Impegno tra le parti Clausole campione

Impegno tra le parti. Le parti, dandosi reciprocamente atto che il presente articolo viene definito sulla base dell’attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il Dlgs 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire le opportune armonizzazioni o variazioni al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione.
Impegno tra le parti. In relazione alla previsione disciplinata dal TU sull’apprendistato Dlgs. 167/2011, art. 4, in merito alla possibilità che le parti negoziali indivi- duino le figure a carattere artigianale per effettuare percorsi di appren- distato fino ad un complessivo periodo di 60 mesi, le parti stipulanti si impegnano a verificare delle soluzioni per il settore agricolo entro 1 anno dalla data di stipula del presente CCNL.
Impegno tra le parti. In relazione alle recenti modifiche legislative di cui alla Legge 92/2012 e successive modifiche, le parti convengono sulla necessità di addivenire a una più puntuale definizione in materia di lavoro stagionale in relazio- ne al presente CCNL e, a tale scopo, si impegnano a incontrarsi entro 3 mesi dalla firma dell’accordo.
Impegno tra le parti. In caso di modifica degli Assetti Contrattuali definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993 le parti firmatarie il presente CCNL procederanno alle conse- guenti armonizzazioni entro e non oltre 60 giorni dall’intesa interconfede- rale sulla modifica.
Impegno tra le parti. Le parti, dandosi reciprocamente atto che il presente articolo viene definito sulla base dell'attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire le opportune armonizzazioni o variazioni al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione. Per l'assunzione di personale con C.f.l. si fa riferimento all'accordo interconfederale del 5 ottobre 1995 intercorso in materia. In riferimento a quanto previsto nella apposita tabella allegata a tale accordo, concernente i livelli da escludersi e l'individuazione delle professionalità intermedie ed elevate, in considerazione dei contenuti del presente c.c.n.l., la sezione relativa risulta così modificata: - professionalità da escludersi: quelle relative ai livelli 1°, 2°, 3°; - professionalità intermedie: quelle relative ai livelli 4°, 5°; - professionalità elevate: quelle relative ai livelli 6°, 7°, 8°, 9°, 10°. Il presente articolo mantiene i propri effetti secondo le condizioni previste dall'accordo interconfederale in materia sottoscritto il 23 ottobre 2003. Per quanto riguarda la normativa sul contratto di inserimento prevista dal D.Lgs. n. 276/2003, art. 54, si fa riferimento all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, che si allega.
Impegno tra le parti. In caso di esternalizzazione, da parte delle aziende con mandati di agenzia di cui al precedente comma, dei servizi di Centri Servizi Telefonici e U.S.T. a società controllate, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile, dalle medesime agenzie, le parti firmatarie il presente contratto si impegnano a mantenere l'applicazione del presente contratto al personale eventualmente coinvolto in tali processi.
Impegno tra le parti. Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle R.S.U. fanno testo l’accordo interconfederale 13.9.1994 tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil, (All. n. 2) nonché l’apposito accordo di settore del 16.1.1997 (All. n. 3), così come modificato dal presente rinnovo nella parte “Numero dei componenti” (All. n. 3-bis). Resta inteso che le modifiche apportate produrranno effetti esclusivamente nei confronti delle parti firmatarie il presente accordo e decorreranno dal 1° gennaio 2014. Le parti concordano inoltre di effettuare una apposita verifica sulla regolamentazione derivante dall’accordo di settore di cui al precedente comma entro un anno dalla stipula del presente rinnovo contrattuale.
Impegno tra le parti. Le Parti firmatarie concordano di attivare un tavolo di confronto entro il mese di giugno 2016 per definire le nuove “declaratorie professionali” e valutare il superamento dell’automatismo previsto in base alla sola anzianità lavorativa; l’obiettivo comune sarà di trovare delle formule contrattuali che permettano di garantire gli avanzamenti di livello in base alle capacità ed alle conoscenze tecnico/professionali del lavoratore, tenendo in considerazione anche la conoscenza delle lingue straniere. I nuovi meccanismi per il passaggio di livello dovranno essere – in ogni caso – improntati a criteri di oggettività e di valorizzazione del merito, impedendo qualsiasi discrezionalità e potenziali discriminazioni non collegate alla prestazione lavorativa del dipendente.
Impegno tra le parti. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo di collaborazione, le parti si impegnano a consentire al personale coinvolto nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature, dell’expertise e del know-how aziendale di ognuna delle parti e si impegnano, altresì, a regolarne le modalità di accesso nell’ambito degli accordi specifici stipulati.
Impegno tra le parti. La Regione Lazio, mette a disposizione il Sistema SIGeSS ai Distretti Socio Sanitari ed ai relativi comuni che intendono utilizzarlo. La Regione Lazio ha predisposto la necessaria formazione degli operatori ai fini dell’utilizzo dello strumento della Cartella Sociale informatizzata. L’Ente capofila del Distretto socio sanitario……… , aderendo alla presente Convenzione, si impegna ad adottare il SIGeSS ed inoltre si impegna a far sì che i Comuni afferenti al Distretto Socio sanitario si assumano l’onere del caricamento dei dati nel Sistema, attraverso l’utilizzo della Cartella sociale informatizzata da parte del Servizio sociale Professionale e del Segretariato Sociale per la presa in carico degli utenti del proprio territorio o conferendo i dati acquisiti tramite qualunque altro strumento di cartella sociale in uso, sulla base dei tracciati adottati con successivi regolamenti. L’Ente capofila del Distretto socio sanitario rappresenta gli Enti utilizzatori nelle interlocuzioni istituzionali con altri soggetti, siano essi a livello regionale, nazionale e internazionale.