Identificazione delle parti Clausole campione

Identificazione delle parti. Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito identificate: Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].
Identificazione delle parti. Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito identificate.
Identificazione delle parti. Il presente contratto e' concluso tra le Parti qui di seguito identificate: - Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale] iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 - Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)] iscritta all'organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.
Identificazione delle parti. Ai fini del presente Ordine di Contratto: ● Factorial sarà considerato come Responsabile del trattamento dei dati.
Identificazione delle parti. Le parti sono identificate a mezzo documento d'Identità dal rappresentante dell’ Agenzia …………………………………………... Copia dei Documenti d'Identità ancorché non allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. La sottoscrizione del contratto è avvenuta alla presenza del rappresentante dell’Agenzia, che lo sottoscrive per conferma e testimonianza.
Identificazione delle parti. Questo documento regolamenta i termini d’uso, da parte tua, dei n. 4 e-book che riceverai gratuitamente e contestualmente all’iscrizione della newsletter del nostro blog (xxx.XxxxxxXxXxx.xxx), nonché degli e-book che ti invieremo successivamente, sempre a titolo gratuito, in qualità di iscritto/a alla nostra newsletter. Noi siamo le coautrici delle guide creative: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. FNTNTS90E58G337Q, domiciliata in Parma (PR), Strada Viazza di Martorarno, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx Xxxx Xxxxxxxxxx, C.F. FRNNA89D45H223A, domiciliata in Reggio Xxxxxx (RE), Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx e queste sono le definizioni che regolamentano il presente accordo.
Identificazione delle parti. Il presente protocollo è datato GG/MM/AAAA e stipulato tra: Signor/Signora (Nome Cognome Indirizzo) in qualità di Rappresentante Ufficiale del [patrimonio del] debitore (nome e dettagli rilevanti del debitore) nominato con decisione del tribunale di (specificare il nome del tribunale, compreso lo Stato membro) in data (inserire la data gg/mm/aaaa) nel procedimento (specificare il procedimento) Il sig. / la sig.ra (Nome Cognome Indirizzo) in qualità di rappresentante ufficiale del [patrimonio del] debitore (nome e dettagli rilevanti del debitore) nominato con decisione del tribunale di (specificare il nome del tribunale, compreso lo Stato membro) in data (inserire data gg/mm/aaaa) nella procedura (specificare la procedura). L'indirizzo postale e gli indirizzi di posta elettronica di ciascuna parte per qualsiasi comunicazione da effettuare ai sensi o in relazione al presente protocollo sono
Identificazione delle parti. L'articolo 1 individua le parti del protocollo e la data o le date di stipula. I firmatari del protocollo sono identificati personalmente in base alla loro capacità di rappresentare l’attivo patrimoniale, il che richiede informazioni aggiuntive sul debitore (nome e altri dati rilevanti come la collocazione dell’azienda e iscrizione al registro delle imprese), il provvedimento del tribunale e la relativa nomina (indicazione del tribunale, compreso lo Stato membro di appartenenza, e la data della nomina) e la procedura (nome o tipo di procedura e numero di registro). Il termine "rappresentante ufficiale" è utilizzato in tutto l’EMP per indicare il soggetto che amministra legalmente il patrimonio del debitore in una procedura d'insolvenza ai sensi della EIR 2015/848 o di qualsiasi procedura funzionalmente equivalente ai sensi del diritto nazionale, ad esempio un piano concordatario. Il rappresentante ufficiale normalmente è l’amministratore dell’insolvenza come definito nell'articolo 2(5) dell’EIR 2015/848 ed elencato nell'allegato B dell’EIR per gli Stati membri. Può ricomprendere anche un coordinatore nominato in una procedura di coordinamento (articolo 71 del TUE 2015/848). Nelle procedure in cui il debitore non è spossessato del suo patrimonio e della sua gestione (articolo 2(3) EIR 2015/848), è il debitore stesso che rappresenta l'impresa e dovrebbe quindi anche firmare il protocollo. Se il tribunale nomina un curatore fallimentare per sorvegliare le azioni del debitore e controllare (parzialmente) il patrimonio, anche il curatore dovrebbe firmare. Se il debitore o l’amministratore dell’insolvenza nominato per rappresentare l’attivo patrimoniale è una persona giuridica, l'articolo 1 richiede essenzialmente che sia identificata la persona che agisce per suo conto come legale rappresentante. Questo principio trova riscontro nell’esperienza operativa, per cui la comunicazione e la cooperazione basate su di un protocollo si fondano sulla fiducia personale e sulla comunicazione diretta tra individui, spesso appartenenti a un gruppo più ristretto di rinomati professionisti. Il fatto che la persona identificata nell'articolo 1 sia anche quella legalmente vincolata ad assolvere ai doveri ricompresi in altre clausole del protocollo non è predeterminato in via inderogabile dal medesimo articolo 1. Le clausole che contengono tali doveri dovrebbero invero espressamente indicare chi sia assoggetto al rispetto degli stessi. L'articolo 1 limita la portata del protocoll...
Identificazione delle parti. Questo protocollo è sottoscritto in data (gg/mm/aaaa) tra il giudice (Nome, Cognome, Indirizzo) in qualità di giudice che presiede la procedura [d'insolvenza] relativa al patrimonio del debitore (nome e dati rilevanti del debitore) aperta con decisione del tribunale di (specificare il tribunale e lo Stato membro) in data (indicare gg/mm/aaaa) nella procedura (indicare i dettagli della procedura, ad es. tipo di procedura, numero del fascicolo) Giudice (Nome, Cognome, Indirizzo) in qualità di giudice che presiede la procedura [d'insolvenza] relativa al patrimonio del debitore (nome e dati rilevanti del debitore) aperta con decisione del tribunale di (specificare il tribunale e lo Stato membro) in data (indicare gg/mm/aaaa) nella procedura (indicare i detagli della procedura, ad es. tipo di procedura, numero di ruolo).
Identificazione delle parti. L'articolo 1 identifica le parti del protocollo e la data o le date della sua conclusione. I giudici firmatari sono identificati personalmente in base alla loro autorità di esaminare la procedura di insolvenza. Inoltre, vengono fornite informazioni sul debitore (nome e dettagli rilevanti come l'indirizzo commerciale, il registro di iscrizione), aspetto particolarmente utile in caso di gruppi di società. I dettagli sulla procedura (nome o tipo di procedura e numero di registro) delineano la portata sostanziale del protocollo. Il termine "procedura" indica che il campo di applicazione del protocollo è potenzialmente più ampio di quello del Reg. 2015/848 in termini di procedure ricomprese al suo interno. Per maggiori dettagli, si veda la Guida all'articolo 1 nella prima parte. L'ambito di applicazione dell’EMP è prima facie limitato alle parti degli Stati membri dell'UE nei cui confronti risulta applicabile l’EIR 2015/848. I giudici che trattano casi di insolvenza in altri paesi possono comunque diventare parti di un protocollo. Il linguaggio neutro utilizzato nell'articolo 1 è teso a consentire un'applicazione più ampia di tale strumento. Le parti devono prendere atto, tuttavia, che le specifiche clausole modello sviluppate