Le relazioni industriali Clausole campione

Le relazioni industriali. Il confronto con le Parti Sociali nel corso del 2018 si è sostanzialmente incentrato su tre temi principali quali il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il Piano Industriale ed il passaggio dal contratto nazionale di lavoro del personale Techno Sky da quello Metalmeccanico a quello del Trasporto Aereo. Con riferimento al tema del rinnovo della parte economica delle Sezioni Specifiche Impianti strategici ed impianti a basso traffico della parte specifica servizi ATM del CCNL del Trasporto Aereo, avvenuta con la sottoscrizione in sede MIT in data 17 luglio 2018, la stessa ha portato all’attivazione di una fitta serie di incontri per dare concreta ed omogenea esecuzione a quanto concordato al tavolo ministeriale. La presentazione alle Organizzazioni Sindacali del Piano Industriale 2018/2022, avvenuto in sede di Organismo Paritetico di Garanzia il 15 marzo 2018, contenente innovative tematiche di carattere sia tecnologiche che organizzative ad esso connesse, ha avviato una stagione di accesi contraddittori con le XX.XX. In data 26 ottobre 2018, con la sottoscrizione di un’ipotesi di accordo tra Techno Sky e XX.XX. Metalmeccaniche, si è conclusa, con esito positivo, la trattativa che si è protratta per oltre due anni per il passaggio, a far data dal 1° gennaio 2019, dal Contratto Nazionale Metalmeccanico a quello del Trasporto Aereo. Tale ipotesi di accordo è stata successivamente ratificata attraverso un referendum che ha visto oltre l’80 per cento del personale esprimersi favorevolmente a tale accordo.
Le relazioni industriali. 1. Costituiscono parte integrante del modello innovativo di Relazioni Industriali:
Le relazioni industriali. In data 30 luglio 2013 il Gruppo FS Italiane ha sottoscritto alcune significative intese con le Organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Or.S.A. Ferrovie, in tema di Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione (cd Fondo a Gestione Bilaterale): • è stato sottoscritto l'accordo di integrazione e modifica di quello istitutivo del Fondo in questione, resosi necessario a seguito dell'emanazione della legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) dove si prevedeva l'adeguamento della disciplina del Fondo alle norme dettate dalla legge stessa, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2013 con accordo collettivo; • in attesa della piena operatività del nuovo Fondo, così come delineato nel suddetto accordo di adeguamento, il Fondo del Gruppo F5 ha continuato ad erogare le prestazioni straordinarie secondo le previgentl disposizioni. A tal fine, è stato sottoscritto un accordo di attivazione del Fondo stesso che ha determinato l'uscita - a seguito di diversi accordi territoriali - di 1.762 dipendenti; • infine, un terzo accordo è stato sottoscritto con riguardo ainstituzione del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie". Muovendo dall'assunto che un numero consistente di lavoratori interessati dalle prestazioni del Fondo bilaterale sarebbe stato interessato anche dalle modifiche legislative relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico, al fine di gestire tale situazione si è convenuto di far confluire il 95% dei finanziamenti disponibili iscritti a bilancio del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione-parte ordinaria nel nuovo Fondo per prestazioni solidaristiche. Il 30 luglio 2013 è stato, inoltre, sottoscritto con le Organizzazioni sindacali l'accordo per il riconoscimento del Premio di Risultato 2012, erogato con le retribuzioni del mese di novembre 2013. Il 2013 è stato anche il primo anno di operatività deli'Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Gruppo FS Italiane, introdotta dal Contratto aziendale del 2012. Il piano di assistenza sanitaria, affidato a seguito di gara, alia Società Nazionale di Mutuo Soccorso Xxxxxx Xxxxx, è stato esteso successivamente, alle medesime condizioni, anche alle Società FS logistica e Terminali Italia, le quali hanno sottoscritto, rispettivamente in data 29 ottobre 2013 e 28 novembre 2013, un accordo di confluenza al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attivi...
Le relazioni industriali. Si evidenzia l’accordo del 14 aprile 2017 che, muovendo dalle novità introdotte dal Jobs Act in tema di mansioni dei lavoratori, è volto a garantire la qualificazione del personale ENAV coniugando azioni di ottimizzazione organizzativa e di riqualificazione professionale preceduta da idonei percorsi formativi. Nella stessa ottica si inquadra l’accordo del 23 novembre 2017 sui riflessi sul personale derivanti dallo spostamento all’ACC di Roma Ciampino della gestione degli avvicinamenti allo spazio aereo di Olbia17. È stato inoltre stipulato un accordo sulla possibilità di cessione delle ferie fra il personale in stato di necessità documentata, anche per l’assistenza dei parenti entro il primo grado (non solo i figli minori), del coniuge e del convivente more uxorio.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.