Common use of GARANZIA PROVVISORIA Clause in Contracts

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareGli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente Disciplinare devono presentare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016unitamente all’istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia provvisoria fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% 2 per cento del valore dell’affidamento ottenibile dal concorrente aggiudicatario, in relazione a ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L’operatore economico che intenda concorrere alla gara per ciasucn Lottol’aggiudicazione di più lotti, per adempiere all’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria può presentare una fidejussione per ogni lotto in cui intende partecipare ovvero in alternativa una fidejussione unica per un importo pari alla somma degli importi dovuti in relazione ad ogni singolo lotto. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore cauzione può essere costituita, a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertascelta dell'offerente, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli fermo restando il limite di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale utilizzo del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto contante di cui all’art. 194449, comma 21 del D.Lgs. 231/2007, c.c.o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione presso una sezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria tesoreria provinciale o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualepresso le aziende autorizzate, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garantepegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La garanzia provvisoria deve fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’artall'art. 103 107 del D. Lgs. decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993385, che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’artdall'art. 161 del D. Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme allo schema-tipo approvato con d.m. n. 58/199831 del 19 gennaio 2018, pubblicato nella GURI n. 83 del 10 aprile 2018. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di copre la mancata sottoscrizione del Contratto contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell’aggiudicatariodell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, (ii) ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante: la mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 93, comma 4, del Codice. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell’obbligo di garanzia dell’offerta stabilito dall’art. 93, comma 1, del Codice. La Stazione Appaltante assegna all’operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita inutile decorso del termine stabilito per la prova del possesso regolarizzazione delle dichiarazioni o dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari documenti richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante l’operatore economico è escluso dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in La Stazione appaltante, nell'atto con cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi comunica la graduatoria per singolo lotto, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo validità della garanzia. L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta soggetto alle riduzioni previste dall’art. 93 del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimoCodice. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gararisulta dalla riduzione precedente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareL’offerta è corredat a , secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lottoprezzo base dell’appalto. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore è costituita in favore della Asl Roma 1 capofila e stazione appaltant e, a 240 giorni dalla data scelta del concorrent e sotto forma di presentazione dell’offertacauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contantibonifico o con altri strume n t i e canali di pagam e n t o elettronici, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca conto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 0000000010 6 0 BIC: XXXXXXXXXXX conto intestato Asl Roma 1. La fideiussione può essere rilasciata: - da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto interme diario finanziario iscritto nell' albo di cui all’art. 1944all' articolo 106 del decreto legislativo 1 settemb r e 1993 , comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc.n. 385, che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono svolge in via prevalente esclusiva o esclusiva prevalent e attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell' albo previsto dall’art. dall' articolo 161 del D. Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa Gli operatori economici, prima di procede r e copre: (i) il caso di mancata alla sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di certificazioni garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: http:// www. banc a dit xxxx.xx/ compiti/vigilanza/inte rm e dia r i /index. html http:// www. banc a dit xxxx.xx/ compiti/vigilanza/ avvisi- pub/ gara nzie- finanziarie/ http:// www. banc a dit xxxx.xx/ compiti/vigilanza/ avvisi- pub/ soggetti- non- legittimati/ Inter m e dia r i_non_abilitati. pdf http:// xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxx es e_jsp/ Home P a g e . j sp N.B.: Si raccoma nd a di prender e visione del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.seguente documento xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/- /garanzie- finanziarie La fideiussione deve:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa Nella BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la garanzia provvisoria, che l’operatore economico concorrente dovrà prestarecostituire a garanzia dell’offerta, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore degli importi dei singoli lotti, ai sensi e per ciasucn Lottogli effetti di cui all’art 93 D.lgs 50/2016, nei seguenti termini: Lotto Importo complessivo ) Importo cauzione provvisoria 2% 1 € 92.000,00 € 1.840,00 2 € 468.000,00 € 9.360,00 3 € 208.000,00 € 4.160,00 Le Imprese partecipanti potranno presentare tante cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti per cui l’Impresa intende partecipare, oppure un’unica cauzione il cui importo corrisponda al 2% della somma degli importi posti a base d’asta di ciascun Lotto al quale intende partecipare, specificando il numero dei relativi lotti. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore potrà essere costituita sotto forma di fideiussione o cauzione, a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionescelta dell’offerente. Essa ⮚ La garanzia fideiussoria dovrà essere prestata: • in contanticostituita, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento ai sensi e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto per gli effetti di cui all’art. 194493, comma 2commi 3, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 4 e 5 del D. Lgslgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso 50/2016, con atto di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria fideiussione rilasciato da banca o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. LgsD.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998385/1993 ovvero mediante polizza fideiussoria. La garanzia provvisoria potrà fideiussione dovrà indicare come beneficiario: Azienda ULSS n. 8 “Berica” – Xxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx. L’atto di fidejussione dovrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatariopresentato in formato elettronico, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi originale sottoscritto digitalmente dall’istituto garante o in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli artt. 19 e 47 del regolamento (CE) D.P.R. 445/2000, con firma digitale. ⮚ La cauzione dovrà essere costituita, a titolo di pegno, a favore di Azienda ULSS n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio8 “Berica” – Xxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx tramite: • bonifico bancario intestato a “Servizio Tesoreria ULSS 8 Berica ” – UNICREDIT BANCA S.p.A., del 25 novembre 2009versato sul conto corrente IBAN IT/24/F/02008/11820/000003495321, o del 20 per cento per gli operatori in possesso specificando nella causale di certificazione ambientale ai sensi versamento l’oggetto della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione procedura di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazionegara; • in caso versamento di R.T.I. contanti, assegni circolari o Consorzio: la garanzia provvisoria titoli di debito pubblico, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a favore di Azienda ULSS n. 8 “Berica” – Xxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx. La costituzione della cauzione dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.provata tramite:

