Garante Clausole campione

Garante. Con la sottoscrizione della presente richiesta, il garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all'art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all'"Importo totale dovuto dal consumatore" di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Garante. Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni: 11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto. 11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. 11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori. 11.4. Il Garante dispensa la Concedente dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore o non le abbia continuate. 11.5. E’ espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatore. 11.6. Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dall’Utilizzatore. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedente. 11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Xxxx nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatore. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante. 11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.
Garante. Il Garante assume in solido con l'Ospite ogni obbligazione di natura economica e non prevista nel presente contratto. In particolare si impegna ed obbliga a comunicare alla struttura eventuali modifiche della situazione personale, dello stato e della capacità dell'Ospite, anche sotto il profilo giuridico; dovrà pertanto dare atto della eventuale nomina di Amministratore di Sostegno, di Curatore o di Tutore per l'Ospite stesso, curando che le indicazioni dei provvedimenti giudiziari siano posti a conoscenza della Struttura. Dovrà inoltre comunicare e trasmettere copia conforme all'originale di eventuale misure adottate in favore dell'Ospite.
Garante. N.B. Per tutti i Clienti che desiderano pagare a rate è necessario un garante di nazionalità italiana. I garanti che non sono cittadini italiani dovranno fornire la loro carta d’identità straniera e una bolletta come prova della proprietà.
Garante. 11.1 Il Garante sottoscrive il presente Contratto per garantire incondizionatamente e irrevocabilmente al Fornitore che, se per qualsiasi motivo il Cliente non paghi il Prezzo e/o qualsiasi altro importo dovuto dal Cliente al Fornitore 11.2 Il Garante si impegna a pagare l’importo in questione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta del Fornitore ai sensi del precedente articolo 11.1 secondo i termini e le condizioni del presente Contratto.
Garante. Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all’art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Fivol S.p.A., dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all’“Importo totale dovuto dal consumatore” di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Fivol S.p.A. dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c..
Garante. Con la sottoscrizione della presente richiesta, il garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all'art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all'"Importo totale dovuto dal
Garante. Il/La Signor/a nato/a a il Codice Fiscale Residente a via Firma Letto ,confermato ,sottoscritto in triplice copia Borgocarbonara , - Carta dei Servizi - Codice Etico - Carta dei diritti della Personale - Codice Deontologico dell’Operatore Sanitario e Assistenziale - Patto Operatori Assistenziali e Ospiti - Consenso HIV - Informativa nomina ADS Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE. Gentile famigliare/garante, La presente per informarLa che presso la nostra struttura è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione dell’Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Garante. Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto. Pertanto il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, sino ad un importo massimo ed onnicomprensivo pari all’importo relativo all’“Importo totale dovuto dal consumatore” per la somma indicata al punto 2 del Documento. Il garante dispensa la Banca dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c.