GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO Clausole campione

GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. L'Azienda è tenuta ad adottare gli accorgimenti tecnici più moderni volti a meglio salvaguardare l'incolumità dei lavoratori/lavoratrici sul posto di lavoro. Con riferimento agli accorgimenti tecnici da adottare, le RR.SS.AA. delle XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. potranno sottoporre all'Azienda gli opportuni suggerimenti che saranno tenuti in debito conto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 300 del 1970. L'Azienda, ribadito che la sostanziale rilevanza e la peculiarità delle problematiche relative alla sicurezza postulano un necessario coinvolgimento ed una collaborazione fattiva delle XX.XX., conferma la propria disponibilità ad operare nell’ambito dei seguenti impegni: far rispettare il divieto allo svolgimento di operazioni allo sportello, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dello sportello medesimo; - promuovere presso le competenti autorità interventi per la sorveglianza dall'esterno degli sportelli da parte della forze dell’ordine; per il trasporto valori si farà ricorso ad autofurgoni corazzati, compatibilmente con le obiettive possibilità ed opportunità pratiche; i trasporti valori affidati a personale della Banca dovranno, in ogni caso, essere effettuati da almeno due persone; - dovrà essere evitato il ricorso a sistemi di allarme che consentano di percepire localmente, durante l’orario di lavoro, il funzionamento dell'allarme medesimo per mezzo di richiami acustici e/o luminosi; - l'uso della divisa per i commessi addetti ai servizi esterni -eccettuati quelli di rappresentanza - non è obbligatorio; - ai fini della sicurezza, ogni sportello non può funzionare senza la presenza di almeno due lavoratori/lavoratrici; - assunzione da parte della Banca dell'onere per eventuali visite specialistiche cui il lavoratore/lavoratrice debba sottoporsi in conseguenza di eventi criminosi subiti durante l’attività lavorativa. L'Azienda si impegna, inoltre, a garantire un sistema complessivo di sicurezza che, secondo le condizioni oggettive della piazza e le nuove tecnologie, risulti atto a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori/lavoratrici. A tal fine, l'Azienda e le XX.XX. si incontreranno almeno una volta all'anno per affrontare, e possibilmente risolvere in spirito di convergenza, i problemi inerenti la sicurezza degli sportelli, nonché per consentire all'Azienda di illustrare i piani programmati relativi alla sicurezza. Le risultanze dell'incontro saranno sinteticamente riportate in apposito verbale redatto dal...
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. Nel quadro delle garanzie volte alle sicurezza del lavoro è previsto quanto segue: − l’azienda farà ricorso esclusivamente a società specializzate per il trasferimento di valori nell’ambito della rete delle filiali, tra le filiali e gli uffici della Direzione Generale e viceversa, o tra filiali e/o uffici della Direzione Generale e enti terzi e/o clientela; − l’operatore di sportello al quale, in caso di rapina, venissero rivolte contestazioni per eccedenze o giacenze di numerario superiori alle previsioni delle norme interne, può farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; − l’operatore non verrà comunque ritenuto responsabile di eccedenze o giacenze eccedenti createsi per eventi di carattere occasionale e non dipendenti da negligenze dello stesso; − l’azienda porterà a conoscenza delle R.S.A. nonché, all’atto dell’assunzione dei singoli lavoratori, le condizioni generali e particolari di assicurazione della vigente polizza infortuni del personale; − l’azienda valuterà la concessione di un breve periodo di riposo ai lavoratori che, a seguito di rapina sul lavoro, ne facciano richiesta e si impegna ad esaminare le domande di avvicendamento eventualmente formulate dagli interessati; − l’azienda in caso di apertura di nuovi sportelli ovvero di ristrutturazione di quelli già in essere, si impegna a predisporre le necessarie misure di sicurezza con soluzioni che evitino barriere all’accesso e all’uscita dei dipendenti e/o clienti portatori di handicap. Si precisa che la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata sulla base di quanto previsto dall’accordo del 21.11.2016.
