Job sharing Clausole campione

Job sharing. Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le parti riconoscono il ruolo nella ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l’adempimento dell’intero obbligo contrattuale. Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare espressamente il nominativo dei lavoratori interessati, nonché il consenso di ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale. Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro di norma con almeno una settimana di preavviso. Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all’orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con un giorno di preavviso. In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l’obbligo della prestazione si trasferisce sull’altro lavoratore coobligato, che è pertanto tenuto a sostituire l’assente. L’avvicendamento tra i lavoratori coobligati dovrà avvenire senza interruzioni dell’attività condivisa. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia o infortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavoratori coobligati non sia in grado di avvisare tempestivamente l’altro lavoratore coobligato, la sostituzione è consentita entro il giorno successivo a quello in cui si è manifestata l’assenza. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le assenze dovute al godimento di ferie, permessi (ivi compresi quelli di cui all’art. 38 “Banca delle ore”), permessi per riduzione di orario, ex festività e aspettative dovranno essere comunicate anche all’azienda con almeno due giorni di preavviso. L’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve altresì essere comunicata all’azienda con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dall’art. 62 del presente contratto. La retribuzione mensile verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istitu...
Job sharing. Il CCNL prevede la possibilità di attivare contratti di lavoro ripartiti fra due lavoratori (Job Sharing). Le parti intendono attivare in via sperimentale, per la durata del presente accordo, utilizzando le diverse tipologie di contratto di lavoro, questa particolare tipologia di rapporto di lavoro. in particolare si intende avviare una sperimentazione in uno stabilimento produttivo, tenendo conto delle esigenze personali e delle condizioni familiari del singolo dipendente. A tal fine si valuteranno le seguenti varie forme di Job Sharing in ambito familiare: a) Job Sharing che coinvolge un dipendente e il coniuge disoccupato o in CIGS b) Job Sharing che coinvolge un genitore dipendente e il figlio che xxxx terminando o che abbia appena concluso il ciclo di studi (anche per agevolare l’uscita verso il pensionamento) c) Job Sharing che coinvolge il dipendente e un componente della sua famiglia non occupato. Tali contratti saranno definiti secondo le norme di legge e del CCNL vigente e verranno attivati tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive aziendali, valutando le eventuali richieste dei dipendenti. Resta in ogni caso inteso che l’adozione di tale strumento costituisce una delle forme di consolidamento di cui al punto 1 lett. c) e non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per l’azienda.
Job sharing. La disciplina del job sharing non è più disciplinata dalla legge, a seguito dell’abrogazione avvenuta nel 2015. Pertanto, le Parti, per evitare possibili difficoltà applicative rispetto alla disciplina contrattuale dell’istituto, hanno provveduto ad abrogare interamente l’art.41 del CCNL.
Job sharing. 1. Il comma 2 dell’art. 43 (Job sharing) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente comma: 2. La contrattazione decentrata può ulteriormente disciplinare la possibilità di condivisione nello svolgimento del lavoro, lasciando ai lavoratori la determinazione del rispettivo tempo di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di questo articolo. La contrattazione decentrata potrà individuare le percentuali di ricorso al lavoro condiviso per ogni profilo professionale.”
Job sharing. Con riferimento al lavoro ripartito (c.d. job sharing o lavoro a coppia), istituto regolato dagli articoli da 41 a 45 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ora abrogati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è stata verificata la regolazione dei seguenti istituti: obbligo di indicazione xxx xxxxxxxxx individuale di lavoro della percentuale di prestazione lavorativa spettante a ciascun lavoratore; obbligo di indicazione xxx xxxxxxxxx individuale di lavoro della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione lavorativa; possibilità per i lavoratori di modificare a distribuzione oraria; cadenza dell’informazione preventiva da parte del lavoratore. Sui ventisei contratti collettivi nazionali di lavoro considerati, diciannove CCNL non prevedono alcuna disciplina del lavoro a coppia, quattro CCNL prevedono una regolazione di dettaglio dei diversi istituti della tipologia contrattuale (120), mentre tre CCNL prevedono un richiamo generico alla possibilità di utilizzo del lavoro ripartito per rispondere a specifiche esigenze, ma senza prevederne una disciplina di dettaglio (121). Tra i contratti collettivi che disciplinano l’istituto, si riscontra una certa omogeneità regolativa. Nel merito, tutti i contratti collettivi prevedono un’ampia disciplina delle clausole da pattuire xxx xxxxxxxxx individuale di lavoro (es. percentuale, collocazione temporale, luogo di lavoro e trattamento economico), nonché obblighi diretti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori, tra cui ad esempio l’onere di informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale (clausola presente in tutti e quattro i CCNL), oppure l’obbligo di comunicazione da parte delle aziende agli enti bilaterali del numero di contratti di lavoro ripartito instaurati xxxx’anno precedente (122). Tra le discipline particolari, si segnala il CCNL Gas e acqua, che prevede la possibilità di ricorrere alla tipologia contrattuale con carattere sperimentale, finalizzata allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro, e il CCNL Autostrade, che si limita a descrivere il lavoro ripartito come strumento per promuovere l’occupazione, specificandone la natura xx xxxxxxxxx di lavoro stipulato a tempo indeterminato, per iscritto, tra l’azienda e due lavoratori solidalmente responsabili per la fornitura della prestazione pattuita, con retribuzione corrisposta in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente pr...
Job sharing. Modifiche al testo contrattuale: NUOVO TESTO DELLA DICHIARAZIONE A VERBALE:
Job sharing. Abrogato

