INQUADRAMENTO PROGETTUALE Clausole campione

INQUADRAMENTO PROGETTUALE. Il progetto prevederà la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da due lotti di impianto del tipo ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system). I due lotti di impianto avranno uguale potenza, ciascun lotto avrà potenza nominale di 5.000,8 kW ed una potenza richiesta in immissione di 5.000 kW alla tensione rete di 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti anch’esse nel Comune di Comiso (RG). L’area dove sorgerà l’impianto fotovoltaico è un’area a destinazione industriale attualmente di proprietà della ditta N.D. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Xxx X. Xxxxxx X.00 Xxxxxx (XX), P.I.: 00825320880. Ogni lotto di impianto (Lotto 1 e Lotto 2) prevederà l’installazione di 10.640 pannelli fotovoltaici da 470 W, divisi in 380 stringhe da 14 moduli ciascuna, per una potenza complessiva di 5.000,8 kWp per lotto. Per ciascun lotto di impianto saranno realizzate due cabine elettriche per la conversione DC/AC e due cabine storage (tipo container), una cabina utente, una cabina di consegna ed una cabina uso locale tecnico. Sarà prevista la realizzazione di una ulteriore cabina elettrica di sezionamento ed un locale O&M a servizio di entrambi i lotti di impianto. L’impianto sarà idoneamente recintato e dotato dei dovuti sistemi di allarme e videosorveglianza. Saranno realizzati una rete di cavidotti interrati, interni al campo fotovoltaico, per la distribuzione della corrente continua e per la distribuzione della corrente alternata in bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari ed in media tensione fino alla cabina utente e di consegna. Il gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o inverter) effettuerà la conversione della forma d’onda elettrica, da continua in alternata, trasferendo la potenza del generatore fotovoltaico alla rete del distributore. L’inverter scelto in progetto saranno del produttore SMA modello SC 2500-EV, ed in particolare verranno utilizzati un totale di 4 inverter, 2 per ciascun lotto. In un ottica di efficientamento degli impianti e degli investimenti, il progetto prevederà, per ciascun Lotto di impianto, la realizzazione di un sistema di accumulo agli ioni di litio con 2,4 MW (1.200 kW per ciascun inverter) di potenza e con una capacità di circa 8,368 MWh (4.184 kWh per ciascun inverter). I sistemi di accumulo collegati alla rete consentiranno l'integrazione di grandi quantità di energia rinnovabile int...
INQUADRAMENTO PROGETTUALE. CONSIDERATO che il Proponente nello SIA sostitutivo specifica che: Il progetto prevede 2.523 strutture mono stringa di lunghezza 15 m. (ovvero 30 moduli) e 1.872 strutture bi-stringa di lunghezza 30 m. (ovvero 60 moduli), per un totale di 6.267 strutture, e una potenza complessiva installata di 110,940 MWp (65.000 MW).
INQUADRAMENTO PROGETTUALE. CONSIDERATO che nello SIA (22PD_E_1) il Proponente fornisce le seguenti caratteristiche dell’impianto: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico grid–connected di tipo retrofit ad inseguimento automatico su un asse della potenza nominale di picco pari a 5.788,26 kWp, da realizzare sui terreni industriali siti in Contrada Vizzini Scalo s.n.c., all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale in territorio del comune di Vizzini (CT).(…) • Realizzazione della viabilità interna provvisoria e permanente. • Realizzazione di una recinzione metallica perimetrale. • Realizzazione di manufatti edilizi a protezione di vari componenti dell’impianto e per la realizzazione di • Piantumazione di specie arboree autoctone per una fascia perimetrale di larghezza pari a 7 m posta a - n°1 Cabina utente avente superficie pari a 11 mq; - n°1 Cabina di Consegna (vano ENEL + vano misure) avente superficie pari a 17 mq; - n°1 Cabina servizi ausiliari avente superficie pari a 10 mq; - n°2 Cabine Inverter MV POWER STATION 2500, aventi ciascuna una superficie pari a 17 mq, per una superficie complessiva di 34 mq; - n°2 Cabine per lo storage aventi ciascuna superficie pari a 17 mq, per una superficie complessiva pari a 34 mq; - realizzazione di viabilità interna, avente una larghezza di 3,0 m, per una superficie complessiva pari a 19.870 mq; - l’infissione ed il montaggio delle strutture e dei moduli fotovoltaici; - la realizzazione di un’area destinata a verde, per una superficie pari a 24.921 mq; - la realizzazione di una recinzione metallica perimetrale.