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. In materia di garanzie volte alla sicurezza del lavoro, le parti fanno riferimento al protocollo riservato sottoscritto in data 22 aprile 1983.
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro l'azienda adotterà presso gli sportelli aperti al pubblico - tenendo conto delle diversificate situazioni ambientali, in relazione anche ad eventuali vincoli edilizi, condominiali, ecc. - i provvedimenti concordati tra le parti ed indicati in apposito verbale riservato. L’azienda porterà a conoscenza delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali il programma di applicazione ai singoli sportelli dei provvedimenti prescelti. Le competenti direzioni aziendali, a loro volta, porteranno a tempestiva conoscenza delle locali rappresentanze sindacali aziendali l’intendimento di dare avvio all’applicazione, presso ogni singolo sportello, dei provvedimenti prescelti; le rappresentanze sindacali aziendali - ciascuna mediante un proprio componente - potranno effettuare un sopralluogo presso lo sportello interessato e, conseguentemente, formulare eventuali osservazioni. Oltre a quanto sopra esposto ed a quant'altro forma oggetto del citato verbale riservato, è comunque previsto quanto segue: − l'azienda si impegna ad estendere quanto più possibile il ricorso a società specializzate per il trasporto di valori su tutte le piazze ove tale provvedimento sia concretamente ed obiettivamente attuabile; - l'operatore di sportello al quale, in caso di rapina, venissero rivolte contestazioni per eccedenze di giacenze di numerario rispetto alle previsioni delle norme interne, può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; − l'azienda terrà a proprio carico l'onere relativo alla visita medica specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore/lavoratrice colpito da eventi criminosi; Dichiarazioni a verbale − L'azienda porterà a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali - nonchè, all'atto dell'assunzione, dei singoli lavoratori/lavoratrici - le condizioni generali e particolari di assicurazione della vigente polizza cumulativa contro gli infortuni del personale e prenderà in esame, nei limiti delle possibilità ammesse dal tipo di contratto, le proposte che dette rappresentanze avessero ad avanzare al riguardo. − L'azienda, nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, conferma l'impegno a far rispettare il divieto allo svolgimento di operazioni allo sportello al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dello sportello medesimo. − L'azienda concederà un breve periodo di riposo ai lavoratori/lavorat...
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. L’Azienda si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e volte a prevenire e a contenere quanto più possibile gli atti criminosi di terzi. L'Azienda e le XX.XX. concordano che le iniziative relative saranno intonate ai seguenti principi:  uniformità della protezione: cioè mantenere in ogni filiale lo stesso rapporto tra grado di rischiosità e grado di sicurezza adottato ed integrare difese fisiche passive ed impiantistiche, in modo che non si evidenzino "punti deboli";  efficienza dell'impianto: cioè accurata manutenzione degli impianti stessi, affidata a ditte specializzate esterne, con controlli periodici dell’avvenuta manutenzione;  qualità degli impianti e delle strutture: cioè installazione di impianti e strutture supportate da un adeguato livello di qualità ed efficacia  informazione al personale mediante comunicazioni interne, secondo i livelli di responsabilità ed incombenze assegnate, delle norme di sicurezza, compatibilmente con le connesse esigenze di riservatezza. L'Azienda ed i R.L.S. ovvero, in mancanza degli stessi, i rappresentanti delle XX.XX. aziendali, uno per ciascuna Organizzazione Sindacale, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati all'Azienda, si incontreranno, a richiesta delle parti, almeno due volte all’anno. Nel corso di tali riunioni l'Azienda illustrerà sinteticamente le misure esistenti presso le dipendenze e informerà verbalmente le XX.XX. sulle misure di sicurezza che intende adottare (se le stesse sono di carattere innovativo) ovvero ha dovuto adottare per ragioni contingenti. I rappresentanti delle XX.XX. nei suddetti incontri potranno presentare osservazioni nell’ambito di un confronto costruttivo sui vari aspetti delle questioni sollevate, formulare proprie proposte in ordine ai programmi aziendali ed esercitare una funzione consultiva. Quanto trattato nei predetti incontri avrà natura strettamente riservata. In caso di apertura di nuovi sportelli e di ristrutturazione degli esistenti, l’Azienda si impegna a dotare i locali di sistemi di sicurezza attiva e passiva adeguati. L’Azienda inoltre si impegna a mantenere presso le filiali un organico non inferiore a 2 unità, con esclusione degli sportelli situati presso centri commerciali, fiere, ortomercati, ecc. ovvero in strutture dotate di sistemi di sicurezza propri e centralizzati. Inoltre, per la tutela dei lavoratori colpiti da eventi criminosi, l’Azienda si impegna a:  conservare il posto di lavoro, anche oltre i...