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  • CONDIZIONI AGGIUNTIVE l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Condizioni Le Condizioni regolano il Servizio offerto da Vodafone e fruito dal Cliente, mentre non disciplinano l’acquisto o il mantenimento del dispositivo o l’utilizzo della carta SIM. Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano.

  • Noleggi Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

  • Trasporto 1. Tramite un’opzione selezionabile nel proprio profilo personale all’interno del Portale, l’Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell’autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all’Acquirente una comunicazione di accettazione (“Conferma di Richiesta Trasporto”). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente link, con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction” dell'ADSp 2017. L’accettazione da parte di AUTO1 dell’ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell’autoveicolo nel luogo indicato dall’Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (Leistungs- und Erfolgsort); l’Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (Holschuld). 2. Il trasporto dei veicoli viene solitamente effettuato mediante bisarche da otto veicoli ciascuna. Se, ordinando il trasporto, l’Acquirente non fornisce alcun indirizzo, un indirizzo errato o un indirizzo che non può essere raggiunto con il veicolo di trasporto designato o se il veicolo acquistato non può essere scaricato all'indirizzo a causa delle dimensioni del veicolo di trasporto, AUTO1 avrà diritto di trasportare il veicolo alla filiale AUTO1 più vicina. In tal caso, eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono a carico dell’Acquirente. Qualora il veicolo venga consegnato presso una filiale AUTO1, il Concessionario sarà obbligato a ritirare senza indugio il veicolo presso la filiale AUTO1. 3. Al momento della consegna, l’Acquirente ha l’obbligo di ispezionare l’autoveicolo e di annotare ogni danno rilevato ed ogni accessorio mancante nel Documento di Trasporto (Frachtbrief) o nella Lettera di Vettura CMR (CMR-Frachtbrief). Indipendentemente dall’obbligo di cui al presente capoverso, l’Acquirente sarà comunque tenuto a denunciare al Venditore tali difformità ai sensi della Sezione B Paragrafo VII delle presenti Condizioni Generali. 4. In deroga al punto 1, l’Acquirente è obbligato ad incaricare AUTO1 di trasportare il veicolo acquistato all'indirizzo di consegna da esso indicato, se il paese di origine del veicolo e la sede dell’Acquirente si trovano entrambi in uno dei paesi specificati nell'elenco delle rotte. Se le condizioni del veicolo cambiano dopo la conclusione dell'ordine di trasporto, rendendo necessario commissionare un trasporto speciale, in particolare se il veicolo è diventato non marciante, AUTO1 si riserva il diritto di adeguare i prezzi del trasporto di conseguenza. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del presente Paragrafo II.

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