Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. 5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Project Execution Agreement
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del presente Capitolato speciale regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLDirezione lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 23, del presente capitolato.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Construction Contract, Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Appalto, Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici, Capitolato Speciale Di Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque sono, comunque, riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo all’art. 3, comma 2.
5. Gli oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeSpeciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLal direttore dei lavori. Tuttavia, la DLil Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) impianti elettrici;
b) impianti meccanici.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali l'esecuzione dei lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dell'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3all'Art.3, comma 2, del presente capitolato.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5all’Art.4, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLal direttore dei lavori. Tuttavia, la DLil direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Le diverse categorie di lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in locosaranno contabilizzate applicando alle relative quantità, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori, i corrispondenti prezzi unitari previsti dall’Elenco di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3annesso al presente Capitolato, così come risulteranno aggiornati dall’Offerta Prezzi presentata dall’Impresa aggiudicataria. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali Xxxxx disposizioni contrarie espressamente previste alle singole voci, con i prezzi unitari di elenco relativi ai lavori a misura s’intende sempre compresa si intendono compensate la fornitura di tutti i materiali occorrenti nonché tutte le prestazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori stessi, con la più assoluta e scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato. L’Ente Appaltante si riserva in ogni spesa occorrente caso il diritto di provvedere direttamente alla fornitura dei materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori. In quest’ultima eventualità, qualora l’Elenco prezzi di progetto (come aggiornato dall’Offerta Prezzi dell’Impresa aggiudicataria) preveda unicamente, per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite tali categorie di lavori, prezzi comprensivi della fornitura e posa in opera, si procederà nei modi seguenti: - in presenza del corrispondente prezzo di Elenco relativo alla sola fornitura: deducendo dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti prezzo complessivo quello della perizia sola fornitura ed applicando in contabilità il nuovo prezzo così ottenuto, senza bisogno di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari ricorrere a nessuna altra procedura tecnico-amministrativa; - in assenza del corrispondente prezzo di cui all’articolo 3Elenco relativo alla sola fornitura: deducendo dal prezzo complessivo quello della sola fornitura, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati determinato in contraddittorio con l’Appaltatore sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialemercato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articoloed applicando in contabilità il nuovo prezzo così ottenuto, dopo che sia stato redatto, firmato ed approvato il relativo “Verbale di concordamento nuovi prezzi”. La liquidazione Nella valutazione delle opere computate a misura, salvo diverse particolari prescrizioni previste di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti eseguito, pertantosaranno dedotti tutti i vani nonché gli spazi occupati da materiali interclusi, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleformanti oggetto della misura. Sono pertanto stabilite, per l’accertamento della regolare esecuzione le misurazioni e valutazioni delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatoriprincipali categorie di lavori a misura, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.le seguenti prescrizioni particolari:
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del nel presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei prezzi unitari cantieri nel caso di cui all’articolo 3lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, comma 2pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
5. Gli I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Xxxxxx inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza (OS)prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
8. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni. 10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 22 del presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale condizioni per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro «a corpo», esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione «a corpo».
23. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite (misurate come indicato nell’art. “Norme per la misurazione e valutazione dei lavori ”) i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzioneunitari.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio Gli oneri per la funzionalità dell’operasicurezza sono individuati a corpo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del nel presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei prezzi unitari cantieri nel caso di cui all’articolo 3lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, comma 2pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Xxxxxx inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
8. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
10. Gli oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 22 del presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Appalto, Contratto Di Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso quanto previsto nel CSA Lavori – Parte Generale, ovvero sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del presente Capitolato e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definitiva le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo” esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e qualora non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi ai sensi del presente Capitolato. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3dal Direttore dei Lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal dalle specifiche tecniche del presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4progettuali. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeContratto, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute previa applicazione dello sconto offerto in fase di esecuzionegara se non già recepito nell’elenco prezzi.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
43. La contabilizzazione delle opere dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
54. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2L’elenco dei prezzi unitari, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base misura e dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeunitari, con le mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzioneivi indicate.
65. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale5, per l’accertamento il cui accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 5557, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera; in tal caso l’appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 57.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 41 o 42 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 45 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dal “Prezzario dei prezzi unitari Lavori Pubblici” della Regione Lazio – edizione 2012.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolorelative quantità.