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareAi sensi e per gli effetti dell’art. 93, secondo le modalità previste dall’art. 93 comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016, 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Falconara Marittima di Euro 5.296,39 pari al 2% del valore per ciasucn Lottostimato dell’appalto calcolato sulla parte relativa alla direzione dei lavori (€ 264.819,69), costituita in uno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario a favore del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 240 giorni dalla data titolo di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione rilasciata da un intermediario finanziariobancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, costituita nel rispetto pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo presentazione dell’offerta; - la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, in deroga al disposto Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.cdel codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o fideiussione e la polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, a titolo esemplificativocomma 5 del Codice, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al garantemomento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l’affidamento della direzione lavori. La garanzia provvisoria deve (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere altresì corredataaccompagnata, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale , di non presentare il suddetto impegno deve risultare anche in a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria l’offerta sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleda raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativapiccole e medie imprese. La garanzia bancaria è prestata fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte un soggetto in apposito albopossesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi degli arttdell’art. 13 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 14 2, del D. Lgsd.lgs. n. 385/199382/2005. La garanzia assicurativa è prestata In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniapposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D. Lgsmedesimo decreto. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/19932602 x.x., che svolgono in via prevalente o esclusiva attività xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a pena di rilascio di garanzieesclusione, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7, del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso D.Lgs. 50/2016. Per usufruire di Consorzio ordinario costituito tali riduzioni l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia della certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di Consorzio stabile dal Consorzio medesimooperatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di Rete partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese: dall’operatore economico che riveste concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché certificazioni dovranno essere possedute da ognuna ciascuna delle imprese aderenti al contratto raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. C.U.C. – costituita tra i Comuni di rete che partecipano alla garaCamerata Picena, se la rete è dotata Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’artI soggetti giuridici partecipanti alla gara d’appalto dovranno costituire - ai sensi dell’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, 50/2016 e ss.mm.ii. - una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (come riportato al punto 1 del Bando), costituita alternativamente: • da quietanza comprovante l’eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Ente (il valore per ciasucn Lottodeve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, salvo il limite di cui sopra, con bonifico, in assegni circolari presso la Tesoreria del Comune sul conto corrente intestato al Comune di Ciampino, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 – IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00. La In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell’offertaultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionepiccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. Essa dovrà essere prestata: • in contanti93, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. comma 8, 00000 - Xxxx del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L’operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell’atto di indizione di gara (Interno edificio – Sala Xxxxxxxriferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la datanonché l’oggetto della stessa; ovvero mediante fidejussione da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziariofinanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigentea ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare la garanzia deve tali ipotesi dovranno essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. La - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della SUA, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garantescadenza del termine per la presentazione delle offerte. La garanzia provvisoria cauzione deve altresì essere altresì corredata, pena l’esclusione, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii.; , qualora l’offerente risultasse affidatario (tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da piccole e medie imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art– art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio8, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo D.Lgs. 50/2016 e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni ss.mm.ii. e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067ss.mm.ii.). In tal casoInoltre, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: garante a rinnovare la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comuneper ulteriori 360 giorni, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garamomento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Telematica Aperta Criterio: Minor Prezzo

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, L’offerta è corredata da: - una garanzia provvisoria provvisoria, pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per a base di gara, corrispondente ad un periodo non inferiore importo di € 16.320,00 da prestare a 240 giorni dalla data favore della Provincia di presentazione dell’offertaReggio Emilia, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di salvo quanto previsto dalla legislazione vigenteall’art. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni93, prevedendo la clausola cosiddetta comma 7 del Codice; - una dichiarazione di “pagamento a semplice richiesta”impegno, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 194493, comma 23 del Codice, c.c.anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 28 del Codice, c.cqualora il concorrente risulti affidatario. La fidejussione bancaria Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualeconsorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, a titolo esemplificativocomma 6 del Codice, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La la garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare copre la garanzia fideiussoria per l’esecuzione mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli arttarticoli 84 e 91 del D.lgs. 13 e 14 del D. Lgs6 settembre 2011, n. 159. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniSono fatti riconducibili all’affidatario, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993tra l’altro, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e ne- cessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del ContrattoCodice, nel termine stabilito; (iv) enon comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europeedell’art. 89, come meglio specificate comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provin- ciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valo- re deve essere al corso del giorno del deposito; - effettuando il pagamento mediante PAGOPA, al link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxxxxxxXxXxxx: scegliere “Pagamenti spontanei”, a seguire “Altri pagamenti” - “Causale pagamento: Cauzioni”, specificando nella schermata successiva quale causale del versamento: “Cauzione provvisoria Accordo Quadro interventi di manutenzio- ne strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023 del Comune di Casalgrande. CIG: 9124976867 – CUP: I57H21009730004”; - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da interme- diari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 33 del Codice. In ogni caso, D. Lgsla garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. n.50/2016; 103, comma 9 del 30 per centoCodice, anche cumulabile con la riduzione agli schemi tipo di cui al primo periodoD.M. 19 gennaio 2018 , per n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog- getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: - contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Provin- cia di RE); - essere intestata a tutti gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se ovvero a tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentataimprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di R.T.I. costituitoconsorzi di cui all’art. 45, dalla Impresa mandataria ed comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; - essere intestata alla medesimaconforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.- prevedere espressamente:

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Strade, Se Gnaletica E Rete Ciclabile 2022 2023 Del Comune Di Casalgrande

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareL’offerta è corredata, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto come previsto dall’articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a: - LOTTO 1: € 3.316,8 (calcolato sulla base comprensiva del quinto d’obbligo) - LOTTO 2: € 1.584,00 (calcolato sulla base comprensiva del quinto d’obbligo) fatte salve le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del Codice. In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente: - Prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare; - Prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciasucn Lottoi lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore è costituita, a 240 giorni dalla data scelta del concorrente sotto forma di presentazione dell’offertacauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contantibonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca conto intestato a “Azienda Ospedaliera di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon” della Regione Campania coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx o UniCredit S.p.A Filiale di “Napoli xxx Xxxxx 00/X” specificando nella causale “Deposito cauzionale provvisorio AddolorataProcedura aperta per la fornitura di apparati access point, specificando la causale del versamento servizi di garanzia e la datalicenze software per il potenziamento dell’infrastruttura di rete aziendale dell’AORN – (*con indicazione del/i lotto/i a cui si partecipa)”; ovvero • mediante fidejussione bancaria La fideiussione può essere rilasciata: - da imprese bancarie o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; - da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto finanziario iscritto nell'albo di cui all’art. 1944all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc.n. 385, che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. n. 58/1998Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.fideiussoria deve:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente Ai sensi dell'art.75 del D.lgs.163/2006, l'offerta dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% due per cento del valore prezzo base indicato nel bando o nell'invito . Tale garanzia, che potrà essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, copre la mancata sottoscrizione del contratto per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per fatto dell'aggiudicatario e dovrà essere svincolata : − nei confronti dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un periodo termine non inferiore superiore a 240 trenta giorni dalla data di presentazione dell’offertaaggiudicazione ; − nei confronti dell' aggiudicatario, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneal momento della sottoscrizione del contratto . Essa Quando la garanzia è sotto forma di cauzione, dovrà essere prestata: • in contanticostituita da contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato con versamento o deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, con assegno circolare o in titoli a titolo di Statopegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice . Quando la garanzia è sotto forma di fideiussione, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa o da polizza rilasciata da un intermediario finanziariodagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. Del 1 settembre 1993 n° 385, costituita nel rispetto che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di quanto previsto dalla legislazione vigenterilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell' Economia e delle Finanze . In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto la rinuncia all'eccezione di cui all’artall'art. 1944, comma 1957,comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedel codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo esemplificativosemplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice . − deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta . Talora, cambio di denominazione socialepuò essere richiesta una validità maggiore o minore e può essere prescritto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, di sede legalesu richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garantese l'aggiudicazione non è ancora avvenuta . La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione L'importo della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice è ridotto del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita organismi accreditati la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni certificazione del sistema di qualità ai sensi delle conforme alle norme europee, come meglio specificate all’arteuropee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema . 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in Il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione tale requisito deve essere segnalato e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, documentato in sede di offertaofferta . Unitamente a quanto esposto, il possesso del/i requisito/i e l'offerente dovrà produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese dichiarazione in cui la rete è dotata un Fideiussore si impegna al rilascio di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti una garanzia fideiussoria - pari al dieci per cento dell'importo presunto del contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara- qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto .

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Samples: Bando Di Gara d'Appalto Di Servizi Leasing Finanziario Mobiliare Mediante Procedura Aperta

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita e disciplinata all’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base d’asta stimato in relazione al/ai lotto/i cui il concorrente dovrà prestarepartecipa e precisamente: La garanzia provvisoria potrà essere costituita, secondo a discrezione del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016del D.lgs 50/2016 e, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore precisamente: - la cauzione può essere costituita, a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertascelta dell'offerente, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Stato, depositati tesoreria provinciale o presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualele aziende autorizzate, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore pegno a rilasciare favore dell’ATS; - la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. all'articolo 106 del citato D. Lgs. decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385/1993385, che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. n. 58/1998In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa questa dovrà: - recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; - avere validità per almeno giorni 180 (centoottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; qualora si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il consorzio o il GEIE; qualora invece si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, essere intestata al mandatario/capogruppo in nome e per conto di tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; - prevedere espressamente: a: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b: la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; c: l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ATS – ASSL Cagliari. Sia nel caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico che in quello di prestazione sotto forma di fideiussione, dovrà essere altresì presentata, pena l’esclusione, anche una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice. In caso di garanzia provvisoria costituita sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere prodotta a sistema una copia in formato elettronico dell’attestazione di versamento con indicazione del soggetto che lo ha effettuato. In ipotesi di cauzione costituita in contanti: - il relativo versamento dovrà essere eseguito presso l’istituto di Credito Banco di Sardegna S.p.A., sul conto corrente bancario codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato all’ATS - ASSL Cagliari ; - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico della distinta di versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Laddove la cauzione provvisoria sia stata costituita in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata copia del titolo. La garanzia provvisoria potrà essere escussa costituita sotto forma di fideiussione e copre: (i) il caso la dichiarazione di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso impegno di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita un fideiussore a rilasciare la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione definitiva di cui al primo periodosuccessivo paragrafo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione dovranno essere prodotte in originale o copia autentica ex corredate di quanto riportato e secondo una delle modalità a seguire: - sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante corredato: I) da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso 445/2000 del medesimo soggetto sottoscrittore del titolo di R.T.I. garanzia o dell’impegno sottoscritta con firma digitale con unita copia del documento di identità dello stesso con la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano quale egli dichiara di essere in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazionedei poteri necessari per impegnare il Garante; II) ovvero in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituitoalternativa, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesimaautentica notarile sottoscritta con firma digitale attestante identità, qualifica e poteri del soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno; in caso - sotto forma di R.T.I. costituendo copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese 2, del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimoD.Lgs n. 82/2005. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.Il documento analogico dovrà esser costituito:

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Samples: Disciplinare Di Gara S O M M a R I O

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, L’offerta è corredata da: - una garanzia provvisoria provvisoria, pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per a base di gara, corrispondente ad un periodo non inferiore im- porto di € 106.980,00 da prestare a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertafavore della Provincia, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di salvo quanto previsto dalla legislazione vigenteall’art. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni93, prevedendo la clausola cosiddetta comma 7 del Codice; - una dichiarazione di “pagamento a semplice richiesta”impegno, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero da parte di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto un istituto bancario o assicurativo o altro sog- getto di cui all’art. 194493, comma 23 del Codice, c.c.anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 28 del Codice, c.cqualora il concorrente risulti affidatario. La fidejussione bancaria Tale dichiarazione di impe- gno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti tem- poranei o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualeconsorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, a titolo esemplificativocomma 6 del Codice, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La la garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare copre la garanzia fideiussoria per l’esecuzione mancata sotto- scrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli arttar- ticoli 84 e 91 del D.lgs. 13 e 14 del D. Lgs6 settembre 2011, n. 159. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniSono fatti riconducibili all’affidatario, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993tra l’altro, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del ContrattoCodice, nel termine stabilito; (iv) enon comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europeedell’art. 89, come meglio specificate comma 1 del Codice, anche le dichia- razioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione ap- paltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; - versamento mediante PAGOPA, collegandosi al link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxxxxxxXxXxxx: scegliere "Pagamenti spontanei", a seguire "Altri pagamenti" - “Causale pagamento: Cauzioni”, specificando nella schermata successiva quale causale del versamento: “Cauzione provvisoria Accordo Quadro inter- venti messa in sicurezza ponti e viadotti. CIG: 9109449B1D – CUP: C37H21006790004”; - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 33 del Codice. In ogni caso, D. Lgsla garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. n.50/2016; 103, comma 9 del 30 per centoCo- dice, anche cumulabile con la riduzione agli schemi tipo di cui al primo periodoD.M. 19 gennaio 2018 , per n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante ac- cesso ai seguenti siti internet: In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: - contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Provincia di RE); - essere intestata a tutti gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se ovvero a tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentataimprese retiste che parteci- pano alla gara ovvero, in caso di R.T.I. costituitoconsorzi di cui all’art. 45, dalla Impresa mandataria ed comma 2, lett. b) e c) del Co- dice, al solo consorzio; - essere intestata alla medesimaconforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.- prevedere espressamente:

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente Concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore posto a base d’asta per ciasucn ciascun Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, nel rispetto del limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007 con bonifico, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di RomaUNICREDIT, Agenzia Magna Grecia n. 79 Xxxx 30633, Roma - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 UNICRITM1B56 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8X.xx Xxxxx Xxxxxx x. 00/X , 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. S. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorniAl fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento della somma richiesta anche delle relative somme. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in caso d’opposizione favore del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’artConcorrente. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.cI titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualeprovvisoria può essere rilasciata, a titolo esemplificativoscelta dell’offerente, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, bancarie o assicurative che rispondano ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettivi attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo all’albo di cui all’art. 106 del citato D. LgsD.Lgs. n. 385/1993385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. LgsD.Lgs. n. 58/199858/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti soggetto garante sia in possesso di certificazioni del sistema di qualità dell’autorizzazione al rilascio mediante accesso ai sensi delle norme europeeseguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_ abilitati.pdf -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/Xxxx Page.jsp La medesima fidejussione, come meglio specificate all’art. 93comunque rilasciata, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici dovrà in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.particolare:

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareL’offerta è corredata, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al a 2% del valore per ciasucn Lottocomplessivo dell'xxxxxxx.Xx applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore è costituita, a 240 giorni dalla data scelta del concorrente sotto forma di presentazione dell’offertacauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestatabonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell’istituto incaricato del servizio di tesoreria BNL S.P.A, filiale: • in contanti39100, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, con assegno circolare bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN: IBAN IT 05 B 01005 39100 000000200001 (BNL S.P.A) - BIC: XXXXXXXXXXX codice Ente 3274; La fideiussione può essere rilasciata: - da imprese bancarie o in titoli assicurative che rispondono ai requisiti di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto finanziario iscritto nell'albo di cui all’art. 1944all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc.n. 385, che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso Gli operatori economici, prima di mancata procedere alla sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L’operatore economico deve essere presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nelle dichiarazioni amministrative il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve: a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per soggetto garantito (stazione appaltante); b) essere intestata a tutti gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se ovvero a tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentataimprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di R.T.I. costituitoconsorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; d) avere validità per 180 giorni dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso data di R.T.I. costituendo e presentazione dell’offerta; e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata cui all’articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimosemplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di Rete richiesta di Imprese: dall’operatore economico estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che riveste le funzioni abbia espressa decorrenza dalla data di organo comunepresentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 106, nel comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati. a. Riduzione del 30% in caso di Rete possesso della certificazione di Imprese qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: − per i soggetti di cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che riveste costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete retiste che partecipano alla garagara siano in possesso della certificazione; − per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la rete è dotata predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete offerta che riveste intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la qualifica di mandatariaconsorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la rete è dotata predetta certificazione e l’ambito di un organo comune privo certificazione del potere di rappresentanza o se suo sistema gestionale include la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nelle forme del raggruppamento dichiarazioni amministrative il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto parte di rete che partecipano alla garaun soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareLe offerte dovranno essere corredate, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena di esclusione, una dalla garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lottoprezzo fisso posto a base di gara, e quindi pari ad Euro 640 (seicentoquaranta/00). La garanzia dovrà essere rilasciata secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Qualora la garanzia provvisoria deve sia presentata sotto forma di cauzione, essa può essere costituita in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno da pagare a favore della Stazione Appaltante. In tal caso, la cauzione provvisoria dovrà comunque essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 93, comma 8 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di fideiussione, essa dovrà:  essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermedia- ri finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da par- Xxx xxx Xxxxxxx, 13 10122 Torino te di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.Lgs. 58/1998 e che ab- biano i requisiti minimi di solvibilità richiesto dalla vigente normativa bancaria assicurativa;  avere validità per un periodo non inferiore una durata pari a 240 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la datadelle offerte; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedel codice civi- le, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo esemplificativosemplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  contenere, cambio a pena di denominazione socialeesclusione, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno l'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare ri- lasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, contratto di cui all’artall'art. 103 del D. Lgs93, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’artridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 37 D.Lgs. 50/2016 delle percentuali in esso indicate. Per fruire di tale beneficio, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificarel'operatore economico segnala, in sede di offertaofferta nella "busta A - Documentazione Amministrativa", il possesso del/i requisito/i dei relativi requisiti, e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti. Si precisa che in In caso di R.T.I. la riduzione raggruppamenti temporanei, per beneficiare della garanzia provvisoria predetta riduzione, è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte necessario che cia- scun membro del R.T.I. siano raggruppamento sia in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garasopra.