INQUADRAMENTO PROGETTUALE. Le finalità degli interventi della presente istruttoria sono espresse dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”, recante disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di promuovere la consapevolezza dei rischi correlati a tali pratiche, salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l'impatto negativo sulla vita della popolazione; in particolare, l’art. 5, c. 2, lett. g) prevede testualmente che “la Regione, per il tramite delle Aziende per i servizi sanitari, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a: (...) g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati”. La Regione, attraverso il finanziamento stanziato, prevede di realizzare un Piano denominato “Prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo: piano delle attività 2016”, che rappresenta la descrizione della strategia regionale in tema di contrasto al gioco d’azzardo. Tale Piano, in coerenza con le attività già realizzate dai Servizi per le dipendenze delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria e dai soggetti del Terzo settore, si propone di avviare azioni distinte in due macro-categorie: azioni di carattere regionale, la cui referenza operativa rimane in capo alla Regione e azioni di carattere territoriale, la cui realizzazione prevede l’impegno diretto del Terzo settore, in accordo con i soggetti istituzionali e che sono oggetto della presente procedura. Le azioni, sia di carattere regionale che territoriale, hanno in comune i valori espressi nella strategia regionale e ne perseguono gli obiettivi generali: • promuovere la creazione o il potenziamento di una rete sociale che includa attori istituzionali e non, formali e non, per implementare legami sociali utili a generare relazioni di collaborazione stabili con le realtà presenti sul territorio; • accrescere, mediante le risorse e ...
INQUADRAMENTO PROGETTUALE. L’impianto fotovoltaico sarà costituito complessivamente da n° 23.478 moduli, suddivisivi in stringhe di 26 moduli ciascuna, per una potenza nominale complessiva dell’impianto di 10.330,32 kWp ed una potenza di immissione in rete di 7.800 kW. I moduli fotovoltaici saranno in silicio monocristallino, con una potenza di picco di 440 W e delle dimensioni pari a 2115 x 1052 x 40 mm, per una superficie totale captante di circa 52.238 mq. Gli stessi saranno disposti secondo gruppi di file parallele sul terreno, con una distanza tra le file calcolata in modo che l’ombra della fila antistante non interessi la fila retrostante per inclinazione del sole sull’orizzonte pari o superiore a quella che si verifica a mezzogiorno del solstizio d’inverno nella particolare località. Saranno previste strutture di 2 file di moduli, in particolare verranno installate 451 strutture da 26+26 moduli e 1 struttura da 13+13 moduli. I moduli che costituiscono il generatore fotovoltaico saranno istallati su strutture con telai in alluminio adeguatamente dimensionati e ancorati al terreno con un sistema di vitoni, in acciaio zincato a caldo, infissi nel terreno. Nell’impianto saranno presenti: - N. 5 cabine di trasformazione: cabine prefabbricate da 14000x2550x2610 mm. Al loro interno saranno installate: Trasformatore MT/BT; Quadro media tensione; Trasformatore ausiliario; Quadri BT; inverter. - N. 1 cabina consegna e misure: cabina prefabbricata da 6700x2500x2610 mm secondo specifiche di e-Distribuzione mod. DG2092 tipo A Ed. 03 settembre 2016. La cabina sarà predisposta come richiesto dall’omologazione di e-Distribuzione, incluso il basamento prefabbricato; al suo interno saranno installate le seguenti apparecchiature principali: Vano Distributore: QMT e-Distribuzione; Vano Misure: contatore bidirezionale per la misura dell’energia scambiata. - N. 1 cabina utente: cabina prefabbricata da 7000x2500x2610 mm. Al suo interno saranno installate le seguenti apparecchiature principali: Vano Utente: QMT Utente, Quadro Servizi Ausiliari, UPS. - N. 1 cabina Control Room: cabina prefabbricata da 14000x2550x2610 mm. La tipologia delle apparecchiature, in particolare la taglia dell’inverter e del trasformatore sarà in accordo a quanto indicato negli elaborati allegati al progetto, in conformità al dimensionamento dell’impianto. Gli inverter utilizzati saranno del tipo Huawei SUN2000 185TKL, collegati a 5 trasformatori da 2000 kVA BT/MT. I collegamenti elettrici sia della sezione in continua che d...

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: