Garanzie cauzionali Clausole campione

Garanzie cauzionali. 1. In caso di concessioni durature (che superano i 30 giorni consecutivi), il richiedente dovrà versare, a garanzia del risarcimento di eventuali danni che i beni concessi in uso possono subire durante o in conseguenza all’uso autorizzato, una cauzione di importo stabilito di volta in volta, in base al tipo di utilizzo autorizzato. 2. L’importo della cauzione sarà determinato dalla Giunta Comunale con la deliberazione con cui autorizza la concessione dell’immobile e potrà essere periodicamente aggiornato. 3. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa. 4. Si procederà allo svincolo di quanto prestato a titolo di cauzione a garanzia del corretto utilizzo solo ad avvenuto accertamento, da parte del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico, delle condizioni dei locali concessi in uso. 5. Qualora siano riscontrati danni alla struttura e/o agli arredi, direttamente o indirettamente causati nel corso del periodo di concessione in uso, l’Amministrazione si riserva di trattenere dal deposito cauzionale versato quanto necessario per il corretto ripristino o di chiedere l’integrazione della somma necessaria al rimborso dei danni. 6. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di rivalersi, trattenendo il deposito cauzionale, qualora il richiedente non rispetti quanto previsto dal presente regolamento o, al momento della presentazione della richiesta di utilizzo celi volutamente informazioni indispensabili ai fini della concessione dell’immobile. 7. La cauzione può essere presentata indifferentemente nelle seguenti forme: a) mediante deposito in contanti; b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635. 8. La Giunta comunale, nel determinare l’abbattimento del corrispettivo per finalità di rilevanza sociale, può autorizzare, per motivazioni correlate, il concessionario a prestare la cauzione in misura ridotta, ovvero esonerarlo dalla stessa.
Garanzie cauzionali. 8.1 - Il contratto di concessione deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione stabilita e ritenuta congrua dal competente Ufficio Patrimonio e comunque non inferiore al corrispettivo annuo del canone. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione. 8.2 - La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme: a) mediante deposito in contanti b) mediante deposito in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al portatore; in questo caso, l’importo della cauzione sarà aumentato del 10% ed i titoli stessi saranno valutati al corso del giorno del deposito c) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal DPR 22 maggio 1956, n° 635 d) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n° 449 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 175 8.3 - Nel caso in cui l’utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell’art. 2051 C.C., una ipotesi del R.C. verso terzi connessa all’attività del concessionario, questo è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, relativa polizza R.C. al Comune di Cattolica.
Garanzie cauzionali. Il contratto di concessione deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione che verrà stabilita in sede di avvio del procedimento di selezione del concessionario. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui l’utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una ipotesi di R.C. verso terzi e verso l’Amministrazione Provinciale connessa all’attività del concessionario, questo è tenuto a produrre alla stipula del contratto, relativa polizza R.C. alla provincia di Nuoro.
Garanzie cauzionali. 0.Xx contratto di assegnazione dell’immobile deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Garanzie cauzionali. Considerata la finalità pubblica dell'intervento previsto interamente a carico della Associazione,il Comune di Belluno rinuncia alla fidejussione a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione. L'Associazione si obbliga a produrre prima dell'inizio dei lavori copia della polizza di assicurazione di € () per danni ad impianti ed opere preesistenti. La stessa verrà svincolata ad ultimazione dei lavori. L'Associazione si obbliga altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della convenzione per l'importo di € .
Garanzie cauzionali. Considerata la finalità pubblica dell'intervento previsto interamente a carico della Associazione,il Comune di Belluno rinuncia alla fidejussione a garanzia degli adempimenti
Garanzie cauzionali. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ed in particolare della corretta esecuzione degli interventi, il Concessionario presta cauzione di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) mediante fidejussione bancaria o assicurativa n. …......................... rilasciata il , con decorrenza dalla data di stipula del presente atto. Detta cauzione verrà svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione fino a pervenire a un minimo fisso inderogabile di Euro 30.000,00 (trentamila/00) da garantire fino alla scadenza della concessione. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Garanzie cauzionali. 6.1 Il contratto di concessione prevede, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione pari ad una annualità del canone dovuto. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione in uno dei modi previsti dalla Legge 348/1982. 6.2 La cauzione di cui sopra è infruttifera. 6.3 Nel caso in cui l'utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell'art. 2051 C.C., una ipotesi di Responsabilità Civile verso terzi connessa all'attività del concessionario, questo è tenuto a produrre, prima della stipula del contratto, relativa polizza R.C. alla Provincia, secondo le prescrizioni del Dirigente del Servizio in merito alla fattispecie da assicurare ed ai relativi massimali.
Garanzie cauzionali. Il contratto di concessione deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.
Garanzie cauzionali. 1. Il contratto di concessione prevede, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione pari al canone annuo di concessione. La cauzione potrà essere prestata, a scelta del soggetto gestore, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta dell’Ente. 2. La cauzione definitiva avrà una durata temporale pari al periodo contrattualmente definito per la gestione delle strutture. 3. L’Ente avrà diritto di valersi della cauzione definitiva anche per eventuali maggiori spese derivanti da danni materiali a strutture o attrezzature oppure per maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. 4. L’Ente potrà richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione definitiva qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte per inottemperanze avvenute nel corso del periodo contrattuale. 5. La cauzione definitiva verrà svincolata dopo l’approvazione da parte dell’Ente del verbale di riconsegna della struttura.