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. Relativamente al tema sicurezza nelle agenzie, il “Verbale Riservato” è da considerarsi superato nel metodo, pur restando valide le attuali misure minime previste dal medesimo Verbale, perché l’attuale normativa sul rischio rapina prevede la valutazione del rischio in ogni singola dipendenza. Pertanto: − Entro il 31 marzo di ciascun anno si effettuerà un incontro, con gli Organi di Coordinamento, in cui l’Azienda comunicherà tutte le misure relative alla sicurezza, nonché le strategie che intende adottare in tema di sicurezza, con particolare attenzione ai sistemi antirapina nella Rete. − A livello di Direzione Regionale si aprirà un confronto con i Coordinatori Territoriali, Agenzia per Agenzia, circa l’adozione di misure diverse e/o ulteriori rispetto a quelle già definite, tenuto conto delle specificità del territorio e delle sopravvenute esigenze. − Impegno dell’Azienda a comunicare tempestivamente, a mezzo telefono, alle RSA gli atti criminosi perpetrati sulle Agenzie di competenza. In riferimento a quanto previsto dall’art 22 del CCNL relativamente alla sicurezza antirapina, si prevede:
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. L’Azienda si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e volte a prevenire e a contenere quanto più possibile gli atti criminosi di terzi. L’Azienda e le XX.XX. concordano che le iniziative relative saranno intonate ai seguenti principi: cioè mantenere in ogni filiale lo stesso rapporto tra grado di rischiosità e grado di sicurezza adottato ed integrare difese fisiche passive ed impiantistiche, in modo che non si evidenzino “punti deboli”;
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. I luoghi di lavoro ove funzionano sportelli aperti al pubblico verranno protetti con sistemi tendenti ad impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi. A tal fine l'Azienda - in funzione delle caratteristiche, della ubicazione e dei locali di ciascuna dipendenza - adotterà, occorrendo anche in modo combinato, le seguenti misure:
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. Nel quadro delle garanzie volte alle sicurezza del lavoro è previsto quanto segue: − l’azienda si impegna ad estendere quanto più possibile il ricorso a società specializzate per il trasporto valori su tutte le piazze ove tale provvedimento sia concretamente ed obiettivamente attuabile; − l’operatore di sportello al quale, in caso di rapina, venissero rivolte contestazioni per eccedenze o giacenze di numerario superiori alle previsioni delle norme interne, può farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; − l’operatore non verrà comunque ritenuto responsabile di eccedenze o giacenze eccedenti createsi per eventi di carattere occasionale e non dipendenti da negligenze dello stesso; − l’azienda porterà a conoscenza delle R.S.A. nonché, all’atto dell’assunzione dei singoli lavoratori, le condizioni generali e particolari di assicurazione della vigente polizza infortuni del personale; − l’azienda valuterà la concessione di un breve periodo di riposo ai lavoratori che, a seguito di rapina sul lavoro, ne facciano richiesta e si impegna ad esaminare le domande di avvicendamento eventualmente formulate dagli interessati; − l’azienda in caso di apertura di nuovi sportelli ovvero di ristrutturazione di quelli già in essere, si impegna a predisporre le necessarie misure di sicurezza con soluzioni che evitino barriere all’accesso e all’uscita dei dipendenti e/o clienti portatori di handicap.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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