LINEE ELETTRICHE Clausole campione

LINEE ELETTRICHE. Norme per la posa in opera di linee elettriche interrate:
LINEE ELETTRICHE. L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia. Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: • cavi multipolari con guaina con sezione massima 2,5 mm2: FG7R 0.6/1kV I cavi dovranno avere sezione idonea per ottenere una caduta di tensione non superiore al 4% dal punto di consegna Enel, e comunque mai inferiore a 4mmq. Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52 Tabelle UNEL 35375 - 35376 - 35377 e dovranno disporre di certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole di progetto sono riportati schematicamente il percorso ed il numero dei conduttori. L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direttore dell’esecuzione del contratto. I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa, mentre per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. Si deve utilizzare il colore giallo/verde per i conduttori di protezione, il colore blu chiaro per il conduttore di neutro. In assenza del conduttore di neutro, l’anima di colore blu chiaro dei cavi multipolari può essere utilizzata co-me conduttore di fase. Non sono richiesti colori particolari per i conduttori di fase. Nella formulazione del prezzo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei mezzi d’opera e delle attrezzature.
LINEE ELETTRICHE. Tutte le nuove costruzioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o nelle quali sia comunque presumibile la presenza prolungata giornaliera di persone (con l’esclusione quindi soltanto di magazzini, depositi, impianti ecc. che non siano stabilmente presidiati), in qualsiasi zona vengano a sorgere, devono essere tenute a distanza regolamentare dalle linee elettriche ad alta tensione secondo quanto prescritto dalla legislazione specifica in vigore all’atto del rilascio dei permessi a costruire e in base alla classificazione delle linee che l’Ente gestore delle stesse è tenuto a comunicare sia al Comune che agli aventi titolo al permesso a costruire.
LINEE ELETTRICHE. Le linee elettriche sono state previste in cavi con conduttori in rame sotto guaina termoplastica, aventi le caratteristiche elettromeccaniche contemplate nelle Norme CEI 20 –14 con grado di isolamento 4 e contrassegnati dal marchio di qualità I.M.Q. La posa dei cavi è prevista in cavidotti in PVC alla profondità di cm. 60 sotto il piano di calpestio. La linea sarà alimentata dal nuovo contatore elettrico posizionato sulla viabilità di Piano in prossimità dell’incrocio con via soldato Xxxxxxx Xxxxxx (Cfr. Tav. 05.1). Le derivazioni ai singoli pali saranno anch’esse interrate. Le sezioni dei cavi saranno calcolate in modo che la massima caduta di sezione al termine della linea, in condizioni normali di alimentazione e di regime, non superi il 4%.
LINEE ELETTRICHE. Linee elettriche in cavo multipolare flessibile isolato in EPR con caratteristiche di non propagazione del fuoco (norme CEI 20-13, 20-22) con sigla di designazione FG16(O)M16 0,6/1 kV a bassissima emissione di gas tossici, da porre in opera incluso ogni onere di installazione su tubazione in vista, canalizzazione a vista o incassata, su canaletta, su passerella o graffettata, comprese, le scatole di derivazione, tutte le opere murarie necessarie con scassi e ripristini, le giunzioni ed i terminali; nei cavi quadripolari di sezione superiori a 25 mmq, se previsti, il quarto conduttore dovrà essere considerato di sezione comunque uguale a quelli di fase; di sezione inferiore in tutti gli altri casi, secondo quanto prescritto dalle norme CEI. - Linee elettriche in cavo unipolare flessibile in PVC con caratteristiche di non propagazione del fuoco (norme CEI 20-13, 20-22) con sigla di designazione N07G9-K 450/750 V a bassissima emissione di gas tossici, da porre in opera sempre e comunque in modo segregato, incluso ogni onere di installazione su tubazione in vista, canalizzazione a vista o incassata, comprese le scatole di derivazione, tutte le opere murarie necessarie con scassi e ripristini, le giunzioni ed i terminali; sezioni 1,5-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 mmq per Fase, Neutro, Terra.
