Garante Clausole campione
Garante. Con la sottoscrizione della presente richiesta, il garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all'art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all'"Importo totale dovuto dal consumatore" di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Garante. Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:
11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal Cliente per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Cliente e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Fiditalia, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori.
11.4. Il Garante dispensa Fiditalia dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Fiditalia non abbia proposto le sue istanze contro il Cliente o non le abbia continuate.
11.5. E’ espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione del Cliente.
11.6. Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore di Fiditalia a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione del Cliente, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dal Cliente. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili di Fiditalia.
11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Fiditalia gli interessi di mora nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per il Cliente. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine del Cliente si estenderà automaticamente al Garante.
11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.
11.9. La fideiussione resta valida ed operante anche in caso di cessione del Contratto e/o del credito dal medesimo derivante, da qualunque parte intervenuta.
Garante. Il Garante assume in solido con l'Ospite ogni obbligazione di natura economica e non prevista nel presente contratto. In particolare si impegna ed obbliga a comunicare alla struttura eventuali modifiche della situazione personale, dello stato e della capacità dell'Ospite, anche sotto il profilo giuridico; dovrà pertanto dare atto della eventuale nomina di Amministratore di Sostegno, di Curatore o di Tutore per l'Ospite stesso, curando che le indicazioni dei provvedimenti giudiziari siano posti a conoscenza della Struttura. Dovrà inoltre comunicare e trasmettere copia conforme all'originale di eventuale misure adottate in favore dell'Ospite.
Garante. Il/La Signor/a nato/a a il Codice Fiscale Residente a via Firma Letto ,confermato ,sottoscritto in triplice copia Borgocarbonara , - Carta dei Servizi - Codice Etico - Carta dei diritti della Personale - Codice Deontologico dell’Operatore Sanitario e Assistenziale - Patto Operatori Assistenziali e Ospiti - Consenso HIV - Informativa nomina ADS Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE. Gentile famigliare/garante, La presente per informarLa che presso la nostra struttura è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione dell’Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Garante. 11.1 Il Garante sottoscrive il presente Contratto per garantire incondizionatamente e irrevocabilmente al Fornitore che, se per qualsiasi motivo il Cliente non paghi il Prezzo e/o qualsiasi altro importo dovuto dal Cliente al Fornitore
11.2 Il Garante si impegna a pagare l’importo in questione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta del Fornitore ai sensi del precedente articolo 11.1 secondo i termini e le condizioni del presente Contratto.
Garante. Elemento Titolo
Garante. La Garanzia di Trusted Shops viene offerta all'utente da uno dei se- guenti garanti di Trusted Shops: • Atradius Kreditversicherung, Succursale de Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx X.X. xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, rappresentante generale: Dr. Xxxxxx Xxxxxx, iscritto al Tribunale di Colonia con il numero HRB 89229, rap- presentante generale: assicurazione di credito • R+V Versicherung AG, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx, iscritta al Tribunale di Wiesbaden con il numero HRB 7934 Il relativo garante viene scelto da Trusted Shops AG e comunicato tramite e-mail all'utente dopo la segnalazione per la tutela dei consu- matori.
Garante. Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto. Pertanto il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, sino ad un importo massimo ed onnicomprensivo pari all’importo relativo all’“Importo totale dovuto dal consumatore” per la somma indicata al punto 2 del Documento. Il garante dispensa la Banca dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c.
Garante. Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all’art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Fivol S.p.A., dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all’“Importo totale dovuto dal consumatore” di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Fivol S.p.A. dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c..
Garante. Al momento dell’accoglimento viene compilato il modello contenente la dichiarazione della persona fisica o giuridica che assume l’impegno del pagamento della retta. Viene così costituito il “garante”, intendendo per esso anche “più garanti e l’ospite”, quale responsabile nei confronti dell’Ente. Il Garante è responsabile nei confronti dell’Ente per il pagamento di quanto ad esso dovuto per la frequenza, e ciò indipendentemente dall’esistenza di altri soggetti coobbligati agli alimenti nei suoi confronti. IV MSGDB-REG rev.1 Il Garante è da ritenersi, nei rapporti con il gestore, il solo soggetto tenuto al pagamento di quanto previsto nel contratto-“impegno di spesa“ essendosi assunto in proprio il debito. Tuttavia, l’assunzione di debito non ha valore liberatorio sia nei confronti dell’ospite, che di altri eventuali soggetti.