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareAi sensi e per gli effetti dell’art. 93, secondo le modalità previste dall’art. 93 comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016, 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Falconara Marittima di Euro 72.449,19 pari al 2% del valore per ciasucn Lottostimato dell’appalto (€ 3.622.459,68), costituita in uno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario a favore del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 240 giorni dalla data titolo di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie (fideiussione rilasciata da un intermediario finanziariobancaria o polizza assicurativa) dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, costituita nel rispetto n. 31. Gli operatori economici, prima di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizionipolizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0053403-25/11/2021-D472-PG-0057-00010009-P - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.cdel codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o fideiussione e la polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, a titolo esemplificativocomma 5 del Codice, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte su richiesta della stazione appaltante al garanteper ulteriori 180 giorni. La garanzia provvisoria deve (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere altresì corredataaccompagnata, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non presentare il suddetto impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese o da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; tale impegno deve risultare anche - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in caso conformità alle regole tecniche di versamento mediante deposito cauzionalecui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di prestazione richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaledi altro garante, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativain sostituzione della precedente, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate a condizione che abbia espressa decorrenza dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionepresentazione dell’offerta. Si precisa che: • l’importo L’importo della garanzia, garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per rinnovo potrà essere ridotto secondo le ditte concorrenti in possesso misure e le modalità di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate cui all’art. 93, comma 3, D. Lgs7 del Codice. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione Per fruire di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione dette riduzioni il concorrente segnala e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, documenta nell’offerta il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o dei relativi requisiti fornendo copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimodei certificati posseduti. In caso di Rete partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni qualità di organo comunecui all’articolo 93, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garacomma 7, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.si ottiene:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareL'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, secondo le modalità previste denominata garanzia provvisoria, corrispondente al 1% (uno per cento) dell’importo a base di gara pari a € 2.097,69 (Euro duemilanovantasette/69), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. • Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall’art. 93 D. Lgsdel D.lgs. 50/2016n. 50/2016 e smi e art.1 comma 4 della L. 120/2020, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestataprevedere espressamente: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto ; - la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedel codice civile; - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo esemplificativo, cambio semplice richiesta scritta di denominazione sociale, IGEA Spa; - deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria presentazione dell'offerta; - deve essere altresì corredata, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione l'esecuzione del contrattocontratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Quest’ultima disposizione comma non si applica alle micro-imprese, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 piccole e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria piccole e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998medie imprese. La garanzia provvisoria potrà dovrà essere escussa e copre: (i) il caso di firmata digitalmente sia dal concorrente che dal fideiussore. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell’aggiudicatariodell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, (ii) il caso ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscri- zione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere corredata della dichiarazione sostitutiva dell’atto di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede notorietà del fideiussore con cui lo stesso dichiara di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garaessere legittimato a sottoscrivere fideiussioni o l’even- tuale procura. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta ridotto secondo i termini e le modalità previste dell’articolo 93 comma 7 del 50 per cento per le ditte concorrenti in D.lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di certificazioni del sistema valida certificazione di qualità ai sensi rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documen- tazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle norme europee, come meglio specificate all’artulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 3, D. Lgsc. 7 del D.Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, 50/16 la ditta concorrente deve specificare, potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di con- sorzio ordinario la riduzione della garanzia provvisoria è sarà possibile solo se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. imprese riunite e/o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimoconsorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaciascuna impresa. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

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Samples: Lettera D’invito a Formulare Offerta

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareAi sensi e per gli effetti dell’art. 93, secondo le modalità previste dall’art. 93 comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016, 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Falconara Marittima di Euro 3.027,67 pari al 2% del valore per ciasucn Lottostimato dell’appalto calcolato sulla parte relativa alla direzione dei lavori (€ 151.383,76), costituita in uno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario a favore del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 240 giorni dalla data titolo di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie (fideiussione rilasciata da un intermediario finanziariobancaria o polizza assicurativa) dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, costituita nel rispetto n. 31. La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo presentazione dell’offerta; - la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.cdel codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o fideiussione e la polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, a titolo esemplificativocomma 5 del Codice, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al garantemomento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l’affidamento della direzione lavori. La garanzia provvisoria deve (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere altresì corredataaccompagnata, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale , di non presentare il suddetto impegno deve risultare anche in a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata C.U.C. – costituita tra i Comuni di versamento mediante deposito cauzionale. In caso Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0029642-30/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 15/2022 da microimprese, piccole e medie imprese o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleda raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativapiccole e medie imprese. La garanzia bancaria è prestata fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte un soggetto in apposito albopossesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi degli arttdell’art. 13 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 14 2, del D. Lgsd.lgs. n. 385/199382/2005. La garanzia assicurativa è prestata In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniapposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D. Lgsmedesimo decreto. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/19932602 x.x., che svolgono in via prevalente o esclusiva attività xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a pena di rilascio di garanzieesclusione, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7, del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso D.Lgs. 50/2016. Per usufruire di Consorzio ordinario costituito tali riduzioni l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia della certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di Consorzio stabile dal Consorzio medesimooperatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di Rete partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese: dall’operatore economico che riveste concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché certificazioni dovranno essere possedute da ognuna ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gararaggruppate o consorziate, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla pena l’esclusione dalla gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’artSi applica in materia l’art. 93 D. Lgsdel d.lgs. 50/201650/2016 ss.mm.ii La cauzione provvisoria che deve essere prestata secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario . Pertanto, una siccome tale garanzia provvisoria pari al 2% deve assicurare l'affidabilità dell'offerta e la correttezza del valore per ciasucn Lottocomportamento del concorrente durante tutto il procedimento, potrà essere incamerata dalla Stazione appaltante, salvo prova del maggior danno subito. La stazione appaltante provvederà, con tempestività e comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, a svincolare ai non aggiudicatari detta garanzia. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo con riferimento all’aggiudicatario. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia fidejussoria di cui il Comune di Fidenza avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto di gestione dei servizi oggetto dell’appalto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, secondo quanto disposto dall'art. 103 c.5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente le cauzioni provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertae definitiva, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestataprevedere espressamente: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto ; • l’obbligo di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, c.c2 del codice civile. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’artridotto secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 3, D. Lgs93 c. 7 d.lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo50/2016 ss.mm.ii. In caso di Rete inosservanza delle condizioni del presente capitolato o comunque di Imprese: dall’operatore economico eventuali mancati pagamenti di stipendi o contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e soci occupati nell’appalto, il committente, ferma restando l’esclusione della sua responsabilità solidale, potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla garanzia come sopra costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che riveste le funzioni saranno all'uopo fissate. Si procederà all’escussione integrale della garanzia in tutti i casi in cui l’inadempimento dell’appaltatore abbia comportato la risoluzione/recesso dal contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La garanzia garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore,, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo per il Comune l’esperimento di organo comune, ogni altra azione nel caso la garanzia risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di Rete di Imprese cui il Comune abbia dovuto avvalersi in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo tutto o in parte durante l’esecuzione del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garacontratto.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa Il concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore per ciasucn Lottostimato della concessione pari a € 2.479.908,00. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data garanzia, che in caso di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa raggruppamenti dovrà essere prestataintestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: • in contanti, - con assegno circolare bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o in titoli con altri strumenti e canali di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. all'articolo 106 del citato D. LgsD.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. LgsD.Lgs. n. 58/199858/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia provvisoria potrà dovrà essere escussa e copre: rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (iMISE) il caso di mancata sottoscrizione 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv14 dicembre 2018) e, comunqueai fini di semplificazione della procedura, il gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non procedere ad alcuna aggiudicazione, ancora formalmente costituito la predetta garanzia sarà restituita fideiussione deve essere intestata a tutti i concorrenti soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 30 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (trentagaranzia definitiva) giorni di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionepresentazione dell’offerta. Si precisa che: • l’importo L’importo della garanzia, garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per rinnovo potrà essere ridotto secondo le ditte concorrenti in possesso misure e le modalità di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate cui all’art. 93, comma 3, D. Lgs7 del Codice. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione Per fruire di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione dette riduzioni il concorrente segnala e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, documenta nell’offerta il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o dei relativi requisiti fornendo copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimodei certificati posseduti. In caso di Rete partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni qualità di organo comunecui all’articolo 93, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garacomma 7, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.si ottiene:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, L’offerta è corredata da: - una garanzia provvisoria provvisoria, pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per a base di gara, corrispondente ad un periodo non inferiore im- porto di € 106.980,00 da prestare a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertafavore della Provincia, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di salvo quanto previsto dalla legislazione vigenteall’art. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni93, prevedendo la clausola cosiddetta comma 7 del Codice; - una dichiarazione di “pagamento a semplice richiesta”impegno, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero da parte di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto un istituto bancario o assicurativo o altro sog- getto di cui all’art. 194493, comma 23 del Codice, c.c.anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 28 del Codice, c.cqualora il concorrente risulti affidatario. La fidejussione bancaria Tale dichiarazione di impe- gno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti tem- poranei o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualeconsorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, a titolo esemplificativocomma 6 del Codice, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La la garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare copre la garanzia fideiussoria per l’esecuzione mancata sotto- scrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli arttar- ticoli 84 e 91 del D.lgs. 13 e 14 del D. Lgs6 settembre 2011, n. 159. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniSono fatti riconducibili all’affidatario, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993tra l’altro, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del ContrattoCodice, nel termine stabilito; (iv) enon comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europeedell’art. 89, come meglio specificate comma 1 del Codice, anche le dichia- razioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione ap- paltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; - versamento mediante PAGOPA, collegandosi al link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxxxxxxXxXxxx: scegliere "Pagamenti spontanei", a seguire "Altri pagamenti" - “Causale pagamento: Cauzioni”, specificando nella schermata successiva quale causale del versamento: “Cauzione provvisoria Accordo Quadro inter- venti su strade provinciali del reparto Nord. CIG: 9023020FA4 – CUP: C37H18001750006”; - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 33 del Codice. In ogni caso, D. Lgsla garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. n.50/2016; 103, comma 9 del 30 per centoCo- dice, anche cumulabile con la riduzione agli schemi tipo di cui al primo periodoD.M. 19 gennaio 2018 , per n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante ac- cesso ai seguenti siti internet: In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: - contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Provincia di RE); - essere intestata a tutti gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se ovvero a tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentataimprese retiste che parteci- pano alla gara ovvero, in caso di R.T.I. costituitoconsorzi di cui all’art. 45, dalla Impresa mandataria ed comma 2, lett. b) e c) del Co- dice, al solo consorzio; - essere intestata alla medesimaconforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.- prevedere espressamente:

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Messa in Sicurezza Delle Strade Provinciali Del Reparto Nord, Con Servizio Di Pronto Intervento

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’artA norma dell’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia provvisoria provvisoria, in forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% due per cento del valore per ciasucn Lottodella concessione. La Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad € 93.141,75 (novantatremilacentoquarantuno/75). Il valore sopraindicato della garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo sarà lo stesso anche nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneil concorrente proponga in gara l’utilizzo e la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione/adeguamento dell’alloggio unità 3, ciò in quanto la garanzia provvisoria va calcolata su un dato certo presente al momento dell’indizione della procedura di gara come è il valore stimato della concessione. Essa Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e dovrà essere prestatacostituita in uno dei seguenti modi: - in contanticontanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario a favore del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, con assegno circolare presso BPER banca s.p.a. - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o in titoli presso le aziende autorizzate, a titolo di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie (fideiussione rilasciata da un intermediario finanziariobancaria o polizza assicurativa) dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, costituita nel rispetto n. 31. Gli operatori economici, prima di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0042495-24/09/2021-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 16/2021 La fideiussione bancaria e la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizionipolizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.cdel codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o fideiussione e la polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, a titolo esemplificativocomma 5 del Codice, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte su richiesta della stazione appaltante al garanteper ulteriori 180 giorni. La garanzia provvisoria deve (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere altresì corredataaccompagnata, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non presentare il suddetto impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese o da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; tale impegno deve risultare anche - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in caso conformità alle regole tecniche di versamento mediante deposito cauzionalecui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di prestazione richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaledi altro garante, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativain sostituzione della precedente, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate a condizione che abbia espressa decorrenza dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionepresentazione dell’offerta. Si precisa che: • l’importo L’importo della garanzia, garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per rinnovo potrà essere ridotto secondo le ditte concorrenti in possesso misure e le modalità di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate cui all’art. 93, comma 3, D. Lgs7 del Codice. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione Per fruire di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione dette riduzioni il concorrente segnala e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, documenta nell’offerta il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o dei relativi requisiti fornendo copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimodei certificati posseduti. In caso di Rete partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni qualità di organo comunecui all’articolo 93, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garacomma 7, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.si ottiene:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareL'offerta sarà corredata da una garanzia fideiussoria, secondo le modalità previste dall’artcome da art. 93 D. Lgs. 50/2016del D.Lgs n.50/2016, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lottoprezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione. La In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertascelta dell'offerente, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Statotesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, depositati presso a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Romacomma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxxquanto allo svincolo, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza il successivo comma 9. La garanzia fideiussoria ovvero fideiussione potrà essere rilasciata da un intermediario finanziarioimprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n.385/1993, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigentecome da art. In particolare la garanzia 93 comma 9 del D.Lgs n.50/2016. Essa deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualedel codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante al garanteappaltante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione L'importo della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, D.Lgs 50/2016 per gli operatori economici in possesso di registrazione delle certificazioni e requisiti elencati. Qualsiasi appendice al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)testo della polizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglioche dovrà essere prodotta in originale, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi deve essere portata a conoscenza della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, stazione appaltante già in sede di offertapartecipazione alla procedura pubblica. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, il possesso del/n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’ Accordo Quadro. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data presentazione dell'offerta, e dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 105 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è previsto per microimprese, piccole e medie imprese e per i requisito/i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000medie imprese. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte di cui all'art. 93 comma 9 del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaD.Lgs n.50/2016.