LINEE ELETTRICHE. Per i collegamenti dei circuiti di controllo ed ausiliari saranno previsti cavi flessibili unipolari o multipolari in rame, dotati di isolamento principale in PVC e guaina supplementare protettiva. A prescindere dai risultati di calcolo, sono fissati i seguenti valori minimi di sezione: ⇒ circuiti luce: 1,5 mm2; ⇒ circuiti prese 2x10A: 1,5 mm2; ⇒ circuiti prese 2x16A: 2,5 mm2; ⇒ macchine: 2,5 mm2; ⇒ circuiti di comando entro quadro: 1,5 mm2; ⇒ sezione del neutro: di regola la stessa sezione del conduttore di fase con minimo di 16 mm2 per sistemi polifase. Per consentire il facile riconoscimento dei conduttori, questi dovranno avere il colore dell’isolante come sotto indicato: ⇒ celeste per il neutro; ⇒ giallo/verde per i conduttori di protezione, collegamenti equipotenziali, ecc; ⇒ arancio per circuiti a 24V ac; ⇒ preferibilmente grigio, marrone o nero per i conduttori di fase, ed altri impieghi; Nei percorsi a vista, i cavi saranno posati in apposite canale, passerelle o tubazioni. I sistemi portacavi saranno realizzati in materiale isolante tipo vetroresina o PVC, adatti all’impiego in ambienti umidi o chimicamente aggressivi. Il percorso di tutte le canalizzazioni portacavi dovrà essere verticale od orizzontale, evitando percorsi obliqui e accavallamenti anche con altri servizi; bisognerà inoltre evitare di creare ostacolo ai camminamenti ed accessi alle strutture impiantistiche; infine non dovranno essere di ostacolo all’apertura di infissi o limitare la circolazione dell’aria. Si dovranno evitare percorsi elettrici interrati in cavidotti o cunicoli, questi saranno limitati allo stretto necessario. Per le derivazioni saranno utilizzati tubi realizzati in PVC rigido pesante autoestinguente, piegabile a freddo, con resistenza allo schiacciamento superiore a 750N, con percorso vicino e parallelo alle strutture, con sostegni ad intervalli tali da evitare la flessione dei tubi. Il coefficiente massimo di costipamento dei cavidotti, inteso come il rapporto tra la sezione totale esterna del fascio di conduttori e la sezione interna netta della canalizzazione, sarà di 0,5 per le canalizzazioni e 0,6 per tubazioni. I tubi non dovranno costituire una via di convogliamento di acqua ai quadri o alle apparecchiature elettriche, pertanto le entrate dei cavi dovranno essere eseguite dal basso; ove ciò non sia possibile, devono essere previsti opportuni tratti in risalita. L’ingresso dei cavi nelle cassette, se realizzato senza tubazione protettiva, dovrà essere esegu...
LINEE ELETTRICHE. Fornitura e posa in opera di linee elettriche dorsali di alimentazione utenze comprensive di conduttori di protezione e di equipotenzialità. Si intendono con queste le linee elettriche principali da quadro elettrico generale di piano o da sub-quadro di zona fino ad alimentare le scatole di derivazione dorsali ( delle prese FM, dei quadretti elettrici, dei punti luce, delle plafoniere di illuminazione normale e di emergenza, delle unità interne di trattamento aria, ecc.). Tali linee saranno costituite da cavi unipolari e multipolari, non propaganti l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, marchio IMQ, conforme CEI 20-20, 20-22III, 20-13, 20-35, 20-37 per il tipo FG7(O)M1 0,6/1KV, NO7G9-K 450/750V, a seconda del tipo di posa ( la scelta sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori ). La sezione minima sarà per le linee dorsali di 2,5 mmq. per i circuiti luce e di 4,0 mmq. per i circuiti forza motrice. La sezione minima per le derivazioni di alimentazione di singoli punti luce, o di gruppi di punti luce, sarà di 1,5 mmq.. La sezione minima per le derivazioni di alimentazione di singoli punti presa sarà di 2,5 mmq. Compresa identificazione delle linee sul quadro di piano (con appositi cartellini o anelli) attestazione lato quadro elettrico e utenze, esecuzione delle derivazioni con adeguati morsetti autoestingenti, ecc.. Non è ammessa la posa di conduttori unipolari del tipo N07G9-K ( ad eccezione dei conduttori di terra e di protezione ) entro tubazioni o canale metalliche.
LINEE ELETTRICHE. Il presente appalto non prevede la sostituzione di linee elettriche fatta eccezione per le eventuali prolunghe necessarie per la posa in opera dei regolatori di flusso e la dismissione dei vecchi quadri di protezione e comando. Tuttavia se durante le operazioni di sostituzione dei vetusti corpi illuminanti, l’appaltatore dovesse identificare cavi di risalita dentro il sostegno non più idonei al funzionamento o in precarie condizioni di isolamento, dovrà effettuare immediatamente una segnalazione alla Direzione Lavori ed al manutentore dell’impianto di illuminazione, affinché provveda alla pronta sostituzione del cavo. L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: