L’avvalimento Clausole campione

L’avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti economici e finanziari di cui al punto IV.1.4) e tecnico professionali di cui al punto IV.1.5)
L’avvalimento. Il Ministero della difesa riferisce63 che l’utilizzo dell’istituto è stato modesto; le strutture, peraltro, non hanno segnalato criticità. La Direzione dei lavori e del demanio, competente per i servizi di ingegneria, ha indicato come ricorrente, tuttavia, il suo utilizzo. La Marina militare riferisce che l’istituto è oggetto di verifica attraverso la documentazione prevista sul possesso dei requisiti di partecipazione. La Direzione degli armamenti terrestri segnala il ricorso all’istituto in 2 soli casi. L’Esercito ha riferito che solo una percentuale minima delle imprese, sulla totalità dei contratti, se ne avvale. Il Comando generale dei Carabinieri ha chiarito che l’istituto viene utilizzato maggiormente nelle procedure per lavori e di fornitura di materiale di vestiario. La Direzione degli armamenti aeronautici ne ha fatto ricorso in 3 casi. Il Ministero dell’istruzione riferisce64 che nessun operatore economico partecipante alle gare se ne è avvalso.
L’avvalimento. L’istituto dell’avvalimento, nel periodo oggetto d’analisi, è stato utilizzato raramente per le procedure selettive del Ministero degli affari esteri101 e mai per quelle del Ministero delle politiche agricole, al contrario del Corpo forestale, secondo cui, “da parte delle ditte partecipanti, è stato frequente, precipuamente per gli appalti relativi alla fornitura di capi di vestiario, laddove vengono stabiliti requisiti di carattere speciale (economico- finanziario o tecnico-professionale e organizzativo), per i quali la partecipazione alla procedura, da parte delle ditte interessate, singolarmente o in raggruppamento temporaneo, più si presta al ricorso a tale tipo di istituto. In tali casi, l’amministrazione ha proceduto in conformità a quanto previsto dall’art. 49 del codice, effettuando le verifiche e i controlli sulla documentazione prodotta in sede di gara, anche in capo alle imprese ausiliarie, per accertare la sussistenza delle condizioni per l’ammissibilità dell’avvalimento, ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento del contratto. Per le procedure poste in essere per l’acquisizione di forniture (…) altamente specialistiche destinate al settore aeromobili dcl Corpo forestale, l’istituto (…) non è consentito dalle norme internazionali. Infatti, il regolamento Easa (…) stabilisce che, nelle gare per l’affidamento di servizi di manutenzione o gestione dell’aeronavigabilità continua, le ditte interessate devono essere approvate secondo le norme Part 145 e non possono avvalersi di altre ditte”102. 100 Nota n. 4149 del 13 aprile 2016. 101 “Sono state segnalati i seguenti casi: Dgcs, un solo caso; Dgai - nell’ambito di una procedura negoziata - un solo caso, oggetto di soccorso istruttorio (comunque risolto positivamente); Dgri, un solo caso (oggetto di soccorso istruttorio), per il quale non vi sono state criticità” (nota n. 108798 del 31 maggio 2016). 102 Nota n. 31966 del 4 maggio 2016.
L’avvalimento. La procedura dell’avvalimento dei requisiti di qualificazione trova la propria disciplina negli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 163/2006. L’istituto rappresenta una novità del nostro ordinamento direttamente scaturente dal recepimento dell’analogo istituto comunitario146. Difatti già nella Direttiva 18/2004 veniva consolidato normativamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della partecipazione alla gara, l’impresa può avvalersi dei requisiti di altre imprese, purché ne dimostri la disponibilità147. In tal senso il Considerando
L’avvalimento. Il Ministero della difesa riferisce63 che l’utilizzo dell’istituto è stato modesto; le strutture, peraltro, non hanno segnalato criticità. La Direzione dei lavori e del demanio, competente per i servizi di ingegneria, ha indicato come ricorrente, tuttavia, il suo utilizzo. La Marina militare riferisce che l’istituto è oggetto di verifica attraverso la documentazione prevista sul possesso dei requisiti di partecipazione. La Direzione 62 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 63 Note n. 19502 del 7 marzo 2018 e n. 32731 del 20 aprile 2018. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 5/2020/G degli armamenti terrestri segnala il ricorso all’istituto in 2 soli casi. L’Esercito ha riferito che solo una percentuale minima delle imprese, sulla totalità dei contratti, se ne avvale. Il Comando generale dei Carabinieri ha chiarito che l’istituto viene utilizzato maggiormente nelle procedure per lavori e di fornitura di materiale di vestiario. La Direzione degli armamenti aeronautici ne ha fatto ricorso in 3 casi. Il Ministero dell’istruzione riferisce64 che nessun operatore economico partecipante alle gare se ne è avvalso.
L’avvalimento. (Articoli 49 e 50) Tra le innovazioni introdotte dalle direttive di terza generazione (tra le quali la n. 2004/18, N.d.A.), e recepite dal codice, quella dell’avvalimento o del possesso indiretto, o “per relationem”, dei requisiti, costituisce la figura di maggior impatto, sia per la dottrina e giurisprudenza chiamate a confrontarsi con una nuova sfida sul piano ricostruttivo ed ermeneutico, attesa la molteplicità delle questioni indotte dall’istituto e dalla trasversalità degli effetti che tale innovazione provoca su altri istituti consolidati; sia soprattutto per gli operatori delle stazioni appaltanti, chiamati nell’immediato a gestire le procedure di gara con una nuova pericolosa variabile dai contorni ancora sfuggenti e non definiti; sia infine per lo stesso mercato rispetto al quale si prospetta, non senza preoccupazioni, una vera e propria “mutazione genetica” delle imprese e della figura stessa dell’imprenditore contraente con la p.a. (Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Il nuovo codice dei contratti pubblici, Maggioli editore, 2006). In effetti, l’istituto dell’avvalimento costituisce una profonda e dirompente innovazione nel sistema della contrattualistica pubblica. È da precisare subito che le condizioni dettate dalla direttiva europea 2004/18 per l’avvalimento sono molto più elastiche (Edilizia e Territorio n.16/2006) rispetto a quelle introdotte dal legislatore nazionale. L’avvalimento è stato definito la facoltà per una impresa di qualificarsi alle gare pubbliche mediante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e finanziari altrui (Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, op. cit.). L’istituto dell’avvalimento, infatti, prevede che un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una singola gara di lavori, forniture o servizi, possa soddisfare la richiesta concernente il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ovvero d’attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti speciali o dell’attestazione SOA di un altro soggetto. È assolutamente necessario precisare che l’avvalimento è previsto soltanto per i requisiti di carattere speciale e mai per quelli di carattere generale. Il concorrente che si avvale dei requisiti altrui è detto avvalente o ausiliato; il soggetto che presta i propri requisiti è definito ausiliario oppure avvalso. Il Codice prevede, per il legittimo ricorso all’avvalimento da parte di un concorrente, una serie di condizioni necessar...

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  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Alimentazione 1) commercio all'ingrosso di generi alimentari; 2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount; 3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni; 4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie; 5) importatori e torrefattori di caffè; 6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni); 7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi; 8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata; 9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini; 10) rivendite di pollame e selvaggina; 11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca; 12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati; 13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli; 14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita; b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini; c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento; 15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio; 16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi); 17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Fallimento L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.