DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile). In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale pagamento del debito residuo nonché un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno applicati interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1. Il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate mensili, anche non consecutive, comporta la facoltà per Cofidis di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e di esigere il pagamento dal Cliente e dall’eventuale Garante di tutte le somme dovute dal Cliente, oltre alle spese previste per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine indicate nell’articolo 13 (Condizioni Economiche del Prestito Personale). La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine viene comunicata anche all’eventuale Garante.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli art. 5 (Pagamenti), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sulla situazione economico- finanziaria propria e/o degli eventuali coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui al precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 Euro per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione po- tranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dal precedente art. 6 (Ritardato pagamento.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO il Consumatore potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero il contratto essere dichiarato risolto ex art. 1456 c.c., nelle ipotesi di mancato pagamento di almeno 3 (tre) rate consecutive del prestito, nonché in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti in contratto.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Compass potrà comunicare al Cliente la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 10.1 Il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate mensili, anche non consecutive, della Linea di Credito, fermo quanto previsto all’articolo 9.2 che precede, comporta la facoltà per Cofidis di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e di esigere il pagamento dal Cliente di tutte le somme dovute dal medesimo, oltre alle spese previste per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine indicate nell’articolo 14 (Condizioni Economiche della Linea di Credito).
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO il Finanziatore potrà comunicare al Mutuatario la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art.1186 del codice civile, nei seguenti casi:
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. E’ la facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo qualora il debitore sia divenuto inadempiente.