7. La liquidazione contabilizzazione di tali oneri eventuali lavori in economia è subordinata all’assenso del coordinatore effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per la sicurezza l'importo delle prestazioni e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali vocisomministrazioni fatte dall'impresa stessa, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e le modalità previste dall’articolo 179 del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operaregolamento generale (DPR 207/2010 parti vigenti).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilitàcontabilità per un massimo del 60%, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono siano necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori. Tali lavori verranno contabilizzati e annotati nel registro di contabilità per l’ulteriore percentuale del 35% solo dopo la consegna delle necessarie certificazioni o collaudi tecnici alla DL, previsti all’articolo 55il restante importo da contabilizzare del 5% verrà saldato al momento del rilascio del Certificato di Collaudo come da normativa vigente. Si precisa che le certificazioni ed i collaudi relativi agli impianti del 1° STRALCIO devono essere consegnati, comma 4nel termine di gg. 15 dall’ultimazione dei lavori del 1° STRALCIO, in quanto propedeutici all’attivazione del reparto di Geriatria, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base conseguenza al principio di proporzionalità e proseguo dei lavori del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera2° stralcio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
43. La contabilizzazione delle opere dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. D.E.. Tuttavia, la DLD.E., sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti: opere di cui alla categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi).
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d‟opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all‟art. 45, comma 9, del Reg. n. 554/99, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l‟indicazione dell‟importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell‟art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione l‟esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende s‟intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l‟opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d‟Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dall‟elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2all‟art. 9 del presente Capitolato Speciale.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Construction Contract
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
43. La contabilizzazione delle opere dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Construction Contract
Lavori a misura. 1. Non sono presenti lavori a misura. Art. 30 LAVORI A CORPO
1. La misurazione e la valutazione dei lavori del lavoro a misura sono effettuate corpo è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme nell’enunciazione e nella descrizione del presente Capitolato speciale lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e nell’enunciazione delle singole voci in elencodi ogni altro allegato progettuale; in caso diverso sono utilizzate il corrispettivo per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che l’appaltatore possa far valere criteri essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in operadetti lavori.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di varianteaggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle Le quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco relative ai lavori a corpo non hanno validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei prezzi unitari di cui all’articolo 3lavori, comma 2ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1lettera b, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operaall'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali.
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Samples: Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. articolo La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) Impianti termici;
b) Impianti elettrii ;
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 o 40, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del presente Capitolato speciale Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLDirezione lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 23.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali l'esecuzione dei lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dell'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3all'Art.3, comma 2, del presente capitolato.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5all'Art.5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate che necessitano di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, come previsti all’articolo 55, comma 4, e tali all’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Tali documenti non siano stati consegnati devono essere presentati alla DL. TuttaviaDL che tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).
5. Gli oneri I Costi di sicurezza (OSCSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1Le varie quantità dei lavori compensati a misura e quelli risultanti in aumento o diminuzione rispetto a quelli compensati a corpo, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera, saranno determinate con misure geometriche, a numero o a peso, escluso ogni altro metodo. La Alle quantità così determinate saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara. L’appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione e in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che, nel procedere dei lavori non si potessero più accertare, nonché la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera. Resta convenuto che se taluna quantità non fosse accertata in tempo debito, l’ Appaltatore dovrà accettare la valutazione data dal Direttore dei Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l’opera è accettata si terrà come misure quella effettivamente rilevata. Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l’ intera manodopera nel modo prescritto dalle migliori regole d’ arte, e cioè anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco Prezzi o nel presente Capitolato; sono compresi inoltre ogni spesa generale e utile dell’ Appaltatore. I lavori a misura sono effettuate liquidati in base alle misure prese in contraddittorio man mano che si procede nella esecuzione delle opere riportate sugli appositi libretti secondo le specificazioni date nelle norme modalità previste nell'articolo 38.2 del presente Capitolato speciale capitolato. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifiche e nell’enunciazione rettifiche in occasione delle singole voci operazioni di collaudo. I Prezzi Unitari in elenco; base ai quali, saranno pagati gli eventuali lavori in caso diverso variante alle opere a corpo sono utilizzate comprensivi di:
a) circa i materiali, ogni spesa (per la valutazione fornitura, trasporto, dazi, e l’eventuale imposta di consumo dovuta, cali perdite, sprechi ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa i materiali e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’ illuminazione dei lavori cantieri in casi di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti all’uso;
d) circa i lavori, tutte le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi trasporti e scarichi in locoascesa o in discesa, senza ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’ arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco nell’ elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolocapitolato. La liquidazione Le misure saranno rilevate secondo le norme di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzioneseguito elencate.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Contract for Public Works
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 1.1.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se progetto, qualora non saranno siano stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario.
a) I costi della sicurezza di cui all'articolo 3, per la parte prevista a misura, sono misurati e valutati secondo le specificazioni date nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché nell’enunciazione delle singole voci, e separatamente dall’importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto.
b) La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle misure di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell’elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza.
c) Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a misura in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
d) Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia progettuali e con i contenuti del piano di variantesicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.
4. e) La contabilizzazione delle opere è contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione e nel rispetto di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 quanto stabilito al Titolo XI del Regolamento generaleGenerale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operaDPR 207/2010.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e L’accordo quadro è stipulato “a corpo” e/o “a misura”. Qualora sia a misura la valutazione contabilità dei lavori è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento. Per le opere stimate a misura, il prezzo unitario rappresenta il corrispettivo fisso per ogni unità di misura sono effettuate delle varie categorie di lavoro che determinano l’intera opera. Il prodotto della quantità di ogni specie di lavoro per il relativo prezzo unitario rappresenta la somma da corrispondere per la esecuzione dei lavori e/o delle forniture eventualmente comprese, tutti scritti dettagliatamente ed analiticamente nella corrispondente voce di elenco e secondo le specificazioni date nelle norme del i dettami contenuti nel presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in operaSpeciale.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende pertanto sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variantequanto stabilito dal singolo contratto.
43. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dell’elenco dei prezzi unitari contrattuale. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi comprensivi di cui all’articolo 3costo per mano d’opera al netto del ribasso contrattuale.
4. I prezzi di elenco così determinati costituiranno i prezzi unitari in base ai quali, comma 2.sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno appaltati i lavori pagati a misura e le somministrazioni per le opere ad economia. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli atti di progetto o di perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. I lavori contabilizzati in conto provvisorio saranno oggetto di verifica in occasione della prima visita in cantiere della D.L..
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e interferenza relativi ad ogni singolo intervento, se dovuti, sono contabilizzati di volta in volta a parte come riportato nell’articolo 3 mediante la salute in fase redazione del Piano di esecuzioneSicurezza e Coordinamento/DUVRI, dal punto 4.1.4. allegato XV D. Lgs. 81/2008 e dalle integrazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza con successiva specificazione n. 4 del 26 luglio 2006, attingendo dai prezzi specifici dell’elenco prezzi unitari.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti eI prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori affidati a misura, pertantosono comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiale e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiale, dazi, noli, perdite, etc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non possono essere contabilizzati esplicitamente indicati nei vari articoli.
7. In mancanza di quotazioni in detti “listino”, i prezzi mancanti verranno concordati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e annotati nel Registro l’impresa esecutrice di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate volta in volta e di ciò sarà redatto apposito verbale. Tali prezzi andranno ad integrare i Prezzari di riferimento di cui all’articolo 184 all’art. 3.
8. Qualora l’appaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere affidate, nessun maggior compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre il previsto.
9. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del Regolamento generalecontratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, per l’accertamento della regolare esecuzione delle il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono necessari certificazioni devono firmare i libretti o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operai brogliacci suddetti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. Applicabile per i lavori a misura appaltati e per eventuali variazioni lavori in corso d’opera
1. La misurazione contabilizzazione delle opere e la valutazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in operacapitolato speciale.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
5. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLDirezione lavori.
36. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del presente Capitolato speciale regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante il ricorso a prezzari ufficiali o con la formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato di progetto o, in mancanza di, i prezzi desunti di cui al presente Capitolato specialeprecedente comma 2. In ogni caso, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionesi applicherà il ribasso d’asta contrattuale.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio Gli oneri per la funzionalità dell’operasicurezza sono compresi nei prezzi di applicazione per ogni categoria di lavoro.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali l'esecuzione dei lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 3, comma 2, del presente capitolato. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 2.4, secondo periodo, pertanto:
5. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’Art. 3, comma 2;
6. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
7. Gli oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo all'Art. 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
68. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
43. La contabilizzazione delle opere dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri I costi di sicurezza (OSCSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzioneCSE.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento il cui accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali l'esecuzione dei lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 2, del presente capitolato. (solo per appalti da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’Art.3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «“oneri sicurezza» ” nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5all'Art.5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. (per i cantieri soggetti al coordinamento per la sicurezza di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto n.81 del 2008, aggiungere il seguente periodo) La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate che necessitano di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, come previsti all’articolo 55, comma 4, e tali all’art.83 del D.Lgs. 50/2016. Tali documenti non siano stati consegnati devono essere presentati alla DL. TuttaviaDL che tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del presente Capitolato speciale regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLsottomissione “a corpo”.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2allegato al progetto esecutivo.
5. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
43. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento il cui accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Gli interventi extra-canone, di manutenzione ordinaria non ricompresa nel canone, straordinaria e la valutazione dei lavori di riqualificazione, contabilizzati a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme verranno gestiti con l’Elenco Prezzi Unitari Comune di Mi- lano (Voll. 1.1 e 2.1) in vigore al momento dell’esecuzione del lavoro. Qualora, dovendo realizzare una attività il cui costo del materiale/prestazione non sia presente Capitolato speciale sui predetti listini, potrà essere utilizzato, in questa modalità sequenziale: • il prezziario DEI nazionale in vigore al momento dell’esecuzione del lavoro, a cui andrà appli- cato il medesimo ribasso offerto in sede di gara dall’Assuntore • l’Elenco prezzi unitari della Camera di Commercio di Milano in vigore al momento dell’esecuzione del lavoro, a cui andrà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara dall’Assuntore. Si precisa che i prezzi unitari assegnati dall'Elenco Xxxxxx, a ciascun lavoro, servizio e nell’enunciazione fornitura, so- no comprensivi delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisionale o permanente, tempi per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in locogli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti previste maggiorazioni per attività di coordinamento e/o aumenti dimensionali di alcun genere supervisione. Qualora, per motivi eccezionali derivanti dalla particolare tipologia degli interventi e/o dalla speci- ficità di alcune modalità lavorative richieste espressamente dalla Committente, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori sia possibile la contabilizzazione a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La misura, si procederà alla contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i in economia, utilizzando il costo del- la manodopera riportato nei sopra citati Elenchi prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeunitari, con le quantità rilevabili l’applicazione del ribasso esclu- sivamente al 24,30% del prezzo indicato (corrispondente ai sensi costi generali e utile d'impresa) e il co- sto del presente articolomateriale utilizzato, sottoposto interamente allo sconto di gara. La liquidazione Le ore in economia verranno contabilizzate a partire dal momento in cui l'operaio inizia l'intervento presso il cantiere, fino al momento di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore abbandono dello stesso per la sicurezza e la salute in fase pausa di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro mensa o a fine giornata o per qualsiasi altro motivo di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate abbandono del luogo di cui all’articolo 184 del Regolamento generalelavoro, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operaricominciare dal ritorno dello stesso.
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Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.39 Art.40, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantitàà e pertanto non sia possibile la valutazione dei lavori loro definizione nel lavoro “a misura corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del presente Capitolato speciale loro valore presunto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in operadella relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art.40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLDirezione lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 23, del presente capitolato.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera b del Decreto del MIT n.49/2018 applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b). La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 16, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionequanto compatibile.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti eL’Amministrazione Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, pertantonei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:
a. per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi del successivo articolo 40;
b. per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non possono essere contabilizzati già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
7. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e annotati nel Registro di contabilitàtrasporti, gli importi relativi alle voci disaggregate si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui all’articolo 184 al comma 3.
8. Ai fini di cui al comma 1 e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono quelle riportate all’art. 2 comma 6 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapresente capitolato.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLal direttore dei lavori. Tuttavia, la DLil direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio.
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Samples: Construction Contract
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 42 o 43, del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamen- to generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misu- ra. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 44 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente preventiva mente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dall'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo all'articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)3, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionecapitolato speciale.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cuiall’articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLal direttore dei lavori. Tuttavia, la DLil direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 45, comma 9, del Reg. n. 554/99, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in opera.
2e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3dal Direttore dei Lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4progettuali. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5all’art. 9 del presente capitolato speciale. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Contratto Di Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 1.1.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 24, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLal direttore dei lavori. Tuttavia, la DLil direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).
5. Si richiama espressamente l’articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
6. Gli oneri di sicurezza (OS), ) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzioneCSE.
67. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento il cui accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei partedei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli art. 41 o 42 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei lavori.
35. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
46. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2all’art. 9 del presente capitolato speciale.
57. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali l'esecuzione dei lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 2, del presente capitolato. (solo per appalti da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’Art.3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5all'Art.5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
43. La contabilizzazione delle opere dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Nuovo Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino ma-niera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni pos-sono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2all’art.9 del presente Capitolato Speciale.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco,ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Contract for Construction Works
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).
5. Si richiama espressamente l’articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
6. Gli oneri di sicurezza (OS), ) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 2, del presente capitolato. (solo per appalti da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all'Art.3, comma 2.;
5. Gli oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «“oneri sicurezza» ” nella tabella di cui all’articolo 5all'Art.5, comma 1, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55Si applica quanto previsto dall’Art.22, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza6, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operaquanto compatibile.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri I costi di sicurezza (OSCS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti eIl costo del personale (CP) determinato nella tabella di cui all'articolo 2, pertantocomma 1, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate come evidenziato nell’apposita colonna rubricata «costo del personale» nella tabella di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 555, comma 41, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali vociè valutato sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con una adeguata riduzione dell’aliquota le quantità rilevabili con le modalità dell’art. 10 commi 7, 8, 9 e 10 dello Schema di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operacontratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del presente Capitolato speciale regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in opera.
2e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Non Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2.Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 3.Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3Direzione lavori. Nel 4.Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4progettuali. La 0.Xx contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
53, del presente capitolato. Gli 6.Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del presente Capitolato speciale regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLDirezione lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dall'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo all'articolo 3, comma 23, del presente capitolato.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e Se in corso d’opera si presenti la valutazione dei necessità di introdurre variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme che, ai sensi del presente Capitolato speciale Capitolato, comportino un onere aggiuntivo da riconoscere all’impresa, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del nuovo regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, se le variazioni non possano essere valutate mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede con la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 7.3, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione gli ingrossamenti o gli aumenti dimensionali di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLDirezione lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Construction Contract
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. N.B. Per la redazione della contabilità dei lavori verrà utilizzato l’Elenco Prezzi allegato al Contratto, in particolare verranno utilizzati per le piccole manutenzioni ordinate con Ordini di Lavoro (e comunque di piccola entità) i prezzi con codifica 2C - 2E – 2M (piccola manutenzione), rispettivamente: - (C ) opere murarie e tinteggiatore; - (E) impianti elettrici; - (M) impianti meccanici. Per ogni altro tipo di intervento verranno utilizzati gli altri prezzi di Elenco. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLal direttore dei lavori. Tuttavia, la DLil direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E Pronto Intervento
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 45, comma 9, del Reg. n. 554/99, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2all’art. 9 del presente capitolato speciale.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Contract for Public Works
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
43. La contabilizzazione delle opere dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generaleriguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLal direttore dei lavori. Tuttavia, la DLil direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenzadel prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’operapregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti: opere di cui alla categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del presente Capitolato speciale regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 34, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 24, del presente capitolato speciale.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Le misurazioni e la valutazione le valutazioni dei lavori a misura misura, ove contemplate, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme dei Capitolati Speciali d’Appalto nonché del presente Capitolato speciale Generale d’Appalto e nell’enunciazione nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in . In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera, se non previamente concordati con la DL e comunque debitamente motivati.
2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’art. 106 del CA e/o quanto stabilito dal presente documento, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi a sensi dell'art. “Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi” del presente documento, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai a disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
35. Nel corrispettivo per l’esecuzione l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta l'opera compiuta, anche se non espressamente menzionata, sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli dagli atti della perizia di varianteprogettuali.
46. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dall'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo progetto e/o nuovi prezzi determinati come al punto 3, comma 2.
57. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati dalla SA sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco prezzi di progetto, con le quantità rilevabili se presenti, ovvero sulla base di nuovi prezzi formati ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionecomma 3, applicati alle relative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Nuovo Re- golamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a mi- sura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e del- la relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sot- to il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’Appalto e secondo se- condo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del nel presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei prezzi unitari cantieri nel caso di cui all’articolo 3lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, comma 2pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Xxxxxx inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
8. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, con addebito del relativo valore. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
10. Gli oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Contract for Public Works
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 42 o 43, del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 44 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente preventiva mente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dall'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo all'articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS)3, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionecapitolato speciale.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del nel presente Capitolato capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità. Xxxxxx inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a norma del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi per tutta la durata del presente articolo. La liquidazione contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzioneapportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo per tali variazioni ricorrano le specificazioni date nelle norme condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del presente Capitolato speciale Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLDirezione lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 23, del presente capitolato.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale Speciale e nell’enunciazione nelle enunciazioni delle singole voci in di elenco; in ogni altro caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in locosul luogo del lavoro, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste effettivamente in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3dal Direttore dei Lavori. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi come stabilito nei precedenti articoli, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4progettuali. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5unitari. Gli oneri di sicurezza (OS)per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1per la parte prevista a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeunitari della sicurezza, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Lavori a misura. 1. La misurazione e la valutazione dei Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente Capitolato speciale capitolato, e nell’enunciazione delle singole voci per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino maniera certa e definita le quantità realmente poste in operae pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
23. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DLdal Direttore dei Lavori.
34. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di varianteprogettuali.
45. La contabilizzazione delle opere è e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
56. Gli eventuali oneri di per la sicurezza (OS), determinati nella tabella che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato specialeelenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzionerelative quantità.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Contract for Works