DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile). In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale pagamento del debito residuo nonché un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno applicati interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO il Consumatore potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero il contratto essere dichiarato risolto ex art. 1456 c.c., nelle ipotesi di mancato pagamento di almeno 3 (tre) rate consecutive del prestito, nonché in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti in contratto.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1. Il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate mensili, anche non consecutive, comporta la facoltà per Cofidis di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e di esigere il pagamento dal Cliente e dall’eventuale Garante di tutte le somme dovute dal Cliente, oltre alle spese previste per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine indicate nell’articolo 13 (Condizioni Economiche del Prestito Personale). La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine viene comunicata anche all’eventuale Garante. 9.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., Xxxxxxx potrà dichiarare la risoluzione del Contratto al ricorrere delle seguenti ipotesi: I) mancato pagamento di almeno due rate mensili, anche non consecutive ; II) infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti dal Cliente;
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO il Finanziatore potrà comunicare al Mutuatario la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art.1186 del codice civile, nei seguenti casi: a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto degli emolumenti e/o delegazione di pagamento; b) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione degli emolumenti. A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, il Mutuatario dovrà versare al Finanziatore in un'unica soluzione l’importo del Prefinanziamento, comprensivo: a) degli interessi maturati dalla data di erogazione; b) dell’imposta di bollo; c) degli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nella “Informativa Europee di base sul Credito ai Consumatori”, contenente le condizioni che regolano il presente contratto, nonché suo frontespizio ed allegato; d) delle spese per eventuali interventi di recupero stragiuduziale; e) delle spese per eventuali interventi legali.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. E’ la facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo qualora il debitore sia divenuto inadempiente.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1.- L'Impresa incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186, c.c., qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse. • 9.2. - Artigiancassa avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456, c.c., qualora: a. intervengano significative variazioni non approvate dallo stesso nell'attività, nel capitale sociale, nella forma, nei partecipanti e nella composizione delle partecipazioni dell'Impresa mista; b. l'Impresa non provveda per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla sua volontà, al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola delle rate di cui al precedente articolo 4 [, ovvero non rimborsi nei termini previsti quanto da essa dovuto ai sensi del punto 3.1.5., del precedente art. 3];(32 ) c. l'Impresa non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso; d. il finanziamento sia revocato dagli organi competenti; e. l'Impresa non presenti, nel termine previsto, quanto richiesto ai sensi dell'articolo 2; f. l'Impresa non provveda puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, tributi e contributi di qualsiasi genere da essa dovuti all'Erario o a qualunque Ente in dipendenza o connessione con il presente contratto o di ogni somma comunque dovuta a Artigiancassa ; g. l'Impresa [o i Garanti](33 ) subisca... protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia... qualsiasi atto che diminuisca in misura rilevante la .... consistenza patrimoniale o economica o non rispetti... gli obblighi assunti verso Artigiancassa con altri contratti di finanziamento; h. l'Impresa non adempia gli obblighi di cui all'art. 5, secondo comma, e all'art. 8, [primo comma](33 ) o comunque si verifichino gli eventi di cui alla lettera d) dello stesso articolo 8 [, primo comma];(33 ) i. la documentazione prodotta, le dichiarazioni e le comunicazioni effettuate a Artigiancassa risultino non veritiere; j. l'Impresa non adempia gli obblighi previsti all'art. 4, quarto comma, nonché all'art. 11, secondo comma; x. xxxxxxxxx motivi ostativi ai sensi della vigente normativa antimafia; l. non sia stata effettuata alcuna erogazione nel termine di cui all'art. 3, 1° comma, del presente contratto. • 9.3. - Nei casi di decadenza o di risoluzione Artigiancassa avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per accessori, interessi e capitale e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formali...
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile).
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Compass potrà comunicare al Cliente la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) ritardato o mancato pagamento di una o più rate; b) pagamento parziale di una o più rate; c) mancata comunicazione di qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel contratto; d) falsa dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti e indicati nel contratto; e) accertamento di protesti cambiari, decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del Cliente; f) diminuzione delle garanzie prestate; g) mancata prestazione delle garanzie promesse; h) perdita di efficacia della copertura assicurativa sottoscritta obbligatoriamente dal Cliente ai fini della concessione del credito ed indicata nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto. Il contratto si intende risolto di diritto se Compass, dopo la conclusione del contratto ma prima dell’erogazione dell’importo previsto, verifica che il Cliente o l’eventuale Coobbligato o Garante: a) non hanno fornito la documentazione anagrafica e/o reddituale richiesta da Compass e non immediatamente disponibile al momento dell’esame della richiesta di finanziamento;