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Samples: Contratto

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestarefornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice. La presente procedura non prevede sopralluogo. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00, secondo le modalità previste dall’artdi cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2021 e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa. 93 D. LgsAl fine di agevolare i concorrenti si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC: • in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo; • in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente; • in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente. 50/2016In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante Pag. 13 di 38 fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, una garanzia provvisoria pari la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2 del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005. Per partecipare alla presente procedura è indispensabile essere iscritti e abilitati al 2% del valore per ciasucn LottoM.E.La. La garanzia provvisoria deve avere validità sottomissione dell’offerta dovrà avvenire mediante la piattaforma M.E.La. da parte dell‘Operatore Economico entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/08/2021. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per un periodo la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non inferiore a 240 giorni dalla data sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di presentazione dell’offertaquella precedente. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, con impegno all’eventuale rinnovo comma 3 lett. b) del Codice. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Invito. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionesi dovesse procedere all’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contantifornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche quale si assume qualsiasi rischio in caso di versamento mediante deposito cauzionalemancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, L’offerta dovrà essere inserita nella BUSTA nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e composta dai seguenti documenti: • Busta A - Documentazione AmministrativaAmministrativa • Busta B - Documentazione Tecnica • Busta C - Offerta Economica Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte Per gli Operatori Economici aventi sede legale in apposito alboItalia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 13 46 e 14 47 del D. Lgsd.P.R. n. 445/2000; per gli Operatori Economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 385/1993445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, la Documentazione Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o suo procuratore. I documenti devono essere sottoscritti con firma digitale, pertanto non è necessaria l’allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La garanzia assicurativa documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005ammessa la copia semplice. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono Stazione Appaltante si riserva in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il ogni caso di mancata sottoscrizione del Contratto richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme Pag. 15 di 38 fornitura di materiale informatico per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso la Regione Lazio – Lettera di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione Invito all’originale della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il in sola copia semplice. In caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi Operatori Economici non stabiliti in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneItalia, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la data legislazione dello Stato di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, D. Lgs86 e 90 del Codice. n.50/2016; del 30 per centoTutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodose redatta in lingua straniera, per gli operatori economici deve essere corredata da traduzione giurata in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimolingua italiana. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comunecontrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, nel essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di Rete di Imprese mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la rete è dotata Stazione Appaltante potrà richiedere agli Operatori partecipanti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa confermare la validità dell’offerta sino alla data che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garasarà indicata.

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Samples: Contratto Di Fornitura Tra

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareL’offerta è corredata, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al a € 40.320,00 [2% del valore per ciasucn Lottocomplessivo dell’appalto comprendente anche l’importo delle eventuali modifiche di cui al par. 3.3. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106 del Codice. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore è costituita, a 240 giorni dalla data scelta del concorrente sotto forma di presentazione dell’offertacauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contantibonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca conto ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Coordinate bancarie: ABI 01030 CAB 00000 XXXX XX 28 P 01030 03205 000000184763 BIC XXXXXXX0X00 – causale “Cauzione provvisoria per gara PLMA EDIZIONI 2025-2026-2027”. La fideiussione può essere rilasciata: - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto finanziario iscritto nell'albo di cui all’art. 1944all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc.n. 385, che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall’emittente, avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 58/1998606 del 19/12/2023. Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano. L’indirizzo internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Consip provvederà a segnalare all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.fideiussoria deve:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente La cauzione provvisoria dovrà prestareessere presentata nella busta amministrativa, secondo le in alternativa: •in formato digitale originale pdf, firmato digitalmente tanto dal garante quanto dal garantito; •nel caso in cui il fidejussore sia impossibilitato a rilasciarla in modalità previste dall’arttelematica, in formato cartaceo originale, allegandone sulla piattaforma MEPA copia scansionata in formato pdf e firmata digitalmente dal concorrente. Ai sensi dell’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria cauzione provvisoria, a pena di esclusione, di € 2.680,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da presentare in uno dei seguenti modi: 1.fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del valore D.Lgs. 1/9/93 n.385, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 2.versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per ciasucn LottoAzioni - Succursale di Brescia - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 - 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00). In questo caso nella busta amministrativa inserire copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Le concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che l’effettivo introito da parte della Tesoreria Provinciale dovrà avvenire entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, nonché indicare le proprie coordinate bancarie; 3.titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale a favore della Provincia di Brescia. Qualora il deposito cauzionale venga costituito nei modi di cui ai punti 2) e 3), gli offerenti dovranno produrre una dichiarazione di istituto bancario o compagnia di assicurazioni o intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 1/9/93 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, e,a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida sino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19571957 comma 2 del Codice Civile, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di ogni variazione inerente il fideiussore qualeBrescia ed avere validità per almeno 180 giorni, a titolo esemplificativodecorrere dalla data di scadenza prevista dal bando di gara. I concorrenti, cambio potranno beneficiare della riduzione del 50% (€ 1.340,00) dell’importo cauzionale, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre l'importo potrà essere oggetto delle ulteriori riduzioni previste dal medesimo comma 7. Si precisa che, in caso di denominazione socialeR.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese costituenti sono in possesso della certificazione di sede legalecui sopra. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredatala cauzione, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore deve essere unica, presentata e firmata digitalmente dal soggetto mandatario ed intestata a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione tutti i componenti del contratto, di cui all’artRaggruppamento. 103 Le suddette garanzie potranno essere conformi allo schema tipo 1.1 previsto dal Decreto 12/03/2004 n. 123 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documentoMinistero delle Attività Produttive. La copia semplice del certificato Provincia di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleBrescia, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativaprovvede allo svincolo della cauzione provvisoria, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito alboai non aggiudicatari, ai sensi degli arttart. 13 e 14 93 comma 9 del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara50/2016.

