita tra Helvetia e ÖKK. Lo scioglimento deve essere comunicato per iscritto al contraente al più tardi due mesi prima dell’estin- zione della copertura assicurativa.
Fine dell’assicurazione. L’assicurazione e di conseguenza la copertura assicurativa cessano nei casi seguenti: ÖKK CAPITALE DI RISCHIO IN CASO DI DECESSO O INVALIDITÀ IN SEGUITO A MALATTIA 73 ) − in caso di decesso della persona assicurata;‌‌‌‌ − in caso di trasferimento all’estero (a eccezione dell’ottenimento dello statuto di frontaliere); − in caso di raggiungimento del limite d’età il giorno successivo al compi- mento del 65esimo anno di età; − in caso di versamento di un capitale d’invalidità; − in caso di disdetta ai sensi delle DC applicabili in base alla polizza. L’assicurazione cessa inoltre in caso di scioglimento del contratto di assicu- razione collettiva sulla vita tra Helvetia e ÖKK. Lo scioglimento deve essere comunicato per iscritto al contraente al più tardi due mesi prima dell’estin- zione della copertura assicurativa.
Fine dell’assicurazione. 8.3.1 L’assicurazione termina al più tardi quando la persona intestataria della previdenza raggiunge l’età ordinaria di pensionamento AVS (età termine). La data di sca- denza indicata sulla polizza è determinante. 8.3.2 L’assicurazione termina anticipatamente: – in caso di revoca della proposta d’assicurazione da parte della persona intestataria della previdenza; – in caso di disdetta e di riscatto da parte della persona intestataria della previdenza; – in caso di recesso da parte dell’assicuratore in seguito a violazione dell’obbligo di comunicazione (reticenza) o per causa d’aggravamento essenziale del rischio prima dell’inizio dell’assicurazione; – in caso di recesso da parte dell’assicuratore in seguito a frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni; – se la persona intestataria della previdenza trasferi- sce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera oppure se soggiorna al di fuori della Svizzera per più di 12 mesi senza aver ottenuto prima dall’assicura- tore l’assenso scritto al proseguimento dell’assicu- razione; – con il decesso della persona intestataria della previ- denza; – per i motivi indicati nelle CCA o nelle condizioni particolari. 8.3.3 La persona intestataria della previdenza può disdire anticipatamente l’assicurazione. La comunicazione deve pervenire all’assicuratore per iscritto entro il 20 del mese in questione. Se la notifica giunge più tardi, la disdetta diventa efficace alla fine del mese succes- sivo. Le CCA applicabili determinano se la disdetta comporta lo scioglimento dell’assicurazione, un ri- scatto o la trasformazione in un’assicurazione esone- rata dal pagamento dei premi. Se la medesima polizza comprende più assicurazioni, la persona intestataria della previdenza deve indicare per iscritto le assicurazioni che intende disdire. In assenza della relativa comunicazione scritta, la disdetta è appli- cabile a tutte le assicurazioni indicate sulla polizza.
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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione. d) Le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile L’assicurazione non comprende: e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l’Appaltatore, il Committente o qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990; g) i danni causati da natanti o aeromobili; h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori; i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui; j) i danni da polvere; k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; m) i danni da furto; n) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti. Solo mediante espresso richiamo nella scheda di copertura delle relative condizioni particolari, sono assicurabili: o) Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata; p) I danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento ed a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. determinati da dolo dell’Assicurato.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.