Impegno tra le parti Clausole campione

Impegno tra le parti. Le parti, dandosi reciprocamente atto che il presente articolo viene definito sulla base dell’attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il Dlgs 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire le opportune armonizzazioni o variazioni al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione.
Impegno tra le parti. In relazione alla previsione disciplinata dall’art. 44 comma 2 del Dlgs 81/2015 dal TU sull’apprendistato Dlgs. 167/2011, art. 4, in merito alla possibilità che le parti negoziali individuino le figure a carattere artigianale per effettuare percorsi di apprendistato fino ad un complessivo periodo di 60 mesi, le parti stipulanti si impegnano a verificare delle soluzioni per il settore agricolo entro 1 anno dalla data di stipula del presente CCNL.
Impegno tra le parti. In relazione alle recenti modifiche legislative di cui alla Legge 92/2012 e successive modifiche, le parti convengono sulla necessità di addivenire a una più puntuale definizione in materia di lavoro stagionale in relazio- ne al presente CCNL e, a tale scopo, si impegnano a incontrarsi entro 3 mesi dalla firma dell’accordo.
Impegno tra le parti. In caso di modifica degli Assetti Contrattuali definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993 le parti firmatarie il presente CCNL procederanno alle conseguenti armonizzazioni entro e non oltre 60 giorni dall’intesa interconfederale sulla modifica.
Impegno tra le parti. In caso di esternalizzazione, da parte delle aziende con mandati di agenzia di cui al precedente comma, dei servizi di Centri Servizi Telefonici e U.S.T. a società controllate, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile, dalle medesime agenzie, le parti firmatarie il presente contratto si impegnano a mantenere l'applicazione del presente contratto al personale eventualmente coinvolto in tali processi.
Impegno tra le parti. La necessità di migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle imprese agricole, attraverso la digitalizzazione a tutti i livelli della filiera appartenenti al settore, è indubbio che porti con se degli enormi vantaggi compreso la creazione di nuovi posti di lavoro ad alto contenuto tecnologico e di specializzazione. Per questo motivo, per garantire la corretta applicazione del presente CPL, le parti riconoscono l’Osservatorio quale luogo di analisi per eventuali aggiornamenti di nuove mansioni da apportare all’attuale classificazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le Parti pur valutando il contratto di apprendistato lo strumento principale per qualificare l’occupazione giovanile, a fronte del cambio generazionale e consentire alle aziende percorsi formativi volti alla stabilizzazione e occupazione di lavoratori sempre più specializzati, condividono di armonizzare all’interno del CPL quanto già previsto dall’accordo nazionale del 23 febbraio 2017 (all.10 al CCNL), per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante e di mestiere; fermo restando quanto già disciplinato dal CCNL operai agricoli e florovivaisti, in materia, le parti condividono la necessità di individuare, in via sperimentale ed in linea con le specificità colturali del territorio, percorsi formativi diversi ed ulteriori legati all’area 1 e area 2 della classificazione prevista dal C.P.L.. • potatura degli alberi da frutta; • potatura viti/vigneti; • conduzione di macchine operatrici agricole semoventi; • lavorazioni con elevata responsabilità in magazzino, serre, cantine, stalle. Al riguardo le parti convengono altresì, al fine di supportare le attività formative aziendali di cui alla presente normativa sperimentale di dare impulso alle attività formative di cui all’art. 15 del presente C.P.L., sviluppando l’adesione al FOR.AGRI, ed in raccordo con la Cassa FIMAV -EBAT, implementando opportune linee formative come individuate anche con il supporto dell’Osservatorio di cui all’art. 3 del presente C.P.L. La presente normativa transitoria conserva la propria validità per il periodo di vigenza ed applicazione del presente C.P.L. Le parti individuano, rispetto alla predetta norma sperimentale, altresì linee operative di carattere programmatico, come da allegato al C.P.L.. La parti nell’intento di qualificare, da un lato, l’occupazione nel settore degli operai agricoli, mediante un incremento dell’occupazione e, dall’altro, consentire alle aziende di disporre di lavoratori da occupare e stabilizz...
Impegno tra le parti. Le parti convengono che la procedura di certificazione della sopracitata clausola debba essere oggetto di uno specifico Protocollo d'intesa che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere entro e non oltre il 30 luglio 2011, dando così luogo ad una procedura di certificazione immediatamente applicabile a decorrere dalla data sopramenzionata.
Impegno tra le parti. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo di collaborazione, le parti si impegnano a consentire al personale coinvolto nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature, dell’expertise e del know-how aziendale di ognuna delle parti e si impegnano, altresì, a regolarne le modalità di accesso nell’ambito degli accordi specifici stipulati.
Impegno tra le parti. Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle R.S.U. fanno testo l’accordo interconfederale 13.9.1994 tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil, (All. n. 2) nonché l’apposito accordo di settore del 16.1.1997 (All. n. 3), così come modificato dal presente rinnovo nella parte “Numero dei componenti” (All. n. 3-bis). Resta inteso che le modifiche apportate produrranno effetti esclusivamente nei confronti delle parti firmatarie il presente accordo e decorreranno dal 1° gennaio 2014. Le parti concordano inoltre di effettuare una apposita verifica sulla regolamentazione derivante dall’accordo di settore di cui al precedente comma entro un anno dalla stipula del presente rinnovo contrattuale.
Impegno tra le parti. La Regione Lazio, mette a disposizione il Sistema SIGeSS ai Distretti Socio Sanitari ed ai relativi comuni che intendono utilizzarlo. La Regione Lazio ha predisposto la necessaria formazione degli operatori ai fini dell’utilizzo dello strumento della Cartella Sociale informatizzata. L’Ente capofila del Distretto socio sanitario……… , aderendo alla presente Convenzione, si impegna ad adottare il SIGeSS ed inoltre si impegna a far sì che i Comuni afferenti al Distretto Socio sanitario si assumano l’onere del caricamento dei dati nel Sistema, attraverso l’utilizzo della Cartella sociale informatizzata da parte del Servizio sociale Professionale e del Segretariato Sociale per la presa in carico degli utenti del proprio territorio o conferendo i dati acquisiti tramite qualunque altro strumento di cartella sociale in uso, sulla base dei tracciati adottati con successivi regolamenti. L’Ente capofila del Distretto socio sanitario rappresenta gli Enti utilizzatori nelle interlocuzioni istituzionali con altri soggetti, siano essi a livello regionale, nazionale e internazionale.