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% 2 per cento del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare cauzione o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualefideiussione, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionalescelta dell'offerente. In caso di prestazione della partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del certificato debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di deposito in caso tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativapegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia bancaria è prestata fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, bancarie o assicurative che rispondano ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’art. all'articolo 106 del citato D. Lgs. decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385/1993385, che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. Lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58/199858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell’aggiudicatariodell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, (ii) il caso ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Sono fatte salve le riduzioni della garanzia previste dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. L'offerta è altresì corredata, a pena di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede esclusione, dall'impegno di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per centoun fideiussore, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi diverso da quello che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: ha rilasciato la garanzia provvisoria dovrà essere presentataprovvisoria, in caso di R.T.I. costituitoa rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualora l'offerente risultasse affidatario.

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareI soggetti giuridici partecipanti alla gara d’appalto dovranno costituire, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii., una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara relativo al/i LOTTO/I al/i quale/i intendono partecipare. Nell’ipotesi in cui un concorrente partecipi a più di un LOTTO, in considerazione del valore vincolo all’aggiudicazione di un unico LOTTO, potrà essere presentata una sola garanzia provvisoria; essendo uguali gli importi di ciascun LOTTO, l’ammontare della garanzia per ciasucn Lottoognuno di essi risulta pari a € 39.126,92. La garanzia potrà essere costituita alternativamente: - da quietanza comprovante l’eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al loro utilizzo previsto dalla normativa vigente), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Ente (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, salvo il limite di cui sopra, con bonifico o in assegni circolari presso la Tesoreria dell’Ente con versamento sul conto corrente bancario n. 401059955 (codice IBAN XX00X0000000000000000000000) intestato alla Città metropolitana di Roma Capitale presso la Unicredit Spa, sportello di tesoreria filiale 30070 – Xxx xxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxx. In caso di prestazione della cauzione provvisoria deve avere validità per in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un periodo non inferiore istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a 240 giorni rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell’offertaultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionepiccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. Essa dovrà essere prestata: • in contanti93, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. comma 8, 00000 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). In entrambi i casi l’operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell’atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l’oggetto della stessa; - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziariofinanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigentea ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare la garanzia deve tali ipotesi dovranno essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale- ad effettuare entro quindici giorni, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte su semplice richiesta della stazione appaltante appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al garantedeposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La garanzia provvisoria cauzione deve altresì essere altresì corredata, pena l’esclusione, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da piccole e medie imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art– art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio8, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo D.Lgs. 50/2016 e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067ss.mm.ii.). In tal casoInoltre, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: garante a rinnovare la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comuneper ulteriori 180 giorni, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garamomento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

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GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestareIl Concorrente è tenuto ad inserire, secondo nell'area “Risposta amministrativa” della “Fase di Offerta”, la garanzia provvisoria sotto forma di fidejussione o di cauzione. La fidejussione, da presentare in originale (file) firmata digitalmente, potrà essere rilasciata da Istituti Bancari o assicurativi o da intermediari finanziari con le modalità previste dall’arte secondo il testo di cui allo schema Allegato X al presente Bando. 93 D. LgsIn caso di fidejussione prestata da intermediari finanziari, il Concorrente produce il modulo di fidejussione contenente gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 50/2016L’ammontare della garanzia è di Euro 83.340,00 (Euro ottantremilatrecentoquaranta/00), una garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La In caso di prestazione della garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Stato, depositati tesoreria provinciale dello Stato o presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore qualeautorizzata, a titolo esemplificativodi pegno a favore di Xxxxxxxx S.p.A., cambio l’operatore economico dovrà produrre, a comprova dell’avvenuto versamento, la copia scansionata del titolo accompagnata da dichiarazione di denominazione socialeconformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal proprio Legale Rappresentante o Procuratore. Tale cauzione è, in ogni caso, assoggettata a norme giuridiche di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno contabilità di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionaleStato. In caso di prestazione della cauzione in numerario, la relativa somma va versata a favore di Xxxxxxxx S.p.A. a mezzo bonifico bancario presso: Poste Italiane S.p.A. – IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a ITALFERR S.p.A. - via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 71 - 00155 Roma, con la seguente causale: “Cauzione provvisoria relativa all’affidamento dei servizi di plottaggio e consegna file PDM - CIG:6847630B07” (RdA-32008).” La garanzia con fidejussione bancaria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documentocolpa grave. La copia semplice del certificato di deposito in In caso di Riunioni di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, formalmente non costituiti, devono essere indicate quali intestatarie della garanzia nel cui interesse questa è prestata tutte le Imprese che intendono costituire il Raggruppamento. Nell’ipotesi di subentro di un nuovo soggetto nella posizione di Concorrente nei casi descritti dalla Avvertenza relativa al punto 10.1 del presente Bando, deve essere novata o ripresentata ex novo la garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993al presente punto, senza altra modifica che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998la sostituzione dell’intestatario originario con il nuovo soggetto subentrante. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata dell’Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. La garanzia provvisoria dei non aggiudicatari è svincolata automaticamente alla scadenza del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione trentesimo giorno successivo alla gara. Nell’ipotesi data in cui l’AO San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garal’aggiudicazione diventa efficace.

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